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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/08/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 15/2025 da:
nato a [...] il [...] e residente a[...]
Ricciardi n. 23 C.F. , rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, C.F._1
Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Denis Rosa e Maria Maniscalco, elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4, presso e nello studio dell'Avv. Denis
Rosa
ricorrente
contro
:
- Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese,
elettivamente domiciliato in , Via Cal di Breda, 116, presso la sede dell' CP_2 Controparte_2
[...]
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte ricorrente: Tribunale di Treviso
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo
indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della
carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea),
degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/2022, 2022/23 e 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime
modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di
cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe,
la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta
Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale
della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo
sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché
dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e
del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
Cont 2019/20, 2020/21, 2021/2022, 2022/23 e 2024/25 condannarsi il . al risarcimento del danno
per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella
diversa somma risultante dovuta.
- 2 - Tribunale di Treviso
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la
maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle
spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che
dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Per parte resistente:
“In via principale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge. Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in
considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di
rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio
effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025, il signor adiva questo tribunale, Parte_1
esponendo di aver prestato servizio come insegnante con contratti a tempo determinato alle dipendenze del e di non aver beneficiato della “Carta Controparte_4
elettronica per l'aggiornamento e la formazione” dell'importo di euro 500,00 annui, in quanto l'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, riserva tale beneficio al solo personale di ruolo.
Il ricorrente ha dedotto che tale esclusione costituisce una discriminazione priva di ragioni oggettive, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, degli articoli 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea (CDFUE), nonché degli obblighi formativi previsti dagli articoli 63 e 64 del
CCNL di comparto e dall'articolo 282 del D.Lgs. n. 297/94, che non operano distinzioni tra personale a tempo indeterminato e determinato. Ha richiamato a sostegno delle proprie
- 3 - Tribunale di Treviso
argomentazioni l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022 (causa
C-450/21), la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e la recente pronuncia della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961 del 27 ottobre 2023, che hanno riconosciuto il diritto dei docenti precari, con contratti fino al termine delle attività didattiche, a beneficiare della Carta del docente. Il ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, la condanna del all'attribuzione CP_1
della Carta elettronica con l'accredito delle somme dovute per gli anni scolastici specificati e, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituito in giudizio il , depositando memoria difensiva Controparte_1
con la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
sostenendo che la controversia riguarda atti di macro-organizzazione rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa, argomentando che la “Carta del docente” non costituisce retribuzione accessoria né rientra tra le “condizioni di impiego” per le quali vige il principio di non discriminazione, bensì una misura volta a sostenere la formazione continua obbligatoria,
permanente e strutturale, prevista specificamente per i docenti di ruolo dall'articolo 1, comma 124,
della Legge n. 107/2015. Ha sostenuto l'esistenza di “ragioni oggettive” che giustificano il trattamento differenziato, data la diversità di status giuridico tra docenti di ruolo e a tempo determinato. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati e ha richiesto, in caso di accoglimento, di rapportare l'importo del beneficio al servizio effettivamente prestato in ogni anno scolastico.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
- 4 - Tribunale di Treviso
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale
- 5 - Tribunale di Treviso
di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilievo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno
- 6 - Tribunale di Treviso
dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali”. Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del - la Corte di Giustizia ha affermato che “la CP_1
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può
- 7 - Tribunale di Treviso
essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per
le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma
specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994,
art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
- 8 - Tribunale di Treviso
siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per
cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da
essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione
equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal
valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive
nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla
data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici per cui è causa.
Nello specifico, il ricorrente ha prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del : per l'anno scolastico 2019- Controparte_1
20, presso l'Istituto Professionale “G. Maffioli”, con contratto dal 30/11/2019 al 31/08/2020; per l'anno scolastico 2020-21, presso lo stesso istituto, con contratto dal 21/09/2020 al 31/08/2021; per l'anno scolastico 2021-22, sempre presso l'Istituto “G. Maffioli”, con contratto dal 08/09/2021 al
31/08/2022; per l'anno scolastico 2022-2023, con contratto dal 05/09/2022 al 31/08/2023, e infine
- 9 - Tribunale di Treviso
per l'anno scolastico 2024-2025, presso l'IS “Sartor” di Castelfranco Veneto, con contratto dal
02/09/2024 al 31/08/2025.
Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Risulta, infine, infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal . CP_1
Il decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto alla percezione del beneficio risulta infatti interrotto con la ricezione da parte dell'amministrazione della diffida inoltrata a mezzo PEC
in data 25.8.2023.
La domanda va quindi accolta integralmente e conseguentemente deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/2020,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La
disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
- 10 - Tribunale di Treviso
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2024/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il a mettere Controparte_1
a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della
Carta elettronica;
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 450,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Denis Rosa e
Maria Maniscalco, dichiaratisi antistatari.
Treviso, 25/08/2025 Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 15/2025 da:
nato a [...] il [...] e residente a[...]
Ricciardi n. 23 C.F. , rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, C.F._1
Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Denis Rosa e Maria Maniscalco, elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4, presso e nello studio dell'Avv. Denis
Rosa
ricorrente
contro
:
- Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese,
elettivamente domiciliato in , Via Cal di Breda, 116, presso la sede dell' CP_2 Controparte_2
[...]
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte ricorrente: Tribunale di Treviso
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo
indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della
carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea),
degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/2022, 2022/23 e 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime
modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di
cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe,
la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta
Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale
della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo
sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché
dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e
del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
Cont 2019/20, 2020/21, 2021/2022, 2022/23 e 2024/25 condannarsi il . al risarcimento del danno
per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella
diversa somma risultante dovuta.
- 2 - Tribunale di Treviso
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la
maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle
spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che
dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Per parte resistente:
“In via principale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge. Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in
considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di
rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio
effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025, il signor adiva questo tribunale, Parte_1
esponendo di aver prestato servizio come insegnante con contratti a tempo determinato alle dipendenze del e di non aver beneficiato della “Carta Controparte_4
elettronica per l'aggiornamento e la formazione” dell'importo di euro 500,00 annui, in quanto l'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, riserva tale beneficio al solo personale di ruolo.
Il ricorrente ha dedotto che tale esclusione costituisce una discriminazione priva di ragioni oggettive, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, degli articoli 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea (CDFUE), nonché degli obblighi formativi previsti dagli articoli 63 e 64 del
CCNL di comparto e dall'articolo 282 del D.Lgs. n. 297/94, che non operano distinzioni tra personale a tempo indeterminato e determinato. Ha richiamato a sostegno delle proprie
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argomentazioni l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022 (causa
C-450/21), la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e la recente pronuncia della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961 del 27 ottobre 2023, che hanno riconosciuto il diritto dei docenti precari, con contratti fino al termine delle attività didattiche, a beneficiare della Carta del docente. Il ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, la condanna del all'attribuzione CP_1
della Carta elettronica con l'accredito delle somme dovute per gli anni scolastici specificati e, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituito in giudizio il , depositando memoria difensiva Controparte_1
con la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
sostenendo che la controversia riguarda atti di macro-organizzazione rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa, argomentando che la “Carta del docente” non costituisce retribuzione accessoria né rientra tra le “condizioni di impiego” per le quali vige il principio di non discriminazione, bensì una misura volta a sostenere la formazione continua obbligatoria,
permanente e strutturale, prevista specificamente per i docenti di ruolo dall'articolo 1, comma 124,
della Legge n. 107/2015. Ha sostenuto l'esistenza di “ragioni oggettive” che giustificano il trattamento differenziato, data la diversità di status giuridico tra docenti di ruolo e a tempo determinato. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati e ha richiesto, in caso di accoglimento, di rapportare l'importo del beneficio al servizio effettivamente prestato in ogni anno scolastico.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
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resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale
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di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilievo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno
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dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali”. Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del - la Corte di Giustizia ha affermato che “la CP_1
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può
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essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per
le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma
specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994,
art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
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siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per
cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da
essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione
equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal
valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive
nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla
data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici per cui è causa.
Nello specifico, il ricorrente ha prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del : per l'anno scolastico 2019- Controparte_1
20, presso l'Istituto Professionale “G. Maffioli”, con contratto dal 30/11/2019 al 31/08/2020; per l'anno scolastico 2020-21, presso lo stesso istituto, con contratto dal 21/09/2020 al 31/08/2021; per l'anno scolastico 2021-22, sempre presso l'Istituto “G. Maffioli”, con contratto dal 08/09/2021 al
31/08/2022; per l'anno scolastico 2022-2023, con contratto dal 05/09/2022 al 31/08/2023, e infine
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per l'anno scolastico 2024-2025, presso l'IS “Sartor” di Castelfranco Veneto, con contratto dal
02/09/2024 al 31/08/2025.
Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Risulta, infine, infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal . CP_1
Il decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto alla percezione del beneficio risulta infatti interrotto con la ricezione da parte dell'amministrazione della diffida inoltrata a mezzo PEC
in data 25.8.2023.
La domanda va quindi accolta integralmente e conseguentemente deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. 2019/2020,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La
disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
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Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2024/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il a mettere Controparte_1
a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della
Carta elettronica;
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 450,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Denis Rosa e
Maria Maniscalco, dichiaratisi antistatari.
Treviso, 25/08/2025 Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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