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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4179 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(p.iva , con sede in Agrigento, via Ludovico Ariosto n. 9, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Emilio Amoroso, presso il cui studio in Agrigento, via Diodoro Siculo
n. 21 ha eletto domicilio attore
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (cod. fisc. , con sede in Messina, viale Giostra – Ritiro s.n.c. P.IVA_2
convenuta contumace
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la agiva Parte_1
in giudizio per ottenere la condanna dell' al pagamento, in suo favore, della CP_1
pagina 1 di 10 somma di € 4.500,00, oltre rivalutazione e interessi monetari, quale importo illegittimamente decurtato dall'azienda pubblica.
In particolare, parte attrice riferiva che con contratto di appalto del 25.07.2017, registrato in Agrigento il 26.07.2017, la affidava alla i lavori di CP_1 Pt_1 costruzione di ripristino dell'acquedotto Fiumefreddo in c.da Piraino – Calatabiano, per un importo netto di € 89.645,56, oltre oneri di sicurezza.
Rappresentava che la stazione appaltante, previa sospensione dei lavori, adottava una perizia di variante al fine di ridurre da 48 a 24 ore la connessione del nuovo tratto di acquedotto, per limitare i disagi di approvvigionamento per la popolazione locale, concordando un nuovo prezzo per la riduzione dei tempi di esecuzione del collegamento, pari ad € 6.455,41. Tali opere venivano regolarmente ultimate e consegnate all' . CP_1
Rappresentava che, a fronte della fattura del 05.10.2017 per l'importo di €
119.676,00 (iva esclusa), la stazione appaltante riteneva di decurtare, dal credito finale, la somma di € 4.500,00 per la mancata trasmissione del verbale di consegna delle apparecchiature smontate in cantiere, che avrebbero dovuto essere riconsegnate all' presso i depositi. Tuttavia, la ditta appaltatrice allegava di aver già CP_1
trasportato tutte le apparecchiature al deposito in data precedente al CP_1
20.10.2018.
La quindi, con atto di diffida e costituzione in mora, contestava il mancato Pt_1 pagamento della suddetta somma di € 4.500,00 e ne richiedeva il pagamento, chiedendo anche la corresponsione di una somma ulteriore a titolo di interessi moratori per ritardo, pari ad € 2.347,63, nonché di una somma pari ad € 601,28 (iva esclusa) quale credito residuo risultante dallo stato finale.
Considerata la decurtazione illegittima, la ditta attrice chiedeva di dichiarare che la in via subordinata, chiedeva di condannare l' al pagamento della CP_2 CP_1
somma di € 4.500,00 a titolo di indebito arricchimento, oltre rivalutazione e interessi;
con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 10 La convenuta veniva dichiarata contumace in esito all'udienza del CP_1
24.01.2019, stante la mancata costituzione in giudizio, nonostante rituale notifica ai sensi dell'art. 145 c.p.c. del 06.08.2018.
All'udienza a trattazione scritta del 16.01.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva rinviata per consentire a parte attrice di provare l'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del giudizio a parte convenuta.
Depositata la documentazione richiesta e precisate le conclusioni da parte della la causa, non ulteriormente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza Pt_1
del 12.11.2024.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto le domande proposte dalla ditta Parte_1
(d'ora in avanti solo per semplicità espositiva), la quale si doleva
[...] Pt_1
del mancato pagamento di parte dell'importo dovuto in esecuzione al contratto di appalto di opere pubbliche stipulato in data 25.07.2017 con l' CP_1
chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 4.500,00, trattenuta dalla società convenuta per la mancata riconsegna delle attrezzature utilizzate, della somma di € 601,28 quale differenza ulteriore tra l'importo dovuto e quello corrisposto, e della somma di € 2.347,00 a titolo di interessi moratori sul corrispettivo del contratto di appalto.
La domanda di pagamento del credito residuo, spiegata dalla ditta attrice, è fondata nei limiti di quanto di seguito esposto.
Procedendo per gradi, occorre vagliare la fondatezza della domanda con cui la chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma di € 4.500,00, Pt_1 CP_1
indebitamente trattenuta per la mancata consegna delle apparecchiature smontate in cantiere e della somma di € 601,28 quale differenza tra l'importo spettante alla ditta attrice e quello concretamente liquidatole.
Orbene, giova, innanzitutto, ricordare che l'art. 30 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), applicabile ratione temporis al caso di specie, precisa che per pagina 3 di 10 quanto non espressamente previsto nel codice dei contratti pubblici, alla fase di esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni del codice civile.
Con riferimento alla disciplina codicistica, in particolare, il mancato pagamento, da parte della stazione appaltante, del prezzo pattuito per l'esecuzione dei lavori appaltati determina l'applicazione della disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove la speciale disciplina prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi di inadempimento dell'appaltatore che porti a termine l'opera pattuita, caratterizzata però da vizi, difformità o difetti (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 13983/2011, Cass. civ.
n. 27994/2018).
Devono, pertanto, trovare applicazione, nel caso di specie, i criteri generali in materia di inadempimento, dal momento che parte attrice lamentava proprio l'inadempimento dell'obbligo contrattuale – gravante sull' – consistente nel pagamento del CP_1
corrispettivo per le opere realizzate dalla Pt_1
In particolare, l'art. 1453 c.c. stabilisce che nei contratti a prestazioni sinallagmatiche, in caso di inadempimento di uno dei contraenti, l'altro può chiedere, a sua scelta,
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
Ciò posto, va ricordato che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
grava, invece, sul debitore convenuto, l'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi dell'altrui pretesa – quale l'avvenuto adempimento – o di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ex multis Cass. SS.UU. n. 13533/2001, e in senso conforme Cass. civ. n.
15659/2011).
pagina 4 di 10 Nel caso di specie, per quel che concerne il titolo costituivo, è circostanza documentalmente provata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, essendo stato prodotto il contratto di appalto stipulato dalla e Pt_1
dall' in data 25.07.2017, con cui venivano affidati alla ditta attrice i lavori di CP_1 ripristino dell'acquedotto Fiumefreddo in c.da Piraino - Calatabiano (all. 1) nonché la perizia di variante del settembre 2017, con cui si prevedeva un nuovo prezzo per la realizzazione delle opere di collegamento del nuovo tratto di acquedotto (all. 2).
Per quel che concerne l'illecito contrattuale lamentato, consistente nel mancato pagamento della somma di € 4.500,00 e della ulteriore somma di € 601,28, deve ritenersi specificamente allegato, alla luce dei criteri di riparto dell'onere probatorio summenzionati, l'inadempimento imputato all' , essendo stato rilevato proprio CP_1
l'inadempimento della principale obbligazione contrattuale del committente, ossia il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori appaltati.
La mancata costituzione della società convenuta, la quale rimaneva contumace, preclude, peraltro, al Giudice qualsiasi possibilità di verificare la sussistenza dell'avvenuto corretto adempimento contrattuale o di circostanze, ad essa non imputabili, che abbiano impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale.
Al contrario, l'esame della documentazione versata in atti dalla ditta attrice permette di accertare l'inadempimento lamentato.
Ed infatti, il SAL n. 1 del 05.10.2017 (all. 3) indica l'importo netto dei lavori di ripristino dell'acquedotto Fiumefreddo realizzati dalla quantificati in Pt_1
complessivi € 120.277,28; tale somma è, poi, riportata anche nel certificato di esecuzione dei lavori del 25.01.2018 (all. 4), in cui il R.U.P., , Controparte_3
confermava la somma di € 120.277,28 quale importo totale per le lavorazioni previste nel bando di gara.
Dall'estratto conto della ditta (all. 6) risulta, invece, che l' abbia Pt_1 CP_1
corrisposto, a parte attrice, la somma complessiva di € 115.176,00, mediante tre pagina 5 di 10 bonifici bancari con cui accreditava sul conto della ditta gli importi di € 60.000,00 in data 21.12.2017, di € 30.000,00 in data 20.02.2018 ed € 25.176,00 in data
09.05.2018.
Si ritiene, quindi, provata la circostanza che, a fronte delle somme spettanti per i lavori eseguiti (€ 120.277,28), la percepiva una somma inferiore (€ Pt_1
115.176,00); da una semplice operazione matematica, poi, è possibile ricavare l'importo dovuto e non corrisposto dall , pari ad € 5.101,28 (pari a € CP_1
120.277,28 - € 115.176,00).
Orbene, circa l'importo di cui sopra, occorre distinguere.
Ed infatti, con riguardo alla somma di € 4.500,00, parte attrice ha prodotto una nota
(all. 7) con cui il Direttore dei Lavori, ing. dava atto che la stessa Persona_1
sarebbe stata decurtata dal conto finale, in quanto non veniva riscontrata l'assenza del verbale di consegna della apparecchiature smontate in cantiere e da consegnare presso i depositi dell' . CP_1
La mancata corresponsione della restante somma di € 601,28 (pari a € 5.101,28 - €
4.500,00), invece, appare del tutto sfornita di giustificazione, sicché non vi è dubbio che il mancato pagamento di tale importo sia da qualificarsi quale inadempimento contrattuale del committente.
Con riferimento, poi, alla somma di € 4.500,00, si ritiene che alla luce della documentazione in atti, parte convenuta abbia illegittimamente omesso di effettuare il pagamento dovuto.
Ed infatti, la perizia di variante adottata dall' dopo aver descritto la CP_1
tipologia di lavori necessari al fine di consentire la realizzazione delle condotte di by- pass dell'acquedotto Fiumefreddo, consistenti nel “taglio della tubazione in prossimità dei manicotti elettrosaldabili”, precisava che fosse necessario anche “il successivo trasporto della tubazione presso deposito” nonché “di recuperare tutte le apparecchiature smontandole e riconsegnandole ad ” (cfr. pagg.
8-9 all. 2). CP_1
pagina 6 di 10 Innanzitutto, la nota del Direttore dei Lavori, ing. non precisava Persona_1
quale apparecchiature fossero rimaste in cantiere o, comunque non fossero state riconsegnate all' – né indicazioni ulteriori sono state raccolte nel presente CP_1
giudizio – sicché la decurtazione della somma di € 4.500,00 appare del tutto sfornita di supporto probatorio, anche in ordine alla valutazione della congruità della sospensione del pagamento da parte della stazione appaltante.
In secondo luogo, non può non osservarsi come in alcuna parte della perizia di variante o del precedente contratto di appalto era stato previsto l'obbligo per l'appaltatore di redigere apposito verbale di consegna delle apparecchiature smontate in cantiere e riconsegnate presso il deposito;
con la conseguenza che CP_1
l'omesso pagamento dell'importo decurtato da parte del committente non può considerarsi neppure giustificato da un inadempimento contrattuale di controparte.
Peraltro, parte attrice forniva prova di aver effettivamente provveduto al trasporto delle tubature, come previsto dalla perizia di variante, depositando il documento di trasporto n. 1 del 20.11.2017, in cui veniva indicata quale causale “restituzione merce non utilizzata” e quale luogo di destinazione il “deposito ”, nonché la fattura CP_1
del 30.11.2017 emessa nei suoi confronti dalla Celer Trasporti s.r.l. per le operazioni di trasporto di tubi avvenute, appunto, in data 20.11.2017 (all. 10).
Da quanto sin qui rilevato si ritiene che il mancato pagamento da parte dell' CP_1
della somma di € 4.500,00 e della somma di € 601,28 sia da qualificarsi quale inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., sicché la società convenuta va condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 5.101,28, quale residuo delle somme dovute e non corrisposte per le opere appaltate ed eseguite dalla ditta attrice.
Su tale somma vanno, poi, liquidati anche gli interessi moratori, espressamente richiesti dall'attrice, dalla scadenza del termine per il pagamento sino al soddisfo.
Orbene, circa il dies a quo, si richiama quanto previsto dall'art. 8 del contratto di appalto, secondo il quale “il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è
pagina 7 di 10 effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio” (cfr. all. 1).
In primo luogo, occorre precisare che, sebbene non risulti agli atti il certificato di collaudo menzionato dalla suddetta disposizione, trova applicazione il disposto di cui all'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) ratione temporis applicabile, secondo il quale per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 – come nel caso di specie – la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Parte attrice produceva proprio il certificato di esecuzione dei lavori (all. 4), dal quale
è possibile ricavare sia la data dell'ultimazione dei lavori, ossia 05.10.2017 (pag. 3), sia la data del collaudo, ossia 25.01.2018 (pag. 5).
Ciò posto, dal momento che l'art. 8 del contratto di appalto prevedeva che il pagamento fosse effettuato entro tre mesi dalla data del collaudo e che lo stesso viene fatto risalire al 25.01.2018, l' avrebbe dovuto effettuare il pagamento della CP_1
somma pattuita entro e non oltre il 25.04.2018.
È, quindi, da tale data che devono calcolarsi gli interessi moratori sulla somma di €
5.101,28.
La chiedeva, inoltre, la condanna dell' al pagamento della somma di Pt_1 CP_1
€ 2.347,63 a titolo di interessi moratori maturati per i ritardi nella liquidazione delle somme corrisposte.
Tale domanda è parzialmente fondata.
Va, difatti, ricordato che, ut supra ricostruito, termine ultimo per il pagamento da parte dell' del saldo per i lavori effettuati dalla era il 25.04.2018. CP_1 Pt_1
Dall'estratto conto depositato dalla emerge che, mentre i primi due bonifici in Pt_1
favore della ditta appaltatrice hanno data anteriore al 25.04.2018 – essendo stati effettuati in data 21.12.2017 e in data 20.02.2018 – il terzo dei pagamenti tracciati,
pagina 8 di 10 pari ad € 25.176,00, risale ad un periodo successivo al termine di novanta giorni dalla data del collaudo, essendo stato effettuato in data 25.04.2018.
Solo con riferimento a tale importo di € 25.176,00, quindi, andranno calcolati gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, per il periodo 25.04.2018 (data ultima per il pagamento del saldo) – 09.05.2018 (data del pagamento), liquidati in € 67,60.
La convenuta, pertanto, va condannata a pagare all'attrice la complessiva somma di euro 5.168,88 (euro 4.500,00 + euro 601,28 + euro 67,60)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della convenuta e in favore dell'attrice.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per la fase studio e la fase introduttiva nonché i valori minimi per la fase della trattazione e la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 3.395,90 oltre spese generali,
IVA e CPA, importo così determinato: € 8,90 per spese vive (nei limiti delle spese documentate), € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4179/2018 R.G. così provvede:
1) Dichiara l'inadempimento contrattuale dell' e, per l'effetto, CP_1
condanna l' a pagare alla la somma di euro 5.168,88, oltre interessi CP_1 Pt_1
moratori dalla scadenza del termine per il pagamento, sino al soddisfo;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della delle spese CP_1 Pt_1
processuali, che si liquidano in euro 3.395,90, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il 15.4.2025
pagina 9 di 10 IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4179 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(p.iva , con sede in Agrigento, via Ludovico Ariosto n. 9, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Emilio Amoroso, presso il cui studio in Agrigento, via Diodoro Siculo
n. 21 ha eletto domicilio attore
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (cod. fisc. , con sede in Messina, viale Giostra – Ritiro s.n.c. P.IVA_2
convenuta contumace
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la agiva Parte_1
in giudizio per ottenere la condanna dell' al pagamento, in suo favore, della CP_1
pagina 1 di 10 somma di € 4.500,00, oltre rivalutazione e interessi monetari, quale importo illegittimamente decurtato dall'azienda pubblica.
In particolare, parte attrice riferiva che con contratto di appalto del 25.07.2017, registrato in Agrigento il 26.07.2017, la affidava alla i lavori di CP_1 Pt_1 costruzione di ripristino dell'acquedotto Fiumefreddo in c.da Piraino – Calatabiano, per un importo netto di € 89.645,56, oltre oneri di sicurezza.
Rappresentava che la stazione appaltante, previa sospensione dei lavori, adottava una perizia di variante al fine di ridurre da 48 a 24 ore la connessione del nuovo tratto di acquedotto, per limitare i disagi di approvvigionamento per la popolazione locale, concordando un nuovo prezzo per la riduzione dei tempi di esecuzione del collegamento, pari ad € 6.455,41. Tali opere venivano regolarmente ultimate e consegnate all' . CP_1
Rappresentava che, a fronte della fattura del 05.10.2017 per l'importo di €
119.676,00 (iva esclusa), la stazione appaltante riteneva di decurtare, dal credito finale, la somma di € 4.500,00 per la mancata trasmissione del verbale di consegna delle apparecchiature smontate in cantiere, che avrebbero dovuto essere riconsegnate all' presso i depositi. Tuttavia, la ditta appaltatrice allegava di aver già CP_1
trasportato tutte le apparecchiature al deposito in data precedente al CP_1
20.10.2018.
La quindi, con atto di diffida e costituzione in mora, contestava il mancato Pt_1 pagamento della suddetta somma di € 4.500,00 e ne richiedeva il pagamento, chiedendo anche la corresponsione di una somma ulteriore a titolo di interessi moratori per ritardo, pari ad € 2.347,63, nonché di una somma pari ad € 601,28 (iva esclusa) quale credito residuo risultante dallo stato finale.
Considerata la decurtazione illegittima, la ditta attrice chiedeva di dichiarare che la in via subordinata, chiedeva di condannare l' al pagamento della CP_2 CP_1
somma di € 4.500,00 a titolo di indebito arricchimento, oltre rivalutazione e interessi;
con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 10 La convenuta veniva dichiarata contumace in esito all'udienza del CP_1
24.01.2019, stante la mancata costituzione in giudizio, nonostante rituale notifica ai sensi dell'art. 145 c.p.c. del 06.08.2018.
All'udienza a trattazione scritta del 16.01.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva rinviata per consentire a parte attrice di provare l'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del giudizio a parte convenuta.
Depositata la documentazione richiesta e precisate le conclusioni da parte della la causa, non ulteriormente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza Pt_1
del 12.11.2024.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto le domande proposte dalla ditta Parte_1
(d'ora in avanti solo per semplicità espositiva), la quale si doleva
[...] Pt_1
del mancato pagamento di parte dell'importo dovuto in esecuzione al contratto di appalto di opere pubbliche stipulato in data 25.07.2017 con l' CP_1
chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 4.500,00, trattenuta dalla società convenuta per la mancata riconsegna delle attrezzature utilizzate, della somma di € 601,28 quale differenza ulteriore tra l'importo dovuto e quello corrisposto, e della somma di € 2.347,00 a titolo di interessi moratori sul corrispettivo del contratto di appalto.
La domanda di pagamento del credito residuo, spiegata dalla ditta attrice, è fondata nei limiti di quanto di seguito esposto.
Procedendo per gradi, occorre vagliare la fondatezza della domanda con cui la chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma di € 4.500,00, Pt_1 CP_1
indebitamente trattenuta per la mancata consegna delle apparecchiature smontate in cantiere e della somma di € 601,28 quale differenza tra l'importo spettante alla ditta attrice e quello concretamente liquidatole.
Orbene, giova, innanzitutto, ricordare che l'art. 30 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), applicabile ratione temporis al caso di specie, precisa che per pagina 3 di 10 quanto non espressamente previsto nel codice dei contratti pubblici, alla fase di esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni del codice civile.
Con riferimento alla disciplina codicistica, in particolare, il mancato pagamento, da parte della stazione appaltante, del prezzo pattuito per l'esecuzione dei lavori appaltati determina l'applicazione della disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove la speciale disciplina prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi di inadempimento dell'appaltatore che porti a termine l'opera pattuita, caratterizzata però da vizi, difformità o difetti (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 13983/2011, Cass. civ.
n. 27994/2018).
Devono, pertanto, trovare applicazione, nel caso di specie, i criteri generali in materia di inadempimento, dal momento che parte attrice lamentava proprio l'inadempimento dell'obbligo contrattuale – gravante sull' – consistente nel pagamento del CP_1
corrispettivo per le opere realizzate dalla Pt_1
In particolare, l'art. 1453 c.c. stabilisce che nei contratti a prestazioni sinallagmatiche, in caso di inadempimento di uno dei contraenti, l'altro può chiedere, a sua scelta,
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
Ciò posto, va ricordato che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
grava, invece, sul debitore convenuto, l'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi dell'altrui pretesa – quale l'avvenuto adempimento – o di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ex multis Cass. SS.UU. n. 13533/2001, e in senso conforme Cass. civ. n.
15659/2011).
pagina 4 di 10 Nel caso di specie, per quel che concerne il titolo costituivo, è circostanza documentalmente provata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, essendo stato prodotto il contratto di appalto stipulato dalla e Pt_1
dall' in data 25.07.2017, con cui venivano affidati alla ditta attrice i lavori di CP_1 ripristino dell'acquedotto Fiumefreddo in c.da Piraino - Calatabiano (all. 1) nonché la perizia di variante del settembre 2017, con cui si prevedeva un nuovo prezzo per la realizzazione delle opere di collegamento del nuovo tratto di acquedotto (all. 2).
Per quel che concerne l'illecito contrattuale lamentato, consistente nel mancato pagamento della somma di € 4.500,00 e della ulteriore somma di € 601,28, deve ritenersi specificamente allegato, alla luce dei criteri di riparto dell'onere probatorio summenzionati, l'inadempimento imputato all' , essendo stato rilevato proprio CP_1
l'inadempimento della principale obbligazione contrattuale del committente, ossia il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori appaltati.
La mancata costituzione della società convenuta, la quale rimaneva contumace, preclude, peraltro, al Giudice qualsiasi possibilità di verificare la sussistenza dell'avvenuto corretto adempimento contrattuale o di circostanze, ad essa non imputabili, che abbiano impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale.
Al contrario, l'esame della documentazione versata in atti dalla ditta attrice permette di accertare l'inadempimento lamentato.
Ed infatti, il SAL n. 1 del 05.10.2017 (all. 3) indica l'importo netto dei lavori di ripristino dell'acquedotto Fiumefreddo realizzati dalla quantificati in Pt_1
complessivi € 120.277,28; tale somma è, poi, riportata anche nel certificato di esecuzione dei lavori del 25.01.2018 (all. 4), in cui il R.U.P., , Controparte_3
confermava la somma di € 120.277,28 quale importo totale per le lavorazioni previste nel bando di gara.
Dall'estratto conto della ditta (all. 6) risulta, invece, che l' abbia Pt_1 CP_1
corrisposto, a parte attrice, la somma complessiva di € 115.176,00, mediante tre pagina 5 di 10 bonifici bancari con cui accreditava sul conto della ditta gli importi di € 60.000,00 in data 21.12.2017, di € 30.000,00 in data 20.02.2018 ed € 25.176,00 in data
09.05.2018.
Si ritiene, quindi, provata la circostanza che, a fronte delle somme spettanti per i lavori eseguiti (€ 120.277,28), la percepiva una somma inferiore (€ Pt_1
115.176,00); da una semplice operazione matematica, poi, è possibile ricavare l'importo dovuto e non corrisposto dall , pari ad € 5.101,28 (pari a € CP_1
120.277,28 - € 115.176,00).
Orbene, circa l'importo di cui sopra, occorre distinguere.
Ed infatti, con riguardo alla somma di € 4.500,00, parte attrice ha prodotto una nota
(all. 7) con cui il Direttore dei Lavori, ing. dava atto che la stessa Persona_1
sarebbe stata decurtata dal conto finale, in quanto non veniva riscontrata l'assenza del verbale di consegna della apparecchiature smontate in cantiere e da consegnare presso i depositi dell' . CP_1
La mancata corresponsione della restante somma di € 601,28 (pari a € 5.101,28 - €
4.500,00), invece, appare del tutto sfornita di giustificazione, sicché non vi è dubbio che il mancato pagamento di tale importo sia da qualificarsi quale inadempimento contrattuale del committente.
Con riferimento, poi, alla somma di € 4.500,00, si ritiene che alla luce della documentazione in atti, parte convenuta abbia illegittimamente omesso di effettuare il pagamento dovuto.
Ed infatti, la perizia di variante adottata dall' dopo aver descritto la CP_1
tipologia di lavori necessari al fine di consentire la realizzazione delle condotte di by- pass dell'acquedotto Fiumefreddo, consistenti nel “taglio della tubazione in prossimità dei manicotti elettrosaldabili”, precisava che fosse necessario anche “il successivo trasporto della tubazione presso deposito” nonché “di recuperare tutte le apparecchiature smontandole e riconsegnandole ad ” (cfr. pagg.
8-9 all. 2). CP_1
pagina 6 di 10 Innanzitutto, la nota del Direttore dei Lavori, ing. non precisava Persona_1
quale apparecchiature fossero rimaste in cantiere o, comunque non fossero state riconsegnate all' – né indicazioni ulteriori sono state raccolte nel presente CP_1
giudizio – sicché la decurtazione della somma di € 4.500,00 appare del tutto sfornita di supporto probatorio, anche in ordine alla valutazione della congruità della sospensione del pagamento da parte della stazione appaltante.
In secondo luogo, non può non osservarsi come in alcuna parte della perizia di variante o del precedente contratto di appalto era stato previsto l'obbligo per l'appaltatore di redigere apposito verbale di consegna delle apparecchiature smontate in cantiere e riconsegnate presso il deposito;
con la conseguenza che CP_1
l'omesso pagamento dell'importo decurtato da parte del committente non può considerarsi neppure giustificato da un inadempimento contrattuale di controparte.
Peraltro, parte attrice forniva prova di aver effettivamente provveduto al trasporto delle tubature, come previsto dalla perizia di variante, depositando il documento di trasporto n. 1 del 20.11.2017, in cui veniva indicata quale causale “restituzione merce non utilizzata” e quale luogo di destinazione il “deposito ”, nonché la fattura CP_1
del 30.11.2017 emessa nei suoi confronti dalla Celer Trasporti s.r.l. per le operazioni di trasporto di tubi avvenute, appunto, in data 20.11.2017 (all. 10).
Da quanto sin qui rilevato si ritiene che il mancato pagamento da parte dell' CP_1
della somma di € 4.500,00 e della somma di € 601,28 sia da qualificarsi quale inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., sicché la società convenuta va condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 5.101,28, quale residuo delle somme dovute e non corrisposte per le opere appaltate ed eseguite dalla ditta attrice.
Su tale somma vanno, poi, liquidati anche gli interessi moratori, espressamente richiesti dall'attrice, dalla scadenza del termine per il pagamento sino al soddisfo.
Orbene, circa il dies a quo, si richiama quanto previsto dall'art. 8 del contratto di appalto, secondo il quale “il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è
pagina 7 di 10 effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio” (cfr. all. 1).
In primo luogo, occorre precisare che, sebbene non risulti agli atti il certificato di collaudo menzionato dalla suddetta disposizione, trova applicazione il disposto di cui all'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) ratione temporis applicabile, secondo il quale per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 – come nel caso di specie – la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Parte attrice produceva proprio il certificato di esecuzione dei lavori (all. 4), dal quale
è possibile ricavare sia la data dell'ultimazione dei lavori, ossia 05.10.2017 (pag. 3), sia la data del collaudo, ossia 25.01.2018 (pag. 5).
Ciò posto, dal momento che l'art. 8 del contratto di appalto prevedeva che il pagamento fosse effettuato entro tre mesi dalla data del collaudo e che lo stesso viene fatto risalire al 25.01.2018, l' avrebbe dovuto effettuare il pagamento della CP_1
somma pattuita entro e non oltre il 25.04.2018.
È, quindi, da tale data che devono calcolarsi gli interessi moratori sulla somma di €
5.101,28.
La chiedeva, inoltre, la condanna dell' al pagamento della somma di Pt_1 CP_1
€ 2.347,63 a titolo di interessi moratori maturati per i ritardi nella liquidazione delle somme corrisposte.
Tale domanda è parzialmente fondata.
Va, difatti, ricordato che, ut supra ricostruito, termine ultimo per il pagamento da parte dell' del saldo per i lavori effettuati dalla era il 25.04.2018. CP_1 Pt_1
Dall'estratto conto depositato dalla emerge che, mentre i primi due bonifici in Pt_1
favore della ditta appaltatrice hanno data anteriore al 25.04.2018 – essendo stati effettuati in data 21.12.2017 e in data 20.02.2018 – il terzo dei pagamenti tracciati,
pagina 8 di 10 pari ad € 25.176,00, risale ad un periodo successivo al termine di novanta giorni dalla data del collaudo, essendo stato effettuato in data 25.04.2018.
Solo con riferimento a tale importo di € 25.176,00, quindi, andranno calcolati gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, per il periodo 25.04.2018 (data ultima per il pagamento del saldo) – 09.05.2018 (data del pagamento), liquidati in € 67,60.
La convenuta, pertanto, va condannata a pagare all'attrice la complessiva somma di euro 5.168,88 (euro 4.500,00 + euro 601,28 + euro 67,60)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della convenuta e in favore dell'attrice.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per la fase studio e la fase introduttiva nonché i valori minimi per la fase della trattazione e la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 3.395,90 oltre spese generali,
IVA e CPA, importo così determinato: € 8,90 per spese vive (nei limiti delle spese documentate), € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4179/2018 R.G. così provvede:
1) Dichiara l'inadempimento contrattuale dell' e, per l'effetto, CP_1
condanna l' a pagare alla la somma di euro 5.168,88, oltre interessi CP_1 Pt_1
moratori dalla scadenza del termine per il pagamento, sino al soddisfo;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della delle spese CP_1 Pt_1
processuali, che si liquidano in euro 3.395,90, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il 15.4.2025
pagina 9 di 10 IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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