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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1047/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale sito in Scafati, alla via Nazionale n.97, rappresentato e difeso CP_1 dall' Avv. Federica Miccio del Foro di Nocera Inferiore (C.F. ), C.F._2
parte attrice-opponente contro
( ) elettivamente domiciliato in Avellino, presso CP_2 C.F._3 lo studio dell'Avv. Edoardo Gimigliano (C.F: ), sito al Corso C.F._4
Europa n. 161, che lo rappresenta e difende parte convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con opposizione ad atto di precetto regolarmente notificata, Parte_1 assumeva di essere stato condannato, con decreto ingiuntivo n. 6050/17 emesso dal
Tribunale di Napoli, in data 03.07.2017, a pagare la somma di €9.720,58 a favore di
Lamentava che la notifica del decreto via PEC, effettuata in data CP_2
11.07.2017, avveniva in un formato illeggibile (7pm), Sosteneva altresì che il decreto, munito di formula esecutiva il 19.02.2018, non risultava essergli stato notificato. In data 25.09.2020 assumeva di avere ricevuto la notifica di un atto di precetto tramite PEC ad istanza di che presentava i seguenti vizi di nullità: mancata CP_2 indicazione del foro competente, notifica del titolo esecutivo irregolare e non conforme ai requisiti di legge (poiché il decreto veniva notificato in un formato non accessibile, senza essere accompagnato da una copia conforme in PDF), omessa notifica del titolo munito della formula esecutiva, con conseguente compromissione del proprio diritto di opposizione, mancata indicazione della possibilità di accordo per la composizione della crisi. Inoltre assumeva di trovarsi in una condizione economica che rendeva necessario il ricorso al piano del consumatore per la gestione delle sue pendenze finanziarie..
Si costituiva contestando le eccezioni formulate, e chiedendo il CP_2 rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese nonché al risarcimento per lite temeraria.
All'udienza del 26.11.2024 la causa era assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
---------
In primo luogo va valutata la ammissibilità dell'opposizione. Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione al precetto ed all'esecuzione, proposta ex art art. 617, I co cpc contestandosi la regolarità formale del titolo. Sotto l'aspetto di cui all'art. 617, II co cpc è pertanto, ammissibile e tempestiva essendo stato rispettato il termine di venti giorni tra la data di notifica dell'atto di precetto a mezzo pec il 25.09.2020 e la notifica dell'atto introduttivo.
Ciò nonostante, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Invero, si ritiene che l'atto di precetto sia stato validamente formato e redatto con la precisa indicazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 480 cpc, recando la indicazione del titolo (costituito dal decreto ingiuntivo in premessa indicato), la data di sua notificazione e la data di esecutorietà. Pertanto nessuna nullità inficia il precetto opposto. La prima parte dell'art. 480, comma 2 c.p.c. indica, infatti, espressamente gli elementi che il precetto deve contenere a pena di nullità e, tra questi, non vi è la mancata indicazione del foro competente ovvero l'avvertimento relativo alla possibilità di ricorrere ad una delle procedure previste per i casi di sovraindebitamento. Invero dall'art. 480 co. III c.p.c., si legge che “il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui
è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”. Riassumendo, quando nel precetto notificato vi è l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza è competente il giudice competente per l'esecuzione. In via residuale, quando il precetto non contiene la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio (art. 480 comma 3 c.p.c.) è competente il giudice del luogo di notifica del precetto. L'articolo citato regolamenta pertanto in maniera chiara l'individuazione del giudice dell'esecuzione competente per territorio, indipendentemente dalle indicazioni date in merito dal creditore precettante e, conseguentemente, va ritenuta irrilevante la censura in punto di mancata indicazione del foro competente.
In merito all'omesso inserimento dell'avvertimento sulla possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, tale omissione, per giurisprudenza costante, non determina la nullità del precetto, non essendo tale sanzione espressamente prevista dal legislatore (ex multis Corte di Cassazione, sent. n. 23343/2022). Tale principio è suffragato, principalmente dall'art. 156, primo comma, c.p.c., per il quale la nullità non può pronunciarsi quando non è comminata dalla legge e, nel caso di specie, manca qualsiasi sanzione per la mancanza dell'avvertimento; né viene richiamata la locuzione a pena di nullità adottata dal precedente periodo dell'art. 480, secondo comma, c.p.c., dove si individuano gli elementi che costituiscono il contenuto necessario del precetto (indicazione delle parti, ecc). Inoltre, per il terzo comma dell'art. 156 c.p.c. la nullità non può pronunciarsi quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Se lo scopo del precetto è consentire l'adempimento del debitore, evitando l'esecuzione ed il conseguente aggravio di spese, va escluso che l'avvertimento sul sovraindebitamento costituisca un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c. Si rileva anche che l'accesso alle procedure di sovraindebitamento non è affatto precluso, né limitato dal compimento degli atti esecutivi successivi alla notifica del precetto. Di conseguenza l'avvertimento in questione deve ritenersi una mera informativa, la cui mancanza non impedisce al precettato di presentare il piano in ogni tempo, senza incorrere in preclusioni.
Parte opponente contesta infine la regolarità formale della notifica del titolo esecutivo in data 11.07.2017, in un formato 7pm. impossibile da aprire e scaricare dal debitore, anziché con il formato pdf, come la copia conforme estratta dall' atto originale.
Il motivo di opposizione è inammissibile in quanto l'opponente si duole della nullità della notifica (non già della sua inesistenza) del titolo esecutivo, che andava fatta valere con opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo.
Ogni altra considerazione deve essere ritenuta ultronea.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92
c.p.c., vengono poste a carico della parte opponente e liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 quale novellato dal D.M. 127/2022, tenuto conto del tenore delle difese svolte ed esclusa la fase istruttoria.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta deve essere rigettata in quanto non si ravvisano nella condotta della parte opponente mala fede o colpa grave idonee a fondare una condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 1047-
2021 così decide:
1) rigetta l'opposizione formulata da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte Parte_1 opposta, liquidate in euro 3397,00, oltre il 15% per spese CP_2 generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
3) rigetta la domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta.
Napoli, addì 13.03.2025
IL GIUDICE dott. ssa Laura Martano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1047/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale sito in Scafati, alla via Nazionale n.97, rappresentato e difeso CP_1 dall' Avv. Federica Miccio del Foro di Nocera Inferiore (C.F. ), C.F._2
parte attrice-opponente contro
( ) elettivamente domiciliato in Avellino, presso CP_2 C.F._3 lo studio dell'Avv. Edoardo Gimigliano (C.F: ), sito al Corso C.F._4
Europa n. 161, che lo rappresenta e difende parte convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con opposizione ad atto di precetto regolarmente notificata, Parte_1 assumeva di essere stato condannato, con decreto ingiuntivo n. 6050/17 emesso dal
Tribunale di Napoli, in data 03.07.2017, a pagare la somma di €9.720,58 a favore di
Lamentava che la notifica del decreto via PEC, effettuata in data CP_2
11.07.2017, avveniva in un formato illeggibile (7pm), Sosteneva altresì che il decreto, munito di formula esecutiva il 19.02.2018, non risultava essergli stato notificato. In data 25.09.2020 assumeva di avere ricevuto la notifica di un atto di precetto tramite PEC ad istanza di che presentava i seguenti vizi di nullità: mancata CP_2 indicazione del foro competente, notifica del titolo esecutivo irregolare e non conforme ai requisiti di legge (poiché il decreto veniva notificato in un formato non accessibile, senza essere accompagnato da una copia conforme in PDF), omessa notifica del titolo munito della formula esecutiva, con conseguente compromissione del proprio diritto di opposizione, mancata indicazione della possibilità di accordo per la composizione della crisi. Inoltre assumeva di trovarsi in una condizione economica che rendeva necessario il ricorso al piano del consumatore per la gestione delle sue pendenze finanziarie..
Si costituiva contestando le eccezioni formulate, e chiedendo il CP_2 rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese nonché al risarcimento per lite temeraria.
All'udienza del 26.11.2024 la causa era assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
---------
In primo luogo va valutata la ammissibilità dell'opposizione. Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione al precetto ed all'esecuzione, proposta ex art art. 617, I co cpc contestandosi la regolarità formale del titolo. Sotto l'aspetto di cui all'art. 617, II co cpc è pertanto, ammissibile e tempestiva essendo stato rispettato il termine di venti giorni tra la data di notifica dell'atto di precetto a mezzo pec il 25.09.2020 e la notifica dell'atto introduttivo.
Ciò nonostante, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Invero, si ritiene che l'atto di precetto sia stato validamente formato e redatto con la precisa indicazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 480 cpc, recando la indicazione del titolo (costituito dal decreto ingiuntivo in premessa indicato), la data di sua notificazione e la data di esecutorietà. Pertanto nessuna nullità inficia il precetto opposto. La prima parte dell'art. 480, comma 2 c.p.c. indica, infatti, espressamente gli elementi che il precetto deve contenere a pena di nullità e, tra questi, non vi è la mancata indicazione del foro competente ovvero l'avvertimento relativo alla possibilità di ricorrere ad una delle procedure previste per i casi di sovraindebitamento. Invero dall'art. 480 co. III c.p.c., si legge che “il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui
è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”. Riassumendo, quando nel precetto notificato vi è l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza è competente il giudice competente per l'esecuzione. In via residuale, quando il precetto non contiene la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio (art. 480 comma 3 c.p.c.) è competente il giudice del luogo di notifica del precetto. L'articolo citato regolamenta pertanto in maniera chiara l'individuazione del giudice dell'esecuzione competente per territorio, indipendentemente dalle indicazioni date in merito dal creditore precettante e, conseguentemente, va ritenuta irrilevante la censura in punto di mancata indicazione del foro competente.
In merito all'omesso inserimento dell'avvertimento sulla possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, tale omissione, per giurisprudenza costante, non determina la nullità del precetto, non essendo tale sanzione espressamente prevista dal legislatore (ex multis Corte di Cassazione, sent. n. 23343/2022). Tale principio è suffragato, principalmente dall'art. 156, primo comma, c.p.c., per il quale la nullità non può pronunciarsi quando non è comminata dalla legge e, nel caso di specie, manca qualsiasi sanzione per la mancanza dell'avvertimento; né viene richiamata la locuzione a pena di nullità adottata dal precedente periodo dell'art. 480, secondo comma, c.p.c., dove si individuano gli elementi che costituiscono il contenuto necessario del precetto (indicazione delle parti, ecc). Inoltre, per il terzo comma dell'art. 156 c.p.c. la nullità non può pronunciarsi quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Se lo scopo del precetto è consentire l'adempimento del debitore, evitando l'esecuzione ed il conseguente aggravio di spese, va escluso che l'avvertimento sul sovraindebitamento costituisca un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c. Si rileva anche che l'accesso alle procedure di sovraindebitamento non è affatto precluso, né limitato dal compimento degli atti esecutivi successivi alla notifica del precetto. Di conseguenza l'avvertimento in questione deve ritenersi una mera informativa, la cui mancanza non impedisce al precettato di presentare il piano in ogni tempo, senza incorrere in preclusioni.
Parte opponente contesta infine la regolarità formale della notifica del titolo esecutivo in data 11.07.2017, in un formato 7pm. impossibile da aprire e scaricare dal debitore, anziché con il formato pdf, come la copia conforme estratta dall' atto originale.
Il motivo di opposizione è inammissibile in quanto l'opponente si duole della nullità della notifica (non già della sua inesistenza) del titolo esecutivo, che andava fatta valere con opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo.
Ogni altra considerazione deve essere ritenuta ultronea.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92
c.p.c., vengono poste a carico della parte opponente e liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 quale novellato dal D.M. 127/2022, tenuto conto del tenore delle difese svolte ed esclusa la fase istruttoria.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta deve essere rigettata in quanto non si ravvisano nella condotta della parte opponente mala fede o colpa grave idonee a fondare una condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 1047-
2021 così decide:
1) rigetta l'opposizione formulata da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte Parte_1 opposta, liquidate in euro 3397,00, oltre il 15% per spese CP_2 generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
3) rigetta la domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta.
Napoli, addì 13.03.2025
IL GIUDICE dott. ssa Laura Martano