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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1100/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1100/2023 R.G. promossa da
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Iolanda Pezzella Parte_1
- ricorrente contro
e in persona del legale rappresentante, rapp.ti e difesi come in atti CP_1 CP_2
- resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 32820220004173322000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.1.2023 parte ricorrente in epigrafe presentava opposizione avverso l'avviso di addebito n° 32820220004173322000 notificato in data 17.12.2022 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 6.767,12 per il recupero di contributi dovuti alla ed Associati per gli anni 2020 e 2021. Parte_2
A sostegno della propria pretesa deduceva la cessazione dell'attività con decorrenza dal 10.02.2020
e che l'azienda era stata cancellata dal registro delle imprese in data 9 marzo 2020.
Chiedeva pertanto, previa sospensione, di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, di accertare e dichiarare non dovuta la somma pretesa dall' ; in via subordinata, di annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti, CP_1
ovvero in subordine, ridurre le stesse, ricalcolando gli importi nella misura di legge;
il tutto, vinte le spese di lite.
1 Con decreto del 06.02.2023 lo scrivente Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti di legge, rigettava la istanza di sospensione.
Si costituiva altresì l' , anche n.q. di mandatario della eccependo il difetto di CP_1 CP_2
legittimazione passiva della e, nel merito, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_2
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della non trattandosi, nel CP_2
caso di specie, di crediti oggetto di cessione.
Quanto al merito, il ricorrente eccepisce l'avvenuta cessazione dell'attività, avendo chiuso la propria posizione camerale relativamente alla ditta individuale numero REA CE -196497 partita IVA
P.IVA_1
L' , nella propria memoria di costituzione, ha riconosciuto l'intervenuta cessazione della posizione CP_1
camerale dal contribuente con data domanda del 10/02/2020 ed effetto dal 31/12/2019, nonché la cessazione della partita IVA al 31/12/2019.
L' ha eccepito però nella propria memoria che dalla consultazione del Fascicolo AGEA era CP_3
emerso che il contribuente non ha chiuso la propria posizione in AGEA, e che risulta ancora titolare di contratti affitto terreni validi fino al 31/12/2024 pari a 02,48 HA coltivati a seminativi.
Ha inoltre eccepito che non risulta pervenuta da parte del ricorrente alcuna istanza di cancellazione cartacea né flusso COMUNICA/modello CD1 di variazione/cancellazione dagli elenchi.
Ciò posto, osserva il Tribunale che risulta incontestato tra le parti che l'attività del ricorrente è cessata con decorrenza dal 10.02.2020 e che l'azienda è stata cancellata dal registro delle imprese in data 09 marzo 2020.
Ciò premesso, incombeva sull'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto, ossia dei requisiti necessari al sorgere dell'obbligazione contributiva.
Pertanto, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), è su di esso che grava l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Difatti, come ribadito dalla S.C.: “l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di
CP_ accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi” (cfr. Cass. n. 12108/2010). CP_3
2 Ciò posto, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dal ricorrente in ordine all'an debeatur, sarebbe spettato all' , in coerente applicazione dei principi sopra enunciati, provare lo CP_3
svolgimento da parte del ricorrente di attività produttiva.
Sul punto, si evidenzia che tale onere non è stato adeguatamente assolto dall' che non ha CP_1 specificamente contestato quanto dedotto e provato dal ricorrente in ordine alla cessazione dell'attività ed alla cancellazione dell'azienda.
Pertanto, in assenza di prova in merito alla fondatezza della pretesa contributiva azionata dall' e CP_1
alla sussistenza del relativo elemento costitutivo, la domanda attorea deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, rilevato che l'indebito si è formato a causa della mancata cooperazione del ricorrente, il quale non ha presentato idonea istanza di cancellazione, le stesse vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme pretese dall' con CP_1
avviso di addebito n. 32820220004173322000;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 23.7.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1100/2023 R.G. promossa da
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Iolanda Pezzella Parte_1
- ricorrente contro
e in persona del legale rappresentante, rapp.ti e difesi come in atti CP_1 CP_2
- resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 32820220004173322000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.1.2023 parte ricorrente in epigrafe presentava opposizione avverso l'avviso di addebito n° 32820220004173322000 notificato in data 17.12.2022 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 6.767,12 per il recupero di contributi dovuti alla ed Associati per gli anni 2020 e 2021. Parte_2
A sostegno della propria pretesa deduceva la cessazione dell'attività con decorrenza dal 10.02.2020
e che l'azienda era stata cancellata dal registro delle imprese in data 9 marzo 2020.
Chiedeva pertanto, previa sospensione, di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, di accertare e dichiarare non dovuta la somma pretesa dall' ; in via subordinata, di annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti, CP_1
ovvero in subordine, ridurre le stesse, ricalcolando gli importi nella misura di legge;
il tutto, vinte le spese di lite.
1 Con decreto del 06.02.2023 lo scrivente Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti di legge, rigettava la istanza di sospensione.
Si costituiva altresì l' , anche n.q. di mandatario della eccependo il difetto di CP_1 CP_2
legittimazione passiva della e, nel merito, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_2
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della non trattandosi, nel CP_2
caso di specie, di crediti oggetto di cessione.
Quanto al merito, il ricorrente eccepisce l'avvenuta cessazione dell'attività, avendo chiuso la propria posizione camerale relativamente alla ditta individuale numero REA CE -196497 partita IVA
P.IVA_1
L' , nella propria memoria di costituzione, ha riconosciuto l'intervenuta cessazione della posizione CP_1
camerale dal contribuente con data domanda del 10/02/2020 ed effetto dal 31/12/2019, nonché la cessazione della partita IVA al 31/12/2019.
L' ha eccepito però nella propria memoria che dalla consultazione del Fascicolo AGEA era CP_3
emerso che il contribuente non ha chiuso la propria posizione in AGEA, e che risulta ancora titolare di contratti affitto terreni validi fino al 31/12/2024 pari a 02,48 HA coltivati a seminativi.
Ha inoltre eccepito che non risulta pervenuta da parte del ricorrente alcuna istanza di cancellazione cartacea né flusso COMUNICA/modello CD1 di variazione/cancellazione dagli elenchi.
Ciò posto, osserva il Tribunale che risulta incontestato tra le parti che l'attività del ricorrente è cessata con decorrenza dal 10.02.2020 e che l'azienda è stata cancellata dal registro delle imprese in data 09 marzo 2020.
Ciò premesso, incombeva sull'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto, ossia dei requisiti necessari al sorgere dell'obbligazione contributiva.
Pertanto, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), è su di esso che grava l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Difatti, come ribadito dalla S.C.: “l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di
CP_ accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi” (cfr. Cass. n. 12108/2010). CP_3
2 Ciò posto, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dal ricorrente in ordine all'an debeatur, sarebbe spettato all' , in coerente applicazione dei principi sopra enunciati, provare lo CP_3
svolgimento da parte del ricorrente di attività produttiva.
Sul punto, si evidenzia che tale onere non è stato adeguatamente assolto dall' che non ha CP_1 specificamente contestato quanto dedotto e provato dal ricorrente in ordine alla cessazione dell'attività ed alla cancellazione dell'azienda.
Pertanto, in assenza di prova in merito alla fondatezza della pretesa contributiva azionata dall' e CP_1
alla sussistenza del relativo elemento costitutivo, la domanda attorea deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, rilevato che l'indebito si è formato a causa della mancata cooperazione del ricorrente, il quale non ha presentato idonea istanza di cancellazione, le stesse vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme pretese dall' con CP_1
avviso di addebito n. 32820220004173322000;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 23.7.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
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