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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12433/2023 del Registro Generale e promossa da
, con gli l'avv. ti LANDOLFO GIANFRANCO e CHIRONI LUIGI ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione/assegno di invalidità civile
*** FATTO E DIRITTO La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione o, in via subordinata, all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13 (modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, la rende attualmente invalida civile in misura pari al 75% con decorrenza da GENNAIO 2024. Il CTU ha così concluso: “Dall'esame della documentazione su elencata si evincono variazioni importanti, significative e progressive dello stato di salute della signora nata il [...], Pt_1 dalla data della domanda amministrativa del 16/3/22, all'epoca della visita della C. I C. di Maglie e durante la visita CTU del dr. (maggio 23) e fino alla vista CTU del 27/4/24. In ogni caso Persona_1 la signora durante le precedenti visite era deambulante, ma presentava cardiopatia Pt_1 ipertensiva, spondilo disco artrosi rachidea, sindrome depressiva, esiti di colecistectomia, ipoacusia moderata e incontinenza urinaria. Le patologie di cui soffre la signora sono molteplici: Pt_1 spondilo disco artrosi rachidea con gonartrosi, crisi ipertensive, sindrome depressiva ed esiti di colecistectomia e perdite urinarie. Va qui ribadito, viste le forma morbose, singolarmente e tutte insieme le stesse riducono in parte l'autonomia (specie il danno poli articolare, ipertensione, ipoacusia e depressione) della signora che pertanto va dichiarata invalida al 75%. La Pt_1 completa chiarificazione delle predette patologie va fatta risalire a circa sei mesi prime della presente visita CTU e quindi la decorrenza dell'invalidità si stima al Gennaio 2024 a tutt'oggi.” Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); pertanto, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari deve essere demandato all' ed il pagamento della prestazione richiesta è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . CP_2
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del fatto che il diritto all'assegno è stato riconosciuto con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa che del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 09.11.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza da GENNAIO 2024 e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 prestazione oltre accessori, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 03.04.2025 Il Giudice Dott. Luca Notarangelo