Sentenza 20 gennaio 2025
Decreto cautelare 17 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 17/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00652/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01346/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2025, proposto da
Jindal Saw Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B41DCD1E04, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Giuseppe Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Publiacqua S.p.A., Saint-Gobain Pam Italia S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00082/2025, resa tra le parti, PER L’ANNULLAMENTO,
PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE AI SENSI DELL’ART. 56 DEL C.P.A.
Del provvedimento prot. 00027/25/2025 del 24.1.2025, trasmesso via pec in pari data, con cui Publiacqua S.p.a. ha disposto “respingimento ed esclusione dell’Offerta della società Jindal Saw Italia S.p.a.” dalla “Gara N. 313 – Procedura negoziata ex artt. 155 comma 3 lett. b, 162 comma 2 e 168 comma 6 del d. lgs. 36/2023 da svolgersi in modalità telematica per la definizione di un contratto quadro da concludersi con un solo operatore economico per l’affidamento della “Fornitura di tubazioni e pezzi speciali per la sostituzione del sistema adduzione rete metropolitana in concomitanza lavori linea tramviaria 3.2.1 Firenze-Bagno a Ripoli, compreso i raccordi, pezzi speciali in ghisa a grafite sferoidale, per condotte d’acqua potabile con servizio di consegna in cantiere o presso i magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A. compreso lo scarico.” – CIG B4A0769470” (doc. 1);
Del verbale della seduta di gara del 3.1.2025, ancorché non pubblicato;
Ancorché non conosciuta, della proposta del seggio di gara del 16.1.2025 (citata nell’atto impugnato e neppure trasmessa alla ricorrente);
Di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso o comunque collegato, ivi compresi la determina di ammissione alla successiva fase della gara di altri operatori, della proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata e l’eventuale aggiudicazione dello stesso medio tempore intervenuta;
In parte qua e in via subordinata, della lettera di invito alla procedura n. 313/2024 del 5.12.2024 pubblicata in data 5.12.2024 sulla piattaforma https://publiacqua.acquistitelematici.it/tender/313 (doc. 2);
Del Capitolato Speciale di Appalto (doc. 3), dell’Allegato A – Distinta materiali tubazioni e pezzi speciali (doc. 4), del Modello 6 – Dichiarazione prodotti originari di Paesi Terzi (doc. 5) e del Modello 3 - Modello di autodichiarazione (doc. 6) pubblicati sulla piattaforma https://publiacqua.acquistitelematici.it/tender/313 in data 5.12.2024;
Dell’invito a presentare l’offerta inviata a Jindal Saw Italia da Publiacqua via pec in data 5.12.2024 in relazione alla procedura di gara CIG B4A0769470;
Dell’elenco degli invitati a presentare l’offerta, di data ed estremi ignoti alla ricorrente;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, rispetto al provvedimento impugnato, ivi inclusi il bando GUUE 2016/S 209-378977 relativo al “Sistema di qualificazione” istituito da Publiacqua S.p.A. ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. 36/2023, il Regolamento dei sistemi di qualificazione di Publiacqua S.p.A.” reso disponibile al seguente link https://www.publiacqua.it/area-fornitori/sistemi-qualificazione-fornitori (doc. 7), tutti gli atti di gara successivi, i verbali delle sedute della commissione di gara, la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione medio tempore sopraggiunta
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che, alla lice della valutazione comparativa degli interessi in rilievo, non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata tutela provvisoria nelle more della definizione collegiale dell’incidente cautelare;
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 17 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO