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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR LI Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa ES OC Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 1104/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in proprio e quale rappresentante di Parte_1 C.F._1
(C.F. Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Luca Caravella, come da procura acclusa all'atto di P.IVA_1 citazione in appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luisa Correra in Corso di
Porta Vittoria, n. 29, Milano;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, presso i cui Uffici in Via Freguglia, n. 1, Milano, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità civile dei magistrati di cui alla legge n. 117/1988
pagina 1 di 15 *
CONCLUSIONI
Per E e IN AMMINISTRAZIONE Parte_1 Controparte_1
STRAORDINARIA:
«Chiede che l'On.le Corte adita Voglia, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate: - in via preliminare, si reiterano le istanze istruttorie articolate in primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. e nella comparsa conclusionale perché rilevanti ai fini della decisione a sostegno delle fattispecie di danno articolate e, precisamente, ferma la produzione documentale già operata sia con l'atto di citazione che quella ritualmente depositata con gli atti successivi ed indicata nel corpo dei predetti con la dizione «doc. sub» con numerazione progressiva, si rinnova, anche in questa sede, all'On.le Corte di appello, la richiesta di c.t.u. già formulata, in primo grado, nella memoria ex art.
183, comma 6 n. 2, c.p.c., solo laddove lo ritenga opportuno e necessario, e, quindi, di voler disporre una c.t.u. tecnico - contabile sul seguente quesito: «accerti il consulente, in base ai documenti depositati agli atti e ad ogni altro documento ritenuto opportuno, anche sottostante agli stessi, l'esatto ammontare dei danni subiti dagli attori».
Nel merito, dichiarare viziata in fatto ed in diritto la sentenza n. 8056/2023 (rep. n. 8598/2023) della quinta sezione civile del Tribunale di Milano – G. rel. dott.ssa Margherita Monte, datata 11 ottobre
2023, depositata in cancelleria in data 16 ottobre 2023 e comunicata in pari data e non notificata, nella causa inter partes, iscritta al n. 18918/2020 di R.G., e di conseguenza e previa sua riforma, rigettate tutte le eccezioni di controparte sollevate in primo grado:
1. accertare e dichiarare l'illiceità dei comportamenti, delle condotte, degli abusi, degli atti e dei conseguenti danni ingiusti provocati, patrimoniali, morali, di immagine, reputazionali delle parti attrici e dei costi sostenuti, per tutte le ragioni esposte analiticamente negli atti di causa;
2. accertare e dichiarare, per i motivi e gli importi analiticamente descritti negli atti di causa, tutti i
C danni subiti dalla – in breve – (già liquidazione e Parte_2 CP_1 CP_1 CP_3
in amministrazione straordinaria e dal Prof. Avv. in conseguenza delle illegittime Parte_1
condotte, comportamenti e atti del P.M.;
3. condannare la al risarcimento in favore della Controparte_2 Parte_2
– in breve (già in liquidazione e in amministrazione
[...] Controparte_4 CP_3
straordinaria di tutti i danni subiti patrimoniali, morali, di immagine, reputazionali delle parti attrici e dei costi sostenuti (Euro 67.104,22), tenendo conto anche degli enormi ritardi provocati alla procedura e per essa ai suoi creditori;
pagina 2 di 15
4. condannare la al risarcimento in favore del Prof. Avv. Controparte_2
dei predetti danni da questi subiti di natura patrimoniale come documentati e Parte_1
quantificati;
5. condannare la al risarcimento in favore del Prof. Avv. Controparte_2
dei predetti danni da questi subiti di natura non patrimoniale che sarà ritenuta Parte_1 congrua, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. e ss. anche a seguito di CTU;
6. il tutto, comunque, con rivalutazione ed interessi anche sulle somme rivalutate dal verificarsi del danno al saldo;
7. condannare la al pagamento in favore degli odierni Controparte_2
appellanti delle spese, anche generali, e competenze del doppio grado di giudizio, gravati di i.v.a. e
c.p.a. come per legge;
8. condannare la alla restituzione di quanto eventualmente Controparte_2
corrisposto dagli odierni appellanti in forza della sentenza oggi appellata».
Per la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
«Voglia l'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza,
1. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, sezione 5° civile, 16 ottobre 2023 n. 8056
e in via di appello incidentale, dichiarare la decadenza degli appellanti dalla domanda di risarcimento del danno causato dalle condotte tenute dal magistrato procedente nel procedimento n. 397/2011, in quanto proposta oltre il termine applicabile;
2. a conferma della sentenza del Tribunale di Milano, sezione 5° civile, 16 ottobre 2023 n. 8056,
a) dichiarare in via preliminare la decadenza degli appellanti dalla domanda di risarcimento del danno causato dalle condotte tenute dal magistrato procedimento nel procedimento n. 213/2009, in quanto proposta oltre il termine stabilito;
b) nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare in quanto infondate e non provate in fatto
e in diritto tutte le domande degli appellanti;
3. in ogni caso, dichiarare la prescrizione del diritto degli appellanti al risarcimento del danno.
Con la rifusione delle spese processuali».
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 aprile 2024 , in proprio e Parte_1
quale Commissario pro tempore della società CP_1 Controparte_5
(già , ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...] CP_3
pagina 3 di 15 8056/2023 del Tribunale di Milano, che aveva rigettato tutte le domande svolte dallo stesso nei confronti della e l'aveva condannato al pagamento delle spese di Controparte_2 lite, liquidate per compensi in € 14.103,00, oltre accessori e spese generali.
Si è costituita in giudizio la confutando tutte le censure avversarie Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. Ha altresì svolto appello incidentale condizionato.
All'udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c.
B. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2020, , in proprio e quale Parte_1
pro tempore della società Parte_3 Controparte_5
(già , ha convenuto in giudizio la
[...] CP_3 [...]
chiedendo che venisse accertata la responsabilità civile del magistrato ex l. n. Controparte_2
117/1988 (come novellata dalla L. 18/2015), in relazione ad alcuni illeciti ritenuti commessi dal P.M. dott. , in quattro distinti procedimenti penali e, per l'effetto, la condanna della Controparte_6
al risarcimento di tutti i danni conseguenziali, patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali.
In particolare:
- quanto al procedimento n. 213/2009 R.G.N.R., gli attori deducevano che alla fine del febbraio
2007 il prof. era stato nominato, dal Ministro dello Sviluppo economico, Pt_1
Commissario Straordinario della società (già di e che, lo CP_1 CP_3 Pt_2 stesso giorno dell'arrivo dell'attore a NA aveva notificato un Pt_2 Controparte_7 ricorso d'urgenza al Tribunale di Novara per interrompere la fornitura di EN Gas s.p.a. all'azienda della predetta società, in quanto il precedente commissario non aveva provveduto al pagamento delle bollette. Osservavano che già prima dell'arrivo di Pt_1 CP_8
aveva presentato un esposto contro il precedente commissario, evidenziando
[...]
l'impedimento da parte sua della “discatura'' [posizionamento di appositi dischi che interrompono il flusso del gas naturale], ma solo l'anno dopo EN aveva presentato CP_7 un esposto “dopo essere stata sostanzialmente sollecitata dal P.M. che più volte l'aveva invitata come soggetto informato dei fatti e averle chiesto i dati quantitativi sul presunto illegittimo consumo”. Gli attori allegavano dunque la responsabilità del PM dr. per Controparte_6
l'erroneo esercizio dell'azione penale che aveva dato luogo al procedimento n. 213\2009
R.G.N.R. davanti al Tribunale di Novara, in presenza dei presupposti legittimanti la pagina 4 di 15 presentazione di una richiesta di archiviazione, lamentando che il PM avrebbe utilizzato l'esposto di NA - ben precedente alla nomina di - per avviare un procedimento Pt_1 anche nei confronti di quest'ultimo per furto aggravato di gas, pur avendo continuato Pt_1
l'esercizio dell'impresa e l'uso del gas “in mero ossequio alla legge ed ai provvedimenti degli organi della procedura”. Tale processo era durato dieci anni e si era concluso con l'assoluzione di con la formula “perché il fatto non sussiste”1; Pt_1
- quanto al procedimento n. 7884/2011 R.G.N.R., gli attori allegavano l'illecito del PM
Caramore, lamentando che quest'ultimo aveva iscritto “contro ignoti” tale procedimento a seguito della querela per calunnia, diffamazione e falso in bilancio sporta da in data Pt_1
28 febbraio 2011
contro
EN e che, in data 13 novembre 2017, il PM aveva CP_9 richiesto al GIP l'archiviazione omettendo “dolosamente di riferire al G.I.P. dell'intervenuta sentenza della Suprema Corte”, che aveva escluso la sussistenza del fatto oggetto d'imputazione;
- quanto al procedimento n. 335/2013 R.G.N.R., gli attori allegavano di aver presentato una querela per calunnia nei confronti del e che in tale procedimento il PM Persona_1 CP_6
aveva tenuto un comportamento illecito per aver proposto al GIP di Novara in data 23 novembre 2017, tardivamente e a reato prescritto, istanza di archiviazione, sul rilievo che le indagini non avrebbero “consentito di evidenziare alcuna condotta delittuosa posta in essere nel territorio di competenza di Novara in danno di , non risultando presentate Parte_1 denunce o querele da parte dell'indagato nei confronti di quest'ultimo e che, in mancanza di indicazione specifica di episodi diffamatori, null'altro è emerso a carico di Persona_1
Tuttavia, tale denuncia era stata acquisita dagli atti del procedimento connesso n. 397/2011 e, pertanto, secondo gli attori il P.M. avrebbe errato nel chiedere l'archiviazione;
- quanto al procedimento n. 397/2011 R.G.N.R., gli attori deducevano gravi violazioni di legge da parte del PM per aver indotto il sindaco a presentare varie denunce contro Pt_4
e per aver determinato la conseguente assegnazione al P.M. dott. radicando Pt_1 CP_6
così in modo artificioso la sua competenza.
Si è costituita in giudizio la la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_2
la decadenza ex art. 4 l. n. 117/1988 all'azione risarcitoria promossa dagli attori nei confronti dello 1 In particolare, era stato assolto con sentenza n. 720\2013 emessa dal Tribunale di Novara nel procedimento Pt_1 R.G.N.R. 213\2009, perché il fatto non costituisce reato;
avverso la sentenza il PM dr. aveva proposto CP_6 impugnazione e la Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 3458/2015 emessa in data 13 novembre 2015 aveva confermato la sentenza di primo grado;
avverso la sentenza d'appello era stata proposta impugnazione e la Suprema Corte con sentenza n. 2729 in data 10.11.2016 pubblicata in data 20 gennaio 2017, aveva annullato senza rinvio la sentenza d'appello, assolvendo l'imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”. pagina 5 di 15 Stato poiché, trattandosi di fatti anteriori al 19 marzo 2015, troverebbe applicazione l'art. 4 nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge del 27 febbraio 2015 n. 18, che prevedeva il termine di due anni per la decadenza. Ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno, perché tardiva, in quanto presentata oltre il termine massimo di tre anni consentito dalla legge.
Nel merito, poi, la convenuta ha contestato la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile del magistrato, affermando che trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 18/2015, i presupposti per la configurazione della colpa grave erano quelli previsti dall'originaria formulazione dell'art. 2 della legge n. 117/1988 che non annoverava il “travisamento dei fatti e delle prove”, ma prevedeva che “nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”. Ha infine replicato a quanto dedotto dagli attori con specifico riferimento ai procedimenti penali in questione, escludendo profili di responsabilità nella condotta del magistrato e contestando la prova di danni causalmente riferibili alla stessa.
C. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria degli attori riferita alla condotta del PM nel procedimento RGNR 213/2009 per la scadenza del termine decadenziale e ha respinto la domanda risarcitoria relativa alla condotta del PM negli ulteriori procedimenti, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
-In relazione al procedimento R.G.N.R. 213/2009, il Tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 4 legge n. 117/1988 formulata dalla convenuta, «considerato che, anche rispetto all'ultimo dei tre gradi di giudizio, il termine triennale di decadenza- decorrente dalla sentenza della Corte di
Cassazione pubblicata in data 20 gennaio 2017- era scaduto alla data in cui gli attori hanno introdotto il presente giudizio, con atto di citazione notificato l'8 giugno 2020».
-Quanto ai procedimenti n. R.G.N.R.7884/2011, R.G.N.R 335/2013, R.G.N.R. 397/2011, il Tribunale ha rigettato le eccezioni di decadenza formulate dalla convenuta, in quanto alla data della notifica della citazione del giudizio non era decorso il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 4 legge n.
117/1988. Nel merito, poi, ha affermato che fosse «evidente la mancanza di prova- e ancor prima- la mancanza di specifica allegazione di danni che gli attori possano aver subito in conseguenza delle condotte del PM dr. nell'ambito di tali procedimenti». CP_6
In particolare, in relazione ai procedimenti RGNR 7884/2011 e R.G.N.R 335/2013, in cui l'attore era denunciante e persona offesa, il primo giudice ha richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui «i decreti di archiviazione di denunce penali non rivestono autorità di cosa giudicata nel
pagina 6 di 15 giudizio civile per il risarcimento del danno da reato promosso dal danneggiato, trattandosi di provvedimenti per i quali non si verifica la condizione della pronunzia a seguito di dibattimento e che non possono considerarsi irrevocabili e, pertanto, “il danno concretamente lamentato dalla persona offesa non appare ricollegabile al provvedimento di proscioglimento degli imputati, bensì, eventualmente, al comportamento di questi ultimi, e, quindi, ricorrendone i presupposti, può essere fatto valere in un giudizio civile (cfr. Cass. Sez. 3 n. 22540/2006); “né al magistrato può essere ascritta responsabilità risarcitoria per pretesi danni consistenti: a) nello svolgimento dell'indagine preliminare;
b) nell'impossibilità di costituirsi P.C. contro gli autori dell'illecito; c) nella prescrizione dell'azione civile, atteso che i danni causati dallo svolgimento dell'indagine sono attribuibili causalmente al denunziante, che può agire civilmente senza necessità di presentare denunzia penale».
Ha dunque escluso la sussistenza di danni risarcibili dallo Stato a norma dell'art. 2 Legge n. 117\1988- legge n. 18\2015 in conseguenza della richiesta di archiviazione del PM dr. CP_6
Ha proseguito precisando, anche relativamente al procedimento R.G.N.R. 397/2011 nel quale Pt_1
era indagato per truffa, sulla base della denuncia di , che gli attori non avevano provato e, Persona_1
ancor prima, neppure allegato in modo specifico, un danno causato dalle richieste di archiviazione formulate nei predetti tre procedimenti dal PM dr. Caramore al GIP.
Secondo il Tribunale, «nel giudizio per l'affermazione della responsabilità civile dei magistrati rientra, dunque, fra gli oneri di allegazione e prova gravanti sull'attore a norma dell'art. 2697 c.c.- quale fatto costitutivo del credito risarcitorio nei confronti dello Stato- non solo il singolo comportamento, atto, provvedimento o diniego di giustizia posto in essere dal magistrato, con dolo o colpa grave, ma anche il danno derivato da tale atto, comportamento, provvedimento o diniego di giustizia, con relativo onere di allegazione e prova del nesso eziologico» ma, nel caso di specie, «gli attori non hanno assolto
l'onere di allegazione e prova di danni causalmente riferibili alle richieste di archiviazione del PM nei procedimenti R.G.N.R. 7884/2011, R.G.N.R. 335/2013, R.G.N.R. 397/2011, conclusi con
l'archiviazione nel 2018 a seguito delle richieste del PM formulate nel 2016 e 2017».
-Sulla scorta di tali motivazioni, il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistenti i danni patrimoniali allegati da nell'atto di citazione relativi alla rinuncia “di importantissimi incarichi oppure al Pt_1 rinnovo che richiedevano la dichiarazione di non avere carichi pendenti”, posto che le dimissioni di dall'incarico di Preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università Telematica Pegaso Pt_1
risalivano al 2012. Parimenti, ha escluso che potesse essere riconosciuto il danno patrimoniale corrispondente al costo sostenuto per l'assistenza legale, nei tre gradi di giudizio, nel procedimento in cui era imputato per furto pluriaggravato di gas, posto che non si trattava di danni riferibili ai Pt_1
procedimenti archiviati. Quanto al danno non patrimoniale alla reputazione di il Tribunale Pt_1
pagina 7 di 15 ha rilevato che lo stesso non era ricollegabile alle richieste di archiviazione, bensì al processo per l'imputazione di furto, conclusosi con l'assoluzione.
-In conclusione, il giudice, dopo aver evidenziato che gli attori non avevano allegato danni che fossero la conseguenza della richiesta del PM dr. Caramore di archiviazione dei predetti procedimenti, ha respinto nel merito la domanda risarcitoria svota dagli stessi «per manifesta insussistenza di uno dei fatti costituitivi del credito risarcitorio verso lo Stato, in base al principio della “ragione più liquida».
D. I motivi di appello
Gli appellanti, affidandosi a tre motivi di appello, hanno chiesto l'accoglimento delle medesime domande avanzate in primo grado, riproponendo le argomentazioni già svolte a sostegno della propria tesi.
1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione preliminare di decadenza in relazione al procedimento rg n. 213/2009 sollevata dalla Controparte_2
Gli appellanti evidenziano che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente fatto decorrere il termine di decadenza dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione il 20 gennaio 2017, in quanto la domanda di risarcimento non aveva ad oggetto il danno causato dall'esercizio dell'azione penale nei confronti del prof. per il furto del gas, bensì il danno causato dalla richiesta di Pt_1
archiviazione della querela per calunnia proposta da nei confronti di EL e NA sulla Pt_1
base dei medesimi fatti di quel procedimento. Con tale richiesta, il Pm aveva omesso dolosamente al
G.i.p. l'esistenza della sentenza di assoluzione della Cassazione (n. 2729/2017) e avrebbe cercato persino di «ingannare il G.i.p., omettendo l'intervenuta prescrizione per colpa del medesimo». Per tali ragioni, il termine ai fini della decadenza secondo gli appellanti dovrebbe decorrere a far data da tale archiviazione.
2. Con il secondo motivo di appello, ampiamente articolato, gli appellanti hanno lamentato che il
Tribunale è incorso in errore per non aver ritenuto provato il dolo o la colpa grave del PM CP_6
Secondo gli appellanti, la motivazione del primo giudice sarebbe contraddittoria per aver sostenuto, dapprima, che l'attore non aveva assolto all'onere della prova su di lui gravante e, dopo, che «in caso di archiviazione si deve escludere – anche solo in astratto - la sussistenza di danni che possano essere risarciti dallo Stato a norma dell'art. 2 Legge n. 117\1988- legge n. 18\2015 in conseguenza della richiesta di archiviazione del PM dr. nei procedimenti RGNR 7884/2011 e R.G.N.R CP_6
335/2013». Pertanto, a dire degli appellanti, il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione sul fatto che pagina 8 di 15 l'archiviazione, come tipologia di condotta e provvedimento giudiziale, non determinerebbe mai la risarcibilità del danno da parte del P.M. in favore del querelante.
Ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 6 della CEDU, ai sensi del quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, nonché con la giurisprudenza della Corte europea, secondo cui pur in presenza di una “doppia via”, il percorso processuale previsto dall'ordinamento nazionale per il riconoscimento dei diritti della parte offesa deve essere efficace in sé, a prescindere dalla possibilità di azionare un altro rimedio.
Gli appellanti hanno inoltre evidenziato che il PM avrebbe agito con “dolo” o, quantomeno, con “colpa grave” nell'esercizio delle sue funzioni con un conseguente diniego di giustizia, e hanno sostenuto, riproponendo quanto già dedotto nel primo grado di giudizio, che:
- con la prima istanza di archiviazione del 23 novembre 2017, il dott. ha richiesto CP_6
l'archiviazione del procedimento per furto aggravato di gas, omettendo “dolosamente” di riferire al
G.i.p. che l'intervenuta sentenza assolutoria della Suprema Corte n. 2729 del 2017 aveva escluso la sussistenza del fatto. Il G.i.p. aveva archiviato con provvedimento del 15 ottobre 2018 per intervenuta prescrizione del reato. Tali condotte, a dire dell'appellante, comporterebbero la violazione dell'art. dell'art. 2, comma 3, della legge l. n. 117/88 (come riformato con la legge n. 18/2015), secondo cui:
«Costituisce colpa grave … l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento...»;
- con la seconda istanza di archiviazione del 23 dicembre 2017, il Pm aveva affermato che seppur la querela di contro ed altri ignoti era stata presentata a Napoli e a Novara, le indagini non Pt_1 Per_1 avrebbero “consentito di evidenziare alcuna condotta delittuosa posta in essere nel territorio di competenza di Novara in danno di , non risultando presentate denunce o querele Parte_1 da parte dell'indagato nei confronti di quest'ultimo”. Tale circostanza sarebbe stata tuttavia smentita, a dire dell'appellante, in quanto è stata prodotta la denuncia di trasmessa alla Procura della Per_1
Repubblica di Novara ed acquisita agli atti del procedimento connesso n. 397\2011. Secondo gi appellanti, quanto affermato dal dott. nell'istanza di archiviazione sarebbe stato poi CP_6
sconfessato dal G.I.P. il 7 settembre 2018, il quale ha dato atto della querela e ha archiviato poiché il reato si era prescritto a causa della condotta del P.M.,in quanto la querela dell'attore era dell'11 luglio
2011 ed occorrevano al P.M. sei anni per chiederne l'archiviazione;
- solo il 21 marzo 2018, a seguito di una formale richiesta di accesso agli atti, era venuto a Pt_1
conoscenza della richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero il 24 ottobre 2016, a sua insaputa. Inoltre, tale richiesta avrebbe avuto un contenuto diffamatorio e infondato.
pagina 9 di 15 Gli appellanti concludono sostenendo che le affermazioni contenute nelle richieste di archiviazione dei procedimenti sarebbero di per sé produttive di danni morali, all'immagine e reputazionali, in quanto calunniose e diffamatorie.
3. Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che gli attori non abbiano fornito l'allegazione e la prova di un danno causato dalle richieste di archiviazione dei procedimenti n. 7884/2011, n. 335/2013 e n. 397/2011.
Gli appellanti sostengono che la condotta abusiva del P.M., consistita nell'archiviazione dei procedimenti, avrebbe impedito a di chiedere il risarcimento alle due imprese nazionali EN Pt_1
e provocando la prescrizione delle azioni. Evidenziano altresì che, considerato il CP_8
contegno di EN e NA nel processo penale a carico del Prof. sussistevano i presupposti Pt_1 per l'azione penale nei loro confronti per diffamazione e calunnia oltre che per falso in bilancio, ma il
P.M. avrebbe omesso di esercitarla. Inoltre, hanno sostenuto di avere nel giudizio di primo CP_6
grado elencato i danni subiti, patrimoniali e non e che il Tribunale avrebbe omesso di considerarli.
Le dichiarazioni del P.M. in sede di archiviazione avrebbero causato sospetti sulla onestà di Pt_1
affermato professionista, costringendolo ad assumere comportamenti professionali e sociali diversi da quelli che avrebbe normalmente tenuto a causa di un senso di vergogna e di imbarazzo.
E. L'appello incidentale condizionato
La ha proposto appello incidentale con cui ha censurato la Controparte_2 decisione del Tribunale nella parte in cui ha accolto l'eccezione di decadenza soltanto con riguardo alle condotte tenute nel procedimento n. 213/2009 e non anche con riguardo al procedimento n. 397/2011.
Secondo la prospettazione della parte il primo giudice avrebbe rigettato la domanda senza considerare che nel testo originario dell'art. 4, comma 3, della legge n. 117/1988 il termine di decadenza, di due anni, è stato elevato a tre anni dall'art. 3, comma 1, lett. a), della l. 27 febbraio 2015 n. 18, entrata in vigore il 19 marzo 2015. Poiché le condotte relative al procedimento n. 397/2011 sono anteriori all'entrata in vigore della legge n. 18/2015, che non ha carattere retroattivo, troverebbe applicazione il termine di decadenza di due anni anteriore alle modifiche apportate.
Tale termine, decorrente dall'ordinanza di archiviazione del 5 febbraio 2018, risultava interamente spirato al momento della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta l'8 giugno 2020.
Pertanto, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della domanda di risarcimento relativa alle condotte asseritamente illeci te poste in essere nell'ambito del procedimento n. 397/2011.
*
pagina 10 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondato l'appello proposto da per le seguenti ragioni. Parte_1
1. Riguardo al primo motivo di appello, occorre osservare in punto di fatto che il procedimento n. r.g.
213/2009, cui fa riferimento l'appellante, si è svolto in tre gradi di giudizio e, in particolare, con la sentenza n. 720 del 28.05.2013, il Tribunale di Novara ha assolto con la formula “perché il Pt_1 fatto non costituisce reato”.
Successivamente la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 2458 del 2015, ha confermato l'assoluzione dell'appellante “perché il fatto non costituisce reato” e, infine, la Corte di Cassazione con sentenza n. 2729 del 20 gennaio 2017, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato con la formula “il fatto non sussiste”.
Ciò premesso, occorre precisare che il fatto costitutivo dell'azione per responsabilità civile ex l. n. 117 del 1988 è costituito da ogni singolo comportamento, atto o provvedimento (o diniego di giustizia) posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni con dolo o colpa grave che ha cagionato un danno ingiusto.
L'art. 4, n. 2, della l. n. 117 del 1988, prevede che «l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari o sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile».
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la suddetta previsione normativa deve essere interpretata nel senso che «quando la domanda risarcitoria è fondata sull'adozione di un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio (…), il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 4 della l.
n. 117 del 1988 decorre dal momento in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di gravame e non siano più possibili né la revoca, né la modifica del provvedimento e non decorre, invece, dall'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il danno». (Cass. n. 31270 del 2023; n.
4084 del 2005; n. 76 del 2001; n. 22006 del 2006). Per tali ragioni, il Tribunale di Milano ha correttamente accolto l'eccezione di decadenza ex art. 4 legge n. 117/1988, sollevata dalla
[...]
in quanto anche rispetto all'ultimo dei tre gradi di giudizio, il termine Controparte_2
triennale previsto dalla norma - decorrente dalla sentenza della Corte di Cassazione pubblicata in data pagina 11 di 15 20 gennaio 2017- era scaduto alla data in cui gli attori hanno introdotto il presente giudizio, con atto di citazione notificato l'8 giugno 2020.
2. Il secondo motivo d'appello, con cui l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui non ha accertato il dolo o la colpa grave del dott. è parimenti infondato. CP_6
L'art. 2 (responsabilità per dolo o colpa grave) della l. n. 117/1988, modificato dalla l. n. 18/2015, prevede che:
«
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto
e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».
Alla statuizione generale - contenuta nell'art. 2 comma 1 - fa seguito, al successivo comma, la
“clausola di salvaguardia”, che delimita un'area sottratta alla responsabilità civile, nel cui ambito l'attività giurisdizionale non è sindacabile. In tale area è compresa non solo l'attività di interpretazione delle norme giuridiche, ma anche la valutazione dei fatti e delle prove.
Tanto premesso, la Corte ritiene che in termini condivisibili il giudice di primo grado abbia rigettato la censura svolta dall'appellante in ordine all'accertamento del dolo o della colpa grave del PM
CP_6
Ed invero, per costante giurisprudenza dei giudici di legittimità, «in tema di responsabilità civile dei magistrati, la L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2 nel fissare - a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della stessa Legge - i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova. La clausola di salvaguardia riconducibile a quest'ultima esclusione prevista nel citato art. 2 non tollera letture riduttive perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e - come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 19
pagina 12 di 15 gennaio 1989 - attuativa della garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio (Cass. Civ. n. 23979/12)».
Ed ancora, secondo la medesima pronuncia «va ricordato che per pacifica giurisprudenza di questa
Corte la responsabilità prevista dalla L. n. 117 del 1988 è incentrata sulla colpa grave del magistrato tipizzata secondo ipotesi specifiche riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile
(Cass.20.3.1999, n. 2201), di tal che occorre un "quid pluris" rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 c.c. nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile" e, cioè, senza agganci con le particolarità della vicenda idonee a rendere comprensibile anche se non giustificato l'errore del magistrato (Cass. Civ. n. 23979/12)».
Nel caso di specie, secondo gli appellanti il PM sarebbe responsabile per aver chiesto CP_6
l'archiviazione dei procedimenti n. 7884/2011, n. 335/2013 e n. 397/2011 ma, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non ha allegato i danni subiti in conseguenza delle Pt_1 condotte del PM nell'ambito di tali procedimenti. Giova rammentare, al riguardo, che i decreti di archiviazione di denunce penali non rivestono autorità di cosa giudicata nel giudizio civile per il risarcimento del danno da reato promosso dal danneggiato, trattandosi di provvedimenti per i quali non si verifica la condizione della pronunzia a seguito di dibattimento e che non possono considerarsi irrevocabili (Cass. civ. n. 22540/2006).
Neppure la normativa comunitaria e le pronunce richiamate dall'appellante colgono nel segno. Da un lato, l'art. 6 comma 1 della Cedu2 disciplina l'azione diretta a ottenere l'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, non l'azione contro lo Stato per il risarcimento danno ingiusto causato da comportamenti o atti del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia, dall'altro, la pronuncia della Corte costituzionale n. 41 dell'11 marzo 2024, richiamata dall'appellante, prevede una violazione del diritto di difesa ogni qual volta il GIP «faccia proprie» le argomentazioni del PM nelle cui si indugia in apprezzamenti sulla fondatezza della notitia criminis, ipotesi non sussistente nel caso in esame.
3. Si osserva, del resto, che ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della l. 117/88, l'azione risarcitoria in oggetto può trovare accoglimento solo se si accerta la positiva ricorrenza della colpa grave o dolo in una delle ipotesi delineate dall'art. 2. 2 «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia». pagina 13 di 15 Deve allora ritenersi infondato il terzo e ultimo motivo d'appello, con cui l'appellante ha censurato la decisione per non aver ritenuto provati i danni causati dalle richieste di archiviazione. Ed invero, con il terzo motivo d'appello, si è limitato ad elencare una serie di danni asseritamente subiti, ma le Pt_1
censure omettono di confrontarsi compiutamente con la ratio decidendi del Tribunale di Milano.
Il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come i danni patrimoniali lamentati da Pt_1
non fossero ricollegabili alle richieste di archiviazione dei procedimenti n. 7884/2011, n. 335/2013 e n.
397/2011, ma alle condotte tenute dal Pubblico Ministero nel procedimento n. 213/2009, in relazione alle quali era stata dichiarata la decadenza dalla domanda di risarcimento.
Infine, con riguardo ai danni morali, reputazionali ed esistenziali asseritamente subiti da si Pt_1
osserva che gli stessi non sono ricollegabili alle richieste di archiviazione ma, semmai, al processo per l'imputazione di furto.
4. Le considerazioni sin qui svolte, nonché il rigetto dell'appello proposto da , Parte_1 consentono di ritenere assorbito l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
[...]
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono liquidate come da dispositivo e poste a carico di in proprio e quale rappresentante di in Parte_1 Controparte_1
amministrazione straordinaria, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore
(indeterminabile), della natura della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in proprio e quale rappresentante di
[...] Controparte_1
, avverso la sentenza n. 8056/2023 del Tribunale di Milano, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , in proprio e quale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
, al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in favore della
[...] in € 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella Controparte_2
misura del 15% e oneri riflessi;
pagina 14 di 15 3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ES OC AR LI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR LI Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa ES OC Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 1104/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in proprio e quale rappresentante di Parte_1 C.F._1
(C.F. Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Luca Caravella, come da procura acclusa all'atto di P.IVA_1 citazione in appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luisa Correra in Corso di
Porta Vittoria, n. 29, Milano;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, presso i cui Uffici in Via Freguglia, n. 1, Milano, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità civile dei magistrati di cui alla legge n. 117/1988
pagina 1 di 15 *
CONCLUSIONI
Per E e IN AMMINISTRAZIONE Parte_1 Controparte_1
STRAORDINARIA:
«Chiede che l'On.le Corte adita Voglia, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate: - in via preliminare, si reiterano le istanze istruttorie articolate in primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. e nella comparsa conclusionale perché rilevanti ai fini della decisione a sostegno delle fattispecie di danno articolate e, precisamente, ferma la produzione documentale già operata sia con l'atto di citazione che quella ritualmente depositata con gli atti successivi ed indicata nel corpo dei predetti con la dizione «doc. sub» con numerazione progressiva, si rinnova, anche in questa sede, all'On.le Corte di appello, la richiesta di c.t.u. già formulata, in primo grado, nella memoria ex art.
183, comma 6 n. 2, c.p.c., solo laddove lo ritenga opportuno e necessario, e, quindi, di voler disporre una c.t.u. tecnico - contabile sul seguente quesito: «accerti il consulente, in base ai documenti depositati agli atti e ad ogni altro documento ritenuto opportuno, anche sottostante agli stessi, l'esatto ammontare dei danni subiti dagli attori».
Nel merito, dichiarare viziata in fatto ed in diritto la sentenza n. 8056/2023 (rep. n. 8598/2023) della quinta sezione civile del Tribunale di Milano – G. rel. dott.ssa Margherita Monte, datata 11 ottobre
2023, depositata in cancelleria in data 16 ottobre 2023 e comunicata in pari data e non notificata, nella causa inter partes, iscritta al n. 18918/2020 di R.G., e di conseguenza e previa sua riforma, rigettate tutte le eccezioni di controparte sollevate in primo grado:
1. accertare e dichiarare l'illiceità dei comportamenti, delle condotte, degli abusi, degli atti e dei conseguenti danni ingiusti provocati, patrimoniali, morali, di immagine, reputazionali delle parti attrici e dei costi sostenuti, per tutte le ragioni esposte analiticamente negli atti di causa;
2. accertare e dichiarare, per i motivi e gli importi analiticamente descritti negli atti di causa, tutti i
C danni subiti dalla – in breve – (già liquidazione e Parte_2 CP_1 CP_1 CP_3
in amministrazione straordinaria e dal Prof. Avv. in conseguenza delle illegittime Parte_1
condotte, comportamenti e atti del P.M.;
3. condannare la al risarcimento in favore della Controparte_2 Parte_2
– in breve (già in liquidazione e in amministrazione
[...] Controparte_4 CP_3
straordinaria di tutti i danni subiti patrimoniali, morali, di immagine, reputazionali delle parti attrici e dei costi sostenuti (Euro 67.104,22), tenendo conto anche degli enormi ritardi provocati alla procedura e per essa ai suoi creditori;
pagina 2 di 15
4. condannare la al risarcimento in favore del Prof. Avv. Controparte_2
dei predetti danni da questi subiti di natura patrimoniale come documentati e Parte_1
quantificati;
5. condannare la al risarcimento in favore del Prof. Avv. Controparte_2
dei predetti danni da questi subiti di natura non patrimoniale che sarà ritenuta Parte_1 congrua, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. e ss. anche a seguito di CTU;
6. il tutto, comunque, con rivalutazione ed interessi anche sulle somme rivalutate dal verificarsi del danno al saldo;
7. condannare la al pagamento in favore degli odierni Controparte_2
appellanti delle spese, anche generali, e competenze del doppio grado di giudizio, gravati di i.v.a. e
c.p.a. come per legge;
8. condannare la alla restituzione di quanto eventualmente Controparte_2
corrisposto dagli odierni appellanti in forza della sentenza oggi appellata».
Per la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
«Voglia l'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza,
1. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, sezione 5° civile, 16 ottobre 2023 n. 8056
e in via di appello incidentale, dichiarare la decadenza degli appellanti dalla domanda di risarcimento del danno causato dalle condotte tenute dal magistrato procedente nel procedimento n. 397/2011, in quanto proposta oltre il termine applicabile;
2. a conferma della sentenza del Tribunale di Milano, sezione 5° civile, 16 ottobre 2023 n. 8056,
a) dichiarare in via preliminare la decadenza degli appellanti dalla domanda di risarcimento del danno causato dalle condotte tenute dal magistrato procedimento nel procedimento n. 213/2009, in quanto proposta oltre il termine stabilito;
b) nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare in quanto infondate e non provate in fatto
e in diritto tutte le domande degli appellanti;
3. in ogni caso, dichiarare la prescrizione del diritto degli appellanti al risarcimento del danno.
Con la rifusione delle spese processuali».
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 aprile 2024 , in proprio e Parte_1
quale Commissario pro tempore della società CP_1 Controparte_5
(già , ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...] CP_3
pagina 3 di 15 8056/2023 del Tribunale di Milano, che aveva rigettato tutte le domande svolte dallo stesso nei confronti della e l'aveva condannato al pagamento delle spese di Controparte_2 lite, liquidate per compensi in € 14.103,00, oltre accessori e spese generali.
Si è costituita in giudizio la confutando tutte le censure avversarie Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. Ha altresì svolto appello incidentale condizionato.
All'udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c.
B. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2020, , in proprio e quale Parte_1
pro tempore della società Parte_3 Controparte_5
(già , ha convenuto in giudizio la
[...] CP_3 [...]
chiedendo che venisse accertata la responsabilità civile del magistrato ex l. n. Controparte_2
117/1988 (come novellata dalla L. 18/2015), in relazione ad alcuni illeciti ritenuti commessi dal P.M. dott. , in quattro distinti procedimenti penali e, per l'effetto, la condanna della Controparte_6
al risarcimento di tutti i danni conseguenziali, patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali.
In particolare:
- quanto al procedimento n. 213/2009 R.G.N.R., gli attori deducevano che alla fine del febbraio
2007 il prof. era stato nominato, dal Ministro dello Sviluppo economico, Pt_1
Commissario Straordinario della società (già di e che, lo CP_1 CP_3 Pt_2 stesso giorno dell'arrivo dell'attore a NA aveva notificato un Pt_2 Controparte_7 ricorso d'urgenza al Tribunale di Novara per interrompere la fornitura di EN Gas s.p.a. all'azienda della predetta società, in quanto il precedente commissario non aveva provveduto al pagamento delle bollette. Osservavano che già prima dell'arrivo di Pt_1 CP_8
aveva presentato un esposto contro il precedente commissario, evidenziando
[...]
l'impedimento da parte sua della “discatura'' [posizionamento di appositi dischi che interrompono il flusso del gas naturale], ma solo l'anno dopo EN aveva presentato CP_7 un esposto “dopo essere stata sostanzialmente sollecitata dal P.M. che più volte l'aveva invitata come soggetto informato dei fatti e averle chiesto i dati quantitativi sul presunto illegittimo consumo”. Gli attori allegavano dunque la responsabilità del PM dr. per Controparte_6
l'erroneo esercizio dell'azione penale che aveva dato luogo al procedimento n. 213\2009
R.G.N.R. davanti al Tribunale di Novara, in presenza dei presupposti legittimanti la pagina 4 di 15 presentazione di una richiesta di archiviazione, lamentando che il PM avrebbe utilizzato l'esposto di NA - ben precedente alla nomina di - per avviare un procedimento Pt_1 anche nei confronti di quest'ultimo per furto aggravato di gas, pur avendo continuato Pt_1
l'esercizio dell'impresa e l'uso del gas “in mero ossequio alla legge ed ai provvedimenti degli organi della procedura”. Tale processo era durato dieci anni e si era concluso con l'assoluzione di con la formula “perché il fatto non sussiste”1; Pt_1
- quanto al procedimento n. 7884/2011 R.G.N.R., gli attori allegavano l'illecito del PM
Caramore, lamentando che quest'ultimo aveva iscritto “contro ignoti” tale procedimento a seguito della querela per calunnia, diffamazione e falso in bilancio sporta da in data Pt_1
28 febbraio 2011
contro
EN e che, in data 13 novembre 2017, il PM aveva CP_9 richiesto al GIP l'archiviazione omettendo “dolosamente di riferire al G.I.P. dell'intervenuta sentenza della Suprema Corte”, che aveva escluso la sussistenza del fatto oggetto d'imputazione;
- quanto al procedimento n. 335/2013 R.G.N.R., gli attori allegavano di aver presentato una querela per calunnia nei confronti del e che in tale procedimento il PM Persona_1 CP_6
aveva tenuto un comportamento illecito per aver proposto al GIP di Novara in data 23 novembre 2017, tardivamente e a reato prescritto, istanza di archiviazione, sul rilievo che le indagini non avrebbero “consentito di evidenziare alcuna condotta delittuosa posta in essere nel territorio di competenza di Novara in danno di , non risultando presentate Parte_1 denunce o querele da parte dell'indagato nei confronti di quest'ultimo e che, in mancanza di indicazione specifica di episodi diffamatori, null'altro è emerso a carico di Persona_1
Tuttavia, tale denuncia era stata acquisita dagli atti del procedimento connesso n. 397/2011 e, pertanto, secondo gli attori il P.M. avrebbe errato nel chiedere l'archiviazione;
- quanto al procedimento n. 397/2011 R.G.N.R., gli attori deducevano gravi violazioni di legge da parte del PM per aver indotto il sindaco a presentare varie denunce contro Pt_4
e per aver determinato la conseguente assegnazione al P.M. dott. radicando Pt_1 CP_6
così in modo artificioso la sua competenza.
Si è costituita in giudizio la la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_2
la decadenza ex art. 4 l. n. 117/1988 all'azione risarcitoria promossa dagli attori nei confronti dello 1 In particolare, era stato assolto con sentenza n. 720\2013 emessa dal Tribunale di Novara nel procedimento Pt_1 R.G.N.R. 213\2009, perché il fatto non costituisce reato;
avverso la sentenza il PM dr. aveva proposto CP_6 impugnazione e la Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 3458/2015 emessa in data 13 novembre 2015 aveva confermato la sentenza di primo grado;
avverso la sentenza d'appello era stata proposta impugnazione e la Suprema Corte con sentenza n. 2729 in data 10.11.2016 pubblicata in data 20 gennaio 2017, aveva annullato senza rinvio la sentenza d'appello, assolvendo l'imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”. pagina 5 di 15 Stato poiché, trattandosi di fatti anteriori al 19 marzo 2015, troverebbe applicazione l'art. 4 nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge del 27 febbraio 2015 n. 18, che prevedeva il termine di due anni per la decadenza. Ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno, perché tardiva, in quanto presentata oltre il termine massimo di tre anni consentito dalla legge.
Nel merito, poi, la convenuta ha contestato la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile del magistrato, affermando che trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 18/2015, i presupposti per la configurazione della colpa grave erano quelli previsti dall'originaria formulazione dell'art. 2 della legge n. 117/1988 che non annoverava il “travisamento dei fatti e delle prove”, ma prevedeva che “nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”. Ha infine replicato a quanto dedotto dagli attori con specifico riferimento ai procedimenti penali in questione, escludendo profili di responsabilità nella condotta del magistrato e contestando la prova di danni causalmente riferibili alla stessa.
C. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria degli attori riferita alla condotta del PM nel procedimento RGNR 213/2009 per la scadenza del termine decadenziale e ha respinto la domanda risarcitoria relativa alla condotta del PM negli ulteriori procedimenti, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
-In relazione al procedimento R.G.N.R. 213/2009, il Tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 4 legge n. 117/1988 formulata dalla convenuta, «considerato che, anche rispetto all'ultimo dei tre gradi di giudizio, il termine triennale di decadenza- decorrente dalla sentenza della Corte di
Cassazione pubblicata in data 20 gennaio 2017- era scaduto alla data in cui gli attori hanno introdotto il presente giudizio, con atto di citazione notificato l'8 giugno 2020».
-Quanto ai procedimenti n. R.G.N.R.7884/2011, R.G.N.R 335/2013, R.G.N.R. 397/2011, il Tribunale ha rigettato le eccezioni di decadenza formulate dalla convenuta, in quanto alla data della notifica della citazione del giudizio non era decorso il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 4 legge n.
117/1988. Nel merito, poi, ha affermato che fosse «evidente la mancanza di prova- e ancor prima- la mancanza di specifica allegazione di danni che gli attori possano aver subito in conseguenza delle condotte del PM dr. nell'ambito di tali procedimenti». CP_6
In particolare, in relazione ai procedimenti RGNR 7884/2011 e R.G.N.R 335/2013, in cui l'attore era denunciante e persona offesa, il primo giudice ha richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui «i decreti di archiviazione di denunce penali non rivestono autorità di cosa giudicata nel
pagina 6 di 15 giudizio civile per il risarcimento del danno da reato promosso dal danneggiato, trattandosi di provvedimenti per i quali non si verifica la condizione della pronunzia a seguito di dibattimento e che non possono considerarsi irrevocabili e, pertanto, “il danno concretamente lamentato dalla persona offesa non appare ricollegabile al provvedimento di proscioglimento degli imputati, bensì, eventualmente, al comportamento di questi ultimi, e, quindi, ricorrendone i presupposti, può essere fatto valere in un giudizio civile (cfr. Cass. Sez. 3 n. 22540/2006); “né al magistrato può essere ascritta responsabilità risarcitoria per pretesi danni consistenti: a) nello svolgimento dell'indagine preliminare;
b) nell'impossibilità di costituirsi P.C. contro gli autori dell'illecito; c) nella prescrizione dell'azione civile, atteso che i danni causati dallo svolgimento dell'indagine sono attribuibili causalmente al denunziante, che può agire civilmente senza necessità di presentare denunzia penale».
Ha dunque escluso la sussistenza di danni risarcibili dallo Stato a norma dell'art. 2 Legge n. 117\1988- legge n. 18\2015 in conseguenza della richiesta di archiviazione del PM dr. CP_6
Ha proseguito precisando, anche relativamente al procedimento R.G.N.R. 397/2011 nel quale Pt_1
era indagato per truffa, sulla base della denuncia di , che gli attori non avevano provato e, Persona_1
ancor prima, neppure allegato in modo specifico, un danno causato dalle richieste di archiviazione formulate nei predetti tre procedimenti dal PM dr. Caramore al GIP.
Secondo il Tribunale, «nel giudizio per l'affermazione della responsabilità civile dei magistrati rientra, dunque, fra gli oneri di allegazione e prova gravanti sull'attore a norma dell'art. 2697 c.c.- quale fatto costitutivo del credito risarcitorio nei confronti dello Stato- non solo il singolo comportamento, atto, provvedimento o diniego di giustizia posto in essere dal magistrato, con dolo o colpa grave, ma anche il danno derivato da tale atto, comportamento, provvedimento o diniego di giustizia, con relativo onere di allegazione e prova del nesso eziologico» ma, nel caso di specie, «gli attori non hanno assolto
l'onere di allegazione e prova di danni causalmente riferibili alle richieste di archiviazione del PM nei procedimenti R.G.N.R. 7884/2011, R.G.N.R. 335/2013, R.G.N.R. 397/2011, conclusi con
l'archiviazione nel 2018 a seguito delle richieste del PM formulate nel 2016 e 2017».
-Sulla scorta di tali motivazioni, il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistenti i danni patrimoniali allegati da nell'atto di citazione relativi alla rinuncia “di importantissimi incarichi oppure al Pt_1 rinnovo che richiedevano la dichiarazione di non avere carichi pendenti”, posto che le dimissioni di dall'incarico di Preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università Telematica Pegaso Pt_1
risalivano al 2012. Parimenti, ha escluso che potesse essere riconosciuto il danno patrimoniale corrispondente al costo sostenuto per l'assistenza legale, nei tre gradi di giudizio, nel procedimento in cui era imputato per furto pluriaggravato di gas, posto che non si trattava di danni riferibili ai Pt_1
procedimenti archiviati. Quanto al danno non patrimoniale alla reputazione di il Tribunale Pt_1
pagina 7 di 15 ha rilevato che lo stesso non era ricollegabile alle richieste di archiviazione, bensì al processo per l'imputazione di furto, conclusosi con l'assoluzione.
-In conclusione, il giudice, dopo aver evidenziato che gli attori non avevano allegato danni che fossero la conseguenza della richiesta del PM dr. Caramore di archiviazione dei predetti procedimenti, ha respinto nel merito la domanda risarcitoria svota dagli stessi «per manifesta insussistenza di uno dei fatti costituitivi del credito risarcitorio verso lo Stato, in base al principio della “ragione più liquida».
D. I motivi di appello
Gli appellanti, affidandosi a tre motivi di appello, hanno chiesto l'accoglimento delle medesime domande avanzate in primo grado, riproponendo le argomentazioni già svolte a sostegno della propria tesi.
1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione preliminare di decadenza in relazione al procedimento rg n. 213/2009 sollevata dalla Controparte_2
Gli appellanti evidenziano che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente fatto decorrere il termine di decadenza dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione il 20 gennaio 2017, in quanto la domanda di risarcimento non aveva ad oggetto il danno causato dall'esercizio dell'azione penale nei confronti del prof. per il furto del gas, bensì il danno causato dalla richiesta di Pt_1
archiviazione della querela per calunnia proposta da nei confronti di EL e NA sulla Pt_1
base dei medesimi fatti di quel procedimento. Con tale richiesta, il Pm aveva omesso dolosamente al
G.i.p. l'esistenza della sentenza di assoluzione della Cassazione (n. 2729/2017) e avrebbe cercato persino di «ingannare il G.i.p., omettendo l'intervenuta prescrizione per colpa del medesimo». Per tali ragioni, il termine ai fini della decadenza secondo gli appellanti dovrebbe decorrere a far data da tale archiviazione.
2. Con il secondo motivo di appello, ampiamente articolato, gli appellanti hanno lamentato che il
Tribunale è incorso in errore per non aver ritenuto provato il dolo o la colpa grave del PM CP_6
Secondo gli appellanti, la motivazione del primo giudice sarebbe contraddittoria per aver sostenuto, dapprima, che l'attore non aveva assolto all'onere della prova su di lui gravante e, dopo, che «in caso di archiviazione si deve escludere – anche solo in astratto - la sussistenza di danni che possano essere risarciti dallo Stato a norma dell'art. 2 Legge n. 117\1988- legge n. 18\2015 in conseguenza della richiesta di archiviazione del PM dr. nei procedimenti RGNR 7884/2011 e R.G.N.R CP_6
335/2013». Pertanto, a dire degli appellanti, il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione sul fatto che pagina 8 di 15 l'archiviazione, come tipologia di condotta e provvedimento giudiziale, non determinerebbe mai la risarcibilità del danno da parte del P.M. in favore del querelante.
Ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 6 della CEDU, ai sensi del quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, nonché con la giurisprudenza della Corte europea, secondo cui pur in presenza di una “doppia via”, il percorso processuale previsto dall'ordinamento nazionale per il riconoscimento dei diritti della parte offesa deve essere efficace in sé, a prescindere dalla possibilità di azionare un altro rimedio.
Gli appellanti hanno inoltre evidenziato che il PM avrebbe agito con “dolo” o, quantomeno, con “colpa grave” nell'esercizio delle sue funzioni con un conseguente diniego di giustizia, e hanno sostenuto, riproponendo quanto già dedotto nel primo grado di giudizio, che:
- con la prima istanza di archiviazione del 23 novembre 2017, il dott. ha richiesto CP_6
l'archiviazione del procedimento per furto aggravato di gas, omettendo “dolosamente” di riferire al
G.i.p. che l'intervenuta sentenza assolutoria della Suprema Corte n. 2729 del 2017 aveva escluso la sussistenza del fatto. Il G.i.p. aveva archiviato con provvedimento del 15 ottobre 2018 per intervenuta prescrizione del reato. Tali condotte, a dire dell'appellante, comporterebbero la violazione dell'art. dell'art. 2, comma 3, della legge l. n. 117/88 (come riformato con la legge n. 18/2015), secondo cui:
«Costituisce colpa grave … l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento...»;
- con la seconda istanza di archiviazione del 23 dicembre 2017, il Pm aveva affermato che seppur la querela di contro ed altri ignoti era stata presentata a Napoli e a Novara, le indagini non Pt_1 Per_1 avrebbero “consentito di evidenziare alcuna condotta delittuosa posta in essere nel territorio di competenza di Novara in danno di , non risultando presentate denunce o querele Parte_1 da parte dell'indagato nei confronti di quest'ultimo”. Tale circostanza sarebbe stata tuttavia smentita, a dire dell'appellante, in quanto è stata prodotta la denuncia di trasmessa alla Procura della Per_1
Repubblica di Novara ed acquisita agli atti del procedimento connesso n. 397\2011. Secondo gi appellanti, quanto affermato dal dott. nell'istanza di archiviazione sarebbe stato poi CP_6
sconfessato dal G.I.P. il 7 settembre 2018, il quale ha dato atto della querela e ha archiviato poiché il reato si era prescritto a causa della condotta del P.M.,in quanto la querela dell'attore era dell'11 luglio
2011 ed occorrevano al P.M. sei anni per chiederne l'archiviazione;
- solo il 21 marzo 2018, a seguito di una formale richiesta di accesso agli atti, era venuto a Pt_1
conoscenza della richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero il 24 ottobre 2016, a sua insaputa. Inoltre, tale richiesta avrebbe avuto un contenuto diffamatorio e infondato.
pagina 9 di 15 Gli appellanti concludono sostenendo che le affermazioni contenute nelle richieste di archiviazione dei procedimenti sarebbero di per sé produttive di danni morali, all'immagine e reputazionali, in quanto calunniose e diffamatorie.
3. Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che gli attori non abbiano fornito l'allegazione e la prova di un danno causato dalle richieste di archiviazione dei procedimenti n. 7884/2011, n. 335/2013 e n. 397/2011.
Gli appellanti sostengono che la condotta abusiva del P.M., consistita nell'archiviazione dei procedimenti, avrebbe impedito a di chiedere il risarcimento alle due imprese nazionali EN Pt_1
e provocando la prescrizione delle azioni. Evidenziano altresì che, considerato il CP_8
contegno di EN e NA nel processo penale a carico del Prof. sussistevano i presupposti Pt_1 per l'azione penale nei loro confronti per diffamazione e calunnia oltre che per falso in bilancio, ma il
P.M. avrebbe omesso di esercitarla. Inoltre, hanno sostenuto di avere nel giudizio di primo CP_6
grado elencato i danni subiti, patrimoniali e non e che il Tribunale avrebbe omesso di considerarli.
Le dichiarazioni del P.M. in sede di archiviazione avrebbero causato sospetti sulla onestà di Pt_1
affermato professionista, costringendolo ad assumere comportamenti professionali e sociali diversi da quelli che avrebbe normalmente tenuto a causa di un senso di vergogna e di imbarazzo.
E. L'appello incidentale condizionato
La ha proposto appello incidentale con cui ha censurato la Controparte_2 decisione del Tribunale nella parte in cui ha accolto l'eccezione di decadenza soltanto con riguardo alle condotte tenute nel procedimento n. 213/2009 e non anche con riguardo al procedimento n. 397/2011.
Secondo la prospettazione della parte il primo giudice avrebbe rigettato la domanda senza considerare che nel testo originario dell'art. 4, comma 3, della legge n. 117/1988 il termine di decadenza, di due anni, è stato elevato a tre anni dall'art. 3, comma 1, lett. a), della l. 27 febbraio 2015 n. 18, entrata in vigore il 19 marzo 2015. Poiché le condotte relative al procedimento n. 397/2011 sono anteriori all'entrata in vigore della legge n. 18/2015, che non ha carattere retroattivo, troverebbe applicazione il termine di decadenza di due anni anteriore alle modifiche apportate.
Tale termine, decorrente dall'ordinanza di archiviazione del 5 febbraio 2018, risultava interamente spirato al momento della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta l'8 giugno 2020.
Pertanto, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della domanda di risarcimento relativa alle condotte asseritamente illeci te poste in essere nell'ambito del procedimento n. 397/2011.
*
pagina 10 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondato l'appello proposto da per le seguenti ragioni. Parte_1
1. Riguardo al primo motivo di appello, occorre osservare in punto di fatto che il procedimento n. r.g.
213/2009, cui fa riferimento l'appellante, si è svolto in tre gradi di giudizio e, in particolare, con la sentenza n. 720 del 28.05.2013, il Tribunale di Novara ha assolto con la formula “perché il Pt_1 fatto non costituisce reato”.
Successivamente la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 2458 del 2015, ha confermato l'assoluzione dell'appellante “perché il fatto non costituisce reato” e, infine, la Corte di Cassazione con sentenza n. 2729 del 20 gennaio 2017, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato con la formula “il fatto non sussiste”.
Ciò premesso, occorre precisare che il fatto costitutivo dell'azione per responsabilità civile ex l. n. 117 del 1988 è costituito da ogni singolo comportamento, atto o provvedimento (o diniego di giustizia) posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni con dolo o colpa grave che ha cagionato un danno ingiusto.
L'art. 4, n. 2, della l. n. 117 del 1988, prevede che «l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari o sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile».
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la suddetta previsione normativa deve essere interpretata nel senso che «quando la domanda risarcitoria è fondata sull'adozione di un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio (…), il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 4 della l.
n. 117 del 1988 decorre dal momento in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di gravame e non siano più possibili né la revoca, né la modifica del provvedimento e non decorre, invece, dall'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il danno». (Cass. n. 31270 del 2023; n.
4084 del 2005; n. 76 del 2001; n. 22006 del 2006). Per tali ragioni, il Tribunale di Milano ha correttamente accolto l'eccezione di decadenza ex art. 4 legge n. 117/1988, sollevata dalla
[...]
in quanto anche rispetto all'ultimo dei tre gradi di giudizio, il termine Controparte_2
triennale previsto dalla norma - decorrente dalla sentenza della Corte di Cassazione pubblicata in data pagina 11 di 15 20 gennaio 2017- era scaduto alla data in cui gli attori hanno introdotto il presente giudizio, con atto di citazione notificato l'8 giugno 2020.
2. Il secondo motivo d'appello, con cui l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui non ha accertato il dolo o la colpa grave del dott. è parimenti infondato. CP_6
L'art. 2 (responsabilità per dolo o colpa grave) della l. n. 117/1988, modificato dalla l. n. 18/2015, prevede che:
«
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto
e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».
Alla statuizione generale - contenuta nell'art. 2 comma 1 - fa seguito, al successivo comma, la
“clausola di salvaguardia”, che delimita un'area sottratta alla responsabilità civile, nel cui ambito l'attività giurisdizionale non è sindacabile. In tale area è compresa non solo l'attività di interpretazione delle norme giuridiche, ma anche la valutazione dei fatti e delle prove.
Tanto premesso, la Corte ritiene che in termini condivisibili il giudice di primo grado abbia rigettato la censura svolta dall'appellante in ordine all'accertamento del dolo o della colpa grave del PM
CP_6
Ed invero, per costante giurisprudenza dei giudici di legittimità, «in tema di responsabilità civile dei magistrati, la L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2 nel fissare - a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della stessa Legge - i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova. La clausola di salvaguardia riconducibile a quest'ultima esclusione prevista nel citato art. 2 non tollera letture riduttive perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e - come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 19
pagina 12 di 15 gennaio 1989 - attuativa della garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio (Cass. Civ. n. 23979/12)».
Ed ancora, secondo la medesima pronuncia «va ricordato che per pacifica giurisprudenza di questa
Corte la responsabilità prevista dalla L. n. 117 del 1988 è incentrata sulla colpa grave del magistrato tipizzata secondo ipotesi specifiche riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile
(Cass.20.3.1999, n. 2201), di tal che occorre un "quid pluris" rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 c.c. nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile" e, cioè, senza agganci con le particolarità della vicenda idonee a rendere comprensibile anche se non giustificato l'errore del magistrato (Cass. Civ. n. 23979/12)».
Nel caso di specie, secondo gli appellanti il PM sarebbe responsabile per aver chiesto CP_6
l'archiviazione dei procedimenti n. 7884/2011, n. 335/2013 e n. 397/2011 ma, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non ha allegato i danni subiti in conseguenza delle Pt_1 condotte del PM nell'ambito di tali procedimenti. Giova rammentare, al riguardo, che i decreti di archiviazione di denunce penali non rivestono autorità di cosa giudicata nel giudizio civile per il risarcimento del danno da reato promosso dal danneggiato, trattandosi di provvedimenti per i quali non si verifica la condizione della pronunzia a seguito di dibattimento e che non possono considerarsi irrevocabili (Cass. civ. n. 22540/2006).
Neppure la normativa comunitaria e le pronunce richiamate dall'appellante colgono nel segno. Da un lato, l'art. 6 comma 1 della Cedu2 disciplina l'azione diretta a ottenere l'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, non l'azione contro lo Stato per il risarcimento danno ingiusto causato da comportamenti o atti del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia, dall'altro, la pronuncia della Corte costituzionale n. 41 dell'11 marzo 2024, richiamata dall'appellante, prevede una violazione del diritto di difesa ogni qual volta il GIP «faccia proprie» le argomentazioni del PM nelle cui si indugia in apprezzamenti sulla fondatezza della notitia criminis, ipotesi non sussistente nel caso in esame.
3. Si osserva, del resto, che ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della l. 117/88, l'azione risarcitoria in oggetto può trovare accoglimento solo se si accerta la positiva ricorrenza della colpa grave o dolo in una delle ipotesi delineate dall'art. 2. 2 «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia». pagina 13 di 15 Deve allora ritenersi infondato il terzo e ultimo motivo d'appello, con cui l'appellante ha censurato la decisione per non aver ritenuto provati i danni causati dalle richieste di archiviazione. Ed invero, con il terzo motivo d'appello, si è limitato ad elencare una serie di danni asseritamente subiti, ma le Pt_1
censure omettono di confrontarsi compiutamente con la ratio decidendi del Tribunale di Milano.
Il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato come i danni patrimoniali lamentati da Pt_1
non fossero ricollegabili alle richieste di archiviazione dei procedimenti n. 7884/2011, n. 335/2013 e n.
397/2011, ma alle condotte tenute dal Pubblico Ministero nel procedimento n. 213/2009, in relazione alle quali era stata dichiarata la decadenza dalla domanda di risarcimento.
Infine, con riguardo ai danni morali, reputazionali ed esistenziali asseritamente subiti da si Pt_1
osserva che gli stessi non sono ricollegabili alle richieste di archiviazione ma, semmai, al processo per l'imputazione di furto.
4. Le considerazioni sin qui svolte, nonché il rigetto dell'appello proposto da , Parte_1 consentono di ritenere assorbito l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
[...]
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono liquidate come da dispositivo e poste a carico di in proprio e quale rappresentante di in Parte_1 Controparte_1
amministrazione straordinaria, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore
(indeterminabile), della natura della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in proprio e quale rappresentante di
[...] Controparte_1
, avverso la sentenza n. 8056/2023 del Tribunale di Milano, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , in proprio e quale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
, al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in favore della
[...] in € 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella Controparte_2
misura del 15% e oneri riflessi;
pagina 14 di 15 3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ES OC AR LI
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