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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/02/2024, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Nella Mori,
nella causa iscritta al n. 186/2021 R.G
promossa da e Parte_1 Parte_2
ATTORI
Avv.ti Serena Della Pina e Lorenzo Giorgi
CONTRO
quale titolare di CP_1 Organizzazione_1
CONVENUTA
Avv. Milena Dall'Ara
Org_2
TERZO CHIAMATO
Avv. Luca Gabriellini
ha pronunziato la seguente
1 SENTENZA
sulle conclusioni delle parti:
parte attrice ha concluso come in atto di citazione;
in via istruttoria ha chiesto l'ammissione della prova articolata e non ammessa;
parte convenuta ha precisato come in nota conclusiva opponendosi alla rimessione in istruttoria;
terzo chiamato ha concluso come in nota conclusiva opponendosi alla rimessione in istruttoria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: gli attori hanno dedotto di avere acquistato presso l di un pacchetto Organizzazione_1 CP_1 turistico che prevedeva il tour dell'India con estensione Seyshelles, meta del loro viaggio di nozze, al costo di €. 5.600,00 e che avevano incaricato l'agenzia anche di predisporre i visti turistici, necessari per l'ingresso in tali paesi stranieri, versando l'ulteriore somma di €. 170,00. Hanno dedotto che una volta giunti all'aeroporto di Malpensa, al momento del check-in, è stato loro impedito l'imbarco in quanto il visto del sig. non risultava valido perché non Pt_1 regolarmente pagato. Gli attori, pertanto, non potendo partire per il loro viaggio di nozze programmato, hanno dedotto di avere optato per un viaggio alternativo, anticipandone i costi. Hanno, quindi, chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'Agenzia di Viaggio Controparte_2
e di condannare la convenuta alla refusione integrale
[...]
2 delle spese di viaggio come programmate ascendenti al euro 5770,00 da lei indebitamente percepite, al risarcimento dei danni subiti da essi attori tenuto conto di quanto pagato per la destinazione alternativa comunitaria pari ad euro 1.478.02 ed al risarcimento danni da vacanza rovinata per aver impedito alla coppia di sposi di godere del proprio viaggio di nozze cosi come programmato e pagato da parenti ad amici, danno indicato in euro 5000,00, o nella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, o che, in subordine, venga ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale. Il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori come per legge da liquidarsi in distrazione dei sottoscritti procuratori ex art 93 cpc., spese di CTU ed eventuali spese.
Si è costituita contestando in toto le allegazioni degli CP_1 attori e negando di essere stata inadempiente;
ha dedotto che gli attori hanno deciso autonomamente di rinunciare al loro viaggio per motivi di salute del che in ragione di ciò hanno anche Pt_1 cercato di recuperare il corrispettivo del viaggio azionando la Polizza assicurativa “annullamento viaggio” stipulata con
[...]
tentativo non andato a buon fine;
in ogni caso, la Org_3 convenuta ha dedotto che gli attori non le hanno mai dato incarico di occuparsi di tali documenti, documenti che gli attori avrebbero dovuto autonomamente procurarsi.
ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea. CP_1
La convenuta previa autorizzazione ha provveduto a chiamare in causa la propria assicurazione della responsabilità civile per essere da essa manlevata in caso di accoglimento della domanda degli attori.
Si è costituita associandosi alle argomentazioni Org_2 difensive del proprio assicurato e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in subordine ha chiesto di liquidare il danno dovuto e provato riconoscendo la manleva nei limiti delle garanzie e secondo le condizioni di polizza;
con compensazione delle spese.
3 La domanda attorea è infondata e deve essere respinta per l'assorbente motivo che manca del tutto la prova che gli attori abbiano dato incarico all'agenzia convenuta di occuparsi della pratica del rilascio dei visti;
infatti, documentalmente è provato quanto segue:
• nelle condizioni generali allegate al contratto di vendita di pacchetto di servizio turistico, in particolare all'art 13, è scritto espressamente che l'Agenzia è tenuta a dare al cliente cittadino italiano le informazioni di carattere generale relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio ma che sono i consumatori a dovere accertarsi di essere muniti della documentazione necessaria ivi compresi i visti.
• Da tale chiara pattuizione contrattuale consegue che la prova della deroga ad essa deve essere data dal cliente e deve esse fornita in maniera inequivoca.
• L'attrice ha versato personalmente e direttamente a Parte_2
“ ” l'importo di euro 71,85 come Organizzazione_4 da screen shot del proprio telefono (doc. 3 ultima pagina); in difetto di allegazione e prova contraria, tale pagamento comprova l'iniziativa autonoma dell'attrice finalizzata al conseguimento del visto turistico da a ciò Org_5 competente;
• Non consta che all' convenuta sia stato versato Org_1 alcunchè per il servizio di apprestamento dei visti e neppure pattuita una somma (eventualmente anche non pagata); l'Agenzia documenta l'avvenuto saldo della somma di euro 5.600,00 di cui al contratto di viaggio sottoscritto dagli attori;
il saldo è indicato come avvenuto il 6/9/2018; dimostra altresì che a tale importo si è pervenuti partendo da un preventivo iniziale del di euro 5.755,00 su Parte_3 cui è stato effettuato dallo stesso uno sconto Parte_3
“sposi felici” di euro 150,00.
• Nessun valore probatorio è attribuibile al doc. 2 di parte attrice, documento di cui non è dato conoscere la formazione e provenienza;
4 • Parimenti non sono utilizzabili le chiose a penna contenute nei documenti di parte attrice, chiose contestate dalla convenuta e di cui nulla è dato sapere sul tempo di apposizione.
• Infine, non può non valutarsi la condotta tenuta dagli attori il giorno della mancata partenza;
è, infatti, documentato che si è fatto refertare dal P.S. dell'aeroporto di Parte_1
Malpensa uno stato di malattia conseguente ad asserito infortunio verificatosi la stessa mattina dell'1/10/2018 e che contestualmente la coppia ha acquistato biglietti per la Grecia ed è partita per tale diversa destinazione;
• Anche ipotizzando che tale certificazione fosse finalizzata ad attivare la Polizza assicurativa “annullamento viaggio” stipulata con resta il fatto che non consta CP_3 Org_3 che alcuna contestazione immediata, anche solo per mezzo email o sms, sia stata fatta all'Agenzia convenuta, come ci si attenderebbe da chi si accorge di non poter partire per colpa di un soggetto terzo cui era stato dato specifico mandato di apprestare i visti e che, a detta degli attori, era già stato pagato per tale servizio accessorio;
ciò contrasta, infatti, con la lucidità ed il tempismo dimostrato dagli attori nel precostituirsi documenti per attivare la polizza annullamento viaggio;
peraltro la contestazione all'Agenzia avrebbe richiesto anche molto meno impegno (sms o email).
• la prima contestazione alla convenuta arriva, invece, nel febbraio 2019 a mezzo di Legale. I dati documentali sopra indicati sono assorbenti e rispetto ad essi è certamente irrilevante la prova per testi articolata, trattandosi di prova che verte su circostanze già smentite dai dati documentali sopra elencati. Conclusivamente, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e in applicazione di tale principio (di cui all'art 91 cpc) sono a carico degli attori sia le spese della convenuta che quelle della terza chiamata.
5 La richiesta della convenuta di porre le proprie spese di lite a carico della propria assicurazione non è fondata;
il richiamo all'art 1917 cc non pare pertinente in quanto il terzo comma di tale articolo è norma sostanziale che regola il caso in cui l'assicurato si sia difeso in giudizio da solo, senza chiamare il proprio assicuratore e sia risultato soccombente nei confronti del danneggiato;
ove ai sensi dell'ultimo comma dell'art 1917 cc l'assicurato convenuto dal danneggiato chiama in causa l'assicuratore, (ed è il caso di specie), il giudice regola le spese del giudizio in base al principio della soccombenza. Le spese saranno liquidate in dispositivo tenendo conto che sia la fase istruttoria che quella decisoria sono state semplificate;
si tiene inoltre in considerazione il necessario maggior impegno difensivo che ha dovuto profondere parte convenuta essendo direttamente a conoscenza della vicenda nella sua fattualità rispetto a quello cui era tenuta la chiamata assicurazione.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott. Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: rigetta la domanda degli attori.
Condanna gli attori a rifondere le spese di lite della parte convenuta e del terzo chiamato che liquida, in favore della parte convenuta, in euro 4.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
in favore del terzo chiamato, in euro 3.000,00 per compenso, oltre accessori di legge. La Spezia, 5/2/2024 Il Giudice
Dott. Nella Mori
6
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Nella Mori,
nella causa iscritta al n. 186/2021 R.G
promossa da e Parte_1 Parte_2
ATTORI
Avv.ti Serena Della Pina e Lorenzo Giorgi
CONTRO
quale titolare di CP_1 Organizzazione_1
CONVENUTA
Avv. Milena Dall'Ara
Org_2
TERZO CHIAMATO
Avv. Luca Gabriellini
ha pronunziato la seguente
1 SENTENZA
sulle conclusioni delle parti:
parte attrice ha concluso come in atto di citazione;
in via istruttoria ha chiesto l'ammissione della prova articolata e non ammessa;
parte convenuta ha precisato come in nota conclusiva opponendosi alla rimessione in istruttoria;
terzo chiamato ha concluso come in nota conclusiva opponendosi alla rimessione in istruttoria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: gli attori hanno dedotto di avere acquistato presso l di un pacchetto Organizzazione_1 CP_1 turistico che prevedeva il tour dell'India con estensione Seyshelles, meta del loro viaggio di nozze, al costo di €. 5.600,00 e che avevano incaricato l'agenzia anche di predisporre i visti turistici, necessari per l'ingresso in tali paesi stranieri, versando l'ulteriore somma di €. 170,00. Hanno dedotto che una volta giunti all'aeroporto di Malpensa, al momento del check-in, è stato loro impedito l'imbarco in quanto il visto del sig. non risultava valido perché non Pt_1 regolarmente pagato. Gli attori, pertanto, non potendo partire per il loro viaggio di nozze programmato, hanno dedotto di avere optato per un viaggio alternativo, anticipandone i costi. Hanno, quindi, chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'Agenzia di Viaggio Controparte_2
e di condannare la convenuta alla refusione integrale
[...]
2 delle spese di viaggio come programmate ascendenti al euro 5770,00 da lei indebitamente percepite, al risarcimento dei danni subiti da essi attori tenuto conto di quanto pagato per la destinazione alternativa comunitaria pari ad euro 1.478.02 ed al risarcimento danni da vacanza rovinata per aver impedito alla coppia di sposi di godere del proprio viaggio di nozze cosi come programmato e pagato da parenti ad amici, danno indicato in euro 5000,00, o nella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, o che, in subordine, venga ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale. Il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori come per legge da liquidarsi in distrazione dei sottoscritti procuratori ex art 93 cpc., spese di CTU ed eventuali spese.
Si è costituita contestando in toto le allegazioni degli CP_1 attori e negando di essere stata inadempiente;
ha dedotto che gli attori hanno deciso autonomamente di rinunciare al loro viaggio per motivi di salute del che in ragione di ciò hanno anche Pt_1 cercato di recuperare il corrispettivo del viaggio azionando la Polizza assicurativa “annullamento viaggio” stipulata con
[...]
tentativo non andato a buon fine;
in ogni caso, la Org_3 convenuta ha dedotto che gli attori non le hanno mai dato incarico di occuparsi di tali documenti, documenti che gli attori avrebbero dovuto autonomamente procurarsi.
ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea. CP_1
La convenuta previa autorizzazione ha provveduto a chiamare in causa la propria assicurazione della responsabilità civile per essere da essa manlevata in caso di accoglimento della domanda degli attori.
Si è costituita associandosi alle argomentazioni Org_2 difensive del proprio assicurato e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in subordine ha chiesto di liquidare il danno dovuto e provato riconoscendo la manleva nei limiti delle garanzie e secondo le condizioni di polizza;
con compensazione delle spese.
3 La domanda attorea è infondata e deve essere respinta per l'assorbente motivo che manca del tutto la prova che gli attori abbiano dato incarico all'agenzia convenuta di occuparsi della pratica del rilascio dei visti;
infatti, documentalmente è provato quanto segue:
• nelle condizioni generali allegate al contratto di vendita di pacchetto di servizio turistico, in particolare all'art 13, è scritto espressamente che l'Agenzia è tenuta a dare al cliente cittadino italiano le informazioni di carattere generale relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio ma che sono i consumatori a dovere accertarsi di essere muniti della documentazione necessaria ivi compresi i visti.
• Da tale chiara pattuizione contrattuale consegue che la prova della deroga ad essa deve essere data dal cliente e deve esse fornita in maniera inequivoca.
• L'attrice ha versato personalmente e direttamente a Parte_2
“ ” l'importo di euro 71,85 come Organizzazione_4 da screen shot del proprio telefono (doc. 3 ultima pagina); in difetto di allegazione e prova contraria, tale pagamento comprova l'iniziativa autonoma dell'attrice finalizzata al conseguimento del visto turistico da a ciò Org_5 competente;
• Non consta che all' convenuta sia stato versato Org_1 alcunchè per il servizio di apprestamento dei visti e neppure pattuita una somma (eventualmente anche non pagata); l'Agenzia documenta l'avvenuto saldo della somma di euro 5.600,00 di cui al contratto di viaggio sottoscritto dagli attori;
il saldo è indicato come avvenuto il 6/9/2018; dimostra altresì che a tale importo si è pervenuti partendo da un preventivo iniziale del di euro 5.755,00 su Parte_3 cui è stato effettuato dallo stesso uno sconto Parte_3
“sposi felici” di euro 150,00.
• Nessun valore probatorio è attribuibile al doc. 2 di parte attrice, documento di cui non è dato conoscere la formazione e provenienza;
4 • Parimenti non sono utilizzabili le chiose a penna contenute nei documenti di parte attrice, chiose contestate dalla convenuta e di cui nulla è dato sapere sul tempo di apposizione.
• Infine, non può non valutarsi la condotta tenuta dagli attori il giorno della mancata partenza;
è, infatti, documentato che si è fatto refertare dal P.S. dell'aeroporto di Parte_1
Malpensa uno stato di malattia conseguente ad asserito infortunio verificatosi la stessa mattina dell'1/10/2018 e che contestualmente la coppia ha acquistato biglietti per la Grecia ed è partita per tale diversa destinazione;
• Anche ipotizzando che tale certificazione fosse finalizzata ad attivare la Polizza assicurativa “annullamento viaggio” stipulata con resta il fatto che non consta CP_3 Org_3 che alcuna contestazione immediata, anche solo per mezzo email o sms, sia stata fatta all'Agenzia convenuta, come ci si attenderebbe da chi si accorge di non poter partire per colpa di un soggetto terzo cui era stato dato specifico mandato di apprestare i visti e che, a detta degli attori, era già stato pagato per tale servizio accessorio;
ciò contrasta, infatti, con la lucidità ed il tempismo dimostrato dagli attori nel precostituirsi documenti per attivare la polizza annullamento viaggio;
peraltro la contestazione all'Agenzia avrebbe richiesto anche molto meno impegno (sms o email).
• la prima contestazione alla convenuta arriva, invece, nel febbraio 2019 a mezzo di Legale. I dati documentali sopra indicati sono assorbenti e rispetto ad essi è certamente irrilevante la prova per testi articolata, trattandosi di prova che verte su circostanze già smentite dai dati documentali sopra elencati. Conclusivamente, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e in applicazione di tale principio (di cui all'art 91 cpc) sono a carico degli attori sia le spese della convenuta che quelle della terza chiamata.
5 La richiesta della convenuta di porre le proprie spese di lite a carico della propria assicurazione non è fondata;
il richiamo all'art 1917 cc non pare pertinente in quanto il terzo comma di tale articolo è norma sostanziale che regola il caso in cui l'assicurato si sia difeso in giudizio da solo, senza chiamare il proprio assicuratore e sia risultato soccombente nei confronti del danneggiato;
ove ai sensi dell'ultimo comma dell'art 1917 cc l'assicurato convenuto dal danneggiato chiama in causa l'assicuratore, (ed è il caso di specie), il giudice regola le spese del giudizio in base al principio della soccombenza. Le spese saranno liquidate in dispositivo tenendo conto che sia la fase istruttoria che quella decisoria sono state semplificate;
si tiene inoltre in considerazione il necessario maggior impegno difensivo che ha dovuto profondere parte convenuta essendo direttamente a conoscenza della vicenda nella sua fattualità rispetto a quello cui era tenuta la chiamata assicurazione.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott. Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: rigetta la domanda degli attori.
Condanna gli attori a rifondere le spese di lite della parte convenuta e del terzo chiamato che liquida, in favore della parte convenuta, in euro 4.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
in favore del terzo chiamato, in euro 3.000,00 per compenso, oltre accessori di legge. La Spezia, 5/2/2024 Il Giudice
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