Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18970 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello in materia di mutuo
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Draetta
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Maruffi e Lorenzo De Martinis
APPELLATA
NONCHE'
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Maresca
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei Parte_1
confronti di e di avverso la sentenza n. 31035/2023 del Controparte_1 CP_2
Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda proposta da essa originaria parte attrice con compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.
L'appellante ha articolato motivi di gravame che si esamineranno specificamente nella parte motiva del presente provvedimento.
Instauratosi il contraddittorio le parti appellate resistevano al gravame.
L'appello è fondato e va accolto bei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via assolutamente preliminare va esaminato il profilo relativo alla legittimazione passiva della originaria parte convenuta e della originaria parte Controparte_1
chiamata in causa Sul punto non si è espressamente pronunciato il primo CP_2
giudice ritenendo assorbita la questione atteso che ha rigettato la domanda attorea nel merito sul presupposto della insussistenza del credito per ripetizione di indebito azionato dal . Parte_1
Il punto è oggetto di gravame condizionato incidentale espressamente proposto dalle parti appellate che – entrambe – deducono la insussistenza della propria legittimazione passiva.
A tale proposito deve innanzitutto rilevarsi come sembra incontestato tra le parti che nel
Con caso di specie tra e sia intervenuta (cfr. documentazione Controparte_1 CP_2
esibita) in data 11-10-2016 con effetto dal 14 marzo 2017 la cessione del credito (e non del contratto) relativo al finanziamento sottoscritto dal in data 21-05-2008. Parte_1
Il suddetto finanziamento è stato estinto anticipatamente dal (cfr. conteggio Parte_1
estintivo del 4-05-2018 effettuato dalla cessionaria dopo il regolare CP_2
pagamento di 108 delle 120 rate previste.
Occorre precisare che oggetto del presente giudizio non è già – come accade in numerosi procedimenti pure alla cognizione di questo Tribunale – la richiesta di rimborso pro rata temporis dei costi non maturati del credito al momento della estinzione anticipata del finanziamento;
oggetto del presente giudizio è la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla mutuante (a titolo di interessi ma anche di costi come da espressa domanda attorea) dalla parte mutuataria per il caso di nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi in conseguenza del superamento del tasso soglia usura ai sensi dell'art. 1815, comma 2.
Relativamente alla legittimazione passiva per le due distinte ipotesi deve ritenersi che le soluzioni non possano non essere diverse.
In effetti quando la parte mutuataria chiede il rimborso dei costi non maturati del credito a seguito della estinzione anticipata del finanziamento esercita un diritto direttamente nascente dalla legge. L'estinzione anticipata costituisce una facoltà della parte mutuataria e all'esito dell'esercizio di tale facoltà è la cessionaria del credito e non la cedente a predisporre il conteggio estintivo. A ben vedere in tale ipotesi nemmeno potrebbe parlarsi di ripetizione di indebito rispetto ai costi non maturati atteso che quei costi erano originariamente validamente dovuti e la loro riduzione in caso di estinzione anticipata deve, per legge, tener conto di quelli (dei costi) non maturati. La nullità, per contrarietà a norme imperative, delle previsioni contrattuali che eliminino o riducano il rimborso dei costi non maturati non incide sulla qualificazione della domanda che sostanzialmente riguarda la quantificazione del residuo credito spettante alla mutuante (e quindi alla cessionaria del credito) in caso di estinzione anticipata. La cessionaria è consapevole, quando acquista il credito, della eventualità ex lege che la parte mutuataria possa estinguere anticipatamente il finanziamento e di dovere così predisporre un conteggio estintivo che tenga conto (per legge e per la interpretazione che delle norme di legge ha fatto la giurisprudenza nazionale e sovranazionale) anche dei costi non maturati da detrarre nel conteggio estintivo. Da ciò deriva che in tale ipotesi la cessionaria è pienamente legittimata passiva.
Laddove la domanda attorea invece abbia ad oggetto la ripetizione di quanto corrisposto a titolo di interessi e spese per la nullità ad origine ai sensi dell'art. 1815 cc della clausola relativa gli interessi in quanto usurari non può sussistere la legittimazione passiva della cessionaria (cfr. Cass. n. 17727/2018). CP_2
Deve pertanto ritenersi sussistente la sola legittimazione passiva della Controparte_1
Vendendo all'esame del merito, con articolati motivi di gravame l'appellante lamenta innanzitutto la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la verifica relativa alla soglia di usura potesse essere svolta prendendo come parametro di riferimento non il TAEG ma il TEG, attribuendo valore alla normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia in materia di usura al momento della conclusione del contratto;
in particolare le parti appellate hanno entrambe dedotto, sulla base sostanzialmente delle istruzioni emanate dalla Banca di Italia nel testo vigente all'epoca della conclusione del contratto di mutuo per cui è causa, che le spese di assicurazione non dovessero rientrare nel calcolo del tasso usurario.
I motivi di gravame vanno accolti risultando errato il procedimento logico (per la verità assai sintetico) seguito dal primo giudice.
In effetti la Suprema Corte, con sentenze nn. 8806 e 17082 del 2017, dopo aver premesso che la normativa di divieto dei rapporti usurari – così come in radice espressa dall'art. 644 cp nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996 (art. 1) - considera rilevanti tutte le voci di carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, ha ritenuto che in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro della eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa – come accade incontestabilmente nel caso di specie potendosi presumere la circostanza in presenza di contestualità tra spesa e erogazione (e non influirebbe la circostanza che tale assicurazione per il contratto in questione sia eventualmente prevista come obbligatoria dalla legge atteso che tale obbligatorietà non ne snatura il significato e l'interesse per la parte mutuante) – risulti collegata all'operazione di credito.
In effetti la Suprema Corte – al cui orientamento questo Tribunale ritiene di adeguarsi – ha ritenuto del tutto irrilevante ogni argomentazione – quali quelle svolte dall'attuale appellante – in ordine alla mancanza di omogeneità e di simmetria (ante 2009) tra le voci inserite nel TAEG e quelle inserite nel TEGM (rilevante ai fini della determinazione del tasso soglia).
In particolare la Suprema Corte ha sottolineato l'assoluta subordinazione all'art. 644 cp delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca di Italia vigenti all'epoca di conclusione del contratto in considerazione della centralità sistematica della norma.
Il tasso effettivo previsto era perciò, come dedotto dalla originaria parte attrice, certamente usurario atteso che a fronte di un tasso soglia 15,39% era prevstio un tasso di interessi pari al 17,120% .
In via subordinata l'appellata ha chiesto ridursi la eventuale condanna alla sola CP_1
restituzione degli interessi con esclusione cioè delle spese di assicurazione.
Anche per tale parte la deduzione della appellata va disattesa.
Invero – ed a prescindere dalla circostanza che anche le spese di assicurazione sono in senso lato remunerative per la mutuante – le spese di assicurazione, come sopra detto, concorrono nella specie a integrare i costi (usurari) del credito per cui una volta che è stato riscontrato il superamento del tasso soglia usura anche tali spese vanno restituite.
Relativamente alla quantificazione della pretesa attorea deve rilevarsi come a fronte di una corresponsione totale (al momento della estinzione anticipata come da conteggio estintivo) di Euro 12.613,08 (11.664,oo + 949,08) la originaria parte attrice ha ricevuto al momento della sottoscrizione del contratto l'importo netto di Euro 6.469,99. Risulta pertanto indebitamente corrisposta la somma di Euro 6.143,09 (12.613,08 – 6.469,99).
Avendo la parte attrice fin dall'origine ridotto la sua domanda nei limiti di Euro 5.000,oo oltre interessi la va condannata al pagamento in favore del della CP_1 Parte_1
somma di Euro 5.000,oo oltre interessi legali dalla domanda giudiziale di primo grado.
La sentenza impugnata va riformata anche in ordine alle spese processuali che devono seguire la soccombenza della nei confronti del . Le incertezze CP_1 Parte_1 giurisprudenziali in ordine alla effettiva legittimazione passiva giustificano la compensazione delle spese tra e CP_1 CP_2
Analogo regime in ordine alle spese va affermato in relazione alle spese del secondo grado di giudizio. Le spese in favore del , per entrambi i gradi, si liquidano in Parte_1 dispositivo tenuto conto della effettiva difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 31035/2023 del GdP di Napoli così provvede:
- Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 5.000,oo oltre interessi legali dalla domanda giudiziale di primo grado;
- Condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio Controparte_1
in favore di , spese che liquida in complessive Euro 1.250,oo Parte_1
(di cui Euro 1.100,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed
Euro 150,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv.
Giuseppe Draetta;
- Compensa le spese del primo grado di giudizio tra e Controparte_1 CP_2
[...]
- Condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio Controparte_1 in favore dell'appellante , spese che liquida in complessive Euro Parte_1
1.200,oo (di cui Euro 1000,oo per compensi compreso spese generali nella misura del
15% ed Euro 200,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Giuseppe
Draetta;
- Compensa le spese del secondo grado di giudizio tra e Controparte_1 CP_2
[...]
Così deciso in Napoli lì 7-03-2025
Il G.U. dott. Giovanni Tedesco