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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8262/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 03.06.2025
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9 nella causa civile iscritta al n. 8262/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
AVV. , rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il proprio studio in Sant'Anastasia (NA), alla via Marconi n. 29;
ATTORE
E
(già COoparte_1 [...]
, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in COoparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Chiara Silvestri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Miguel Cervantes de Saavedra n.
55.5/A;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. esponeva di esser Parte_1
(stato) titolare del conto OR n. 164/100002523, acceso presso la Filiale di
Marigliano della di cui aveva richiesto la chiusura in data COoparte_2
16.03.2016.
Deduceva che la richiesta di estinzione era stata preceduta e seguita da una serie di movimenti di versamento e prelevamento destinati all'eliminazione di ogni pendenza -
l'ultimo dei quali (versamento) il 15.04.2016 - e che, ciononostante, nell'aprile del 2017 la gli avrebbe comunicato un saldo debitore, non dovuto e contestato. CP_1
Riferiva inoltre che il 16.05.2019 per mero errore aveva effettuato, dal proprio conto CO COo OR , un accredito on line sul detto conto (ora ) di euro 180,00, di Pt_2
cui aveva chiesto la restituzione, ma poiché la somma veniva parzialmente utilizzata per azzerare il saldo a debito (euro 143,00), gli veniva rimborsata la sola differenza di euro
37,00.
pagina 2 di 9 Evidenziava, infine, che il 14.11.2019 risultava ancora un saldo negativo di euro -87,98, asserendo che il detto importo, così come quello di euro 143,00 trattenuto dalla banca, costituiva il frutto dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
In considerazione di tanto, l'attore avviava un procedimento di mediazione con la
[...]
che si concludeva con esito negativo. COoparte_2
Il quindi, agiva in giudizio contro l'istituto bancario chiedendo dichiararsi Pt_1
l'illiceità degli addebiti e della ritenzione di somme operati sul detto conto, con condanna della convenuta alla restituzione dell'indebito incassato in ragione di euro
143,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
chiedeva, inoltre, di ordinare alla banca di disporre la chiusura del conto in questione dalla data del 16.3.2016 e di condannarla al ristoro dei danni morali e materiali provocati per effetto di quanto innanzi da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la ora la quale eccepiva COoparte_2 CP_1
l'improcedibilità delle domande formulate in citazione riguardo alla capitalizzazione degli interessi, all'asserita usurarietà degli stessi, nonché al presunto danno, in quanto non oggetto della procedura di mediazione espletata;
eccepiva, altresì, l'incompetenza per valore del Tribunale adito, ritenendo che la vertenza rientrasse nella cognizione del
Giudice di Pace.
Nel merito evidenziava l'infondatezza delle pretese, in quanto il nonostante la Pt_1
richiesta di estinzione del 16.03.2016, aveva dato causa alla prosecuzione del contratto e dei relativi addebiti discendenti dalle spese di tenuta, in quanto non aveva proceduto ad estinguere le somme registrate a debito sul conto, la cui chiusura peraltro era avvenuta in concomitanza con la procedura di mediazione avviata.
Deduceva, inoltre, l'assoluta genericità della domanda in merito alla presunta capitalizzazione degli interessi e rilevava che, comunque, il comportamento assunto dalla Banca al riguardo era legittimo e coerente sia con l'entrata in vigore della delibera
C.I.C.R. del 09.02.2000, sia nel periodo intermedio 2014-2016 e, in ultimo, con l'entrata a regime della delibera C.I.C.R. del 03.08.2016; contestava l'applicazione di tassi di pagina 3 di 9 interesse usurari e la richiesta risarcitoria, avanzata in difetto di qualsiasi allegazione e prova.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito;
in subordine, di accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande non oggetto della procedura di mediazione esperita;
nel merito, di rigettare la domanda, con vittoria di spese.
Alla prima udienza il Tribunale, ritenuto di poter decidere sulle eccezioni preliminari unitamente al merito, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In seguito, rigettata la richiesta di CTU avanzata dall'attore, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e, infine, veniva fissata per l'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata la spiegata eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito proposta dalla Banca convenuta, in quanto senza la domanda di contenimento del valore nella competenza del
Giudice di Pace la controversia spetta alla cognizione del Tribunale.
Nello specifico, essendo stata proposta una domanda senza precisazione della somma richiesta, trova applicazione il principio del cumulo di cui all'art. 10, secondo comma,
c.p.c., con spostamento della competenza al giudice superiore, tenuto conto peraltro che l'attore non ha dichiarato, in modo non equivoco, di volere contenere il valore della seconda domanda entro il limite di competenza del Giudice di Pace (cfr. Cass. S.U. n.
36897/2021 “In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento”).
pagina 4 di 9 Destituita di fondamento è altresì l'eccezione di parziale improcedibilità dell'azione, sollevata dalla convenuta in ordine alle domande relative all'asserita capitalizzazione degli interessi, alla presunta usurarietà degli stessi, nonché al supposto danno.
Invero, la procedura di mediazione espletata dalle odierne parti in causa risulta avere ad oggetto “indebito pagamento e danni” (v. copia “Verbale di mancata conciliazione”, all.
16 produzione attore) e, pertanto, alla stregua di siffatta indicazione dei termini del contendere, la stessa certamente poteva investire integralmente le pretese avanzate nel presene giudizio.
Venendo al merito, la domanda va rigettata per le ragioni di seguito esplicitate.
La pretesa attorea va qualificata come azione di ripetizione di indebito, con specifiche conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, a norma dell'art. 2697 c.c.
Nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto OR, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, incombe sull'attore innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo,
l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in caso di ripetizione di indebito spetta alla parte attrice dimostrare non solo l'avvenuto pagamento ma anche la mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n. 11294/2020: “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell' “accipiens” l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare
l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Di conseguenza, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo pagina 5 di 9 specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici relativi al rapporto.
“Nei rapporti bancari in conto OR, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi,
a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)” (Cass. n. 20693/2016).
Applicando gli esposti principi al caso che ci occupa, si osserva che l'attore, dopo aver ripercorso le vicende relative al rapporto di conto OR in questione, ha riferito in maniera del tutto vaga - addirittura in termini di mera supposizione - che i saldi contabili negativi registrati in seguito alla data del 16.03.2016 deriverebbero da “attività illegittime consistenti nella ricapitalizzazione trimestrale ed oltre degli interessi e spese
a vario titolo addebitati… Non si può escludere, in considerazione dei termini brevi CO degli addebiti e degli importi addebitati, che abbia applicato tassi usurari, atteso che le somme richieste ad ogni illecita ricapitalizzazione non sono compatibili con
l'applicazione di tassi normali o che rientrino nei limiti dei tassi legittimamente applicabili”, senza dar corpo a siffatte affermazioni, ovvero senza specificare, quantificare e documentare le poste presuntivamente illegittime.
La violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. risulta perciò dedotta solo genericamente, non avendo l'attore indicato né le clausole negoziali che prevedono la pagina 6 di 9 contestata capitalizzazione, né a quali specifici importi indicati negli estratti conto sia riferita la censura.
Tale carenza assertiva e probatoria è fatale per le aspettative attoree anche sotto il profilo dell'adombrata violazione, da parte della banca, di una disciplina di carattere imperativo, qual è quella in tema di usura.
Ora, se è certamente vero che l'usura costituisce un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio, essa non può dirsi del tutto svincolata dall'allegazione della parte, completamente assente nel caso di specie. Nel caso di specie, la contestazione risulta effettuata in modo evidentemente generico, non avendo la parte eccipiente neppure indicato in che misura il tasso effettivamente applicato superi quello soglia, ed avendo altresì omesso la produzione dei decreti ministeriali.
Non può trovare accoglimento, ancora, la richiesta di disporre la chiusura del conto alla data del 16.03.2016, in quanto la convenuta ha documentato la persistenza di CP_1
spese di tenuta conto non estinte alla detta epoca, anche in ragione del comportamento riferito anche dallo stesso attore, il quale ha continuato successivamente a movimentarlo.
Tant'è che dal 14.01.2016 l'avv. partendo da un credito iniziale di euro 124,82, Pt_1
ha effettuato una serie di operazioni a credito ed a debito documentate nell'estratto conto relativo al primo trimestre del 2016, con conseguente saldo negativo di euro - 18,57 (v. doc. 2 all. alla memoria della convenuta ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), a cui va aggiunto a debito il pagamento di euro 390,02 del 31.03.2016, effettuato con CartaSì ed addebitato in conto in data 15.4.2016 (v. doc. 3 all. alla memoria della convenuta ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
A fronte di tale operazione a debito l'attore ha effettuato un versamento di contanti pari ad euro 390,00, ma non ha tenuto conto né del saldo passivo di euro 18,57 alla data del
31.03.2016, né delle ulteriori competenze che nel trimestre successivo venivano contabilizzate, peraltro sui numeri debitori registrati.
pagina 7 di 9 A ciò aggiungasi che nel 2017 la ha invitato l'attore a saldare le passività (cfr., CP_1
doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), ma lo stesso ha contestato espressamente la richiesta;
inoltre, in data 16.05.2019, l'attore ha accreditato sul conto COo OR presso l'importo di euro 180,00, con bonifico dal suo conto intestato presso la , a seguito del quale ha reclamato l'integrale restituzione dell'importo Pt_2
COo accreditato sul conto, opponendosi alla compensazione già realizzata da , con il saldo passivo registrato in conto (euro 143,00), ed ha ottenuto il rimborso della differenza pari ad euro 37,00.
La ad ogni modo, ha documentato di aver proceduto all'estinzione del conto CP_1
OR in data 15.11.2019, con azzeramento del saldo debitore di euro 87,99 nel frattempo maturato (v. doc. 14 e doc. 11, all. alla memoria della convenuta ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
Il rigetto delle anzidette pretese esclude la necessità di pronunciarsi in merito alla richiesta di risarcimento danni “morali e materiali” pure formulata dall'avv. in Pt_1
dipendenza dell'asserito comportamento illecito della convenuta (v. Cass. n.
12193/2022: “L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande”).
Alla luce delle motivazioni che precedono, dunque, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto destituita di fondamento.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.278,00 CP_1
per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 03.06.2025
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9 nella causa civile iscritta al n. 8262/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
AVV. , rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il proprio studio in Sant'Anastasia (NA), alla via Marconi n. 29;
ATTORE
E
(già COoparte_1 [...]
, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in COoparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Chiara Silvestri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Miguel Cervantes de Saavedra n.
55.5/A;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. esponeva di esser Parte_1
(stato) titolare del conto OR n. 164/100002523, acceso presso la Filiale di
Marigliano della di cui aveva richiesto la chiusura in data COoparte_2
16.03.2016.
Deduceva che la richiesta di estinzione era stata preceduta e seguita da una serie di movimenti di versamento e prelevamento destinati all'eliminazione di ogni pendenza -
l'ultimo dei quali (versamento) il 15.04.2016 - e che, ciononostante, nell'aprile del 2017 la gli avrebbe comunicato un saldo debitore, non dovuto e contestato. CP_1
Riferiva inoltre che il 16.05.2019 per mero errore aveva effettuato, dal proprio conto CO COo OR , un accredito on line sul detto conto (ora ) di euro 180,00, di Pt_2
cui aveva chiesto la restituzione, ma poiché la somma veniva parzialmente utilizzata per azzerare il saldo a debito (euro 143,00), gli veniva rimborsata la sola differenza di euro
37,00.
pagina 2 di 9 Evidenziava, infine, che il 14.11.2019 risultava ancora un saldo negativo di euro -87,98, asserendo che il detto importo, così come quello di euro 143,00 trattenuto dalla banca, costituiva il frutto dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
In considerazione di tanto, l'attore avviava un procedimento di mediazione con la
[...]
che si concludeva con esito negativo. COoparte_2
Il quindi, agiva in giudizio contro l'istituto bancario chiedendo dichiararsi Pt_1
l'illiceità degli addebiti e della ritenzione di somme operati sul detto conto, con condanna della convenuta alla restituzione dell'indebito incassato in ragione di euro
143,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
chiedeva, inoltre, di ordinare alla banca di disporre la chiusura del conto in questione dalla data del 16.3.2016 e di condannarla al ristoro dei danni morali e materiali provocati per effetto di quanto innanzi da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la ora la quale eccepiva COoparte_2 CP_1
l'improcedibilità delle domande formulate in citazione riguardo alla capitalizzazione degli interessi, all'asserita usurarietà degli stessi, nonché al presunto danno, in quanto non oggetto della procedura di mediazione espletata;
eccepiva, altresì, l'incompetenza per valore del Tribunale adito, ritenendo che la vertenza rientrasse nella cognizione del
Giudice di Pace.
Nel merito evidenziava l'infondatezza delle pretese, in quanto il nonostante la Pt_1
richiesta di estinzione del 16.03.2016, aveva dato causa alla prosecuzione del contratto e dei relativi addebiti discendenti dalle spese di tenuta, in quanto non aveva proceduto ad estinguere le somme registrate a debito sul conto, la cui chiusura peraltro era avvenuta in concomitanza con la procedura di mediazione avviata.
Deduceva, inoltre, l'assoluta genericità della domanda in merito alla presunta capitalizzazione degli interessi e rilevava che, comunque, il comportamento assunto dalla Banca al riguardo era legittimo e coerente sia con l'entrata in vigore della delibera
C.I.C.R. del 09.02.2000, sia nel periodo intermedio 2014-2016 e, in ultimo, con l'entrata a regime della delibera C.I.C.R. del 03.08.2016; contestava l'applicazione di tassi di pagina 3 di 9 interesse usurari e la richiesta risarcitoria, avanzata in difetto di qualsiasi allegazione e prova.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito;
in subordine, di accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande non oggetto della procedura di mediazione esperita;
nel merito, di rigettare la domanda, con vittoria di spese.
Alla prima udienza il Tribunale, ritenuto di poter decidere sulle eccezioni preliminari unitamente al merito, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In seguito, rigettata la richiesta di CTU avanzata dall'attore, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e, infine, veniva fissata per l'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata la spiegata eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito proposta dalla Banca convenuta, in quanto senza la domanda di contenimento del valore nella competenza del
Giudice di Pace la controversia spetta alla cognizione del Tribunale.
Nello specifico, essendo stata proposta una domanda senza precisazione della somma richiesta, trova applicazione il principio del cumulo di cui all'art. 10, secondo comma,
c.p.c., con spostamento della competenza al giudice superiore, tenuto conto peraltro che l'attore non ha dichiarato, in modo non equivoco, di volere contenere il valore della seconda domanda entro il limite di competenza del Giudice di Pace (cfr. Cass. S.U. n.
36897/2021 “In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento”).
pagina 4 di 9 Destituita di fondamento è altresì l'eccezione di parziale improcedibilità dell'azione, sollevata dalla convenuta in ordine alle domande relative all'asserita capitalizzazione degli interessi, alla presunta usurarietà degli stessi, nonché al supposto danno.
Invero, la procedura di mediazione espletata dalle odierne parti in causa risulta avere ad oggetto “indebito pagamento e danni” (v. copia “Verbale di mancata conciliazione”, all.
16 produzione attore) e, pertanto, alla stregua di siffatta indicazione dei termini del contendere, la stessa certamente poteva investire integralmente le pretese avanzate nel presene giudizio.
Venendo al merito, la domanda va rigettata per le ragioni di seguito esplicitate.
La pretesa attorea va qualificata come azione di ripetizione di indebito, con specifiche conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, a norma dell'art. 2697 c.c.
Nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto OR, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, incombe sull'attore innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo,
l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in caso di ripetizione di indebito spetta alla parte attrice dimostrare non solo l'avvenuto pagamento ma anche la mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n. 11294/2020: “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell' “accipiens” l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare
l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Di conseguenza, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo pagina 5 di 9 specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici relativi al rapporto.
“Nei rapporti bancari in conto OR, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi,
a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)” (Cass. n. 20693/2016).
Applicando gli esposti principi al caso che ci occupa, si osserva che l'attore, dopo aver ripercorso le vicende relative al rapporto di conto OR in questione, ha riferito in maniera del tutto vaga - addirittura in termini di mera supposizione - che i saldi contabili negativi registrati in seguito alla data del 16.03.2016 deriverebbero da “attività illegittime consistenti nella ricapitalizzazione trimestrale ed oltre degli interessi e spese
a vario titolo addebitati… Non si può escludere, in considerazione dei termini brevi CO degli addebiti e degli importi addebitati, che abbia applicato tassi usurari, atteso che le somme richieste ad ogni illecita ricapitalizzazione non sono compatibili con
l'applicazione di tassi normali o che rientrino nei limiti dei tassi legittimamente applicabili”, senza dar corpo a siffatte affermazioni, ovvero senza specificare, quantificare e documentare le poste presuntivamente illegittime.
La violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. risulta perciò dedotta solo genericamente, non avendo l'attore indicato né le clausole negoziali che prevedono la pagina 6 di 9 contestata capitalizzazione, né a quali specifici importi indicati negli estratti conto sia riferita la censura.
Tale carenza assertiva e probatoria è fatale per le aspettative attoree anche sotto il profilo dell'adombrata violazione, da parte della banca, di una disciplina di carattere imperativo, qual è quella in tema di usura.
Ora, se è certamente vero che l'usura costituisce un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio, essa non può dirsi del tutto svincolata dall'allegazione della parte, completamente assente nel caso di specie. Nel caso di specie, la contestazione risulta effettuata in modo evidentemente generico, non avendo la parte eccipiente neppure indicato in che misura il tasso effettivamente applicato superi quello soglia, ed avendo altresì omesso la produzione dei decreti ministeriali.
Non può trovare accoglimento, ancora, la richiesta di disporre la chiusura del conto alla data del 16.03.2016, in quanto la convenuta ha documentato la persistenza di CP_1
spese di tenuta conto non estinte alla detta epoca, anche in ragione del comportamento riferito anche dallo stesso attore, il quale ha continuato successivamente a movimentarlo.
Tant'è che dal 14.01.2016 l'avv. partendo da un credito iniziale di euro 124,82, Pt_1
ha effettuato una serie di operazioni a credito ed a debito documentate nell'estratto conto relativo al primo trimestre del 2016, con conseguente saldo negativo di euro - 18,57 (v. doc. 2 all. alla memoria della convenuta ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), a cui va aggiunto a debito il pagamento di euro 390,02 del 31.03.2016, effettuato con CartaSì ed addebitato in conto in data 15.4.2016 (v. doc. 3 all. alla memoria della convenuta ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
A fronte di tale operazione a debito l'attore ha effettuato un versamento di contanti pari ad euro 390,00, ma non ha tenuto conto né del saldo passivo di euro 18,57 alla data del
31.03.2016, né delle ulteriori competenze che nel trimestre successivo venivano contabilizzate, peraltro sui numeri debitori registrati.
pagina 7 di 9 A ciò aggiungasi che nel 2017 la ha invitato l'attore a saldare le passività (cfr., CP_1
doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), ma lo stesso ha contestato espressamente la richiesta;
inoltre, in data 16.05.2019, l'attore ha accreditato sul conto COo OR presso l'importo di euro 180,00, con bonifico dal suo conto intestato presso la , a seguito del quale ha reclamato l'integrale restituzione dell'importo Pt_2
COo accreditato sul conto, opponendosi alla compensazione già realizzata da , con il saldo passivo registrato in conto (euro 143,00), ed ha ottenuto il rimborso della differenza pari ad euro 37,00.
La ad ogni modo, ha documentato di aver proceduto all'estinzione del conto CP_1
OR in data 15.11.2019, con azzeramento del saldo debitore di euro 87,99 nel frattempo maturato (v. doc. 14 e doc. 11, all. alla memoria della convenuta ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
Il rigetto delle anzidette pretese esclude la necessità di pronunciarsi in merito alla richiesta di risarcimento danni “morali e materiali” pure formulata dall'avv. in Pt_1
dipendenza dell'asserito comportamento illecito della convenuta (v. Cass. n.
12193/2022: “L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande”).
Alla luce delle motivazioni che precedono, dunque, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto destituita di fondamento.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.278,00 CP_1
per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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