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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 601/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 601/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDINI Parte_1 C.F._1 MICOL e dell'avv. BONDINI STEFANIA e l'avv. RAVAIOLI MARY, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, N. 21, 47521 CESENA presso lo studio dei difensori
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDINI Controparte_1 C.F._2
MICOL e dell'avv. BONDINI STEFANIA e l'avv. RAVAIOLI MARY, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, N. 21, 47521 CESENA presso lo studio dei difensori (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 LOMBARDINI MICOL e dell'avv. BONDINI STEFANIA e l'avv. RAVAIOLI MARY, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, N. 21, 47521 CESENA presso lo studio dei difensori
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI PA P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA e dell'avv. CIMINO MARCO, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori ovvero Email_1
e Email_2 Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 30 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 07.03.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 28.10.2024, ovvero: “Voglia L'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis, In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da , ora PA [...]
quale descritto al punto 1) del presente atto e già oggetto di accertamento della PA Cont decisione n. 5351/2022 emessa nell'interesse di parte attrice e quindi condannare PA
, in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra
[...]
quale quantificato dall'Arbitro pari all'importo di Euro 29.961,71 oltre Parte_2
pagina 1 di 21 rivalutazione successivamente maturata ed interessi ed al risarcimento del danno pari ad Euro
18.021,32 ciascuna in favore delle Sig.re e oltre rivalutazione Controparte_1 Parte_1 successivamente maturata ed interessi e così complessivamente versando a parte attrice Euro
66.004,35 oltre rivalutazione successivamente maturata ed interessi;
In subordine - accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore di parte attrice nelle negoziazioni di titoli azionari emessi e negoziati da PA
, oggi , indicate nel presente atto e, conseguentemente, dichiarare
[...] PA la nullità delle operazioni di negoziazione in oggetto, o la loro nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'intermediario e conseguentemente condannare l'intermediario (prima PA PA
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme
[...] complessivamente investite nei citati titoli, pari ad Euro 28.099,42 maggiorate degli interessi legali e rivalutazione in favore della Sig.ra ed Euro 16.574,72 ciascuna oltre rivalutazione Parte_2 monetaria ed interessi in favore delle Sig.re e e così Parte_1 Controparte_1 complessivamente Euro 61.248,86 oltre rivalutazione ed interessi;
- in ulteriore subordine, accertare
l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni , come indicate nel PA presente atto e, conseguentemente, dichiarare l'intermediario (prima PA [...]
) tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ex art. PA
1218 c.c. e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte attrice nei citati titoli, pari ad Euro 28.099,42 oltre rivalutazione ed interessi in favore di ed Euro 16.574,72 ciascuna, maggiorati Parte_2 degli interessi legali e rivalutazione in favore di e e così Parte_1 Controparte_1 complessivamente Euro 61.248,86 oltre rivalutazione ed interessi;
in via ulteriormente subordinata - accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite da parte attrice nei citati titoli, pari a complessivi Euro 61.248,86 maggiorati degli interessi legali e rivalutazione;
in ulteriore subordine annullare, per i motivi di cui al presente atto, i contratti di acquisto titoli di cui è causa e conseguentemente condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pt, al rimborso delle somme PA complessivamente investite pari ad Euro 61.248,86 oltre interessi e rivalutazione;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'intermediario finanziario (prima PA
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, di PA rimborsare e restituire a parte attrice tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- accertare il maggior danno causato a parte attrice dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.10.2024, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: − in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa; − nel merito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa;
− in subordine, nel merito: (a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito, tenendo conto anche
pagina 2 di 21 di tutto quanto percepito dalle attrici in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepiranno, oltre che del loro concorso di colpa, e condannare le Sig.re
[...]
e a restituire alla Banca (i) le azioni Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...]
(rinvenienti dalla fusione per incorporazione di ) di cui le Parte_3 Controparte_5 attrici sono tuttora in possesso;
ovvero (ii) gli importi eventualmente percepiti dalle Sig.re
[...]
e per la vendita delle azioni Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
(rinvenienti dalla fusione per incorporazione di in ) e dei relativi n. 4 CP_5 Parte_3 warrant di cui erano in possesso (per l'ipotesi in cui i titoli siano stati ceduti in corso di causa); ovvero (iii) il controvalore delle azioni di cui le Sig.re Parte_3 Parte_1 [...] e sono tuttora in possesso (per l'ipotesi in cui i titoli non siano stati CP_1 Parte_2 ceduti in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca); − in via istruttoria, previa revoca e/o modifica del verbale d'udienza del 7 marzo 2024, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al § IX della comparsa di risposta); − in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le rassegnate conclusioni. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e in qualità di erede Parte_2 del marito e in qualità di eredi del padre Persona_1 Parte_1 Controparte_1
(di seguito anche solo investitori) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Persona_1
Forlì, quale incorporante di (di seguito PA PA anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle proprie domande di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento dei danni subiti, come precisate all'udienza del 30.10.2024. Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) a seguito del decesso di nel mese di gennaio 2014 le azioni Persona_1 PA complessivamente detenute dallo stesso in numero di 4.075 ed acquistate degli anni 2009 e
[...]
2010, venivano assegnate pro quota alle odierne parti attrici (n.
1.358 ciascuna alle due figlie e n.
1.359 alla moglie); inoltre era già titolare di n. 600 azioni acquistate nel mese di giugno Parte_2
2010 per un importo investito pari ad euro 11.418,00; b) i coniugi e Persona_1 Parte_2 erano clienti della e a seguito di apposita consulenza e
[...] PA su suggerimento del funzionario della banca addetto all'ufficio titoli, acquistavano rispettivamente il primo n.
1.500 azioni nel gennaio 2009, n.
1.500 azioni in data 8.11.2010, n.
1.000 azioni in data
23.11.2010, n. 75 azioni nel mese di aprile 2010 e la seconda n. 600 azioni nel mese di giugno 2011; c) le azioni oggetto d'acquisto perdevano il loro valore a causa delle difficoltà economiche – finanziarie in cui versava da diversi anni la banca emittente, con conseguente perdita del capitale ivi investito e senza alcuna possibilità di recupero dello stesso;
inoltre, gli investitori decidevano di non aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto successivamente lanciata da stante il valore Parte_4 irrisorio proposto per l'acquisto di ciascuna azione;
d) previo reclamo all'intermediario finanziario proposto negli anni 2019 e 2020, in data 18.05.2021 le odierne parti attrici proponevano formale Contr ricorso davanti all' che, con decisione n. 5351 del 21 aprile 2022, riteneva fondate le doglianze degli investitori accogliendone la domanda risarcitoria e dichiarando l'intermediario finanziario tenuto a risarcire il danno derivante dalla non corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni intermediate, oltre rivalutazione ed interessi;
e) con comunicazione del 23.06.2022, l'intermediario finanziario dichiarava che non riteneva di adempiere alla PA decisione, “non condividendola nel merito”. pagina 3 di 21 Ciò premesso in fatto, parte attrice lamentava, pertanto, la violazione di plurime disposizioni di settore
– T.U.F. e Regolamento Consob n. 16190 - da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare gli investitori circa la reale natura dell'investimento eseguito e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, avendo inoltre eseguito un'operazione in conflitto di interesse, nonché a fronte della mancata adeguatezza dell'ordine e dell'erronea profilatura dei clienti in sede di redazione del questionario ID. Inoltre, parte attrice deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi, come previsto dalla comunicazione del 2.03.2009, nonché la violazione delle CP_6 disposizioni contenute nel contratto quadro sottoscritto dagli investitori, quali “cliente al dettaglio”. Per tutte le predette ragioni, parte attrice in via principale domandava l'accertamento e la declaratoria di inadempimento informativo in capo all'intermediario finanziario e la conseguente conferma Contr dell'accertamento condotto dall' con conseguente condanna di al rimborso PA in favore degli investitori dell'importo di complessivi euro 66.004,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in via subordinata, per le stesse ragioni, domandava la declaratoria di nullità, annullamento risoluzione delle operazioni di acquisto dei titoli azionari in oggetto, con conseguente restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione;
in via di ulteriore subordine, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. in capo all'intermediario finanziario, con conseguente restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.06.2023, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto PA delle domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. In via pregiudiziale di rito, parte convenuta eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Imprese e ancora sollevava eccezione preliminare di prescrizione di tutte le domande ex adverso formulate. Quanto al merito, in particolare, parte convenuta evidenziava l'infondatezza delle PA contestazioni avversarie, a fronte della liquidità delle azioni intermediate alle date dei diversi acquisti effettuati mediante ordine diretto impartito dagli investitori medesimi ed affermava l'esatto adempimento posto in essere dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, dando atto della corretta profilatura dei clienti al dettaglio / investitori, della corretta informativa sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi, fornita agli stessi al momento di ogni singolo acquisto dei titoli azionari in oggetto. Parimenti, parte convenuta negava la violazione della normativa in tema di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti, nonché eccepiva l'insussistenza di alcuna propria violazione dell'art. 2043 c.c. e/o dei doveri contrattuali. Pertanto, parte convenuta deduceva che gli odierni attori erano stati messi nelle PA condizioni di ben ponderare tutte le caratteristiche ed i rischi relativi all'acquisto delle azioni
, previa adeguata ed idonea informativa e che gli stessi avessero, dunque, consapevolmente CP_5 deciso di procedere all'investimento de quo, con conseguente validità delle operazioni di investimento per cui è causa, che non potevano quindi considerarsi né nulle né annullabili. All'udienza del 20.07.2023, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quelli di controparte e il giudice, rilevato che l'eccezione pregiudiziale di incompetenza, nonché l'eccezione preliminare di prescrizione sollevate da parte convenuta potessero comunque trovare una miglior definizione in sentenza unitamente alla decisione sul merito, nonché rilevato che in atti vi era prova dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, assegnava, su richiesta alle parti, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3, c.p.c. con decorrenza differita in ragione della sospensione dei termini ex lege prevista eccezionalmente dall'art. 2, comma 4, d.l. n. 61/2023 e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al tempestivo deposito delle rispettive memorie istruttorie.
pagina 4 di 21 All'udienza del 7.03.2024, all'esito della discussione orale e delle richieste formulate dai difensori delle parti, il giudice, ritenuta la CTU richiesta da parte convenuta non necessaria ai fini del decidere e, dunque, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.10.2024, dando atto della prosecuzione della propria assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. All'udienza del 30.10.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento di fissazione dell'udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 31.10.2024 a scioglimento della riserva automatica assunta, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare tempestivamente.
***
Le domande attoree proposte in via principale dagli investitori Parte_1 [...]
e nelle rispettive qualifiche, sono per la maggior parte fondate sia con CP_1 Parte_2 riferimento all'accertamento del grave inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario sia con riferimento alle conseguenti e necessarie PA obbligazioni restitutorie e risarcitorie, ad eccezione della sola operazione di investimento avente ad oggetto n. 75 azioni acquistate dall'investitore in data 24.03.2010, in occasione Persona_1 dell'aumento di capitale deliberato da in data 18.12.2009, come meglio si dirà nel Controparte_7 proseguo;
dunque, vanno accolte nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
1. In merito alle questioni pregiudiziali e/o preliminari in rito e di merito necessarie ai fini del decidere la presente controversia in materia di intermediazione finanziaria Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle specifiche domande propriamente di merito proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione dalle parti in relazione al preventivo ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (cfr. doc. nn. 13-15 e 21 parte attrice e doc. nn. 11 e 12 parte convenuta), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 20.07.2023.
A tal proposito, ci si limita a ricordare che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, operando presso la
, contribuisce all'implementazione della cd. giustizia Controparte_8 complementare, costituendo un sistema stragiudiziale specializzato di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto servizi o attività di investimento. La Contr decisione emessa dall' organismo autonomo ed indipendente, all'esito del procedimento integra, senza dubbio, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs.
28/2010 e, pur non essendo per sua natura vincolante per le parti, svolge in ogni caso una funzione informativa, di tutela della clientela e di educazione finanziaria. Dunque, ferma l'assenza di efficacia esecutiva della decisione n. 5351 del 21 aprile 2022 emessa Contr dall' tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 14 parte attrice), una tale tempestiva produzione documentale è certamente utilizzabile nel processo civile, quantomeno alla stregua di prova atipica formatasi in altro procedimento nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr. da ultimo Cass. n. 9507 del 06.04.2023) e valutabile dal giudice ordinario ai sensi pagina 5 di 21 dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
A tal proposito e fatte salve le valutazioni e gli accertamenti che verranno condotti nel proseguo della presente motivazione tanto in relazione alla responsabilità dell'intermediario finanziario convenuto, quanto al conseguente risarcimento del danno patrimoniale subito dagli investitori, risulta opportuno sin d'ora riportare testualmente, da un lato, l'esito di un tale procedimento stragiudiziale instaurato da e nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 Parte_2 PA cui “In accoglimento del ricorso per quanto e nei limiti sopra specificati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alle ricorrenti il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 66.004,35, di cui 29.961,71 quanto alla ricorrente, ed € 18.021,32 a ciascuna delle cointestatarie, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione” (cfr. doc. n. 14 parte attrice) e, dall'altro, il successivo comportamento dell'intermediario finanziario che con comunicazione del 23.06.2022 informava gli investitori che “ non ritiene di adempiere alla decisione, non PA condividendola nel merito” (cfr. doc. n. 15 parte attrice). 1.2 Sempre preliminarmente, si deve rilevare che l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario adito per essere competente il Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese, sollevata tempestivamente da parte convenuta non può trovare PA accoglimento in base alla valutazione ex ante in ordine al contenuto e allo specifico oggetto della domanda giudiziale proposta nella specie dagli investitori in azioni . PA
A tal proposito, si richiamano i condivisibili e consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità in materia di controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti, per cui, per un verso, “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. n. 22149 del 14.10.2020, nonché Cass. n. 8656 del 08.05.2020 e Cass. n. 30622 del 25.11.2019 in regolamento di competenza) e, per altro verso, “esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo” (cfr. Cass. n. 22340 del 15.10.2020).
In sintesi, è senza dubbio da escludere la competenza della sezione specializzata in materia di imprese in relazione a controversie giudiziali aventi ad oggetto contratti di investimento mobiliare.
Pertanto, nel caso di specie, avendo gli investitori, odierne parti attrici, proposto le proprie domande giudiziali tese all'accertamento della responsabilità da inadempimento e alla conseguenza condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi di informazione circa la reale natura e le principali caratteristiche di rilievo dell'investimento finanziario intermediato, di trasparenza e di comportarsi con la dovuta correttezza e diligenza professionale qualificata, previsti dalla normativa di settore, non vi è dubbio che le azioni PA acquistate dai coniugi e (cfr. doc. nn.
1-10 parte attrice
[...] Persona_1 Parte_2
e doc. nn.
1-8 parte convenuta), lungi dal venire in rilievo quali titoli partecipativi incorporanti diritti e pagina 6 di 21 obblighi nei confronti della società emittente, vengono qui in rilievo quale mero oggetto del rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria tra la banca / intermediario finanziario e gli investitori. Ciò doverosamente premesso ed accertato, si rileva poi che, comunque, sussiste la competenza territoriale inderogabile del Tribunale ordinario di Forlì, facendo applicazione del foro inderogabile del consumatore / investitore, in quanto costituiscono circostanze fattuali pacifiche in atti che i coniugi e fossero residenti a all'epoca dei fatti e che gli stessi Persona_1 Parte_2 CP_3 siano stati classificati, in sede di “Attestazione Classificazione ID” come clienti al dettaglio (cfr. doc. n. 16 e 20 parte attrice e doc. n. 15, 16, 19 e 20 parte convenuta), al pari delle figlie del deceduto e (cfr. doc. nn. 17 e 18 parte convenuta). Persona_1 Parte_1 Controparte_1
1.3 Sempre in via preliminare e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, è necessario rilevare, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, che in ogni caso sia l'azione proposta dagli investitori quantomeno in termini di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata informazione – al pari della domanda di declaratoria della risoluzione contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c. -, sia le conseguenti azioni di condanna a carattere restitutorio e/o risarcitorio, alla data di proposizione giudiziale della domanda da parte delle attrici e (perfezionamento della Parte_1 Controparte_1 Parte_2 notifica dell'atto di citazione in data 22.02.2023), non possono certamente ritenersi prescritte, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto e dovendosi applicare senza dubbio alle fattispecie di natura contrattuale, in assenza di una difforme previsione di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In via generale sul punto, innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, in caso di risarcimento del danno contrattuale, dal momento in cui nella sfera patrimoniale del creditore si è prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e il creditore / danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che il danno si sia verificato e sia riconducibile alla condotta inadempiente della controparte contrattuale.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini nel febbraio 1999 ove il pregiudizio si è verificato con la totale perdita dell'investimento)” (cfr. Cass. n. 2066 del 24.01.2023, nonché Cass. n. 1823 del 20.01.2022 sempre in materia di intermediazione finanziaria di titoli azionari;
in senso conforme anche di recente Tribunale di Forlì n. 634 del 29.03.2023 e n. 888/2024).
In aggiunta, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. In sintesi, quindi, è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 7835 del 10.03.2022).
pagina 7 di 21 Ciò doverosamente premesso in diritto, alla data di introduzione del presente giudizio ordinario di cognizione nei confronti di parte convenuta Credit RI IA (22.02.2023) da parte degli investitori, il termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie e decorrente dal dies a quo della sostanziale perdita di valore delle azioni ordinante ed acquistate negli anni compresi tra il 2005 e il 2011 dai coniugi e ovvero, quantomeno, dalla sua Persona_1 Parte_2 conoscibilità in capo all'investitore / danneggiato – dunque, in base alla documentazione in atti, dalla non contestata ricezione dell'estratto conto titoli al 30.06.2016 predisposto dall'intermediario finanziario emittente, recante l'indicazione di un controvalore prossimo allo zero dei titoli azionari in esame (cfr. doc. nn. 3, 9, 10 e 33 parte convenuta e doc. nn. 1, 2 e 3 parte attrice) – non era certamente di per sé ancora scaduto.
Per completezza espositiva e comunque in via assorbente, si deve altresì osservare come lo stesso termine decennale di prescrizione dell'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di conseguente risarcimento del danno fosse già stato ritualmente interrotto nel caso di specie tanto con la proposizione ad opera degli investitori, aventi diritto, di reclamo diretto nei confronti dell'intermediario finanziario, prima mediante via pec datato 13.09.2019 e poi mediante i propri Controparte_9 difensori, ricevuto in data 19.11.2020 e riscontrato dall'intermediario finanziario in data 17.12.2020
(cfr. doc. nn. 11, 12, 25 e 26 parte attrice), quanto con la proposizione del procedimento di risoluzione Contr alternativa delle controversie davanti all' e con la conseguente decisione n. 5351 del 21 aprile 2022 (cfr. doc. nn. 13 e 14 parte attrice). In ragione dell'accoglimento delle predette domande di natura contrattuale proposte da parte ricorrente in via principale – come meglio si dirà nei successivi paragrafi di motivazione -, restano senza dubbio assorbite, le ulteriori eccezioni di prescrizione specificamente sollevate da parte resistente in relazione a qualsivoglia domanda a titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale e della domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi legali.
1.4 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c..
Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra i coniugi Persona_1
e e la , di cui i primi sono da anni clienti e soprattutto, Parte_2 PA per quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, sono rispettivamente titolari del dossier titoli cointestato n. 7003522 e la sola del dossier titoli n. 005/3124490. In aggiunta Parte_2
a seguito del decesso di in data 28.01.2014 e della conseguente successione delle Persona_1 odierne parti attrici, in qualità di eredi, con riferimento alle n.
4.075 azioni PA dallo stesso possedute a quella data – circostanze pacifiche tra le parti – parte dei titoli azionari
[...] per cui è causa sono confluiti anche nei dossier titoli n. 005/3124521 intestato a e n. Parte_1
005/3124515 intestato a (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 parte attrice). Controparte_1
In particolare, infatti, gli investitori acquistavano, tramite sottoscrizione dei relativi ordini di acquisto, i seguenti titoli azionari: da un lato, l'investitore n. 600 azioni in data Parte_2 CP_5
22.06.2011, al costo unitario pari ad euro 19,23 e per un controvalore complessivo di euro 11.538,00
(cfr. doc. nn. 1, 5 e 5 bis parte attrice e doc. nn. 1, 2 e 3 parte conventa) e, dall'altro lato, l'investitore con più operazioni di investimento, n.
1.500 azioni Persona_1 PA emesse dalla banca – parzialmente in data 1.09.2005 e con completa esecuzione dell'acquisto di n.
1.000 azioni, successivamente in data 2.02.2009 - per un controvalore complessivo di euro 28.800,00,
n.
1.500 azioni – parzialmente acquistate in data 4.01.2008 con compiuta esecuzione dell'ordine successivamente in data 8.11.2010 - per un controvalore complessivo di euro 28.995,00, n.
1.000 azioni con ordine del 3.05.2009, eseguito in data 30.11.2010) per un controvalore complessivo di euro
19.330,00, nonché n. 75 azioni acquistate in data 12.04.2010, in occasione dell'aumento di capitale pagina 8 di 21 deliberato da in data 18.12.2009 e sottoscritto dall'investitore in Controparte_7 Persona_1 data 24.03.2010, per un controvalore complessivo di euro 1.387,50 (cfr. doc. nn.
1-9 parte attrice e doc. nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 e 24 parte convenuta).
In aggiunta, è documentale che in relazione ai predetti investimenti azionari le odierne attrici, in data
24 aprile 2015, incassavano sia dividendi in natura, che dividendi netti, pari rispettivamente a complessivi euro 208,68, quanto all'investitore e ad euro 96,10 quanto alla quota Parte_2 ereditata dalle figlie e (cfr. doc. nn. 39-42 parte convenuta). Parte_1 Controparte_1
Inoltre, si rileva come, senza dubbio, nel corso delle predette operazioni di investimento finanziario, i clienti / investitori abbiano sottoscritto – senza sollevare, nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione né disconoscimento delle rispettive firme apposte - la relativa documentazione offerta in comunicazione ovvero il “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, il correlato questionario ID, nonché il profilo finanziario di adeguatezza e l'attestazione classificazione ID (cfr. doc. nn. 11 e 12 parte ricorrente e doc. nn. 9 e 10 parte resistente), da cui emerge la classificazione quale “cliente al dettaglio” ed un profilo di rischio alto per nonché medio-alto per In aggiunta e per quanto di specifico Persona_1 Parte_2 interesse, costituisce circostanza pacifica tra le parti il fatto che l'odierna parte attrice nei propri dossier titoli, all'epoca degli ordini di acquisto impartiti avesse già acquistato in precedenza titoli azionari (ad esempio Enel), oltre a diversi titoli obbligazionari e fondi comuni di investimento.
È, altresì, documentato in atti che le operazioni di investimento in azioni , PA come da rispettive conferme d'inserimento dell'ordine di compravendita titoli impartiti direttamente dai clienti al dettaglio / investitori e espressamente riportano Persona_1 Parte_2 che l'operazione “impartita direttamente dal cliente” è stata espressamente autorizzata dal cliente medesimo “nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto d'interesse per titolo emesso dalla banca”, “nonostante sia stato preventivamente informato che l'operazione non risulta appropriata per il cliente”. Inoltre, con riferimento all'indicazione del mercato di riferimento, l'ordine di acquisto datato 1.09.2005 nulla riporta nello specifico, al pari dell'ordine di acquisto del 4.01.2008 (cfr. doc. nn. 4 e 6 parte convenuta), l'ordine del 5.03.2009 riporta la dicitura “INT Sist. Scambi Org. Int.” (cfr. doc. n. 7 parte convenuta) e l'ordine di acquisto del 22.06.2011 la dicitura
“FRM Fuori Mercato”, nonché l'indicazione “operaz. in contropartita diretta eseguita fuori dai mercati regolamentati” (cfr. doc. nn. 1 parte convenuta).
Per quanto concerne, invece, l'ulteriore operazione di investimento in azioni PA
per cui è causa, ovvero l'adesione all'aumento di capitale deliberato da in data
[...] Controparte_7 18.12.2009, in cui modulo è stato sottoscritto dall'investitore già socio della banca, Persona_1 in data 24.03.2010 e l'ordine di acquisto è stato eseguito in data 12.04.2010 (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. nn. 13 e 24 parte convenuta), si osserva che la “scheda di adesione” riporta tutte le relative informazioni all'operazione finanziaria ed in particolare al punto 3 prevede che “l'Offerta è regolata dal Prospetto Informativo e dalle condizioni riportate nel presente modulo”, nonché ai successivi punti 4, 5 e 6 espressamente indica che “Il Prospetto Informativo contiene la sezione “Fattori di Rischio” dove sono presentate alcune specifiche informazioni che dovranno essere tenute in considerazione dal sottoscrittore al fine di un miglior apprezzamento dell'investimento” e ancora che “il Sottoscrittore accetta integralmente il contenuto del Prospetto Informativo (…) ha preso visione in particolare del capitolo “Fattori di Rischio” del Prospetto Informativo”. Nello specifico e per quanto di interesse visto l'espresso richiamo, si ritiene necessario ai fini della presente decisione riportare alcune parti del predetto Prospetto Informativo, prodotto da parte convenuta in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. n. 24 parte convenuta) e che non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte attrice né nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione del 20.07.2023, né nell'ambito della prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dovendosi dunque concludere che l'investitore fosse a conoscenza, come dallo stesso dichiarato, dei relativi contenuti ed in particolare dei fattori di rischio dell'operazione ivi evidenziati.
pagina 9 di 21 In tale documento scritto che non risulta contestato che fosse nella disponibilità dell'investitore alla data della sottoscrizione della scheda di adesione all'aumento di capitale Persona_1 (24.03.2010) si legge: “4.3.1. Rischio connesso all'investimento azionario. Gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta sono azioni ordinarie emesse da , hanno godimento a decorrere dal 1° CP_7 gennaio 2010 e hanno le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla Data del Prospetto. Alla Data del Prospetto le azioni ordinarie dell'Emittente non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero, né l'Emittente intende o prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati. La sottoscrizione delle azioni della Banca implica l'assunzione tipica dei rischi finanziari connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato. In particolare: - il valore economico delle azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri della Banca essendo strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale della stessa;
- la circostanza che per le azioni oggetto della presente Offerta al momento non sia previsto l'accesso ad un mercato di scambi regolamentato, comporta il rischio di maggiore difficoltà in caso di disinvestimento delle azioni (il cosiddetto rischio di liquidità)” e ancora “4.3.2. Rischi relativi alla determinazione del prezzo Si evidenzia che il Prezzo di Offerta, stabilito in 18,50 Euro, è superiore al valore del patrimonio netto del Gruppo (al netto dell'utile ripartito) per azione al 31.12.2008 (pari a 12,49 Euro) e al 30.6.2009 (pari a 12,67 Euro); inoltre, lo stesso determina dei multipli
“Prezzo/Patrimonio netto” e “Prezzo/Utile netto” superiori a quelli di banche quotate comparabili (per maggiori dettagli sui multipli di banche comparabili confronta sezione II paragrafo 5.3.1). Per la determinazione del Prezzo d'Offerta l' non si è avvalso di specifici criteri e/o di particolari Parte_5 metodi di valutazione, né della consulenza di specifici advisors finanziari: tale valore è stato determinato (vedi Sezione 2 – Nota Informativa – Par. 5.3.1) tenendo in considerazione la dotazione patrimoniale corrente della in rapporto alle azioni in circolazione, nonché i livelli reddituali CP_10 recenti e quelli attesi;
per questi ultimi si è fatto riferimento alle previsioni strategiche e di scenario”. Inoltre, al paragrafo 4.3.3. rubricato proprio “Rischio di liquidità delle azioni” è espressamente indicato che “Le azioni oggetto dell'Offerta presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni non quotate in un mercato regolamentato, per le quali potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento. Per difficoltà di disinvestimento si intende che gli azionisti potrebbero avere difficoltà nel negoziare gli strumenti finanziari oggetto della presente Offerta, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite. Tuttavia, si segnala che l'Assemblea ordinaria dei soci di ha istituito, sin dal 1992 e rinnovato ogni anno, il “Fondo CP_7 acquisto azioni proprie”, avente la finalità di agevolare la negoziazione delle azioni trattandosi di titoli non quotati” (cfr. doc. n. 24 parte convenuta). Parimenti costituiscono fatti pacifici tra le parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di
[...] nell'anno 2018, anche a seguito delle verifiche Controparte_11 ispettive condotte dalla Banca d'IA proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio.
In particolare, sotto tale profilo e con specifico riferimento alla questione di risarcimento del danno lamentato ai clienti / investitori, che verrà comunque meglio approfondito nel proseguo, occorre dare atto del fatto che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto avente ad Parte_4 oggetto proprio le azioni ordinarie di con “CORRISPETTIVO PA
UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta” con pagamento del corrispettivo definito (cfr. doc. nn. 43 e 44 parte convenuta). Sempre facendo riferimento alla predetta OPA scaduta in data 18.05.2018, si ritiene decisivo ai fini del decidere riportare testualmente le previsioni contenute al relativo punto A.4 rubricato “alternative per gli
pagina 10 di 21 azionisti destinatari dell'offerta, in caso mancata adesione all'offerta anche durante l'eventuale riapertura dei termini” per cui viene previsto che “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento, e prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente Parte_6 in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle stese www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell' . Parte_6
Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, è stato riconosciuto ai
Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti Parte_6 internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di CA Cariparma” (cfr. pag. 19). In ultima analisi, si evidenzia un'ulteriore circostanza fattuale non specificamente contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dalle parti, anzi dalle stesse confermata, per cui l'offerta pubblica di acquisto lanciata da non è stata accettata e/o sottoscritta dalle odierne attrici in Parte_4 relazione alle azioni in loro possesso, all'interno dei dossier titoli n. PA
005/3124490, n. 005/3124521 e n. 005/3124515.
2. In merito alla domanda principale di accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario in relazione alle operazioni di investimento in azioni poste in essere dai coniugi e PA Persona_1 Parte_2 nel corso degli anni 2005-2011
[...]
Ciò doverosamente ricostruito in fatto, la domanda attorea proposta in via principale è senza dubbio fondata, in ragione dell'evidente inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario all'atto dell'esecuzione degli ordini di acquisto di azioni PA proprie da parte degli investitori per cui attualmente agiscono anche le figlie in Persona_1 qualità di eredi, e come emergente in atti e tenuto conto degli orientamenti Parte_2 interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendosi che integralmente Contr condividere e confermare le valutazioni e gli accertamenti contenuti nella decisione dell' n. 5351 del 21 aprile 2022 e che hanno portato alla decisione di condanna dell'intermediario finanziario inadempiente (cfr. doc. n. 14 parte attrice). Diversamente, in ragione del compiuto esame della documentazione prodotta in atti, con riferimento alla distinta operazione di adesione all'aumento di capitale deliberato da sottoscritta dal medesimo cliente al dettaglio / investitore Controparte_7
già socio della e con profilo di rischio alto (cfr. doc. Persona_1 PA nn. 3-8, 13 e 24 parte convenuta), in data 24.03.2010, l'intermediario finanziario ha provato nella presente sede giudiziale di aver diligentemente assolto ai propri obblighi informativi e di trasparenza, al momento dell'operazione, non potendo trovare quindi accoglimento la relativa domanda attorea. 2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico, richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e
pagina 11 di 21 operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in CP_6 particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria. Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. n. 11522 CP_6 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21
pagina 12 di 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017).
Per quanto di specifico interesse, poi, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti dal cliente / investitore nel corso del rapporto contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021). 2.2 Nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i sopra richiamati principi, parte attrice ha adeguatamente provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito – ovvero i rapporti negoziali di intermediazione finanziaria intrattenuti con la banca e la documentazione bancaria attestante le intervenute compravendite di azioni della in precedenza già richiamate - e ha altresì PA allegato gli specifici inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi insisti negli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata.
Diversamente parte convenuta ora , non ha PA PA altrettanto adeguatamente offerto in comunicazione idonee e sufficienti prove del proprio esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari dalla stessa, contemporaneamente, emessi e collocati.
In base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario, ai fini del decidere, l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti degli investitori anche di un formale servizio di consulenza
– circostanza fattuale comunque in contestazione tra le parti processuali – assorbente è l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di rispetto ai generali PA obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento ratione temporis applicabile al caso di specie, che gravano sull'intermediario finanziario, CP_6 nell'ambito dello svolgimento del servizio finanziario di raccolta ed esecuzione ordini aventi ad oggetto azioni proprie. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria - essendo certamente ricompresa nell'ambito del contratto quadro sottoscritto dai coniugi e in data 5.02.2005 e in data 5.02.2008 Persona_1 Parte_2
(cfr. doc. n. 20 parte attrice e doc. nn. 19 e 20 parte convenuta) e sussumibile nell'alveo dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 “servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta) - ovvero al momento degli acquisti delle complessive n.
4.675 azioni PA da parte dei clienti al dettaglio / investitori (cfr. doc. nn.
1-10 parte attrice e doc. nn.
1-7 parte
[...] convenuta), l'intermediario finanziario convenuto non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità / rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. I clienti / investitori, pertanto, alle specifiche date in cui hanno pagina 13 di 21 impartito gli ordini di acquisto, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarli e a metterli in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni , proprio sulla base di complete, trasparenti PA
e chiare informazioni su tutti gli elementi di rilievo dello strumento finanziario intermediato. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale per cui l'operazione di acquisto impartita da in data 5.03.2009 viene eseguita in “INT Sist. Scambi Org. Persona_1 Int.” (cfr. doc. n. 7 parte convenuta) e l'operazione di acquisto impartita da in data Parte_2 22.06.2011 viene eseguita “FRM Fuori Mercato” e quale “operaz. in contropartita diretta eseguita fuori dai mercati regolamentati” (cfr. doc. nn. 1 parte convenuta), non è emersa la necessaria prova documentale che siano state fornite altre puntuali ed indispensabili informazioni in ordine al meccanismo di vendita e di acquisto delle azioni e al reale ed effettivo grado di rischio delle azioni intermediate, negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni Cassa dei Risparmi di Cesena e conseguentemente cedute all'investitore in contropartita diretta. Informazioni essenziali che, se fossero state fornite chiaramente e tempestivamente all'investitore, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito ai clienti al dettaglio / investitori, seppur con profili di rischio medio-alto, di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire i predetti ordini di acquisto o se procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni per cui è causa. Quanto al puntuale profilo relativo alla “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, nonché all'ulteriore profilo di “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti”, ci si limita poi a rilevare che l'attività di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, richieda uno sforzo informativo ancora più ampio e trasparente da parte dell'intermediario finanziario, in ragione delle peculiari caratteristiche soggettive delle parti contraenti interessate, rispetto ad esempio all'attività di raccolta ed esecuzione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti (non in contropartita diretta).
Nel caso di specie, si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione sulla natura e rischiosità delle azioni intermediate dalla banca PA né le copie sottoscritte dagli investitori di “documento informativo e contrattuale per la
[...] prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), in data 5.02.2005 e in data 5.02.2008 (cfr. doc. nn. 19 e 20 parte convenuta), né le copie dei relativi questionari ID (cfr. doc. nn.
15-18 parte convenuta e doc. nn. 16-19 parte attrice), né tantomeno gli ordini di acquisto direttamente impartiti dai clienti / investitori le relative note informative, prodotti in atti dalle parti.
Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente che le “specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. n. 20 parte attrice pag. 6 e doc. nn. 19 e 20 parte convenuta). In forza, dunque, del predetto rinvio alla necessaria informazione al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informativa posta in essere da non risulta fornita dalle conferme d'inserimento dell'ordine di PA compravendita titoli azionari impartiti direttamente dai clienti / investitori nel corso degli anni 2005-
pagina 14 di 21 2011, in cui non vi è il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale illiquidità che caratterizza le azioni proprie dell'intermediario finanziario emittente, dallo stesso intermediate, non quotate su mercati regolamentati, ma unicamente su mercato chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla . PA
Una tale puntuale operatività non è di fatto comprensibile, trasparente e di conseguenza chiara per un investitore, cliente al dettaglio, anche con profilo di rischio medio-alto, come nella specie definiti dalla stessa in sede di profilatura del cliente, esclusivamente sulla base delle PA sintetiche indicazioni testuali in precedenza riportate e nemmeno contenute nei primi ordini d'acquisto. Se, infatti, come già rilevato in precedenza, il documento di conferma dell'inserimento dell'ordine impartito in data 22.06.2011 da contiene espressamente in calce le dichiarazioni, Parte_2 specificamente sottoscritte dagli investitori, di autorizzazione delle operazioni di acquisto di azioni nonostante la preventiva informazione circa l'esistenza di conflitto di PA interesse e di non appropriatezza, si deve comunque osservare, sotto il profilo in esame della trasparente e diligente informativa da parte dell'intermediario finanziario, come tali segnalazioni risultino in ogni caso anch'esse generiche ed astratte, senza specifica e chiara indicazione del concreto motivo della dichiarata inadeguatezza dell'operazione e del conflitto di interesse, atta, dunque, ad informare e a rendere il cliente al dettaglio / investitore realmente consapevole circa l'effettiva natura e conseguente rischiosità dei titoli azionari. Per altro verso, ma sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte convenuta circa la PA natura liquida delle azioni al momento dell'acquisto da parte degli PA investitori e in ogni caso eccepite solo a posteriori a fronte Persona_1 Parte_2 dell'omessa, nelle prime operazioni, e della comunque insufficiente, nelle operazioni concluse nell'anno 2010 e nell'anno 2011, indicazione testuale da parte dello stesso intermediario finanziario professionale, di chiare e univoche informazioni sulla natura e qualità dei prodotti finanziari direttamente intermediati, all'epoca dei fatti.
Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse, emesse ed intermediate unicamente dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore l'ordine di acquisto, non paiono dirimenti le dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo Acquisto
Azioni proprie della banca e, dall'altro lato, solo successivamente dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni come peraltro PA argomentato dalla consulenza tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta).
In tal senso, infatti, si deve evidenziare proprio la totale carenza di informazione, in sede di raccolta d'ordine, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni in PA quanto quotate su un mercato non regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura. In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato i clienti al dettaglio, nel corso dello svolgimento dell'attività di intermediazione, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e la sostanziale illiquidità delle azioni, non quotate su mercati regolamentati – nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse proprio la stessa banca emittente a fare il mercato delle azioni proprie o comunque a partire dal 2012 a gestirlo pur sempre in proprio mediante asta interna. Informazioni che sono entrati nella sfera di conoscenza degli investitori solo in un momento successivo rispetto alla conclusione dei singoli contratti di investimenti, probabilmente al verificarsi della perdita pressoché totale di valore dei titoli azionari acquistati.
In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di pagina 15 di 21 conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come rilevato anche dalla delibera n. 20004 del 17.05.2017, all'esito dell'attività ispettiva espletata CP_6 nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa CP_6
Parimenti, non dirimenti sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di informazione al momento della singola operazione di investimento in azioni PA
è poi il questionario ID redatto con riferimento ai clienti al dettaglio ad opera
[...] dell'intermediario finanziario, nonché le relative attestazioni dell'anno 2008 e dell'anno 2015 (cfr. doc. nn. 15-18 parte convenuta), che, per loro stessa natura, non contengono informative dettagliate sui prodotti oggetto di investimento, ma costituiscono adempimenti necessari da parte dell'intermediario finanziario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato. Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte dall'odierna parte convenuta nell'ambito del Contr procedimento svoltosi innanzi all' e del presente giudizio contenzioso ordinario non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario con riferimento alle operazioni di PA compravendita delle proprie azioni concluse dai coniugi investitori. In ultima analisi, si deve evidenziare come la sostanziale illiquidità dei titoli azionari in esame, risulti emergere già alla luce delle tempistiche concrete di esecuzione degli ordini di acquisto impartiti dagli investitori negli anni 2005, 2008 e 2009, nonché dalla modalità di effettivo acquisto frazionato delle stesse operata dall'intermediario finanziario, nell'evidente impossibilità di cedere ai clienti / investitori tutte le azioni richieste in un unico momento (cfr. doc. nn.
3-8 parte convenuta). In sintesi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni di parte convenuta, si rileva la fondatezza della domanda attorea di accertamento del grave inadempimento informativo della banca in relazione alla vendita e all'intermediazione finanziaria delle proprie azioni, in ragione della ripetuta carenza di adeguata e chiara informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste in materia di intermediazione finanziaria, restando ivi assorbite le ulteriori ed eventuali questioni sollevate e le domande subordinate proposte dai clienti / investitori.
2.3 In forza dei medesimi principi giuridici sopra richiamati, quanto in precedenza accertato non può, invece, certamente valere con riferimento all'ulteriore operazione di investimento in azioni
[...]
mediante adesione dell'investitore all'aumento di capitale PA Persona_1 riservata ai soci del gruppo Con riferimento all'acquisto di ulteriori n. 75 azioni Controparte_7
che ha avuto esecuzione in data 12.04.2010, infatti, non vi è dubbio che il cliente al CP_5 dettaglio / investitore, peraltro con profilo di rischio alto e che ha già investito in titoli azionari (cfr. doc. n. 15 parte convenuta), alla data di sottoscrizione della “scheda di adesione” all'aumento di capitale del 24.03.2010 potesse considerarsi compiutamente edotto circa la concreta natura e la reale rischiosità delle azioni acquistate, i meccanismi di compravendita delle stesse, nonché gli effettivi tempi di smobilizzo del prodotto finanziario, in termini di “rischio di maggiore difficoltà in caso di disinvestimento delle azioni (il cosiddetto rischio di liquidità)” ove “Per difficoltà di disinvestimento si intende che gli azionisti potrebbero avere difficoltà nel negoziare gli strumenti finanziari oggetto della presente Offerta, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite”. Inoltre, quanto al rischio di perdita del capitale investito, viene indicato espressamente che “il valore economico delle azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri della essendo strumenti finanziari CP_10 rappresentativi del capitale sociale della stessa”. Ciò è chiaramente indicato nelle condizioni di cui al Prospetto Informativo in precedenza già richiamato e che non è stato contestato in maniera specifica nella presente sede giudiziale (cfr. doc. n.
24 parte convenuta) che l'investitore ha dichiarato di conoscere e di accettare integralmente.
pagina 16 di 21 A tale specifico proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, in forza del condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la prova liberatoria che onera l'intermediario finanziario non è fornita dall'adeguatezza della operazione, neppure – come nella specie – in caso di alta propensione al rischio dell'investitore, dovendo anche quest'ultimo poter scegliere informato tra diversi investimenti possibili (cfr. Cass. n. 7288 del 07.07.2023, Cass. n. 570 del
11.01.2023, Cass. n. 19891 del 20.06.2022 e Cass. n. 18153 del 31.08.2020).
In ragione del documentale dato temporale e per completezza espositiva, si deve rilevare, in ultima analisi, come vi sia prova in atti che tali puntuali informazioni “sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione” sono entrate nel patrimonio conoscitivo dell'investitore solo in occasione della successiva operazione di adesione all'aumento di capitale Persona_1 deliberato da avvenuta in data 24.03.2010 e, quindi, in un momento successivo rispetto Controparte_7 ai precedenti ordini di acquisto di azioni rispettivamente impartiti in data PA
1.09.2005, 4.01.2008 e 05.03. 2009 dal medesimo investitore (cfr. doc. nn. 4, 6 e 7 parte convenuta).
3. In merito all'ulteriore domanda attorea in via principale di risarcimento dei danni subiti dai clienti al dettaglio / investitori. Onere prova e concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 Contr c.c.. Quantificazione del danno condotta dall' Accertata, dunque, la sussistenza di responsabilità da inadempimento contrattuale di parte resistente in relazione agli obblighi informativi e di trasparenza di cui all'art. 21 PA del d. lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento n. 16190 del 2007, in ordine alla specifica natura, CP_6 ai rischi concreti dell'investimento e alle specifiche modalità di scambio delle azioni proprie emesse, negoziate ed intermediate, per cui è causa, occorre ora analizzare le conseguenti domande restitutorie / risarcitorie proposte dai ricorrenti, unitamente alle eccezioni sollevate sul punto dalla controparte. 3.1 Innanzitutto, come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si ricorda che l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012).
In aggiunta, infatti, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale.
Inoltre, con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). Di conseguenza è opinione condivisa che la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del pagina 17 di 21 cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento
(cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023). In aggiunta, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte resistente, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. n. 11258 del 2018). 3.2 Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, in accoglimento della domanda proposta sempre in via principale da parte attrice – salvo la necessaria decurtazione dagli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dell'importo di euro
1.387,50 pari al controvalore investito per l'acquisto di n. 75 azioni in sede di aumento di capitale sottoscritto dall'investitore in data 24.03.2010 - ed in aderenza con la già Persona_1 richiamata decisione n. 5351 del 21 aprile 2022 emessa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 14 parte attrice), la sussistenza del danno patrimoniale e la relativa quantificazione in linea capitale pari ad euro 26.656,37, quanto all'attrice e pari ad euro 15.698,01 ciascuna, quanto alle attrici Parte_2 [...]
e oltre rivalutazione ed interessi, sono provate in modo idoneo, tenuto Parte_1 Controparte_1 conto delle non contestate sopravvenute difficoltà economico finanziarie occorse alla banca emittente e del sostanziale azzeramento del valore delle relative azioni e del fatto PA che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario la prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Da un lato, integrano circostanze fattuali debitamente documentate in atti sia l'acquisto da parte dei coniugi e negli anni 2005-2011, nonché il successivo Persona_1 Parte_2 possesso di complessive 4.675 azioni in capo alle odierne parti attrici, PA all'interno dei rispettivi dossier titoli n. 005/3124490, n. 005/3124521 e n. 005/3124515 (cfr. doc. nn.
1-4 e 7 parte attrice e doc. nn. 33-35 parte convenuta). Inoltre, non avendo le odierne parte attrici sottoscritto l'OPA di Credit RI Cariparma, risultano ancora in possesso rispettivamente Parte_2 di n. 138 azioni CRED AGRIC ITALIA e di n.
7.912 WARRANT CRC 16-21 EUR, scaduti
[...]
e non esercitati;
mentre e ciascuna, di n. 95 azioni CRED Parte_1 Controparte_1
AGRIC ITALIA e di n.
5.484 WARRANT CRC 16-21 EUR, scaduti e non esercitati. Dall'altro, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in concreto subito dagli investitori, quale conseguenza immediata e diretta del solo inadempimento informativo dell'intermediario finanziario, è necessario tener conto di un duplice profilo riconducibile alla colpa del creditore danneggiato ovvero del cliente / investitore, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., evitando così che nei fatti si venga a creare un ingiustificato arricchimento del danneggiato medesimo.
In tal senso, per un verso, occorre certamente valorizzare la circostanza fattuale non contestata relativa appunto alla mancata adesione degli investitori all'offerta pubblica di acquisto delle azioni
[...]
scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per azione offerto agli PA azionisti di minoranza e, dunque, detrarre dall'importo pagato per l'investimento finanziario gli importi Contr meglio indicati nella già richiamata pronuncia dell' quale danno che, in effetti, l'investitore, aderendo all'OPA, avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza oltre al corrispettivo c.d.
pagina 18 di 21 Contr differito (importi specificamente ricostruiti nella decisione dell' , come confermato dal comunicato stampa di del 25 marzo 2021 (cfr. doc. n. 44 parte convenuta). PA Per altro verso, parimenti da considerare a tale specifico proposito è l'incidenza causale del comportamento dell'investitore nella produzione dell'evento dannoso ovvero dell'incasso da parte di quest'ultimo nel corso del rapporto di dividendi per euro 208,68, quanto all'investitore Parte_2
e per euro 96,10 quanto alla quota ereditata dalle figlie di
[...] Persona_1 [...]
e (cfr. doc. nn. 39-42 parte convenuta). Somme non contestate e Parte_1 Controparte_1 risultanti in atti che, pertanto, devono essere anch'esse decurtate, come parimenti evidenziato anche dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie nel corso del proprio accertamento. 3.3 In ultima analisi e in accoglimento della richiesta di parte convenuta, al fine di garantire massimamente il principio generale dell'esatto e non superiore reintegro del pregiudizio cagionato, si deve richiamare poi l'ulteriore previsione disciplinata dalla stessa Offerta Pubblica d'Acquisto lanciata da per cui, in caso mancata adesione – come nel caso di specie -, i Parte_4 destinatari della stessa manterranno la titolarità sia delle azioni non apportate all'OPA, sia dei relativi warrant, convertibili nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento di nuove azioni dell'offerente . Parte_4 Sotto quest'ultimo profilo, infatti, occorre rilevare come, a fronte della puntuale allegazione probatoria della banca / intermediario finanziario in ordine all'effettiva presenza nei dossier titoli intestati alle odierne attrici, ancora, delle già richiamate azioni e warrant (cfr. doc. nn. 33-35 parte convenuta), parte attrice non abbia contestato la circostanza in maniera specifica e soprattutto non abbia al contrario provato di essersi attivata nel senso di restituire gli strumenti finanziari, presenti nei propri dossier titoli ed inerenti alle operazioni di investimento finanziario per cui è causa. Alla luce del contesto fattuale sopra descritto ed in ragione della documentazione offerta in comunicazione, nella specie, può ritenersi sostanzialmente impossibile anche in futuro il recupero di valore residuo dei titoli azionari per cui è causa, che quindi devono essere restituiti all'emittente, al fine di commisurare il risarcimento all'effettivo danno patito (cfr. Cass. n. 14178 del 5.05.2022, nonché Cass. n. 23450 del 26.10.2020). Pertanto, in conseguenza del disposto risarcimento del danno a tacitazione delle pretese economiche degli investitori nei confronti dell'intermediario finanziario inadempiente, la stessa parte attrice deve restituire quanto ancora in proprio possesso di inerente all'acquisto delle azioni oggetto del presente giudizio. PA
3.4 In ultima analisi ed in considerazione del documentato esatto adempimento di
[...] nel prestare l'attività di intermediazione unicamente con riferimento all'acquisto PA di n. 75 azioni in data 12.04.2010, a seguito della sottoscrizione da parte dell'investitore CP_5 in data 24.03.2010 dell'aumento di capitale deliberato da in data Persona_1 Controparte_7
18.12.2009, per un controvalore complessivo di euro 1.387,50 (cfr. doc. nn. 8, 13 e 24 parte convenuta), un tale importo va senza dubbio detratto pro quota dagli importi spettanti a ciascuna parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, come in precedenza accertati (ovvero - euro 462,50 ciascuno).
Nello specifico, infatti, si osserva che costituisce circostanza pacifica tra le parti che la moglie Parte_2
e le due figlie e agiscono in giudizio quali eredi del
[...] Parte_1 Controparte_1 defunto dunque, ciascuna per la quota pari ad un terzo delle azioni Persona_1 [...] detenute da quest'ultimo. PA
In conclusione e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dagli investitori e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario è in gran parte fondata e può trovare accoglimento in relazione alle somme, come meglio indicate nei relativi punti del dispositivo, debitamente devalutate al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al 30.06.2016) e rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia pagina 19 di 21 della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022).
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio
Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori medi in ogni fase, ad eccezione della fase istruttoria / trattazione, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, deposito di sole memorie scritte con allegate produzioni documentali, che deve essere liquidata nei valori minimi, in ragione del valore della causa ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. Nel caso di specie, il criterio della parziale reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuna una parziale compensazione tra le parti delle spese di lite in relazione ad un quarto. Si ritiene, infatti, equo compensare le spese di lite per un quarto e porle a carico per i restanti tre quarti di parte convenuta in PA quanto sostanzialmente soccombente, in relazione alle domande proposte in via principale da parte attrice nel proprio atto di citazione, come meglio chiarito in motivazione, ad eccezione nell'operazione di investimento avente ad oggetto l'adesione all'aumento di capitale avvenuta in data 24.03.2010 in relazione alla quale la parte onerata ha fornito idonea prova del proprio esatto adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 601/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande proposte in via principale da parte attrice,
[...]
e nei confronti di parte convenuta Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...]
nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. PA
2. ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario successivamente incorporato in PA PA
nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria degli ordini di acquisto di azioni
[...] proprie impartiti da parte dei clienti al dettaglio / investitori e Persona_1 Parte_2 nel corso degli anni 2005-2011.
[...]
3. DA parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice PA
in proprio ed in qualità di erede di della somma di euro Parte_2 Persona_1
31.732,37 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. DA parte convenuta al pagamento a favore di parte PA convenuta in qualità di erede di della somma di euro Parte_1 Persona_1
18.456,92 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
5. DA parte convenuta al pagamento a favore di parte PA convenuta in qualità di erede di della somma di euro Controparte_1 Persona_1
18.456,92 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con interessi -, a titolo di risarcimento del pagina 20 di 21 danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
6. ACCERTA E DICHIARA e, per l'effetto, DA parte attrice, Parte_1 [...]
e in solido tra loro, alla restituzione in favore di parte convenuta CP_1 Parte_2 dei titoli ancora in proprio possesso nei dossier titoli n. 005/3124490, n. PA
005/3124521 e n. 005/3124515, inerenti agli acquisti delle azioni da PA parte degli investitori e nel corso degli anni 2005-2011, Persona_1 Parte_2 oggetto del presente giudizio.
7. DICHIARA le spese di lite compensate tra le parti per un quarto;
conseguentemente,
8. DA parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice - PA
e - delle spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 Parte_2 giudizio che si liquidano per intero (dunque, dovuti i tre quarti di tutto quanto in appresso) in euro
11.268,00 per compensi, nei limiti della nota spese depositata da parte attrice;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 786,00 per contributo unificato e bolli;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 601/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDINI Parte_1 C.F._1 MICOL e dell'avv. BONDINI STEFANIA e l'avv. RAVAIOLI MARY, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, N. 21, 47521 CESENA presso lo studio dei difensori
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDINI Controparte_1 C.F._2
MICOL e dell'avv. BONDINI STEFANIA e l'avv. RAVAIOLI MARY, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, N. 21, 47521 CESENA presso lo studio dei difensori (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 LOMBARDINI MICOL e dell'avv. BONDINI STEFANIA e l'avv. RAVAIOLI MARY, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, N. 21, 47521 CESENA presso lo studio dei difensori
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI PA P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA e dell'avv. CIMINO MARCO, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori ovvero Email_1
e Email_2 Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 30 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 07.03.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 28.10.2024, ovvero: “Voglia L'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis, In via principale accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da , ora PA [...]
quale descritto al punto 1) del presente atto e già oggetto di accertamento della PA Cont decisione n. 5351/2022 emessa nell'interesse di parte attrice e quindi condannare PA
, in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra
[...]
quale quantificato dall'Arbitro pari all'importo di Euro 29.961,71 oltre Parte_2
pagina 1 di 21 rivalutazione successivamente maturata ed interessi ed al risarcimento del danno pari ad Euro
18.021,32 ciascuna in favore delle Sig.re e oltre rivalutazione Controparte_1 Parte_1 successivamente maturata ed interessi e così complessivamente versando a parte attrice Euro
66.004,35 oltre rivalutazione successivamente maturata ed interessi;
In subordine - accertare il grave inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale a favore di parte attrice nelle negoziazioni di titoli azionari emessi e negoziati da PA
, oggi , indicate nel presente atto e, conseguentemente, dichiarare
[...] PA la nullità delle operazioni di negoziazione in oggetto, o la loro nullità sopravvenuta, rectius risoluzione per nullità sopravvenuta, o la risoluzione del rapporto di intermediazione mobiliare tra le parti, per i motivi indicati nel presente atto, cioè per i gravi e ripetuti inadempimenti dell'intermediario e conseguentemente condannare l'intermediario (prima PA PA
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme
[...] complessivamente investite nei citati titoli, pari ad Euro 28.099,42 maggiorate degli interessi legali e rivalutazione in favore della Sig.ra ed Euro 16.574,72 ciascuna oltre rivalutazione Parte_2 monetaria ed interessi in favore delle Sig.re e e così Parte_1 Controparte_1 complessivamente Euro 61.248,86 oltre rivalutazione ed interessi;
- in ulteriore subordine, accertare
l'inadempimento dell'intermediario finanziario nello svolgimento della propria attività professionale nelle negoziazioni aventi ad oggetto azioni , come indicate nel PA presente atto e, conseguentemente, dichiarare l'intermediario (prima PA [...]
) tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ex art. PA
1218 c.c. e condannarlo, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle somme complessivamente investite da parte attrice nei citati titoli, pari ad Euro 28.099,42 oltre rivalutazione ed interessi in favore di ed Euro 16.574,72 ciascuna, maggiorati Parte_2 degli interessi legali e rivalutazione in favore di e e così Parte_1 Controparte_1 complessivamente Euro 61.248,86 oltre rivalutazione ed interessi;
in via ulteriormente subordinata - accertare che la condotta posta in essere dall'intermediario finanziario integra anche gli estremi dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al rimborso delle somme investite da parte attrice nei citati titoli, pari a complessivi Euro 61.248,86 maggiorati degli interessi legali e rivalutazione;
in ulteriore subordine annullare, per i motivi di cui al presente atto, i contratti di acquisto titoli di cui è causa e conseguentemente condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pt, al rimborso delle somme PA complessivamente investite pari ad Euro 61.248,86 oltre interessi e rivalutazione;
- ordinare, per i fatti e le motivazioni di cui al presente atto, all'intermediario finanziario (prima PA
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, di PA rimborsare e restituire a parte attrice tutte le somme investite da quest'ultima nei citati titoli, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione;
- accertare il maggior danno causato a parte attrice dal comportamento illecito posto in essere dall'intermediario finanziario e conseguentemente condannare quest'ultimo anche al pagamento degli interessi legali sulle somme investite dal momento dell'investimento sino all'effettivo rimborso;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.10.2024, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: − in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente causa e per l'effetto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia d'impresa; − nel merito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa;
− in subordine, nel merito: (a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito, tenendo conto anche
pagina 2 di 21 di tutto quanto percepito dalle attrici in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepiranno, oltre che del loro concorso di colpa, e condannare le Sig.re
[...]
e a restituire alla Banca (i) le azioni Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...]
(rinvenienti dalla fusione per incorporazione di ) di cui le Parte_3 Controparte_5 attrici sono tuttora in possesso;
ovvero (ii) gli importi eventualmente percepiti dalle Sig.re
[...]
e per la vendita delle azioni Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
(rinvenienti dalla fusione per incorporazione di in ) e dei relativi n. 4 CP_5 Parte_3 warrant di cui erano in possesso (per l'ipotesi in cui i titoli siano stati ceduti in corso di causa); ovvero (iii) il controvalore delle azioni di cui le Sig.re Parte_3 Parte_1 [...] e sono tuttora in possesso (per l'ipotesi in cui i titoli non siano stati CP_1 Parte_2 ceduti in corso di causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca); − in via istruttoria, previa revoca e/o modifica del verbale d'udienza del 7 marzo 2024, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al § IX della comparsa di risposta); − in ogni caso, con riserva ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le rassegnate conclusioni. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e in qualità di erede Parte_2 del marito e in qualità di eredi del padre Persona_1 Parte_1 Controparte_1
(di seguito anche solo investitori) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Persona_1
Forlì, quale incorporante di (di seguito PA PA anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle proprie domande di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento dei danni subiti, come precisate all'udienza del 30.10.2024. Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) a seguito del decesso di nel mese di gennaio 2014 le azioni Persona_1 PA complessivamente detenute dallo stesso in numero di 4.075 ed acquistate degli anni 2009 e
[...]
2010, venivano assegnate pro quota alle odierne parti attrici (n.
1.358 ciascuna alle due figlie e n.
1.359 alla moglie); inoltre era già titolare di n. 600 azioni acquistate nel mese di giugno Parte_2
2010 per un importo investito pari ad euro 11.418,00; b) i coniugi e Persona_1 Parte_2 erano clienti della e a seguito di apposita consulenza e
[...] PA su suggerimento del funzionario della banca addetto all'ufficio titoli, acquistavano rispettivamente il primo n.
1.500 azioni nel gennaio 2009, n.
1.500 azioni in data 8.11.2010, n.
1.000 azioni in data
23.11.2010, n. 75 azioni nel mese di aprile 2010 e la seconda n. 600 azioni nel mese di giugno 2011; c) le azioni oggetto d'acquisto perdevano il loro valore a causa delle difficoltà economiche – finanziarie in cui versava da diversi anni la banca emittente, con conseguente perdita del capitale ivi investito e senza alcuna possibilità di recupero dello stesso;
inoltre, gli investitori decidevano di non aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto successivamente lanciata da stante il valore Parte_4 irrisorio proposto per l'acquisto di ciascuna azione;
d) previo reclamo all'intermediario finanziario proposto negli anni 2019 e 2020, in data 18.05.2021 le odierne parti attrici proponevano formale Contr ricorso davanti all' che, con decisione n. 5351 del 21 aprile 2022, riteneva fondate le doglianze degli investitori accogliendone la domanda risarcitoria e dichiarando l'intermediario finanziario tenuto a risarcire il danno derivante dalla non corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni intermediate, oltre rivalutazione ed interessi;
e) con comunicazione del 23.06.2022, l'intermediario finanziario dichiarava che non riteneva di adempiere alla PA decisione, “non condividendola nel merito”. pagina 3 di 21 Ciò premesso in fatto, parte attrice lamentava, pertanto, la violazione di plurime disposizioni di settore
– T.U.F. e Regolamento Consob n. 16190 - da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare gli investitori circa la reale natura dell'investimento eseguito e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, avendo inoltre eseguito un'operazione in conflitto di interesse, nonché a fronte della mancata adeguatezza dell'ordine e dell'erronea profilatura dei clienti in sede di redazione del questionario ID. Inoltre, parte attrice deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi, come previsto dalla comunicazione del 2.03.2009, nonché la violazione delle CP_6 disposizioni contenute nel contratto quadro sottoscritto dagli investitori, quali “cliente al dettaglio”. Per tutte le predette ragioni, parte attrice in via principale domandava l'accertamento e la declaratoria di inadempimento informativo in capo all'intermediario finanziario e la conseguente conferma Contr dell'accertamento condotto dall' con conseguente condanna di al rimborso PA in favore degli investitori dell'importo di complessivi euro 66.004,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in via subordinata, per le stesse ragioni, domandava la declaratoria di nullità, annullamento risoluzione delle operazioni di acquisto dei titoli azionari in oggetto, con conseguente restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione;
in via di ulteriore subordine, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. in capo all'intermediario finanziario, con conseguente restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.06.2023, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto PA delle domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. In via pregiudiziale di rito, parte convenuta eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Imprese e ancora sollevava eccezione preliminare di prescrizione di tutte le domande ex adverso formulate. Quanto al merito, in particolare, parte convenuta evidenziava l'infondatezza delle PA contestazioni avversarie, a fronte della liquidità delle azioni intermediate alle date dei diversi acquisti effettuati mediante ordine diretto impartito dagli investitori medesimi ed affermava l'esatto adempimento posto in essere dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, dando atto della corretta profilatura dei clienti al dettaglio / investitori, della corretta informativa sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi, fornita agli stessi al momento di ogni singolo acquisto dei titoli azionari in oggetto. Parimenti, parte convenuta negava la violazione della normativa in tema di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti, nonché eccepiva l'insussistenza di alcuna propria violazione dell'art. 2043 c.c. e/o dei doveri contrattuali. Pertanto, parte convenuta deduceva che gli odierni attori erano stati messi nelle PA condizioni di ben ponderare tutte le caratteristiche ed i rischi relativi all'acquisto delle azioni
, previa adeguata ed idonea informativa e che gli stessi avessero, dunque, consapevolmente CP_5 deciso di procedere all'investimento de quo, con conseguente validità delle operazioni di investimento per cui è causa, che non potevano quindi considerarsi né nulle né annullabili. All'udienza del 20.07.2023, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quelli di controparte e il giudice, rilevato che l'eccezione pregiudiziale di incompetenza, nonché l'eccezione preliminare di prescrizione sollevate da parte convenuta potessero comunque trovare una miglior definizione in sentenza unitamente alla decisione sul merito, nonché rilevato che in atti vi era prova dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, assegnava, su richiesta alle parti, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3, c.p.c. con decorrenza differita in ragione della sospensione dei termini ex lege prevista eccezionalmente dall'art. 2, comma 4, d.l. n. 61/2023 e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al tempestivo deposito delle rispettive memorie istruttorie.
pagina 4 di 21 All'udienza del 7.03.2024, all'esito della discussione orale e delle richieste formulate dai difensori delle parti, il giudice, ritenuta la CTU richiesta da parte convenuta non necessaria ai fini del decidere e, dunque, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.10.2024, dando atto della prosecuzione della propria assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. All'udienza del 30.10.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento di fissazione dell'udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 31.10.2024 a scioglimento della riserva automatica assunta, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare tempestivamente.
***
Le domande attoree proposte in via principale dagli investitori Parte_1 [...]
e nelle rispettive qualifiche, sono per la maggior parte fondate sia con CP_1 Parte_2 riferimento all'accertamento del grave inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario sia con riferimento alle conseguenti e necessarie PA obbligazioni restitutorie e risarcitorie, ad eccezione della sola operazione di investimento avente ad oggetto n. 75 azioni acquistate dall'investitore in data 24.03.2010, in occasione Persona_1 dell'aumento di capitale deliberato da in data 18.12.2009, come meglio si dirà nel Controparte_7 proseguo;
dunque, vanno accolte nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
1. In merito alle questioni pregiudiziali e/o preliminari in rito e di merito necessarie ai fini del decidere la presente controversia in materia di intermediazione finanziaria Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle specifiche domande propriamente di merito proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione dalle parti in relazione al preventivo ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (cfr. doc. nn. 13-15 e 21 parte attrice e doc. nn. 11 e 12 parte convenuta), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 20.07.2023.
A tal proposito, ci si limita a ricordare che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, operando presso la
, contribuisce all'implementazione della cd. giustizia Controparte_8 complementare, costituendo un sistema stragiudiziale specializzato di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto servizi o attività di investimento. La Contr decisione emessa dall' organismo autonomo ed indipendente, all'esito del procedimento integra, senza dubbio, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs.
28/2010 e, pur non essendo per sua natura vincolante per le parti, svolge in ogni caso una funzione informativa, di tutela della clientela e di educazione finanziaria. Dunque, ferma l'assenza di efficacia esecutiva della decisione n. 5351 del 21 aprile 2022 emessa Contr dall' tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 14 parte attrice), una tale tempestiva produzione documentale è certamente utilizzabile nel processo civile, quantomeno alla stregua di prova atipica formatasi in altro procedimento nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr. da ultimo Cass. n. 9507 del 06.04.2023) e valutabile dal giudice ordinario ai sensi pagina 5 di 21 dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
A tal proposito e fatte salve le valutazioni e gli accertamenti che verranno condotti nel proseguo della presente motivazione tanto in relazione alla responsabilità dell'intermediario finanziario convenuto, quanto al conseguente risarcimento del danno patrimoniale subito dagli investitori, risulta opportuno sin d'ora riportare testualmente, da un lato, l'esito di un tale procedimento stragiudiziale instaurato da e nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 Parte_2 PA cui “In accoglimento del ricorso per quanto e nei limiti sopra specificati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alle ricorrenti il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 66.004,35, di cui 29.961,71 quanto alla ricorrente, ed € 18.021,32 a ciascuna delle cointestatarie, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione” (cfr. doc. n. 14 parte attrice) e, dall'altro, il successivo comportamento dell'intermediario finanziario che con comunicazione del 23.06.2022 informava gli investitori che “ non ritiene di adempiere alla decisione, non PA condividendola nel merito” (cfr. doc. n. 15 parte attrice). 1.2 Sempre preliminarmente, si deve rilevare che l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario adito per essere competente il Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese, sollevata tempestivamente da parte convenuta non può trovare PA accoglimento in base alla valutazione ex ante in ordine al contenuto e allo specifico oggetto della domanda giudiziale proposta nella specie dagli investitori in azioni . PA
A tal proposito, si richiamano i condivisibili e consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità in materia di controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti, per cui, per un verso, “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. Cass. n. 22149 del 14.10.2020, nonché Cass. n. 8656 del 08.05.2020 e Cass. n. 30622 del 25.11.2019 in regolamento di competenza) e, per altro verso, “esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo” (cfr. Cass. n. 22340 del 15.10.2020).
In sintesi, è senza dubbio da escludere la competenza della sezione specializzata in materia di imprese in relazione a controversie giudiziali aventi ad oggetto contratti di investimento mobiliare.
Pertanto, nel caso di specie, avendo gli investitori, odierne parti attrici, proposto le proprie domande giudiziali tese all'accertamento della responsabilità da inadempimento e alla conseguenza condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi di informazione circa la reale natura e le principali caratteristiche di rilievo dell'investimento finanziario intermediato, di trasparenza e di comportarsi con la dovuta correttezza e diligenza professionale qualificata, previsti dalla normativa di settore, non vi è dubbio che le azioni PA acquistate dai coniugi e (cfr. doc. nn.
1-10 parte attrice
[...] Persona_1 Parte_2
e doc. nn.
1-8 parte convenuta), lungi dal venire in rilievo quali titoli partecipativi incorporanti diritti e pagina 6 di 21 obblighi nei confronti della società emittente, vengono qui in rilievo quale mero oggetto del rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria tra la banca / intermediario finanziario e gli investitori. Ciò doverosamente premesso ed accertato, si rileva poi che, comunque, sussiste la competenza territoriale inderogabile del Tribunale ordinario di Forlì, facendo applicazione del foro inderogabile del consumatore / investitore, in quanto costituiscono circostanze fattuali pacifiche in atti che i coniugi e fossero residenti a all'epoca dei fatti e che gli stessi Persona_1 Parte_2 CP_3 siano stati classificati, in sede di “Attestazione Classificazione ID” come clienti al dettaglio (cfr. doc. n. 16 e 20 parte attrice e doc. n. 15, 16, 19 e 20 parte convenuta), al pari delle figlie del deceduto e (cfr. doc. nn. 17 e 18 parte convenuta). Persona_1 Parte_1 Controparte_1
1.3 Sempre in via preliminare e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, è necessario rilevare, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, che in ogni caso sia l'azione proposta dagli investitori quantomeno in termini di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata informazione – al pari della domanda di declaratoria della risoluzione contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c. -, sia le conseguenti azioni di condanna a carattere restitutorio e/o risarcitorio, alla data di proposizione giudiziale della domanda da parte delle attrici e (perfezionamento della Parte_1 Controparte_1 Parte_2 notifica dell'atto di citazione in data 22.02.2023), non possono certamente ritenersi prescritte, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto e dovendosi applicare senza dubbio alle fattispecie di natura contrattuale, in assenza di una difforme previsione di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In via generale sul punto, innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, in caso di risarcimento del danno contrattuale, dal momento in cui nella sfera patrimoniale del creditore si è prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e il creditore / danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che il danno si sia verificato e sia riconducibile alla condotta inadempiente della controparte contrattuale.
Inoltre, con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini nel febbraio 1999 ove il pregiudizio si è verificato con la totale perdita dell'investimento)” (cfr. Cass. n. 2066 del 24.01.2023, nonché Cass. n. 1823 del 20.01.2022 sempre in materia di intermediazione finanziaria di titoli azionari;
in senso conforme anche di recente Tribunale di Forlì n. 634 del 29.03.2023 e n. 888/2024).
In aggiunta, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. In sintesi, quindi, è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 7835 del 10.03.2022).
pagina 7 di 21 Ciò doverosamente premesso in diritto, alla data di introduzione del presente giudizio ordinario di cognizione nei confronti di parte convenuta Credit RI IA (22.02.2023) da parte degli investitori, il termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie e decorrente dal dies a quo della sostanziale perdita di valore delle azioni ordinante ed acquistate negli anni compresi tra il 2005 e il 2011 dai coniugi e ovvero, quantomeno, dalla sua Persona_1 Parte_2 conoscibilità in capo all'investitore / danneggiato – dunque, in base alla documentazione in atti, dalla non contestata ricezione dell'estratto conto titoli al 30.06.2016 predisposto dall'intermediario finanziario emittente, recante l'indicazione di un controvalore prossimo allo zero dei titoli azionari in esame (cfr. doc. nn. 3, 9, 10 e 33 parte convenuta e doc. nn. 1, 2 e 3 parte attrice) – non era certamente di per sé ancora scaduto.
Per completezza espositiva e comunque in via assorbente, si deve altresì osservare come lo stesso termine decennale di prescrizione dell'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di conseguente risarcimento del danno fosse già stato ritualmente interrotto nel caso di specie tanto con la proposizione ad opera degli investitori, aventi diritto, di reclamo diretto nei confronti dell'intermediario finanziario, prima mediante via pec datato 13.09.2019 e poi mediante i propri Controparte_9 difensori, ricevuto in data 19.11.2020 e riscontrato dall'intermediario finanziario in data 17.12.2020
(cfr. doc. nn. 11, 12, 25 e 26 parte attrice), quanto con la proposizione del procedimento di risoluzione Contr alternativa delle controversie davanti all' e con la conseguente decisione n. 5351 del 21 aprile 2022 (cfr. doc. nn. 13 e 14 parte attrice). In ragione dell'accoglimento delle predette domande di natura contrattuale proposte da parte ricorrente in via principale – come meglio si dirà nei successivi paragrafi di motivazione -, restano senza dubbio assorbite, le ulteriori eccezioni di prescrizione specificamente sollevate da parte resistente in relazione a qualsivoglia domanda a titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale e della domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi legali.
1.4 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c..
Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra i coniugi Persona_1
e e la , di cui i primi sono da anni clienti e soprattutto, Parte_2 PA per quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, sono rispettivamente titolari del dossier titoli cointestato n. 7003522 e la sola del dossier titoli n. 005/3124490. In aggiunta Parte_2
a seguito del decesso di in data 28.01.2014 e della conseguente successione delle Persona_1 odierne parti attrici, in qualità di eredi, con riferimento alle n.
4.075 azioni PA dallo stesso possedute a quella data – circostanze pacifiche tra le parti – parte dei titoli azionari
[...] per cui è causa sono confluiti anche nei dossier titoli n. 005/3124521 intestato a e n. Parte_1
005/3124515 intestato a (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 parte attrice). Controparte_1
In particolare, infatti, gli investitori acquistavano, tramite sottoscrizione dei relativi ordini di acquisto, i seguenti titoli azionari: da un lato, l'investitore n. 600 azioni in data Parte_2 CP_5
22.06.2011, al costo unitario pari ad euro 19,23 e per un controvalore complessivo di euro 11.538,00
(cfr. doc. nn. 1, 5 e 5 bis parte attrice e doc. nn. 1, 2 e 3 parte conventa) e, dall'altro lato, l'investitore con più operazioni di investimento, n.
1.500 azioni Persona_1 PA emesse dalla banca – parzialmente in data 1.09.2005 e con completa esecuzione dell'acquisto di n.
1.000 azioni, successivamente in data 2.02.2009 - per un controvalore complessivo di euro 28.800,00,
n.
1.500 azioni – parzialmente acquistate in data 4.01.2008 con compiuta esecuzione dell'ordine successivamente in data 8.11.2010 - per un controvalore complessivo di euro 28.995,00, n.
1.000 azioni con ordine del 3.05.2009, eseguito in data 30.11.2010) per un controvalore complessivo di euro
19.330,00, nonché n. 75 azioni acquistate in data 12.04.2010, in occasione dell'aumento di capitale pagina 8 di 21 deliberato da in data 18.12.2009 e sottoscritto dall'investitore in Controparte_7 Persona_1 data 24.03.2010, per un controvalore complessivo di euro 1.387,50 (cfr. doc. nn.
1-9 parte attrice e doc. nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 e 24 parte convenuta).
In aggiunta, è documentale che in relazione ai predetti investimenti azionari le odierne attrici, in data
24 aprile 2015, incassavano sia dividendi in natura, che dividendi netti, pari rispettivamente a complessivi euro 208,68, quanto all'investitore e ad euro 96,10 quanto alla quota Parte_2 ereditata dalle figlie e (cfr. doc. nn. 39-42 parte convenuta). Parte_1 Controparte_1
Inoltre, si rileva come, senza dubbio, nel corso delle predette operazioni di investimento finanziario, i clienti / investitori abbiano sottoscritto – senza sollevare, nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione né disconoscimento delle rispettive firme apposte - la relativa documentazione offerta in comunicazione ovvero il “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, il correlato questionario ID, nonché il profilo finanziario di adeguatezza e l'attestazione classificazione ID (cfr. doc. nn. 11 e 12 parte ricorrente e doc. nn. 9 e 10 parte resistente), da cui emerge la classificazione quale “cliente al dettaglio” ed un profilo di rischio alto per nonché medio-alto per In aggiunta e per quanto di specifico Persona_1 Parte_2 interesse, costituisce circostanza pacifica tra le parti il fatto che l'odierna parte attrice nei propri dossier titoli, all'epoca degli ordini di acquisto impartiti avesse già acquistato in precedenza titoli azionari (ad esempio Enel), oltre a diversi titoli obbligazionari e fondi comuni di investimento.
È, altresì, documentato in atti che le operazioni di investimento in azioni , PA come da rispettive conferme d'inserimento dell'ordine di compravendita titoli impartiti direttamente dai clienti al dettaglio / investitori e espressamente riportano Persona_1 Parte_2 che l'operazione “impartita direttamente dal cliente” è stata espressamente autorizzata dal cliente medesimo “nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto d'interesse per titolo emesso dalla banca”, “nonostante sia stato preventivamente informato che l'operazione non risulta appropriata per il cliente”. Inoltre, con riferimento all'indicazione del mercato di riferimento, l'ordine di acquisto datato 1.09.2005 nulla riporta nello specifico, al pari dell'ordine di acquisto del 4.01.2008 (cfr. doc. nn. 4 e 6 parte convenuta), l'ordine del 5.03.2009 riporta la dicitura “INT Sist. Scambi Org. Int.” (cfr. doc. n. 7 parte convenuta) e l'ordine di acquisto del 22.06.2011 la dicitura
“FRM Fuori Mercato”, nonché l'indicazione “operaz. in contropartita diretta eseguita fuori dai mercati regolamentati” (cfr. doc. nn. 1 parte convenuta).
Per quanto concerne, invece, l'ulteriore operazione di investimento in azioni PA
per cui è causa, ovvero l'adesione all'aumento di capitale deliberato da in data
[...] Controparte_7 18.12.2009, in cui modulo è stato sottoscritto dall'investitore già socio della banca, Persona_1 in data 24.03.2010 e l'ordine di acquisto è stato eseguito in data 12.04.2010 (cfr. doc. n. 9 parte attrice e doc. nn. 13 e 24 parte convenuta), si osserva che la “scheda di adesione” riporta tutte le relative informazioni all'operazione finanziaria ed in particolare al punto 3 prevede che “l'Offerta è regolata dal Prospetto Informativo e dalle condizioni riportate nel presente modulo”, nonché ai successivi punti 4, 5 e 6 espressamente indica che “Il Prospetto Informativo contiene la sezione “Fattori di Rischio” dove sono presentate alcune specifiche informazioni che dovranno essere tenute in considerazione dal sottoscrittore al fine di un miglior apprezzamento dell'investimento” e ancora che “il Sottoscrittore accetta integralmente il contenuto del Prospetto Informativo (…) ha preso visione in particolare del capitolo “Fattori di Rischio” del Prospetto Informativo”. Nello specifico e per quanto di interesse visto l'espresso richiamo, si ritiene necessario ai fini della presente decisione riportare alcune parti del predetto Prospetto Informativo, prodotto da parte convenuta in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. n. 24 parte convenuta) e che non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte attrice né nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione del 20.07.2023, né nell'ambito della prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dovendosi dunque concludere che l'investitore fosse a conoscenza, come dallo stesso dichiarato, dei relativi contenuti ed in particolare dei fattori di rischio dell'operazione ivi evidenziati.
pagina 9 di 21 In tale documento scritto che non risulta contestato che fosse nella disponibilità dell'investitore alla data della sottoscrizione della scheda di adesione all'aumento di capitale Persona_1 (24.03.2010) si legge: “4.3.1. Rischio connesso all'investimento azionario. Gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta sono azioni ordinarie emesse da , hanno godimento a decorrere dal 1° CP_7 gennaio 2010 e hanno le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla Data del Prospetto. Alla Data del Prospetto le azioni ordinarie dell'Emittente non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero, né l'Emittente intende o prevede di richiedere l'ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati. La sottoscrizione delle azioni della Banca implica l'assunzione tipica dei rischi finanziari connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato. In particolare: - il valore economico delle azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri della Banca essendo strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale della stessa;
- la circostanza che per le azioni oggetto della presente Offerta al momento non sia previsto l'accesso ad un mercato di scambi regolamentato, comporta il rischio di maggiore difficoltà in caso di disinvestimento delle azioni (il cosiddetto rischio di liquidità)” e ancora “4.3.2. Rischi relativi alla determinazione del prezzo Si evidenzia che il Prezzo di Offerta, stabilito in 18,50 Euro, è superiore al valore del patrimonio netto del Gruppo (al netto dell'utile ripartito) per azione al 31.12.2008 (pari a 12,49 Euro) e al 30.6.2009 (pari a 12,67 Euro); inoltre, lo stesso determina dei multipli
“Prezzo/Patrimonio netto” e “Prezzo/Utile netto” superiori a quelli di banche quotate comparabili (per maggiori dettagli sui multipli di banche comparabili confronta sezione II paragrafo 5.3.1). Per la determinazione del Prezzo d'Offerta l' non si è avvalso di specifici criteri e/o di particolari Parte_5 metodi di valutazione, né della consulenza di specifici advisors finanziari: tale valore è stato determinato (vedi Sezione 2 – Nota Informativa – Par. 5.3.1) tenendo in considerazione la dotazione patrimoniale corrente della in rapporto alle azioni in circolazione, nonché i livelli reddituali CP_10 recenti e quelli attesi;
per questi ultimi si è fatto riferimento alle previsioni strategiche e di scenario”. Inoltre, al paragrafo 4.3.3. rubricato proprio “Rischio di liquidità delle azioni” è espressamente indicato che “Le azioni oggetto dell'Offerta presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni non quotate in un mercato regolamentato, per le quali potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento. Per difficoltà di disinvestimento si intende che gli azionisti potrebbero avere difficoltà nel negoziare gli strumenti finanziari oggetto della presente Offerta, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite. Tuttavia, si segnala che l'Assemblea ordinaria dei soci di ha istituito, sin dal 1992 e rinnovato ogni anno, il “Fondo CP_7 acquisto azioni proprie”, avente la finalità di agevolare la negoziazione delle azioni trattandosi di titoli non quotati” (cfr. doc. n. 24 parte convenuta). Parimenti costituiscono fatti pacifici tra le parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di
[...] nell'anno 2018, anche a seguito delle verifiche Controparte_11 ispettive condotte dalla Banca d'IA proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio.
In particolare, sotto tale profilo e con specifico riferimento alla questione di risarcimento del danno lamentato ai clienti / investitori, che verrà comunque meglio approfondito nel proseguo, occorre dare atto del fatto che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto avente ad Parte_4 oggetto proprio le azioni ordinarie di con “CORRISPETTIVO PA
UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta” con pagamento del corrispettivo definito (cfr. doc. nn. 43 e 44 parte convenuta). Sempre facendo riferimento alla predetta OPA scaduta in data 18.05.2018, si ritiene decisivo ai fini del decidere riportare testualmente le previsioni contenute al relativo punto A.4 rubricato “alternative per gli
pagina 10 di 21 azionisti destinatari dell'offerta, in caso mancata adesione all'offerta anche durante l'eventuale riapertura dei termini” per cui viene previsto che “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento, e prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente Parte_6 in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle stese www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell' . Parte_6
Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, è stato riconosciuto ai
Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti Parte_6 internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di CA Cariparma” (cfr. pag. 19). In ultima analisi, si evidenzia un'ulteriore circostanza fattuale non specificamente contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dalle parti, anzi dalle stesse confermata, per cui l'offerta pubblica di acquisto lanciata da non è stata accettata e/o sottoscritta dalle odierne attrici in Parte_4 relazione alle azioni in loro possesso, all'interno dei dossier titoli n. PA
005/3124490, n. 005/3124521 e n. 005/3124515.
2. In merito alla domanda principale di accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario in relazione alle operazioni di investimento in azioni poste in essere dai coniugi e PA Persona_1 Parte_2 nel corso degli anni 2005-2011
[...]
Ciò doverosamente ricostruito in fatto, la domanda attorea proposta in via principale è senza dubbio fondata, in ragione dell'evidente inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario all'atto dell'esecuzione degli ordini di acquisto di azioni PA proprie da parte degli investitori per cui attualmente agiscono anche le figlie in Persona_1 qualità di eredi, e come emergente in atti e tenuto conto degli orientamenti Parte_2 interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendosi che integralmente Contr condividere e confermare le valutazioni e gli accertamenti contenuti nella decisione dell' n. 5351 del 21 aprile 2022 e che hanno portato alla decisione di condanna dell'intermediario finanziario inadempiente (cfr. doc. n. 14 parte attrice). Diversamente, in ragione del compiuto esame della documentazione prodotta in atti, con riferimento alla distinta operazione di adesione all'aumento di capitale deliberato da sottoscritta dal medesimo cliente al dettaglio / investitore Controparte_7
già socio della e con profilo di rischio alto (cfr. doc. Persona_1 PA nn. 3-8, 13 e 24 parte convenuta), in data 24.03.2010, l'intermediario finanziario ha provato nella presente sede giudiziale di aver diligentemente assolto ai propri obblighi informativi e di trasparenza, al momento dell'operazione, non potendo trovare quindi accoglimento la relativa domanda attorea. 2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico, richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e
pagina 11 di 21 operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in CP_6 particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria. Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. n. 11522 CP_6 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21
pagina 12 di 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017).
Per quanto di specifico interesse, poi, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti dal cliente / investitore nel corso del rapporto contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021). 2.2 Nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i sopra richiamati principi, parte attrice ha adeguatamente provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito – ovvero i rapporti negoziali di intermediazione finanziaria intrattenuti con la banca e la documentazione bancaria attestante le intervenute compravendite di azioni della in precedenza già richiamate - e ha altresì PA allegato gli specifici inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi insisti negli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata.
Diversamente parte convenuta ora , non ha PA PA altrettanto adeguatamente offerto in comunicazione idonee e sufficienti prove del proprio esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari dalla stessa, contemporaneamente, emessi e collocati.
In base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario, ai fini del decidere, l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti degli investitori anche di un formale servizio di consulenza
– circostanza fattuale comunque in contestazione tra le parti processuali – assorbente è l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di rispetto ai generali PA obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento ratione temporis applicabile al caso di specie, che gravano sull'intermediario finanziario, CP_6 nell'ambito dello svolgimento del servizio finanziario di raccolta ed esecuzione ordini aventi ad oggetto azioni proprie. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria - essendo certamente ricompresa nell'ambito del contratto quadro sottoscritto dai coniugi e in data 5.02.2005 e in data 5.02.2008 Persona_1 Parte_2
(cfr. doc. n. 20 parte attrice e doc. nn. 19 e 20 parte convenuta) e sussumibile nell'alveo dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 “servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta) - ovvero al momento degli acquisti delle complessive n.
4.675 azioni PA da parte dei clienti al dettaglio / investitori (cfr. doc. nn.
1-10 parte attrice e doc. nn.
1-7 parte
[...] convenuta), l'intermediario finanziario convenuto non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità / rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. I clienti / investitori, pertanto, alle specifiche date in cui hanno pagina 13 di 21 impartito gli ordini di acquisto, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarli e a metterli in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni , proprio sulla base di complete, trasparenti PA
e chiare informazioni su tutti gli elementi di rilievo dello strumento finanziario intermediato. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale per cui l'operazione di acquisto impartita da in data 5.03.2009 viene eseguita in “INT Sist. Scambi Org. Persona_1 Int.” (cfr. doc. n. 7 parte convenuta) e l'operazione di acquisto impartita da in data Parte_2 22.06.2011 viene eseguita “FRM Fuori Mercato” e quale “operaz. in contropartita diretta eseguita fuori dai mercati regolamentati” (cfr. doc. nn. 1 parte convenuta), non è emersa la necessaria prova documentale che siano state fornite altre puntuali ed indispensabili informazioni in ordine al meccanismo di vendita e di acquisto delle azioni e al reale ed effettivo grado di rischio delle azioni intermediate, negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni Cassa dei Risparmi di Cesena e conseguentemente cedute all'investitore in contropartita diretta. Informazioni essenziali che, se fossero state fornite chiaramente e tempestivamente all'investitore, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito ai clienti al dettaglio / investitori, seppur con profili di rischio medio-alto, di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire i predetti ordini di acquisto o se procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni per cui è causa. Quanto al puntuale profilo relativo alla “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, nonché all'ulteriore profilo di “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti”, ci si limita poi a rilevare che l'attività di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, richieda uno sforzo informativo ancora più ampio e trasparente da parte dell'intermediario finanziario, in ragione delle peculiari caratteristiche soggettive delle parti contraenti interessate, rispetto ad esempio all'attività di raccolta ed esecuzione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti (non in contropartita diretta).
Nel caso di specie, si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione sulla natura e rischiosità delle azioni intermediate dalla banca PA né le copie sottoscritte dagli investitori di “documento informativo e contrattuale per la
[...] prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), in data 5.02.2005 e in data 5.02.2008 (cfr. doc. nn. 19 e 20 parte convenuta), né le copie dei relativi questionari ID (cfr. doc. nn.
15-18 parte convenuta e doc. nn. 16-19 parte attrice), né tantomeno gli ordini di acquisto direttamente impartiti dai clienti / investitori le relative note informative, prodotti in atti dalle parti.
Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente che le “specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. n. 20 parte attrice pag. 6 e doc. nn. 19 e 20 parte convenuta). In forza, dunque, del predetto rinvio alla necessaria informazione al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informativa posta in essere da non risulta fornita dalle conferme d'inserimento dell'ordine di PA compravendita titoli azionari impartiti direttamente dai clienti / investitori nel corso degli anni 2005-
pagina 14 di 21 2011, in cui non vi è il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale illiquidità che caratterizza le azioni proprie dell'intermediario finanziario emittente, dallo stesso intermediate, non quotate su mercati regolamentati, ma unicamente su mercato chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla . PA
Una tale puntuale operatività non è di fatto comprensibile, trasparente e di conseguenza chiara per un investitore, cliente al dettaglio, anche con profilo di rischio medio-alto, come nella specie definiti dalla stessa in sede di profilatura del cliente, esclusivamente sulla base delle PA sintetiche indicazioni testuali in precedenza riportate e nemmeno contenute nei primi ordini d'acquisto. Se, infatti, come già rilevato in precedenza, il documento di conferma dell'inserimento dell'ordine impartito in data 22.06.2011 da contiene espressamente in calce le dichiarazioni, Parte_2 specificamente sottoscritte dagli investitori, di autorizzazione delle operazioni di acquisto di azioni nonostante la preventiva informazione circa l'esistenza di conflitto di PA interesse e di non appropriatezza, si deve comunque osservare, sotto il profilo in esame della trasparente e diligente informativa da parte dell'intermediario finanziario, come tali segnalazioni risultino in ogni caso anch'esse generiche ed astratte, senza specifica e chiara indicazione del concreto motivo della dichiarata inadeguatezza dell'operazione e del conflitto di interesse, atta, dunque, ad informare e a rendere il cliente al dettaglio / investitore realmente consapevole circa l'effettiva natura e conseguente rischiosità dei titoli azionari. Per altro verso, ma sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte convenuta circa la PA natura liquida delle azioni al momento dell'acquisto da parte degli PA investitori e in ogni caso eccepite solo a posteriori a fronte Persona_1 Parte_2 dell'omessa, nelle prime operazioni, e della comunque insufficiente, nelle operazioni concluse nell'anno 2010 e nell'anno 2011, indicazione testuale da parte dello stesso intermediario finanziario professionale, di chiare e univoche informazioni sulla natura e qualità dei prodotti finanziari direttamente intermediati, all'epoca dei fatti.
Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse, emesse ed intermediate unicamente dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore l'ordine di acquisto, non paiono dirimenti le dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo Acquisto
Azioni proprie della banca e, dall'altro lato, solo successivamente dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni come peraltro PA argomentato dalla consulenza tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta).
In tal senso, infatti, si deve evidenziare proprio la totale carenza di informazione, in sede di raccolta d'ordine, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni in PA quanto quotate su un mercato non regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura. In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato i clienti al dettaglio, nel corso dello svolgimento dell'attività di intermediazione, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e la sostanziale illiquidità delle azioni, non quotate su mercati regolamentati – nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse proprio la stessa banca emittente a fare il mercato delle azioni proprie o comunque a partire dal 2012 a gestirlo pur sempre in proprio mediante asta interna. Informazioni che sono entrati nella sfera di conoscenza degli investitori solo in un momento successivo rispetto alla conclusione dei singoli contratti di investimenti, probabilmente al verificarsi della perdita pressoché totale di valore dei titoli azionari acquistati.
In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di pagina 15 di 21 conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come rilevato anche dalla delibera n. 20004 del 17.05.2017, all'esito dell'attività ispettiva espletata CP_6 nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa CP_6
Parimenti, non dirimenti sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di informazione al momento della singola operazione di investimento in azioni PA
è poi il questionario ID redatto con riferimento ai clienti al dettaglio ad opera
[...] dell'intermediario finanziario, nonché le relative attestazioni dell'anno 2008 e dell'anno 2015 (cfr. doc. nn. 15-18 parte convenuta), che, per loro stessa natura, non contengono informative dettagliate sui prodotti oggetto di investimento, ma costituiscono adempimenti necessari da parte dell'intermediario finanziario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato. Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte dall'odierna parte convenuta nell'ambito del Contr procedimento svoltosi innanzi all' e del presente giudizio contenzioso ordinario non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario con riferimento alle operazioni di PA compravendita delle proprie azioni concluse dai coniugi investitori. In ultima analisi, si deve evidenziare come la sostanziale illiquidità dei titoli azionari in esame, risulti emergere già alla luce delle tempistiche concrete di esecuzione degli ordini di acquisto impartiti dagli investitori negli anni 2005, 2008 e 2009, nonché dalla modalità di effettivo acquisto frazionato delle stesse operata dall'intermediario finanziario, nell'evidente impossibilità di cedere ai clienti / investitori tutte le azioni richieste in un unico momento (cfr. doc. nn.
3-8 parte convenuta). In sintesi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni di parte convenuta, si rileva la fondatezza della domanda attorea di accertamento del grave inadempimento informativo della banca in relazione alla vendita e all'intermediazione finanziaria delle proprie azioni, in ragione della ripetuta carenza di adeguata e chiara informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste in materia di intermediazione finanziaria, restando ivi assorbite le ulteriori ed eventuali questioni sollevate e le domande subordinate proposte dai clienti / investitori.
2.3 In forza dei medesimi principi giuridici sopra richiamati, quanto in precedenza accertato non può, invece, certamente valere con riferimento all'ulteriore operazione di investimento in azioni
[...]
mediante adesione dell'investitore all'aumento di capitale PA Persona_1 riservata ai soci del gruppo Con riferimento all'acquisto di ulteriori n. 75 azioni Controparte_7
che ha avuto esecuzione in data 12.04.2010, infatti, non vi è dubbio che il cliente al CP_5 dettaglio / investitore, peraltro con profilo di rischio alto e che ha già investito in titoli azionari (cfr. doc. n. 15 parte convenuta), alla data di sottoscrizione della “scheda di adesione” all'aumento di capitale del 24.03.2010 potesse considerarsi compiutamente edotto circa la concreta natura e la reale rischiosità delle azioni acquistate, i meccanismi di compravendita delle stesse, nonché gli effettivi tempi di smobilizzo del prodotto finanziario, in termini di “rischio di maggiore difficoltà in caso di disinvestimento delle azioni (il cosiddetto rischio di liquidità)” ove “Per difficoltà di disinvestimento si intende che gli azionisti potrebbero avere difficoltà nel negoziare gli strumenti finanziari oggetto della presente Offerta, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite”. Inoltre, quanto al rischio di perdita del capitale investito, viene indicato espressamente che “il valore economico delle azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri della essendo strumenti finanziari CP_10 rappresentativi del capitale sociale della stessa”. Ciò è chiaramente indicato nelle condizioni di cui al Prospetto Informativo in precedenza già richiamato e che non è stato contestato in maniera specifica nella presente sede giudiziale (cfr. doc. n.
24 parte convenuta) che l'investitore ha dichiarato di conoscere e di accettare integralmente.
pagina 16 di 21 A tale specifico proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, in forza del condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la prova liberatoria che onera l'intermediario finanziario non è fornita dall'adeguatezza della operazione, neppure – come nella specie – in caso di alta propensione al rischio dell'investitore, dovendo anche quest'ultimo poter scegliere informato tra diversi investimenti possibili (cfr. Cass. n. 7288 del 07.07.2023, Cass. n. 570 del
11.01.2023, Cass. n. 19891 del 20.06.2022 e Cass. n. 18153 del 31.08.2020).
In ragione del documentale dato temporale e per completezza espositiva, si deve rilevare, in ultima analisi, come vi sia prova in atti che tali puntuali informazioni “sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione” sono entrate nel patrimonio conoscitivo dell'investitore solo in occasione della successiva operazione di adesione all'aumento di capitale Persona_1 deliberato da avvenuta in data 24.03.2010 e, quindi, in un momento successivo rispetto Controparte_7 ai precedenti ordini di acquisto di azioni rispettivamente impartiti in data PA
1.09.2005, 4.01.2008 e 05.03. 2009 dal medesimo investitore (cfr. doc. nn. 4, 6 e 7 parte convenuta).
3. In merito all'ulteriore domanda attorea in via principale di risarcimento dei danni subiti dai clienti al dettaglio / investitori. Onere prova e concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 Contr c.c.. Quantificazione del danno condotta dall' Accertata, dunque, la sussistenza di responsabilità da inadempimento contrattuale di parte resistente in relazione agli obblighi informativi e di trasparenza di cui all'art. 21 PA del d. lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento n. 16190 del 2007, in ordine alla specifica natura, CP_6 ai rischi concreti dell'investimento e alle specifiche modalità di scambio delle azioni proprie emesse, negoziate ed intermediate, per cui è causa, occorre ora analizzare le conseguenti domande restitutorie / risarcitorie proposte dai ricorrenti, unitamente alle eccezioni sollevate sul punto dalla controparte. 3.1 Innanzitutto, come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si ricorda che l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012).
In aggiunta, infatti, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale.
Inoltre, con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). Di conseguenza è opinione condivisa che la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del pagina 17 di 21 cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento
(cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023). In aggiunta, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte resistente, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. n. 11258 del 2018). 3.2 Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, in accoglimento della domanda proposta sempre in via principale da parte attrice – salvo la necessaria decurtazione dagli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dell'importo di euro
1.387,50 pari al controvalore investito per l'acquisto di n. 75 azioni in sede di aumento di capitale sottoscritto dall'investitore in data 24.03.2010 - ed in aderenza con la già Persona_1 richiamata decisione n. 5351 del 21 aprile 2022 emessa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 14 parte attrice), la sussistenza del danno patrimoniale e la relativa quantificazione in linea capitale pari ad euro 26.656,37, quanto all'attrice e pari ad euro 15.698,01 ciascuna, quanto alle attrici Parte_2 [...]
e oltre rivalutazione ed interessi, sono provate in modo idoneo, tenuto Parte_1 Controparte_1 conto delle non contestate sopravvenute difficoltà economico finanziarie occorse alla banca emittente e del sostanziale azzeramento del valore delle relative azioni e del fatto PA che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario la prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Da un lato, integrano circostanze fattuali debitamente documentate in atti sia l'acquisto da parte dei coniugi e negli anni 2005-2011, nonché il successivo Persona_1 Parte_2 possesso di complessive 4.675 azioni in capo alle odierne parti attrici, PA all'interno dei rispettivi dossier titoli n. 005/3124490, n. 005/3124521 e n. 005/3124515 (cfr. doc. nn.
1-4 e 7 parte attrice e doc. nn. 33-35 parte convenuta). Inoltre, non avendo le odierne parte attrici sottoscritto l'OPA di Credit RI Cariparma, risultano ancora in possesso rispettivamente Parte_2 di n. 138 azioni CRED AGRIC ITALIA e di n.
7.912 WARRANT CRC 16-21 EUR, scaduti
[...]
e non esercitati;
mentre e ciascuna, di n. 95 azioni CRED Parte_1 Controparte_1
AGRIC ITALIA e di n.
5.484 WARRANT CRC 16-21 EUR, scaduti e non esercitati. Dall'altro, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in concreto subito dagli investitori, quale conseguenza immediata e diretta del solo inadempimento informativo dell'intermediario finanziario, è necessario tener conto di un duplice profilo riconducibile alla colpa del creditore danneggiato ovvero del cliente / investitore, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., evitando così che nei fatti si venga a creare un ingiustificato arricchimento del danneggiato medesimo.
In tal senso, per un verso, occorre certamente valorizzare la circostanza fattuale non contestata relativa appunto alla mancata adesione degli investitori all'offerta pubblica di acquisto delle azioni
[...]
scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per azione offerto agli PA azionisti di minoranza e, dunque, detrarre dall'importo pagato per l'investimento finanziario gli importi Contr meglio indicati nella già richiamata pronuncia dell' quale danno che, in effetti, l'investitore, aderendo all'OPA, avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza oltre al corrispettivo c.d.
pagina 18 di 21 Contr differito (importi specificamente ricostruiti nella decisione dell' , come confermato dal comunicato stampa di del 25 marzo 2021 (cfr. doc. n. 44 parte convenuta). PA Per altro verso, parimenti da considerare a tale specifico proposito è l'incidenza causale del comportamento dell'investitore nella produzione dell'evento dannoso ovvero dell'incasso da parte di quest'ultimo nel corso del rapporto di dividendi per euro 208,68, quanto all'investitore Parte_2
e per euro 96,10 quanto alla quota ereditata dalle figlie di
[...] Persona_1 [...]
e (cfr. doc. nn. 39-42 parte convenuta). Somme non contestate e Parte_1 Controparte_1 risultanti in atti che, pertanto, devono essere anch'esse decurtate, come parimenti evidenziato anche dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie nel corso del proprio accertamento. 3.3 In ultima analisi e in accoglimento della richiesta di parte convenuta, al fine di garantire massimamente il principio generale dell'esatto e non superiore reintegro del pregiudizio cagionato, si deve richiamare poi l'ulteriore previsione disciplinata dalla stessa Offerta Pubblica d'Acquisto lanciata da per cui, in caso mancata adesione – come nel caso di specie -, i Parte_4 destinatari della stessa manterranno la titolarità sia delle azioni non apportate all'OPA, sia dei relativi warrant, convertibili nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento di nuove azioni dell'offerente . Parte_4 Sotto quest'ultimo profilo, infatti, occorre rilevare come, a fronte della puntuale allegazione probatoria della banca / intermediario finanziario in ordine all'effettiva presenza nei dossier titoli intestati alle odierne attrici, ancora, delle già richiamate azioni e warrant (cfr. doc. nn. 33-35 parte convenuta), parte attrice non abbia contestato la circostanza in maniera specifica e soprattutto non abbia al contrario provato di essersi attivata nel senso di restituire gli strumenti finanziari, presenti nei propri dossier titoli ed inerenti alle operazioni di investimento finanziario per cui è causa. Alla luce del contesto fattuale sopra descritto ed in ragione della documentazione offerta in comunicazione, nella specie, può ritenersi sostanzialmente impossibile anche in futuro il recupero di valore residuo dei titoli azionari per cui è causa, che quindi devono essere restituiti all'emittente, al fine di commisurare il risarcimento all'effettivo danno patito (cfr. Cass. n. 14178 del 5.05.2022, nonché Cass. n. 23450 del 26.10.2020). Pertanto, in conseguenza del disposto risarcimento del danno a tacitazione delle pretese economiche degli investitori nei confronti dell'intermediario finanziario inadempiente, la stessa parte attrice deve restituire quanto ancora in proprio possesso di inerente all'acquisto delle azioni oggetto del presente giudizio. PA
3.4 In ultima analisi ed in considerazione del documentato esatto adempimento di
[...] nel prestare l'attività di intermediazione unicamente con riferimento all'acquisto PA di n. 75 azioni in data 12.04.2010, a seguito della sottoscrizione da parte dell'investitore CP_5 in data 24.03.2010 dell'aumento di capitale deliberato da in data Persona_1 Controparte_7
18.12.2009, per un controvalore complessivo di euro 1.387,50 (cfr. doc. nn. 8, 13 e 24 parte convenuta), un tale importo va senza dubbio detratto pro quota dagli importi spettanti a ciascuna parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, come in precedenza accertati (ovvero - euro 462,50 ciascuno).
Nello specifico, infatti, si osserva che costituisce circostanza pacifica tra le parti che la moglie Parte_2
e le due figlie e agiscono in giudizio quali eredi del
[...] Parte_1 Controparte_1 defunto dunque, ciascuna per la quota pari ad un terzo delle azioni Persona_1 [...] detenute da quest'ultimo. PA
In conclusione e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dagli investitori e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario è in gran parte fondata e può trovare accoglimento in relazione alle somme, come meglio indicate nei relativi punti del dispositivo, debitamente devalutate al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al 30.06.2016) e rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia pagina 19 di 21 della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022).
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio
Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori medi in ogni fase, ad eccezione della fase istruttoria / trattazione, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, deposito di sole memorie scritte con allegate produzioni documentali, che deve essere liquidata nei valori minimi, in ragione del valore della causa ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. Nel caso di specie, il criterio della parziale reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuna una parziale compensazione tra le parti delle spese di lite in relazione ad un quarto. Si ritiene, infatti, equo compensare le spese di lite per un quarto e porle a carico per i restanti tre quarti di parte convenuta in PA quanto sostanzialmente soccombente, in relazione alle domande proposte in via principale da parte attrice nel proprio atto di citazione, come meglio chiarito in motivazione, ad eccezione nell'operazione di investimento avente ad oggetto l'adesione all'aumento di capitale avvenuta in data 24.03.2010 in relazione alla quale la parte onerata ha fornito idonea prova del proprio esatto adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 601/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande proposte in via principale da parte attrice,
[...]
e nei confronti di parte convenuta Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...]
nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. PA
2. ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario successivamente incorporato in PA PA
nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria degli ordini di acquisto di azioni
[...] proprie impartiti da parte dei clienti al dettaglio / investitori e Persona_1 Parte_2 nel corso degli anni 2005-2011.
[...]
3. DA parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice PA
in proprio ed in qualità di erede di della somma di euro Parte_2 Persona_1
31.732,37 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. DA parte convenuta al pagamento a favore di parte PA convenuta in qualità di erede di della somma di euro Parte_1 Persona_1
18.456,92 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
5. DA parte convenuta al pagamento a favore di parte PA convenuta in qualità di erede di della somma di euro Controparte_1 Persona_1
18.456,92 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità con interessi -, a titolo di risarcimento del pagina 20 di 21 danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
6. ACCERTA E DICHIARA e, per l'effetto, DA parte attrice, Parte_1 [...]
e in solido tra loro, alla restituzione in favore di parte convenuta CP_1 Parte_2 dei titoli ancora in proprio possesso nei dossier titoli n. 005/3124490, n. PA
005/3124521 e n. 005/3124515, inerenti agli acquisti delle azioni da PA parte degli investitori e nel corso degli anni 2005-2011, Persona_1 Parte_2 oggetto del presente giudizio.
7. DICHIARA le spese di lite compensate tra le parti per un quarto;
conseguentemente,
8. DA parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice - PA
e - delle spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 Parte_2 giudizio che si liquidano per intero (dunque, dovuti i tre quarti di tutto quanto in appresso) in euro
11.268,00 per compensi, nei limiti della nota spese depositata da parte attrice;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 786,00 per contributo unificato e bolli;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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