Decreto cautelare 15 maggio 2024
Ordinanza cautelare 7 giugno 2024
Sentenza 5 dicembre 2025
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- 1. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
Leggi di più… - 3. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03986/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Joseph Brigandi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento, prot. 0110097 del 20 marzo 2024, recante comunicazione della sanzione disciplinare della “sospensione dalla partecipazione alle prove parziali e agli esami di profitto per 6 mesi, dal 20 marzo 2024 al 19 settembre 2024”, deliberata dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 marzo 2024, ai sensi dell''''art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo (doc. 1), comunicato al ricorrente il 20 marzo 2024;
2) del verbale della riunione del Consiglio Accademico del 19 marzo 2024, comunicata per estratto al ricorrente solo in data 30 aprile 2024, recante il provvedimento di irrogazione nei confronti del Sig. -OMISSIS- della sanzione disciplinare della “sospensione dalla partecipazione alle prove parziali e agli esami di profitto per 6 mesi, dal 20 marzo 2024 al 19 settembre 2024” (doc. 2)
3) del verbale della riunione della commissione “provvedimento disciplinari”, tenutasi in modalità telematica in data 8 febbraio 2024, comunicato al ricorrente solo in data 30 aprile 2024 (doc. 3);
nonché, per quanto occorrer possa:
4) del Codice di comportamento degli studenti -OMISSIS-emanato con Decreto Rettorale n. 110 del 8 novembre 2023 e, in specie e per quanto occorra, dell''''Allegato 1 recante “Tabella Provvedimenti disciplinari” (doc. 4);
5) di ogni altro atto, comunque denominato ed eventualmente non noto, che sia presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università -OMISSIS-;
Vista la memoria del 6.10.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2025 la dott.ssa AN IN; vista la dichiarazione di passaggio in decisione senza discussione dei difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente, studente del Corso di Laura in Economia Aziendale e Management (CLEAM) presso l’Università Commerciale “-OMISSIS-” di Milano, ha impugnato la sanzione prot. 0110097 del 20 marzo 2024, della “sospensione dalla partecipazione alle prove parziali e agli esami di profitto per 6 mesi, dal 20 marzo 2024 al 19 settembre 2024”.
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria del 6.11.2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la dichiarazione di estinzione, con compensazione delle spese.
L’Università intimata ha sottoscritto l’atto di rinuncia.
All’udienza pubblica del 1 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio dà atto della rinuncia e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a., con compensazione delle spese su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST MI, Presidente
AN IN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IN | ST MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.