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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5206 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40696/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Alima Zana Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40696/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione, dagli avv.ti Alvise Spinazzi e Mario Azzarita ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gabriela Maria Modena in Milano, via Curtatone n. 16
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giulio Rossetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, corso Monforte n. 15
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_2 C.F._3 alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Silvia Longoni e Luca Francesco Pedi, presso il cui studio in
Monza alla via Quarnaro n. 2 è elettivamente domiciliato
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Steno Dondè, presso il cui studio in
Milano, via Aurelio Saffi n. 29 è elettivamente domiciliato pagina 1 di 29 (C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_4 C.F._5
Marika Piazza ed Erika Michelozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Lissone (MB), via San Carlo n. 19
CONVENUTI NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IV ) rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Controparte_5 P.IV_1 domiciliata l'indirizzo PEC di quest'ultimo
Email_1
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
“Nel merito in via principale Ai sensi dell'art. 2486 c.c., accertato che la società manifestava un patrimonio Parte_2 netto negativo prima della stipulazione del contratto intercorso tra l'odierno attore ed il cantiere nel luglio dell'anno 2015, condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore i pregiudizi sofferti per aver stipulato il suddetto contratto e pagato indebitamente i relativi acconti contrattuali, come sopra meglio individuati, per complessivi euro 5.660.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
In via subordinata Ai sensi dell'art. 2395 c.c. e 641 c.p., accertato in ogni caso il compimento di atti dolosi o gravemente colpevoli da parte degli amministratori, così come descritti in premessa, che hanno direttamente leso l'odierno attore, condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire i pregiudizi dallo stesso sofferti, per complessivi euro 5.660.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
In via ulteriormente gradata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda risarcitoria così come sopra formulata non dovesse essere accolta, in ogni caso condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore l'importo di euro 1.080.000,00, pari all'ulteriore acconto versato in data 19 dicembre 2016 in seguito alla stipulazione dell'Addendum del 13 dicembre 2016, e ciò ai sensi dell'art. 1439 c.c. e ai sensi dell'art. 2395 c.c. o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi ex Dlgs 231/2002 dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria
- Dichiarare la nullità della CTU per le ragioni esposte nelle note autorizzate depositate telematicamente il 19.06.2024 e, per l'effetto, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali o in subordine la convocazione del CTU a chiarimenti sulle questioni indicate nelle note medesime.
- Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli, non ammessi nel presente giudizio, articolati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. depositata il 30.08.2022.”
PER IL CONVENUTO ALESSANDRO CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni, eccezioni ed argomentazioni tutte svolte dalla scrivente difesa,
pagina 2 di 29 IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE:
- respingere le istanze di estromissione dal giudizio svolte dal convenuto Controparte_4 nonché dal convenuto nelle rispettive comparse di costituzione e risposta;
Controparte_2
- respingere le domande formulate da parte attrice per difetto di legittimazione ad agire del Pt_3
, per essere di un terzo - - il (preteso) diritto fatto Parte_1 Controparte_6 valere;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- respingere le domande formulate da parte attrice contro l'Ing. assolvendolo e Controparte_1 comunque liberandolo da ogni pretesa, in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
- condannare l'attore, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., a risarcire all'Ing. i Controparte_1 danni allo stesso causati per effetto della proposizione del presente giudizio, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da quantificare anche in via equitativa;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell'Ing. con riferimento ai fatti di causa e di CP_1 accertamento di un qualsivoglia danno risarcibile in capo al Cav. Stevanato:
(i) accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento;
(ii) condannare l'Ing. al risarcimento della sola percentuale di danno che dovesse essere CP_1 ritenuta allo stesso direttamente riconducibile ovvero, in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di condanna solidale dei convenuti al risarcimento in favore del Cav. , accertare e dichiarare in Parte_1 quale misura ciascuno dei convenuti ha concorso nella causazione del danno ai fini dell'eventuale azione di regresso ex art. 2055 c.c.;
(iii) accertare e dichiarare l'operatività della Polizza e, per l'effetto, condannare Controparte_5
a manlevare e tenere indenne l'Ing. nei limiti di Polizza, di ogni somma - anche per spese
[...] CP_1 legali - che lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere in favore del Cav. con Parte_1 riferimento ai fatti di causa;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi, oltre CPA, IV ed ulteriori accessori come per legge”.
PER IL CONVENUTO : Controparte_2
“In via preliminare: Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva per l'esercizio dell'azione ex art. 2486 c.c. nonché l'intervenuta prescrizione delle azioni ex artt. 2395 c.c. e 2043 c.c. Nel merito: rigettare le domande tutte svolte nei confronti del convenuto in quanto inammissibili, Controparte_2 improcedibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dal Cav.
[...]
nei confronti del convenuto , accertare e dichiarare il concorso di colpa del Parte_1 Controparte_2
Cav. ex art.1227 c.c., con conseguente esclusione, o proporzionale riduzione, del Parte_1 risarcimento rivendicato;
il grado di responsabilità di ciascun convenuto nella determinazione dei danni rivendicati dal Cav.
ex art.2055, II comma, c.c., anche ai fini dell'eventuale regresso. Parte_1
In via istruttoria:
pagina 3 di 29 rigettare le istanze tutte di parte attrice per le motivazioni di cui alla memoria ex art. 183 VI comma
n.3 c.p.c. e controdeduzioni di cui alla nota autorizzata del 28 giugno 2024. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e CPA”.
PER IL CONVENUTO Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
Respingere tutte le domande formulate contro il Dott. a qualsiasi titolo, siccome infondate in CP_3 fatto e in diritto. Con il favore delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio”.
PER IL CONVENUTO Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva per l'esercizio dell'azione ex art. 2486 c.c. nonchè l'intervenuta prescrizione della domanda svolta per tutti i motivi esposti in atti.
Nel merito:
1. in via principale: rigettare le domande tutte svolte nei confronti del signor Controparte_4 in quanto inammissibili, improcedibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
2. In via subordinata: nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dal : Parte_4
- accertare e dichiarare il concorso di colpa del medesimo ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, escludere o proporzionalmente ridurre il risarcimento richiesto;
- accertare e dichiarare il grado di responsabilità di ciascun convenuto nella causazione dei danni lamentati da parte attrice ai fini del regresso ex art. 2055, II comma, c.c.
In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie di parte attrice per tutte le motivazioni già espresse nei precedenti scritti e, comunque, salvezze illimitate.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese le spese generali (15%), oltre C.P.A. come per legge”.
PER IL TERZO CHIAMATO : Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, e previa ogni declaratoria, così giudicare: nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte contro il convenuto siccome manifestamente indimostrate e CP_1 infondate, in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di tali domande, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate
contro
; CP_5 nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande a carico dell'ing. e, altresì, di ritenuta operatività della Polizza, accertare l'esatta quota di responsabilità CP_1 direttamente a lui attribuibile e contenere la condanna di , e il conseguente obbligo di manleva, CP_5
pagina 4 di 29 entro tale quota, secondo i termini e le condizioni tutte di Polizza, incluso il sottolimite per procedure concorsuali”; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IV e CPA ex lege”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio i soggetti meglio Parte_1
identificati in epigrafe allegando che:
- nell'anno 2014 era entrato in contatto con il dottor presentatosi Parte_1 Controparte_3
come socio e amministratore del cantiere navale di Savona, per discutere della Parte_2 realizzazione di un'imbarcazione da diporto;
- si era dimostrato molto interessato al progetto e aveva rappresentato all'attore che il cantiere CP_3
da lui amministrato e gestito assieme al socio di riferimento, Parte_2 Controparte_1 era particolarmente adatto per la realizzazione dell'opera;
- e si dimostrarono entusiasti del progetto, garantendo a che lo stesso CP_1 CP_3 Parte_1 sarebbe stato completato entro l'estate del 2017;
- allettato dal prezzo e confortato dalla presenza di una figura di spicco nel panorama imprenditoriale e finanziario italiano quale si decise quindi a preferire la Controparte_1 Parte_1 Parte_2
rispetto ad altri competitor, siglando dapprima un contratto di costruzione in proprio e, poi, un
[...] contratto trilaterale con l'intervento della società finanziatrice Credit Agricol Leasing Italia s.r.l.;
- prima di sottoscrivere i contratti verificò quale fosse la situazione patrimoniale e finanziaria Parte_1 del cantiere navale, esaminando l'ultimo bilancio pubblicato, ovvero quello al 30 giugno 2014, pubblicato il 19 dicembre 2014, che riportava un patrimonio netto della società appaltatrice di quasi euro 3 milioni e ed un utile di esercizio di circa 80.000 euro, manifestando così una sufficiente solidità ai fini della realizzazione della commessa;
- l'attore saldò regolarmente, attraverso la società di leasing, la rata di acconto da euro 3.240.000,00, nonché la tranche da euro 2.160.000,00 all'imbarco dei motori e quella da euro 1.080.000,00 al completamento della sovrastruttura dello scafo, ma, agli inizi dell'estate del 2016, riscontrò che i lavori della nave procedevano con grave ritardo ed erano viziati ed incompleti;
- nel giugno del 2016 l'attore, invero, incaricò un tecnico di propria fiducia, della Controparte_7
Master Yachts di Palma de Mallorca, di verificare lo stato di avanzamento dei lavori rispetto alla tempistica contrattualmente concordata;
pagina 5 di 29 - in sede di ispezione del 16 giugno 2016 verificò gravi irregolarità e ritardi. In particolare era CP_7
emerso che non stava rispettando le tempistiche di lavorazione previste dal contratto, ed Parte_2
aveva installato dei componenti, quali in particolare i motori e gli allestimenti in legno delle cabine inferiori, al solo scopo di farsi pagare gli stati di avanzamento lavori collegati a tali installazioni, anche se le stesse non erano coerenti con le lavorazioni in corso;
- nello specifico si era fatta pagare gli euro 2.160.000,00 previsti dal romanino ii) Parte_2 dell'art.
2.2 del contratto sostenendo di aver imbarcato i motori ed i generatori in modo permanente, ma in realtà lo scafo non si trovava nelle condizioni di lavorazione idonee per consentire l'installazione
(mancavano le tubazioni, gli equipaggiamenti ed il completamento delle lavorazioni sullo scafo);
- ancora si era fatta saldare gli euro 1.080.000,00 previsti dal romanino iii) dell'art. 2.2. Parte_2 del contratto, sostenendo di aver completato l'assemblaggio della sovrastruttura dello scafo, quando erano ancora in corso numerose lavorazioni metalliche e di saldatura;
- l'appaltatrice pretendeva, poi, il pagamento della quarta rata prevista dal romanino iv) dell'art.
2.2 del contratto sostenendo di aver iniziato l'allestimento dell'arredamento sul ponte cabine inferiori, anche se l'allestimento era iniziato al solo scopo di farsi pagare la rata, in quanto mancavano tutte le lavorazioni prodromiche, quali le tubazioni, i condotti di areazione, l'impianto di condizionamento, la pavimentazione etc.
- in buona sostanza , grazie alla perizia di si rese conto di aver pagato ben Parte_1 CP_7
6.480.000,00 euro, ovvero una quota di prezzo, pari a circa il 60% di quanto dovuto sulla base del contratto, a fronte di una quantità di lavori eseguiti da di valore notevolmente inferiore, Parte_2
pari al massimo al 30% della commessa;
- tale circostanza indusse l'attore a contestare alla la grave inadempienza agli Parte_2
obblighi contrattualmente assunti;
- con corrispondenza del 17 agosto 2016, infatti, l'attore contestò a un grave ritardo Parte_2
nelle lavorazioni, che peraltro da aprile 2016 erano sostanzialmente ferme. Nello specifico l'attore dedusse che il quarto stadio dei lavori, previsto dal piano lavori del 14 luglio 2015, era gravemente incompleto, mancando i) buona parte delle saldature ii) le tubazioni, realizzate solo al 10%, iii) i cablaggi elettrici, realizzati solo al 30%, iv) gli isolamenti, realizzati al 20% e v) la sabbiatura dello scafo;
- contestò inoltre che la sequenza dei lavori era illogica, essendo state effettuate delle Parte_1
pagina 6 di 29 lavorazioni prima di quelle necessariamente precedenti, tanto che alcuni allestimenti già installati avrebbero dovuto essere rimossi per consentire il completamento dei lavori preliminari, così come rilevato dalla perizia di Tutto ciò senza contare che in fase di installazione i motori erano stati CP_7
danneggiati;
- noncurante delle corpose contestazioni del committente, in data 23 settembre 2016, Parte_2 non solo chiese a il pagamento di un'ulteriore fattura da euro 1.080.000,00, in relazione alla Parte_1 tranche di pagamento prevista dal numero iv) del contratto di costruzione, dovuta “all'inizio dell'allestimento dell'arredamento sul ponte cabine inferiori”, ma addirittura pretese di incrementare il prezzo complessivo della costruzione di 1.500.000,00 euro e di posticipare il termine di consegna finale della nave. Tale richiesta fu rifiutata dall'attore;
- consapevoli della situazione e della debolezza contrattuale in cui versava , i convenuti Parte_1
e intervennero personalmente per convincere l'attore a proseguire il contratto con CP_3 CP_1
a nuove condizioni e, soprattutto, a versare un altro acconto da euro 1.080.000,00 euro, Parte_2
malgrado la grave incompletezza dei lavori sino ad allora eseguiti e gli ingenti ritardi maturati dal cantiere;
- in seguito a ripetute richieste e solleciti dell'odierno attore a confrontarsi sullo stato di insolvenza del cantiere, in accordo con chiese a di poterlo incontrare di persona Controparte_3 CP_1 Parte_1
a Piombino Dese, presso la sede della ove l'attore svolge la propria attività Parte_5
imprenditoriale.
- nel corso della riunione del 13 dicembre 2016 rispose punto per punto agli argomenti CP_3
preannunciati da . In particolare, quanto allo stato di avanzamento dei lavori ed alla richiesta Parte_1
di un incremento di prezzo di 1.500.000,00 euro, sostenne che la maggiorazione di prezzo era CP_3 necessaria in considerazione degli elevatissimi standard qualitativi dell'opera e che senza tale maggiorazione la costruzione non avrebbe potuto procedere;
- quanto alla situazione economico/finanziaria del cantiere affermò che la società CP_3 Pt_2 era solida e che non sussisteva alcun problema finanziario, viste, tra l'altro, le ulteriori
[...]
commesse acquisite ed in particolare la commessa per la costruzione di una nave da 60 metri con un armatore di Dubai;
- quanto alla tensione finanziaria della società, inoltre, precisò che gli azionisti del cantiere CP_3
(in particolare il principale azionista avevano deciso di iniettare cinque milioni di euro in CP_1
pagina 7 di 29 società attraverso un aumento di capitale, già deliberato e sottoscritto;
- proprio a fronte di queste ripetute e convinte (false) rassicurazioni, oltre che dall'esame dell'ultimo bilancio disponibile del cantiere (quello al 30 giugno 2015) che riportava un patrimonio netto di oltre 4 milioni di euro ed un utile di esercizio di oltre 1 milione di euro, l'odierno attore si determinò a proseguire la costruzione della nave presso la ed a sottoscrivere, all'uopo, un Addendum Parte_2
al contratto originario;
- l'Addendum prevedeva, in particolare, la rinuncia di ad incrementare il prezzo Parte_2 dell'imbarcazione; l'impegno di a versare la rata di prezzo da 1.080.000,00 euro di cui al iv) Parte_1
Pers entro il 19 dicembre 2016 e lo slittamento del termine di consegna della nave al 30 settembre
2017;
- tutte le aspettative dell'attore furono, però, integralmente frustrate. I bilanci della Parte_2
erano infatti falsi. Inoltre non era stata iniettata alcuna liquidità nel cantiere;
- il cantiere si trovava, invece, già in uno stato di insolvenza non solo quando, nel dicembre 2016,
e indussero ad anticipare l'ulteriore rata di prezzo da euro 1.080.000,00, CP_3 CP_1 Parte_1
con un esborso complessivo per la commessa per 7,5 milioni di euro, a fronte di lavori eseguiti per un importo non superiore al 30% del contratto, ma si trovava in stato di insolvenza addirittura nel 2015, quando fu sottoscritto l'originario contratto. Gli amministratori della società avevano infatti programmato ed eseguito un vero e proprio piano fraudolento per truffare i clienti e drenare denaro dal cantiere navale, falsificando i bilanci ed ingenerando nei terzi l'affidamento circa una regolare gestione;
- si rese contro gradualmente di essere stato truffato da e Infatti poco dopo Parte_1 CP_3 CP_1 la firma dell'Addendum del 13 dicembre 2016 l'attore apprese che le maestranze del cantiere non solo non avevano ripreso a lavorare sulla sua imbarcazione, ma addirittura non stavano più lavorando nemmeno sulle altre navi in allestimento presso Parte_2
- contrariamente a quanto affermato in sede di incontro del 13 dicembre da il cantiere non CP_3
era stato ricapitalizzato e non era in grado di pagare i fornitori;
si trovava in uno stato di sostanziale insolvenza;
- tutte queste circostanze trovarono, peraltro, puntuale conferma nel marzo 2017 quando sui quotidiani locali e nazionali cominciarono ad essere pubblicati articoli espliciti sullo stato di dissesto della Pt_2
che aveva tra l'altro iniziato le procedure per la cassa integrazione di tutti i propri dipendenti;
[...]
pagina 8 di 29 - nello stesso periodo, inoltre, una vera e propria pioggia di decreti ingiuntivi iniziò ad abbattersi sul cantiere. Tra i tanti avevano, infatti, agito la società pisana fornitrice di arredi “C&D”, le fornitrici degli impianti “Fratelli Sambin” e “Ultrafog LTD”. Tutto ciò a conferma del fatto che i fornitori non erano stati pagati.
- a fronte di questa disastrosa situazione, nel giugno del 2017 si determinò a rivolgersi ad un Parte_1
altro cantiere per completare la costruzione e ad inviare a una lettera di risoluzione del Parte_2
contratto di costruzione;
- malgrado gli inviti e le intimazioni rivolte al cantiere di provvedere immediatamente alla consegna del manufatto, restituì lo scafo all'attore solo il 18 agosto 2017; Parte_2
- il contratto stipulato con la GP Yachts s.r.l. per completare la “Stella di mare” ha comportato per l'odierno esponente un ulteriore esborso di euro 8.900.000,00. In questo modo , che per la Parte_1
propria nave avrebbe dovuto sostenere una spesa di 10.800.000,00 euro, si è trovato a spendere ben
16.460.000,00 euro;
- peraltro, a fronte di un prezzo versato per 7.560.000,00 euro il valore della costruzione realizzata da era stato stimato in euro 3.671.003,00, per cui ben 3.888.997,00 euro erano stati Parte_2 versati indebitamente dall'attore rispetto all'effettiva valorizzazione della costruzione;
- nel frattempo, la a fronte di plurime istanze di fallimento presentate dai propri Parte_2
creditori, aveva dapprima formulato istanza al Tribunale di Savona per accedere alla procedura di concordato preventivo, ammettendo così la propria insolvenza che sussisteva già da anni e, in seguito, era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Savona;
- l'attore si era così trovato costretto ad insinuare il proprio credito nel fallimento della società richiedendo in particolare il riconoscimento di euro 3.888.997,00 a titolo di maggior prezzo indebitamente pagato a fronte delle lavorazioni effettivamente eseguite dal cantiere, nonché di euro
1.771.003,00 quale maggior costo per completare la costruzione rispetto al prezzo originariamente pattuito;
- il fallimento aveva peraltro ammesso tali crediti al proprio passivo in via chirografaria, riconoscendo pienamente le ragioni dell'attore che, però, stante la pacifica incapienza del fallimento, non avrebbe potuto recuperare nulla;
- ulteriore elemento di fatto fondamentale nella presente sede era l'emersione, nell'ambito della procedura fallimentare di Savona e del collegato procedimento penale, dei gravi illeciti commessi dagli pagina 9 di 29 amministratori della nella gestione della società, che aveva condotto all'avvio di Parte_2 un'imponente attività di indagine sulla società e all'arresto del convenuto nonché Controparte_3
degli ex amministratori e che erano stati indagati per Controparte_2 Controparte_4
bancarotta fraudolenta e reati fiscali.
In sede di citazione l'attore ha formulato le seguenti conclusioni:
“Nel merito in via principale
Ai sensi dell'art. 2486 c.c., accertato che la società manifestava un patrimonio Parte_2
netto negativo prima della stipulazione del contratto intercorso tra l'odierno attore ed il cantiere nel luglio dell'anno 2015, condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore i pregiudizi sofferti per aver stipulato il suddetto contratto e pagato indebitamente i relativi acconti contrattuali, come sopra meglio individuati, per complessivi euro 5.660.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
*
In via subordinata
Ai sensi dell'art. 2395 c.c. e 641 c.p., accertato in ogni caso il compimento di atti dolosi o gravemente colpevoli da parte degli amministratori, così come descritti in premessa, che hanno direttamente leso
l'odierno attore, condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire i pregiudizi dallo stesso sofferti, per complessivi euro 5.660.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
*
In via ulteriormente gradata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda risarcitoria così come sopra formulata non dovesse essere accolta, in ogni caso condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore
l'importo di euro 1.080.000,00, pari all'ulteriore acconto versato in data 19 dicembre 2016 in seguito alla stipulazione dell'Addendum del 13 dicembre 2016, e ciò ai sensi dell'art. 1439 c.c. e ai sensi dell'art. 2395 c.c. O comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi ex
Dlgs 231/2002 dalla domanda al saldo.”
1).1 Si è costituito eccependo: Controparte_1
- il difetto di legittimazione attiva dell'attore e comunque, la sua non titolarità del diritto azionato;
- l'assenza di responsabilità di ex art. 2486 c.c.; Controparte_1
- l'assenza di responsabilità di ex art. 2395 c.c. e 641 c.p.; Controparte_1
pagina 10 di 29 - l'assenza di responsabilità di ex art. 2395 c.c. e 1439 c.c.; Controparte_1
- la non corretta quantificazione del danno e comunque la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 1227 c.c.;
- in ogni caso, l'estraneità del convenuto ai fatti di causa e la responsabilità esclusiva dei convenuti e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
Parte convenuta chiedeva ed otteneva altresì l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di
[...]
. CP_5
1).2 Si è costituito altresì eccependo: Controparte_2
- la inammissibilità della domanda ex art. 2486 c.c.;
- la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale;
- la prescrizione dell'azione;
- in ogni caso, la infondatezza delle pretese nei propri confronti.
1).3 Si è inoltre costituito eccependo a sua volta: Controparte_4
- la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale;
- la prescrizione dell'azione;
- l'inammissibilità delle domande;
- in ogni caso, l'infondatezza delle pretese attoree.
1).4 Si è altresì costituito concludendo per il rigetto delle domande attoree. Controparte_3
1).5 Si è, infine, costituita la compagnia assicurativa eccependo la inoperatività Controparte_5
della polizza.
1).6 Successivamente alla concessione dei termini il giudice istruttore ammetteva consulenza tecnica d'ufficio nominando a tal fine il dott. il quale depositava il proprio elaborato in data Persona_2
30 maggio 2024. All'esito, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa, spirati in data
3 marzo 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Le eccezioni pregiudiziali di rito.
Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalle parti convenute.
I convenuti e hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio ma l'eccezione, CP_2 CP_4
oltreché impropriamente formulata, è evidentemente infondata. L'estromissione è il fenomeno processuale in forza del quale la parte originariamente convenuta in giudizio viene espulsa dal processo pagina 11 di 29 e quest'ultimo prosegue tra l'attore originario e un terzo, che vi è intervenuto volontariamente o è stato chiamato in causa. Essa può avere luogo nei soli casi di legge, che prevede i) l'estromissione del garantito, allorché il garante compaia e accetti di assumere la lite con l'attore originario (art. 108
c.p.c.), ii) l'estromissione del debitore nella c.d. lite tra pretendenti (art. 109 c.p.c.) e iii) l'estromissione del dante causa nelle ipotesi di successione a titolo particolare – sia per atto inter vivos, sia mortis causa – nella titolarità del diritto controverso, laddove l'avente causa intervenga volontariamente o su domanda di parte (art. 111 c.p.c.). Nel caso di specie non ricorre nessuna di queste fattispecie. Peraltro,
l'estromissione non dev'essere confusa con l'eccezione con cui il convenuto deduce il difetto di titolarità della situazione giuridica passiva correlata a quella attiva fatta valere dall'attore1: va piuttosto qualificata in tal senso l'eccezione sollevata dai convenuti, che tuttavia attiene al merito e verrà quindi esaminata in seguito.
In subordine gli stessi convenuti hanno chiesto disporsi la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., a fronte della pendenza del procedimento penale a carico degli amministratori convenuti. Anche a non voler considerare che il giudizio penale è stato nel frattempo definito con sentenza di patteggiamento
(doc. 37 att.), l'eccezione è comunque infondata. La sospensione necessaria per pregiudizialità penale, infatti, opera nei soli casi previsti dall'art. 75, co. 3 c.p.p., il quale fa riferimento alla c.d. “fuga” dal processo penale, che si configura quando il danneggiato dal reato esercita l'azione risarcitoria in sede civile i) dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado o ii) dopo aver revocato la propria costituzione di parte civile in sede penale. Al di fuori di queste ipotesi, in forza del principio di auto- sufficienza delle giurisdizioni, il processo civile non è soggetto a sospensione necessaria e il giudice civile non è vincolato all'efficacia positivo-conformativa del giudicato penale.
Il convenuto ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva di in favore del CP_2 Parte_1 curatore fallimentare, atteso l'intervenuto fallimento di Anche tale eccezione è Parte_2 infondata, dal momento che l'attore ha esercitato un'azione di responsabilità per danno diretto cagionato dagli amministratori nella sfera giuridica del singolo terzo, rispetto alla quale quest'ultimo conserva legittimazione attiva anche in caso di fallimento/liquidazione giudiziale della società2. Questa soluzione si desume inequivocabilmente dall'art. 2394-bis c.c., che circoscrive la legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione sociale e dell'azione della massa dei creditori ed è sistematicamente collocato prima dell'art. 2395 sull'azione di responsabilità per danno diretto, non riferendosi pertanto a quest'ultima. Inoltre, essa trova conferma nella previsione dell'art. 255 CCII, secondo cui “il curatore…può promuovere o proseguire…a) l'azione sociale di responsabilità; b) l'azione dei creditori sociali…e tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge”. In giurisprudenza e in dottrina tale previsione è stata intesa come espressione i) del principio di tassatività delle ipotesi di legittimazione attiva (sostitutiva) del curatore ovvero ii) del principio generale che attribuisce al curatore la legittimazione esclusiva all'esercizio delle azioni della massa, dirette alla ricostruzione del patrimonio del debitore. Qualunque sia l'interpretazione che s'intende accogliere, è evidente la carenza della legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità per danno diretto: i) sia perché nessuna disposizione di legge gliela attribuisce, ii) sia perché questa non è un'azione della massa ma è un'azione individuale.
Infine, sempre in via pregiudiziale di rito, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione ad CP_1
agire di , derivante dal fatto che il contratto di appalto con era stato stipulato Parte_1 Parte_2 da , mentre risultava essere solo l'utilizzatore, che peraltro neppure Controparte_6 Parte_1
aveva dimostrato di aver eseguito personalmente i pagamenti in favore dell'appaltatore.
Anche tale eccezione è infondata. La legittimazione dell'utilizzatore all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del fornitore è stata infatti affermata dalle
Sezioni Unite, secondo cui “L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto”3. Tale principio ben può trovare applicazione anche con riferimento all'azione di responsabilità degli amministratori per danno diretto, tanto più che l'attore deduce di aver subito in via esclusiva il pregiudizio, avendo adempiuto al contratto di leasing collegato al contratto di costruzione della nave di cui sarebbe stato l'utilizzatore. , infatti, ha preso parte al contratto di Parte_1
costruzione della nave (doc. 2 att.), nel quale si fa presente il collegamento con il contratto di leasing e si dà atto che l'appaltatore è stato individuato proprio dall'utilizzatore, sicché solo Parte_2 3 Cass., Sez. Un. n. 19785 del 2015. pagina 13 di 29 si trova nella condizione di allegare di essere stato indotto a scegliere come Parte_1 Parte_2
contraente. Inoltre, il doc. 34 di parte attrice (recante la movimentazione tra maggio 2015 e luglio 2022 del conto acceso da presso ) riporta la registrazione dei pagamenti Parte_1 Controparte_6
effettuati da in relazione al contratto di leasing e la chiusura a saldo zero, dimostrando la Parte_1 riferibilità a quest'ultimo del costo economico della costruzione dell'opera, da cui discende la fondatezza della prospettazione della titolarità del credito risarcitorio fatto valere dall'attore.
3) I soggetti passivi.
Venendo al merito della controversia, l'azione di responsabilità è stata promossa da contro Parte_1
e – amministratori di diritto di all'epoca dei fatti – nonché CP_1 CP_2 CP_4 Parte_2
contro CP_3
Quest'ultimo ha contestato la propria “legittimazione passiva”, essendo cessato dalla carica di amministratore sin dal mese di gennaio 2014. L'eccezione è tuttavia infondata, dal momento che all'epoca dei fatti, svolgeva sostanzialmente un ruolo gestorio. CP_3
Secondo consolidata giurisprudenza, l'amministratore di fatto è il soggetto che, pur formalmente privo della qualifica di amministratore, ne esercita sostanzialmente le funzioni decisorie, impartendo istruzioni agli amministratori di diritto e condizionando le scelte societarie. La prova della posizione di amministratore di fatto implica, per ciò, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa o la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria4.
Ebbene, nel caso di specie sussistono diverse circostanze di fatto – peraltro neppure specificamente contestate da – e numerosi documenti, i quali dimostrano come quest'ultimo abbia continuato CP_3
a compiere atti gestori per conto di anche dopo la formale cessazione dalla carica di Parte_2
amministratore della società.
In primo luogo, è stato a condurre in prima persona le trattative precontrattuali con , CP_3 Parte_1 4 Tribunale di Milano n. 5414 del 2023 e Tribunale di Milano del 5 aprile 2024, su www.giurisprudenzadelleimprese.it. pagina 14 di 29 rassicurandolo sulla fattibilità dell'opera e sulla solidità finanziaria di Inoltre, una volta Parte_2 sorti i primi problemi in ordine all'esatta esecuzione del contratto, è stato proprio a richiedere CP_3 all'attore un incontro per chiarire lo stato di avanzamento dei lavori e lo stato di salute economico- finanziaria di Ed è proprio con che l'attore si è interfacciato nelle diverse Parte_2 CP_3 interlocuzioni, culminate nell'incontro del dicembre 2016 (docc. 6 e 9 att.; all. 7 att.).
Ulteriori e inequivocabili conferme in ordine alla funzione gestoria di fatto svolta da CP_3
provengono i) dalla relazione dei curatori ex art. 33, l. fall. (doc. 21.2 att.) e ii) dagli atti di indagine del procedimento penale, in particolare dall'ordinanza del GIP di applicazione delle misure cautelari custodiali (docc. 18-21, 31-32 att.).
4) Sulla CTU.
Preliminarmente, dev'essere esaminata l'eccezione di nullità della CTU, sollevata da nelle Parte_1 note sostitutive dell'udienza dell'8 ottobre 2024 e reiterata negli scritti conclusivi. Secondo l'attore,
l'invalidità dell'elaborato peritale discenderebbe dal fatto che il consulente “…non ha svolto un'attività tecnica ma si è espresso su questioni di merito e giuridiche che sono di esclusiva competenza del giudice, peraltro compiendo valutazioni manifestamente abnormi sia in diritto che in fatto”.
L'eccezione è infondata: le contestazioni attoree costituiscono piuttosto espressione dell'ordinaria dialettica processuale. L'incarico peritale ha avuto ad oggetto delle questioni tecniche di natura contabile, sulle quali il consulente si è limitato a fornire la propria valutazione professionale. Inoltre, bisogna considerare che le risultanze dell'elaborato redatto dall'ausiliario non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle all'esito di una valutazione critica5.
Proprio a tale riguardo, è opportuno evidenziare la posizione del Collegio sulla consulenza tecnica svolta dal dott. , al quale era stato sottoposto il seguente quesito: “Il consulente dell'Ufficio, Per_2
letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti nonché quelli che – ove non già di pubblico dominio – vorrà acquisire con il consenso delle parti, sentite queste ultime e i loro eventuali consulenti, 1) verifichi se la si trovasse già al termine dell'esercizio 2014 o comunque del 2015 Parte_2
in una situazione di assenza del presupposto della continuità aziendale, e in caso positivo 2) riclassifichi il bilancio al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 secondo i criteri di cui ai principi contabili OIC e alle altre regole tecniche ad esso collegati 3) verificando se, alla luce di detta riclassificazione dovesse ritenersi aver perso a quelle date la propria possibilità Parte_2 5 Cass. n. 5148 del 2011. pagina 15 di 29 di funzionamento, e quindi di perseguimento dell'oggetto sociale o versasse in una situazione di riduzione del capitale al di sotto del limite legale o comunque in una situazione di dissesto, e in caso positivo 4) determinando l'aggravamento del dissesto del patrimonio sociale secondo il criterio del computo del differenziale dei patrimoni netti fra il 31/12/2014, il 13 dicembre 2016 e il 29 dicembre
2017 (data di dichiarazione del fallimento), opportunamente omogeneizzando i criteri di redazione delle rispettive situazioni patrimoniali, e depurando il risultato da quei costi che la società avrebbe comunque sostenuto se messa tempestivamente in liquidazione;
5) evidenzi altresì il CTU dalla documentazione in atti se sussistano operazioni di uscita di denaro dalla società che non siano in alcun modo giustificabili rispetto al raggiungimento dello scopo sociale (specificando se possibile il soggetto che ha disposto l'uscita e il soggetto ricevente) e, in caso di esito positivo, se e in che modo tali operazioni possano aver determinato o comunque aggravato la situazione di difficoltà economica della società. 6) riferisca infine ogni altro elemento che riterrà rilevante ai fini dell'evasione del quesito”.
Nella propria relazione il CTU individua il 27 dicembre 2016 – data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2016 – come data in cui si sarebbe verificata la perdita del capitale al di sotto del limite legale e sarebbe quindi emersa la carenza dei presupposti della continuità aziendale (v. pag. 49 relazione).
Il Collegio non condivide questa prima affermazione. La perdita del capitale, infatti, non può essere rapportata alla data di approvazione del bilancio ma dev'essere riferita quantomeno alla data di chiusura dell'esercizio, perché è questo il momento al quale si riferiscono i dati riportati nel bilancio, che accerta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Per quanto concerne l'esercizio precedente – chiuso al 30 giugno 2015 – secondo il CTU il patrimonio netto della sarebbe stato pari ad Euro 7,06 milioni: partendo dal dato positivo di 4,28 Parte_2
milioni risultante dal bilancio approvato e depositato e applicate le rettifiche in negativo per Euro 7,30 milioni, al risultato di –3,01 milioni il consulente aggiunge 10,08 milioni derivanti dalla rinuncia ai finanziamenti soci, che era stata sì effettuata il 30 giugno 2016 – quindi nell'esercizio successivo – ma che nella prospettazione del CTU sarebbe certamente avvenuta prima, allorché “…la Società, ravvisato un Patrimonio netto negativo, avesse informato il socio” (pag. 47). Anche tale considerazione non è condivisibile, perché si pone in contrasto sia con il presupposto della veridicità (art. 2423, co. 2 c.c.), sia con il postulato della competenza (art. 2423-bis, co. 1, n. 4 c.c.).
pagina 16 di 29 Da un lato, il bilancio è rappresentazione effettiva e non meramente ipotetica o potenziale di valori: esso deve tendere al vero, ciò implicando una corrispondenza tra i fatti verificatisi e i valori ivi espressi. Dunque, rappresentare un patrimonio netto positivo perché i soci, se avessero saputo del risultato negativo dell'esercizio, avrebbero certamente rinunciato a titolo gratuito al credito derivante dai finanziamenti effettuati in favore della società, benché la rinuncia sia effettivamente avvenuta solo nell'esercizio successivo, significa rappresentare un fatto non rispondente al vero.
Dall'altro lato, se il principio di competenza implica che proventi e oneri devono essere riferiti all'esercizio in cui essi hanno fondamento o comunque durante il quale se ne verifica la ragione giustificativa, indipendentemente dal momento in cui si manifesta la mera movimentazione finanziaria, allora non è possibile procedere alla relativa rappresentazione neppure prima che tale causa si sia verificata. I fatti accaduti e conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio rilevano solo in quanto intervenuti tra tale momento e la redazione del progetto di bilancio e in ogni caso di essi ci si deve limitare a dare adeguata informazione in nota integrativa: tali fatti non incidono sui valori rappresentati in bilancio, proprio perché quest'ultimo fotografa la situazione contabile alla data di chiusura dell'esercizio.
Da ultimo, va rilevato che l'OIC 28, nell'occuparsi del trattamento contabile della rinuncia ad un credito da parte del socio, finalizzata al rafforzamento patrimoniale della società, sembra presupporre che tale rinuncia debba essere effettivamente intervenuta, affinché possa porsi il problema delle relative conseguenze sul piano contabile.
Con riferimento alle specifiche rettifiche, invece, merita un approfondimento la rappresentazione del marchio, iscritto a bilancio nel 2015 per un valore di Euro 2,07 milioni ma svalutato integralmente da parte del CTU (pp. 31-32). Sul punto, le doglianze dei consulenti tecnici delle parti convenute non appaiono totalmente destituite di fondamento, considerato che anche nella relazione ex art. 33 l. fall. il collegio dei curatori aveva riclassificato il valore del marchio, attribuendogli però pur sempre un valore positivo. Risulta quindi eccessivamente penalizzante per la società affermare che già alla chiusura dell'esercizio 2015 il marchio fosse del tutto svalutato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che al momento della chiusura dell'esercizio 2016 (al 30 giugno) avesse certamente perduto integralmente il capitale Parte_2 ma che la medesima affermazione non possa riferirsi anche rispetto all'esercizio precedente, chiuso il
30 giugno 2015. Nonostante l'irrilevanza a livello contabile della rinuncia meramente potenziale ai pagina 17 di 29 finanziamenti soci, infatti, il risultato non negativo dell'esercizio discende dalla rivalutazione positiva dei marchi di Come correttamente evidenziato dal convenuto infatti, la Parte_2 CP_1
svalutazione integrale appare ingiustificata, in quanto non tiene conto del valore storico e commerciale del marchio, che, in quanto iconico, conserva un valore intrinseco anche a fronte di difficoltà economiche della società che lo ha originariamente detenuto. Il convincimento del Collegio trova conferma nella relazione dei curatori fallimentari, i quali evidenziano come “I primi sintomi della difficoltà di adempiere alle obbligazioni contratte risalgono all'ultima frazione dell'anno 2015 [ndr: che fa parte già dell'esercizio 2016]. È in effetti dal mese di novembre che…la Società ha iniziato ad omettere il versamento delle somme dovute…Nel corso dell'anno 2016 le criticità si sono via via acuite ed hanno interessato i rapporti con la generalità degli interlocutori della società” (v. pp. 7 e 17 sub doc. 21.2 att.).
5) L'azione di responsabilità per danno diretto.
Fatte queste considerazioni, può passarsi all'esame dell'azione di responsabilità per danno diretto.
L'attore ha formulato diverse domande di condanna. Le prime due, graduate in via successiva, sono identiche nel petitum ma si fondano su due causae petendi diverse: chiede infatti un Parte_1 risarcimento di Euro 5.660.000 milioni, pari alla somma i) dell'importo versato in eccedenza a Pt_2
a titolo di acconto sul prezzo convenuto per la costruzione dell'imbarcazione rispetto al valore
[...]
del semilavorato ottenuto in consegna (euro 3.888.997,00) e ii) il risarcimento del danno corrispondente ai maggiori oneri sostenuti per il completamento dell'imbarcazione (euro 1.771.003,00), in via principale ai sensi dell'art. 2486, co. 2 c.c. e in subordine ai sensi dell'art. 2395 c.c.
In via ulteriormente subordinata, l'attore limita la richiesta risarcitoria ad euro 1.080.000,00, pari all'importo dell'ulteriore acconto incassato da nel dicembre 2016. Parte_2
I convenuti e hanno tempestivamente eccepito la prescrizione del credito CP_2 CP_4
risarcitorio.
5).1 È opportuno premettere alcune considerazioni sulla c.d. responsabilità degli amministratori per danno diretto, prevista sia dall'art. 2395, sia dall'art. 2486, co. 2 c.c.
L'art. 2486, co. 2 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati – tra gli altri
– ai terzi con atti compiuti in violazione dell'obbligo di gestione della società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Esso si applica, dunque, quando la condotta illecita degli amministratori viene posta in essere in un momento in cui si è già verificata una pagina 18 di 29 causa di scioglimento della società. L'art. 2486 cpv. costituisce una declinazione della responsabilità generale posta dagli artt. 2392 e ss. c.c. ma – come acutamente osservato in dottrina – non è una norma inutile o meramente ricognitiva, perché si riferisce ad una mutata prospettiva della gestione societaria, consentendo di configurare a carico degli amministratori una responsabilità in delle ipotesi in cui nella proiezione ordinaria dell'attività di impresa la condotta potrebbe anche ritenersi lecita.
Per poter affermare la responsabilità degli amministratori per illecita prosecuzione dell'attività sociale non è sufficiente allegare un aggravamento della perdita patrimoniale, ma è necessario dimostrare che la condotta gestoria successiva a uno stato di scioglimento di fatto è stata fonte di danno ingiusto, trattandosi di una attività orientata non alla conservazione del valore del patrimonio sociale, bensì al proseguimento dell'attività tipica, con conseguente assunzione di nuovo rischio di impresa6.
Tali considerazioni, peraltro, non sono da sole sufficienti ad affermare una responsabilità degli amministratori per danno diretto, per la cui configurabilità è necessario un quid pluris rispetto alla responsabilità che sorge dalla lesione dell'integrità del patrimonio sociale.
Come già ricordato da questo Tribunale, “L'art. 2395 c.c. costituisce la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali, la cui applicazione richiede la verifica in ordine alla sussistenza di fatti illeciti imputabili agli amministratori stessi, vale a dire di comportamenti dolosi o colposi cui siano riconducibili in via immediata i danni derivati direttamente nel patrimonio del socio o del terzo, secondo le regole in tema di responsabilità extracontrattuale. In specie, l'azione individuale prevista dalla norma in commento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società…Costituisce, dunque, illecito rilevante ai sensi dell'art. 2395 c.c. ogni fatto, doloso o colposo, commesso dagli amministratori in occasione dell'esercizio delle loro funzioni gestorie, che rechi al terzo un danno ingiusto tale da riverberarsi direttamente nel suo patrimonio.
Trattandosi di responsabilità aquiliana, il terzo danneggiato è onerato della prova dei presupposti – soggettivi e oggettivi – di tale responsabilità. L'accoglimento dell'azione risarcitoria proposta a norma dell'art. 2395 c.c. richiede l'accertamento non solo della condotta contra legem ma anche – al pari di ogni altra azione risarcitoria – l'allegazione e prova, da parte dell'attore, del danno lamentato 6 Cfr. Tribunale di Venezia del 28 febbraio 2025 su giurisprudenzadelleimprese.it. pagina 19 di 29 e del nesso causale intercorrente tra questo e la condotta stessa (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 5 giugno 2017, n. 11271)”7.
La giurisprudenza e la dottrina hanno sussunto all'interno dell'art. 2395 c.c. la condotta degli amministratori lesiva della libertà di autodeterminazione negoziale dei terzi che contrattano con la società: “E' pacifico che tra le condotte contra legem suscettibili di generare responsabilità in capo agli amministratori ed alla società vi sia la propalazione di informazioni false o incomplete o comunque decettive in ordine alla situazione economico patrimoniale della società stessa, informazioni in base alle quali il socio od il terzo abbiano determinato proprie scelte di investimento (o disinvestimento) relative alla società stessa, quali acquisti di partecipazioni da altri soci, vendite di partecipazioni, sottoscrizioni di aumenti di capitale, ecc.”8. Esemplificativo è anche il caso (analogo) degli amministratori che, sulla base di false informazioni, inducono i) una banca a concedere credito alla società ovvero ii) un fornitore a contrarre con quest'ultima9.
5).2 Ebbene, per quanto concerne le domande risarcitorie di importo maggiore, il Collegio ritiene che queste siano entrambe da respingere:
- la domanda fondata sull'art. 2486, co. 2 perché l'operazione di leasing è stata conclusa il 6 luglio
2015 e a questa data, come emerso all'esito della rivalutazione della CTU, non vi è prova certa che la avesse perso integralmente il capitale;
al contrario, appare plausibile che la società si Parte_2 trovasse ancora in una situazione di continuità aziendale, emergente dall'esecuzione delle commesse in quel periodo;
- la domanda fondata sull'art. 2395 c.c., perché non sono state allegate dall'attore delle specifiche condotte integranti una lesione della propria libertà di autodeterminazione negoziale. Piuttosto, è da ritenere che si sia autonomamente indotto a stipulare il contratto, senza subire alcun Parte_1
condizionamento della propria volontà: la conclusione del contratto rientra nell'ordinaria dinamica delle negoziazioni ed è imputabile, secondo il principio di auto-responsabilità, ad una libera scelta dell'attore, il quale ha deciso di contrarre con una società in stato di pre-crisi. I successivi inadempimenti della società sono dunque riferibili alla ordinaria dinamica negoziale, costituendo una concretizzazione del c.d. rischio di credito. Questa situazione fisiologica è divenuta tuttavia patologica nel momento in cui gli amministratori di sono intervenuti personalmente nei confronti di . Dopo che quest'ultimo Parte_2 Parte_1
aveva formalmente contestato i gravi ritardi nelle lavorazioni (doc. 4 att.) e aveva poi rifiutato la richiesta di pagamento per una diversa tranche contrattuale (doc. 5 att.), i convenuti e CP_3 CP_1 hanno chiesto all'attore un incontro di persona. La riunione si è tenuta il 13 dicembre 2016 e nel corso della stessa ha ricevuto diverse rassicurazioni sulla situazione economico-finanziaria di Parte_1
(come emerge dal file audio allegato sub 7-bis att.), a fronte delle quali egli si è Parte_2
determinato a stipulare un patto modificativo del contratto (c.d. addendum), con cui si impegnava a pagare alla società ulteriori Euro 1.080.000, poi effettivamente corrisposti il successivo 22 dicembre.
La responsabilità diretta degli amministratori di rispetto a tale ulteriore atto è evidente. Parte_2
In primo luogo, l'addendum in forza del quale il versamento è avvenuto è stato concluso in un momento in cui si è accertato che avesse integralmente perso il capitale: tale operazione Parte_2 non può senz'altro qualificarsi come atto gestorio avente una funzione meramente conservativa dell'integrità del capitale, perché presuppone la prosecuzione dell'esecuzione del contratto, che costituiva un impegno al quale la società non era più in grado di far fronte. Tanto è vero che solo pochi mesi dopo il pagamento, nel marzo 2017, sono stati pubblicati i diversi articoli di stampa sullo stato di dissesto della (doc. 11 att.). Inoltre, in questa occasione è intervenuta una condotta Parte_2
lesiva della libertà di autodeterminazione negoziale di , il quale è stato indotto a stipulare Parte_1
l'addendum alla luce delle rassicurazioni ricevute dagli amministratori: rassicurazioni poi rivelatesi false e integranti dei veri e propri raggiri, culminati nel pagamento della ulteriore tranche di Euro
1.080.000, che costituisce una perdita patrimoniale subita dall'attore direttamente imputabile alla condotta decettiva degli amministratori di Parte_2
L'astratta sussistenza del credito risarcitorio azionato da in via di ulteriore subordine impone Parte_1
l'esame della sopracitata eccezione di prescrizione, che tuttavia è infondata, perché il pagamento è avvenuto nel dicembre 2016, mentre il presente giudizio è stato introdotto alla fine del 2020, quindi certamente prima della scadenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (art. 2395, co. 2 c.c.).
Ne consegue che è fondata e va accolta la domanda con cui ha chiesto la condanna degli Parte_1
amministratori al risarcimento del danno cagionato dalla condotta di questi ultimi direttamente nella pagina 21 di 29 propria sfera giuridica e pari all'importo dell'ulteriore acconto versato in favore di (i.e. Parte_2
Euro 1.080.000,00).
5).3 Trattandosi di un credito risarcitorio e quindi di un'obbligazione pecuniaria di valore, la somma dev'essere rivalutata alla data della sentenza e devono essere liquidati anche gli interessi compensativi.
Sulla sola somma capitale decorreranno altresì gli interessi di mora al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Pertanto, tutti gli amministratori convenuti devono essere condannati a risarcire, in solido tra loro, a favore di la somma rivalutata di Euro 1.306.800,00, oltre Euro 132.738,15 per interessi Parte_1
compensativi e oltre gli interessi di mora al tasso legale, calcolati sulla sola somma capitale rivalutata, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
6) La domanda riconvenzionale di accertamento della quota interna di responsabilità.
La fondatezza della domanda attorea impone di esaminare la domanda riconvenzionale, condizionata all'accoglimento della domanda principale, formulata dal convenuto CP_1
Tale domanda ha ad oggetto l'accertamento della quota di responsabilità nei rapporti interni tra condebitori solidali, finalizzata all'esercizio del diritto di regresso – in questa sede non esercitato – da parte del co-obbligato che, eseguendo l'intera prestazione in favore del creditore, liberi anche gli altri nei confronti di quest'ultimo.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata l'eguaglianza del valore delle quote di responsabilità dei convenuti.
Vero è che la responsabilità degli amministratori per danno diretto è – al pari di ogni altra ipotesi di responsabilità extra-contrattuale – una responsabilità tipicamente individuale ma è altrettanto vero che l'illecito deve realizzarsi nell'esercizio della funzione amministrativa e quindi assume una rilevanza collettiva.
Tale rilevanza è ben evidente nel caso di specie, dove dalle produzioni documentali è emerso che tutti gli amministratori di i) hanno posto in essere delle condotte di artifizi o raggiri nei Parte_2 confronti di , partecipando all'incontro del dicembre 2016 o comunque ii) erano consapevoli Parte_1
dello stato di decozione della società a quella data.
D'altra parte, tale soluzione è coerente con la presunzione di uguaglianza delle quote, prevista dagli artt. 1298 e 2055 c.c.: la presunzione ha natura relativa ma nel caso di specie non è stata offerta alcuna prova contraria idonea a superarla.
pagina 22 di 29 7) La domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore.
L'accoglimento della domanda attorea implica infine l'esame della domanda di garanzia propria proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore . CP_1 Controparte_5
Quest'ultimo, ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto in via principale il rigetto della domanda proposta dal chiamante, eccependo:
i) la prescrizione del credito dell'assicurato al pagamento dell'indennizzo (art. 2952 c.c.), maturata in quanto come sinistro dovrebbe assumersi la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento penale nel quale il danneggiato si era costituito parte Parte_1
civile, avvenuta nel novembre 2017, mentre la polizza era stata attivata solo nel novembre 2020, con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e quindi ben oltre il termine biennale di prescrizione;
ii) la violazione dell'obbligo di avviso da parte dell'assicurato, il quale aveva omesso di informare dell'avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini;
Controparte_5
iii) anche a voler individuare come sinistro la notifica della citazione, l'inoperatività della polizza, essendo l'efficacia di quest'ultima cessata nel luglio 2018.
In subordine, l'assicuratore ha chiesto di circoscrivere la propria condanna all'adempimento dell'obbligazione indennitaria al valore della quota di responsabilità direttamente attribuibile all'assicurato nei confronti del terzo danneggiato.
È pacifico – in quanto affermato dalla stessa – che il titolo su cui si fonda la domanda Controparte_5
di garanzia proposta da è un contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola CP_1 claims made. Com'è ormai noto, tale clausola realizza una deroga al modello legale di assicurazione della responsabilità civile – senza però determinare una fuoriuscita dal tipo contrattuale (art. 1322, co. 1
c.c.) – perché assume come “sinistro” (nel senso dell'art. 1882 c.c.) non l'illecito commesso dall'assicurato-danneggiante (c.d. modello act committed), ma la richiesta risarcitoria formulata dal terzo danneggiato (c.d. modello loss occurrence)10. Per richiesta risarcitoria deve intendersi qualunque atto, anche stragiudiziale, con cui il terzo danneggiato manifesta la volontà di esercitare il diritto al risarcimento nei confronti del danneggiante. Pertanto, il sinistro non può certamente individuarsi nella notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari: tale atto, infatti, dal punto di vista del rapporto di assicurazione, è del tutto irrilevante, perché proviene dall'autorità inquirente e non dal 10 Cass., Sez. Un., n. 22437 del 2018. pagina 23 di 29 danneggiato e come tale non ha alcun legame con l'obbligazione risarcitoria facente capo all'assicurato. Con riferimento agli atti del procedimento penale, ciò che può rilevare in tal senso è piuttosto la costituzione di parte civile, perché con essa il danneggiato fa valere il proprio credito risarcitorio in sede penale. Tuttavia, nel caso di specie, è documentalmente provato che il danneggiato-
non si sia costituito parte civile nel procedimento penale a carico degli amministratori di Parte_1
qui convenuti (v. doc. 20 att.) ma abbia per la prima volta chiesto il risarcimento del Parte_2 danno con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio: è questo, dunque, l'atto che deve qualificarsi come “sinistro” in forza del contratto di assicurazione e alla luce del quale devono essere valutate le eccezioni sollevate dall'assicuratore.
Partendo dall'eccezione di prescrizione, questa è infondata. Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2952 c.c. si desume che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine biennale di prescrizione del credito all'indennizzo vantato dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto per la prima volta il risarcimento, in via giudiziale o stragiudiziale (e quindi nei contratti con clausola claims made tale momento coincide con la nozione di sinistro); tuttavia, il co. 4 precisa che la comunicazione all'assicuratore dell'avvenuta intimazione di pagamento o dell'avvenuto esercizio dell'azione sospende il decorso del termine di prescrizione fintantoché il credito del danneggiato verso l'assicurato sia divenuto certo, liquido ed esigibile.
Dunque, nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione del credito indennitario vantato dal verso va individuato nel novembre 2020, mentre la denuncia del sinistro, CP_1 Controparte_5
avvenuta il 20 settembre 2021 (doc. 12 conv. , ha determinato la sospensione del decorso del CP_1 termine di prescrizione. Pertanto, quest'ultima deve ritenersi non maturata.
Parimenti infondata è l'eccezione di inoperatività della polizza. Vero è che quest'ultima è formalmente cessata il 5 luglio 2018 mentre la richiesta risarcitoria è pervenuta all'assicurato nel novembre 2020 ma
è altrettanto vero che il contratto, all'art. 3.1.4, prevede una clausola di ultrattività (c.d. sunset clause), in forza della quale la copertura assicurativa si estende alle richieste risarcitorie presentate nei 72 mesi successivi alla cessazione della polizza. La giurisprudenza ha valorizzato l'importanza di clausole di tal fatta, perché impediscono una eccessiva compressione dell'ambito di operatività delle polizze e garantiscono l'assunzione di un rischio adeguato da parte dell'assicuratore, salvaguardando la giustificazione causale del contratto sotto il profilo della razionalità economica. Dal momento che la pagina 24 di 29 richiesta risarcitoria è stata formulata dal terzo danneggiato solo 2 anni dopo la formale cessazione della polizza, la copertura assicurativa deve ritenersi pienamente efficace.
Da ultimo, va esaminata l'eccezione con cui l'assicurazione deduce la violazione del c.d. obbligo di avviso del sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., che certamente si applica anche all'assicurazione della responsabilità civile. La disposizione di legge prevede che tale obbligo debba essere assolto entro 3 giorni da quello in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del sinistro.
Nel caso di specie, la denuncia di sinistro è stata comunicata all'assicuratore il 20 settembre 2021, quindi oltre il termine legale di 3 giorni. Tuttavia, l'art. 10.1 del contratto di assicurazione stabilisce che “La Contraente deve, quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo previsto dalla presente
Polizza di assicurazione, comunicare per iscritto all'Assicuratore…qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato…non appena possibile e, in ogni caso, non oltre sessanta
(60) giorni dalla data di scadenza del Periodo di assicurazione o dell'eventuale Periodo di garanzia postuma”. Tale clausola, spostando in avanti il termine finale di adempimento dell'obbligo di avviso, deroga alla previsione dell'art. 1913, co. 1 c.c. in senso più favorevole all'assicurato: tale deroga deve certamente ritenersi valida, perché l'art. 1913 non è menzionato dall'art. 1932 c.c. tra le disposizioni imperative in tema di assicurazione contro i danni.
In ogni caso, anche a voler considerare tardiva la denuncia del sinistro, va evidenziato che l'art. 1915
c.c. fa dipendere la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, rispettivamente, dal dolo e dalla colpa dell'assicurato. La giurisprudenza ha precisato che, in caso di inadempimento, la prova del dolo spetta all'assicuratore, mentre la colpa dell'assicurato si presume11, fermo restando che in quest'ultimo caso la riduzione dell'obbligazione indennitaria in capo all'assicuratore è correlata al pregiudizio sofferto da quest'ultimo a causa della violazione dell'obbligo di avviso. Ebbene, nel caso di specie l'assicuratore i) da un lato, non ha fornito alcuna prova della coscienza e della volontà di violare l'obbligo di avviso e ii) dall'altro, non ha neppure allegato il pregiudizio che avrebbe sofferto in conseguenza di tale violazione.
Ne consegue che anche l'ultima eccezione sollevata da è infondata. Controparte_5
Infine, dev'essere rigettata anche la domanda, proposta da in via subordinata, di limitare la CP_5 condanna all'adempimento della propria obbligazione indennitaria alla quota di responsabilità riferibile all'assicurato verso il terzo danneggiato. Nel caso di specie, infatti, l'assicurato è condebitore in solido 11 Cass. n. 1196 del 1989. pagina 25 di 29 e, come tale, potrebbe subire un'escussione patrimoniale per l'intero ammontare del debito, che pertanto dev'essere interamente coperto dall'obbligazione indennitaria. Un'eventuale circoscrizione di tale obbligazione potrebbe essere stabilita da un'apposita clausola contrattuale, con la quale si prevede che, in caso di responsabilità solidale dell'assicurato, l'assicurazione copra esclusivamente la quota di responsabilità di quest'ultimo; tuttavia – fermi restando i dubbi sollevati in dottrina circa la validità di una tale clausola – nel caso di specie essa non è prevista.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dev'essere condannata a tenere Controparte_5 indenne delle somme eventualmente corrisposte da quest'ultimo in favore di , in CP_1 Parte_1
esecuzione della presente sentenza di condanna, entro il limite del massimale pari ad Euro 5 milioni, risultante dalle condizioni generali di assicurazione e al netto dell'eventuale franchigia.
8) Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono quindi essere poste i) a carico degli amministratori convenuti, in solido tra loro, considerato l'interesse comune di questi ultimi nella causa (art. 97 c.p.c.), per quanto concerne la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno e ii) a carico dell'assicuratore, per quanto concerne la domanda di garanzia proposta nei confronti di quest'ultimo dal convenuto (art. 91 c.p.c.). CP_1
Lo stesso – seppur con un sintetico inciso riportato nelle proprie conclusioni – ha altresì chiesto CP_1 di essere tenuto indenne dall'assicuratore delle spese di lite che avrebbe dovuto rifondere al terzo- danneggiato, allorché la domanda risarcitoria proposta da quest'ultimo fosse stata accolta: si tratta del diritto alla manleva dalle c.d. spese di soccombenza, che è un credito derivante dal contratto di assicurazione della responsabilità civile e avente fondamento nell'art. 1917, co. 1 c.c., dovuto entro i limiti del massimale di polizza.
Nel caso di specie la domanda dev'essere accolta, perché la somma che l'assicurato è stato condannato a risarcire all'attore danneggiato è inferiore al massimale e, pertanto, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore non è interamente coperta dall'indennizzo dovuto per il risarcimento dei danni cagionati dall'assicurato al terzo danneggiato.
Da ultimo, non risulta affatto proposta alcuna domanda dell'assicurato contro il terzo chiamato alla rifusione delle c.d. spese di resistenza, che trovano fondamento nell'art. 1917, co. 3 c.c. e sono dovute anche oltre i limiti del massimale. Come chiarito da una recente pronuncia della Corte di cassazione, i) le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato dalla chiamata in garanzia, ii) le spese di pagina 26 di 29 soccombenza e iii) le spese di resistenza danno luogo a tre distinti diritti di credito, che, essendo diritti etero-determinati, devono “…costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi”12.
Nel caso di specie il ha chiesto di “condannare a manlevare e tenere CP_1 Controparte_5 indenne l'Ing. nei limiti di Polizza, di ogni somma - anche per spese legali - che lo stesso CP_1
dovesse essere condannato a corrispondere in favore del cav. con riferimento ai fatti di Parte_1
causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre CPA, IV ed ulteriori accessori come per legge”.
Ebbene, ritiene il Collegio che difetti qualsiasi riferimento – anche solo generico – alla condanna alla rifusione delle spese di resistenza. Innanzitutto, il già citato inciso sulle spese legali dev'essere riferito alle spese di soccombenza, mentre la richiesta di essere tenuto indenne “nei limiti di polizza…di ogni somma” non può essere riferita alle spese di resistenza, poiché i) da un lato, l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato, il quale avrebbe diritto alla relativa rifusione da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio contro il terzo e ii) dall'altro, le spese di resistenza sono dovute anche oltre i limiti del massimale.
Inoltre, la generica domanda dell'assicurato di condanna alla rifusione “di spese e compensi”, in mancanza di ulteriori precisazioni, non può che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza.
Conseguentemente, il Tribunale
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite sostenute per il Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.399,00 per anticipazioni non imponibili, Euro 37.951,00 per compensi (applicazione dei compensi medi all'interno dello scaglione da Euro 1.000.001 a
2.000.000: fase di studio Euro 5.989, fase introduttiva Euro 3.951, fase di trattazione e istruttoria Euro
17.594 e fase decisoria Euro 10.417), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;
- condanna a rifondere ad le spese di lite sostenute in Controparte_5 Controparte_1
relazione alla domanda di garanzia, che si liquidano in Euro 3.372,00 per anticipazioni non imponibili,
Euro 37.951,00 per compensi (applicazione dei compensi medi all'interno dello scaglione da Euro
1.000.001 a 2.000.000: fase di studio Euro 5.989,00, fase introduttiva Euro 3.951,00, fase di trattazione 12 V. la chiarissima Cass. n. 4275 del 2024. pagina 27 di 29 e istruttoria Euro 17.594,00 e fase decisoria Euro 10.417,00), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Pone definitivamente a carico delle parti convenute e dell'assicuratore terzo chiamato, in solido tra loro, le spese della CTU, come liquidate con decreto del 10 dicembre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. CONDANNA i convenuti Controparte_1 Controparte_3 [...]
e in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore CP_2 Controparte_4
la somma rivalutata di Euro 1.306.800,00, oltre Euro 132.738,15 per interessi Parte_1
compensativi e oltre interessi di mora, calcolati sulla sola somma capitale rivalutata, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. ACCERTA e DICHIARA che nei rapporti interni le quote di responsabilità dei convenuti e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 [...]
condebitori in solido, hanno pari valore;
Controparte_9
3. CONDANNA a tenere indenne e manlevare Controparte_5 CP_1 delle somme da quest'ultimo eventualmente corrisposte in favore di
[...] [...]
, sia a titolo di risarcimento del danno che a titolo di rifusione delle spese di Parte_1
soccombenza, entro il massimale di Euro 5.000.000,00 e al netto della eventuale franchigia prevista nel contratto;
4. CONDANNA i convenuti Controparte_1 Controparte_3 [...]
e in solido tra loro, a rifondere all'attore CP_2 Controparte_4 [...]
le spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.399,00 per Parte_1
anticipazioni non imponibili, Euro 37.951,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuta, alle rispettive aliquote di legge.
5. CONDANNA il terzo chiamato a rifondere al convenuto chiamante Controparte_5
le spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in Euro Controparte_1
3.372,00 per anticipazioni non imponibili, Euro 37.951,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuta, alle rispettive aliquote di legge;
6. PONE definitivamente a carico delle parti convenute Controparte_1 [...]
e e del terzo Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
pagina 28 di 29 chiamato , in solido tra loro, le spese della CTU, come liquidate con decreto del Controparte_5
10 dicembre 2024.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
Nicola Fascilla Angelo Mambriani
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. al riguardo Tar Lazio, n. 4522 del 3 marzo 2025. 2 Tribunale di Milano del 22 dicembre 2010: “Il curatore non è legittimato ad agire in giudizio per il ristoro del danno subito direttamente e individualmente dal singolo creditore…”. pagina 12 di 29 7 Così Trib. Milano n. 7421 del 28 settembre 2022, Rel. Pres. Mambriani. CP 8 . V. anche Cass. n. 13766 del 2007. 9 Tribunale di Firenze del 16 giugno 2008. pagina 20 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Alima Zana Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40696/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione, dagli avv.ti Alvise Spinazzi e Mario Azzarita ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Gabriela Maria Modena in Milano, via Curtatone n. 16
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giulio Rossetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, corso Monforte n. 15
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_2 C.F._3 alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Silvia Longoni e Luca Francesco Pedi, presso il cui studio in
Monza alla via Quarnaro n. 2 è elettivamente domiciliato
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Steno Dondè, presso il cui studio in
Milano, via Aurelio Saffi n. 29 è elettivamente domiciliato pagina 1 di 29 (C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_4 C.F._5
Marika Piazza ed Erika Michelozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Lissone (MB), via San Carlo n. 19
CONVENUTI NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IV ) rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Controparte_5 P.IV_1 domiciliata l'indirizzo PEC di quest'ultimo
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TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
“Nel merito in via principale Ai sensi dell'art. 2486 c.c., accertato che la società manifestava un patrimonio Parte_2 netto negativo prima della stipulazione del contratto intercorso tra l'odierno attore ed il cantiere nel luglio dell'anno 2015, condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore i pregiudizi sofferti per aver stipulato il suddetto contratto e pagato indebitamente i relativi acconti contrattuali, come sopra meglio individuati, per complessivi euro 5.660.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
In via subordinata Ai sensi dell'art. 2395 c.c. e 641 c.p., accertato in ogni caso il compimento di atti dolosi o gravemente colpevoli da parte degli amministratori, così come descritti in premessa, che hanno direttamente leso l'odierno attore, condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire i pregiudizi dallo stesso sofferti, per complessivi euro 5.660.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
In via ulteriormente gradata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda risarcitoria così come sopra formulata non dovesse essere accolta, in ogni caso condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore l'importo di euro 1.080.000,00, pari all'ulteriore acconto versato in data 19 dicembre 2016 in seguito alla stipulazione dell'Addendum del 13 dicembre 2016, e ciò ai sensi dell'art. 1439 c.c. e ai sensi dell'art. 2395 c.c. o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi ex Dlgs 231/2002 dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria
- Dichiarare la nullità della CTU per le ragioni esposte nelle note autorizzate depositate telematicamente il 19.06.2024 e, per l'effetto, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali o in subordine la convocazione del CTU a chiarimenti sulle questioni indicate nelle note medesime.
- Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli, non ammessi nel presente giudizio, articolati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. depositata il 30.08.2022.”
PER IL CONVENUTO ALESSANDRO CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni, eccezioni ed argomentazioni tutte svolte dalla scrivente difesa,
pagina 2 di 29 IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE:
- respingere le istanze di estromissione dal giudizio svolte dal convenuto Controparte_4 nonché dal convenuto nelle rispettive comparse di costituzione e risposta;
Controparte_2
- respingere le domande formulate da parte attrice per difetto di legittimazione ad agire del Pt_3
, per essere di un terzo - - il (preteso) diritto fatto Parte_1 Controparte_6 valere;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- respingere le domande formulate da parte attrice contro l'Ing. assolvendolo e Controparte_1 comunque liberandolo da ogni pretesa, in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
- condannare l'attore, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., a risarcire all'Ing. i Controparte_1 danni allo stesso causati per effetto della proposizione del presente giudizio, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da quantificare anche in via equitativa;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell'Ing. con riferimento ai fatti di causa e di CP_1 accertamento di un qualsivoglia danno risarcibile in capo al Cav. Stevanato:
(i) accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento;
(ii) condannare l'Ing. al risarcimento della sola percentuale di danno che dovesse essere CP_1 ritenuta allo stesso direttamente riconducibile ovvero, in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di condanna solidale dei convenuti al risarcimento in favore del Cav. , accertare e dichiarare in Parte_1 quale misura ciascuno dei convenuti ha concorso nella causazione del danno ai fini dell'eventuale azione di regresso ex art. 2055 c.c.;
(iii) accertare e dichiarare l'operatività della Polizza e, per l'effetto, condannare Controparte_5
a manlevare e tenere indenne l'Ing. nei limiti di Polizza, di ogni somma - anche per spese
[...] CP_1 legali - che lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere in favore del Cav. con Parte_1 riferimento ai fatti di causa;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi, oltre CPA, IV ed ulteriori accessori come per legge”.
PER IL CONVENUTO : Controparte_2
“In via preliminare: Accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva per l'esercizio dell'azione ex art. 2486 c.c. nonché l'intervenuta prescrizione delle azioni ex artt. 2395 c.c. e 2043 c.c. Nel merito: rigettare le domande tutte svolte nei confronti del convenuto in quanto inammissibili, Controparte_2 improcedibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dal Cav.
[...]
nei confronti del convenuto , accertare e dichiarare il concorso di colpa del Parte_1 Controparte_2
Cav. ex art.1227 c.c., con conseguente esclusione, o proporzionale riduzione, del Parte_1 risarcimento rivendicato;
il grado di responsabilità di ciascun convenuto nella determinazione dei danni rivendicati dal Cav.
ex art.2055, II comma, c.c., anche ai fini dell'eventuale regresso. Parte_1
In via istruttoria:
pagina 3 di 29 rigettare le istanze tutte di parte attrice per le motivazioni di cui alla memoria ex art. 183 VI comma
n.3 c.p.c. e controdeduzioni di cui alla nota autorizzata del 28 giugno 2024. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e CPA”.
PER IL CONVENUTO Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
Respingere tutte le domande formulate contro il Dott. a qualsiasi titolo, siccome infondate in CP_3 fatto e in diritto. Con il favore delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio”.
PER IL CONVENUTO Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva per l'esercizio dell'azione ex art. 2486 c.c. nonchè l'intervenuta prescrizione della domanda svolta per tutti i motivi esposti in atti.
Nel merito:
1. in via principale: rigettare le domande tutte svolte nei confronti del signor Controparte_4 in quanto inammissibili, improcedibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
2. In via subordinata: nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dal : Parte_4
- accertare e dichiarare il concorso di colpa del medesimo ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, escludere o proporzionalmente ridurre il risarcimento richiesto;
- accertare e dichiarare il grado di responsabilità di ciascun convenuto nella causazione dei danni lamentati da parte attrice ai fini del regresso ex art. 2055, II comma, c.c.
In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie di parte attrice per tutte le motivazioni già espresse nei precedenti scritti e, comunque, salvezze illimitate.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese le spese generali (15%), oltre C.P.A. come per legge”.
PER IL TERZO CHIAMATO : Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, e previa ogni declaratoria, così giudicare: nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte contro il convenuto siccome manifestamente indimostrate e CP_1 infondate, in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di tali domande, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate
contro
; CP_5 nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande a carico dell'ing. e, altresì, di ritenuta operatività della Polizza, accertare l'esatta quota di responsabilità CP_1 direttamente a lui attribuibile e contenere la condanna di , e il conseguente obbligo di manleva, CP_5
pagina 4 di 29 entro tale quota, secondo i termini e le condizioni tutte di Polizza, incluso il sottolimite per procedure concorsuali”; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IV e CPA ex lege”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio i soggetti meglio Parte_1
identificati in epigrafe allegando che:
- nell'anno 2014 era entrato in contatto con il dottor presentatosi Parte_1 Controparte_3
come socio e amministratore del cantiere navale di Savona, per discutere della Parte_2 realizzazione di un'imbarcazione da diporto;
- si era dimostrato molto interessato al progetto e aveva rappresentato all'attore che il cantiere CP_3
da lui amministrato e gestito assieme al socio di riferimento, Parte_2 Controparte_1 era particolarmente adatto per la realizzazione dell'opera;
- e si dimostrarono entusiasti del progetto, garantendo a che lo stesso CP_1 CP_3 Parte_1 sarebbe stato completato entro l'estate del 2017;
- allettato dal prezzo e confortato dalla presenza di una figura di spicco nel panorama imprenditoriale e finanziario italiano quale si decise quindi a preferire la Controparte_1 Parte_1 Parte_2
rispetto ad altri competitor, siglando dapprima un contratto di costruzione in proprio e, poi, un
[...] contratto trilaterale con l'intervento della società finanziatrice Credit Agricol Leasing Italia s.r.l.;
- prima di sottoscrivere i contratti verificò quale fosse la situazione patrimoniale e finanziaria Parte_1 del cantiere navale, esaminando l'ultimo bilancio pubblicato, ovvero quello al 30 giugno 2014, pubblicato il 19 dicembre 2014, che riportava un patrimonio netto della società appaltatrice di quasi euro 3 milioni e ed un utile di esercizio di circa 80.000 euro, manifestando così una sufficiente solidità ai fini della realizzazione della commessa;
- l'attore saldò regolarmente, attraverso la società di leasing, la rata di acconto da euro 3.240.000,00, nonché la tranche da euro 2.160.000,00 all'imbarco dei motori e quella da euro 1.080.000,00 al completamento della sovrastruttura dello scafo, ma, agli inizi dell'estate del 2016, riscontrò che i lavori della nave procedevano con grave ritardo ed erano viziati ed incompleti;
- nel giugno del 2016 l'attore, invero, incaricò un tecnico di propria fiducia, della Controparte_7
Master Yachts di Palma de Mallorca, di verificare lo stato di avanzamento dei lavori rispetto alla tempistica contrattualmente concordata;
pagina 5 di 29 - in sede di ispezione del 16 giugno 2016 verificò gravi irregolarità e ritardi. In particolare era CP_7
emerso che non stava rispettando le tempistiche di lavorazione previste dal contratto, ed Parte_2
aveva installato dei componenti, quali in particolare i motori e gli allestimenti in legno delle cabine inferiori, al solo scopo di farsi pagare gli stati di avanzamento lavori collegati a tali installazioni, anche se le stesse non erano coerenti con le lavorazioni in corso;
- nello specifico si era fatta pagare gli euro 2.160.000,00 previsti dal romanino ii) Parte_2 dell'art.
2.2 del contratto sostenendo di aver imbarcato i motori ed i generatori in modo permanente, ma in realtà lo scafo non si trovava nelle condizioni di lavorazione idonee per consentire l'installazione
(mancavano le tubazioni, gli equipaggiamenti ed il completamento delle lavorazioni sullo scafo);
- ancora si era fatta saldare gli euro 1.080.000,00 previsti dal romanino iii) dell'art. 2.2. Parte_2 del contratto, sostenendo di aver completato l'assemblaggio della sovrastruttura dello scafo, quando erano ancora in corso numerose lavorazioni metalliche e di saldatura;
- l'appaltatrice pretendeva, poi, il pagamento della quarta rata prevista dal romanino iv) dell'art.
2.2 del contratto sostenendo di aver iniziato l'allestimento dell'arredamento sul ponte cabine inferiori, anche se l'allestimento era iniziato al solo scopo di farsi pagare la rata, in quanto mancavano tutte le lavorazioni prodromiche, quali le tubazioni, i condotti di areazione, l'impianto di condizionamento, la pavimentazione etc.
- in buona sostanza , grazie alla perizia di si rese conto di aver pagato ben Parte_1 CP_7
6.480.000,00 euro, ovvero una quota di prezzo, pari a circa il 60% di quanto dovuto sulla base del contratto, a fronte di una quantità di lavori eseguiti da di valore notevolmente inferiore, Parte_2
pari al massimo al 30% della commessa;
- tale circostanza indusse l'attore a contestare alla la grave inadempienza agli Parte_2
obblighi contrattualmente assunti;
- con corrispondenza del 17 agosto 2016, infatti, l'attore contestò a un grave ritardo Parte_2
nelle lavorazioni, che peraltro da aprile 2016 erano sostanzialmente ferme. Nello specifico l'attore dedusse che il quarto stadio dei lavori, previsto dal piano lavori del 14 luglio 2015, era gravemente incompleto, mancando i) buona parte delle saldature ii) le tubazioni, realizzate solo al 10%, iii) i cablaggi elettrici, realizzati solo al 30%, iv) gli isolamenti, realizzati al 20% e v) la sabbiatura dello scafo;
- contestò inoltre che la sequenza dei lavori era illogica, essendo state effettuate delle Parte_1
pagina 6 di 29 lavorazioni prima di quelle necessariamente precedenti, tanto che alcuni allestimenti già installati avrebbero dovuto essere rimossi per consentire il completamento dei lavori preliminari, così come rilevato dalla perizia di Tutto ciò senza contare che in fase di installazione i motori erano stati CP_7
danneggiati;
- noncurante delle corpose contestazioni del committente, in data 23 settembre 2016, Parte_2 non solo chiese a il pagamento di un'ulteriore fattura da euro 1.080.000,00, in relazione alla Parte_1 tranche di pagamento prevista dal numero iv) del contratto di costruzione, dovuta “all'inizio dell'allestimento dell'arredamento sul ponte cabine inferiori”, ma addirittura pretese di incrementare il prezzo complessivo della costruzione di 1.500.000,00 euro e di posticipare il termine di consegna finale della nave. Tale richiesta fu rifiutata dall'attore;
- consapevoli della situazione e della debolezza contrattuale in cui versava , i convenuti Parte_1
e intervennero personalmente per convincere l'attore a proseguire il contratto con CP_3 CP_1
a nuove condizioni e, soprattutto, a versare un altro acconto da euro 1.080.000,00 euro, Parte_2
malgrado la grave incompletezza dei lavori sino ad allora eseguiti e gli ingenti ritardi maturati dal cantiere;
- in seguito a ripetute richieste e solleciti dell'odierno attore a confrontarsi sullo stato di insolvenza del cantiere, in accordo con chiese a di poterlo incontrare di persona Controparte_3 CP_1 Parte_1
a Piombino Dese, presso la sede della ove l'attore svolge la propria attività Parte_5
imprenditoriale.
- nel corso della riunione del 13 dicembre 2016 rispose punto per punto agli argomenti CP_3
preannunciati da . In particolare, quanto allo stato di avanzamento dei lavori ed alla richiesta Parte_1
di un incremento di prezzo di 1.500.000,00 euro, sostenne che la maggiorazione di prezzo era CP_3 necessaria in considerazione degli elevatissimi standard qualitativi dell'opera e che senza tale maggiorazione la costruzione non avrebbe potuto procedere;
- quanto alla situazione economico/finanziaria del cantiere affermò che la società CP_3 Pt_2 era solida e che non sussisteva alcun problema finanziario, viste, tra l'altro, le ulteriori
[...]
commesse acquisite ed in particolare la commessa per la costruzione di una nave da 60 metri con un armatore di Dubai;
- quanto alla tensione finanziaria della società, inoltre, precisò che gli azionisti del cantiere CP_3
(in particolare il principale azionista avevano deciso di iniettare cinque milioni di euro in CP_1
pagina 7 di 29 società attraverso un aumento di capitale, già deliberato e sottoscritto;
- proprio a fronte di queste ripetute e convinte (false) rassicurazioni, oltre che dall'esame dell'ultimo bilancio disponibile del cantiere (quello al 30 giugno 2015) che riportava un patrimonio netto di oltre 4 milioni di euro ed un utile di esercizio di oltre 1 milione di euro, l'odierno attore si determinò a proseguire la costruzione della nave presso la ed a sottoscrivere, all'uopo, un Addendum Parte_2
al contratto originario;
- l'Addendum prevedeva, in particolare, la rinuncia di ad incrementare il prezzo Parte_2 dell'imbarcazione; l'impegno di a versare la rata di prezzo da 1.080.000,00 euro di cui al iv) Parte_1
Pers entro il 19 dicembre 2016 e lo slittamento del termine di consegna della nave al 30 settembre
2017;
- tutte le aspettative dell'attore furono, però, integralmente frustrate. I bilanci della Parte_2
erano infatti falsi. Inoltre non era stata iniettata alcuna liquidità nel cantiere;
- il cantiere si trovava, invece, già in uno stato di insolvenza non solo quando, nel dicembre 2016,
e indussero ad anticipare l'ulteriore rata di prezzo da euro 1.080.000,00, CP_3 CP_1 Parte_1
con un esborso complessivo per la commessa per 7,5 milioni di euro, a fronte di lavori eseguiti per un importo non superiore al 30% del contratto, ma si trovava in stato di insolvenza addirittura nel 2015, quando fu sottoscritto l'originario contratto. Gli amministratori della società avevano infatti programmato ed eseguito un vero e proprio piano fraudolento per truffare i clienti e drenare denaro dal cantiere navale, falsificando i bilanci ed ingenerando nei terzi l'affidamento circa una regolare gestione;
- si rese contro gradualmente di essere stato truffato da e Infatti poco dopo Parte_1 CP_3 CP_1 la firma dell'Addendum del 13 dicembre 2016 l'attore apprese che le maestranze del cantiere non solo non avevano ripreso a lavorare sulla sua imbarcazione, ma addirittura non stavano più lavorando nemmeno sulle altre navi in allestimento presso Parte_2
- contrariamente a quanto affermato in sede di incontro del 13 dicembre da il cantiere non CP_3
era stato ricapitalizzato e non era in grado di pagare i fornitori;
si trovava in uno stato di sostanziale insolvenza;
- tutte queste circostanze trovarono, peraltro, puntuale conferma nel marzo 2017 quando sui quotidiani locali e nazionali cominciarono ad essere pubblicati articoli espliciti sullo stato di dissesto della Pt_2
che aveva tra l'altro iniziato le procedure per la cassa integrazione di tutti i propri dipendenti;
[...]
pagina 8 di 29 - nello stesso periodo, inoltre, una vera e propria pioggia di decreti ingiuntivi iniziò ad abbattersi sul cantiere. Tra i tanti avevano, infatti, agito la società pisana fornitrice di arredi “C&D”, le fornitrici degli impianti “Fratelli Sambin” e “Ultrafog LTD”. Tutto ciò a conferma del fatto che i fornitori non erano stati pagati.
- a fronte di questa disastrosa situazione, nel giugno del 2017 si determinò a rivolgersi ad un Parte_1
altro cantiere per completare la costruzione e ad inviare a una lettera di risoluzione del Parte_2
contratto di costruzione;
- malgrado gli inviti e le intimazioni rivolte al cantiere di provvedere immediatamente alla consegna del manufatto, restituì lo scafo all'attore solo il 18 agosto 2017; Parte_2
- il contratto stipulato con la GP Yachts s.r.l. per completare la “Stella di mare” ha comportato per l'odierno esponente un ulteriore esborso di euro 8.900.000,00. In questo modo , che per la Parte_1
propria nave avrebbe dovuto sostenere una spesa di 10.800.000,00 euro, si è trovato a spendere ben
16.460.000,00 euro;
- peraltro, a fronte di un prezzo versato per 7.560.000,00 euro il valore della costruzione realizzata da era stato stimato in euro 3.671.003,00, per cui ben 3.888.997,00 euro erano stati Parte_2 versati indebitamente dall'attore rispetto all'effettiva valorizzazione della costruzione;
- nel frattempo, la a fronte di plurime istanze di fallimento presentate dai propri Parte_2
creditori, aveva dapprima formulato istanza al Tribunale di Savona per accedere alla procedura di concordato preventivo, ammettendo così la propria insolvenza che sussisteva già da anni e, in seguito, era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Savona;
- l'attore si era così trovato costretto ad insinuare il proprio credito nel fallimento della società richiedendo in particolare il riconoscimento di euro 3.888.997,00 a titolo di maggior prezzo indebitamente pagato a fronte delle lavorazioni effettivamente eseguite dal cantiere, nonché di euro
1.771.003,00 quale maggior costo per completare la costruzione rispetto al prezzo originariamente pattuito;
- il fallimento aveva peraltro ammesso tali crediti al proprio passivo in via chirografaria, riconoscendo pienamente le ragioni dell'attore che, però, stante la pacifica incapienza del fallimento, non avrebbe potuto recuperare nulla;
- ulteriore elemento di fatto fondamentale nella presente sede era l'emersione, nell'ambito della procedura fallimentare di Savona e del collegato procedimento penale, dei gravi illeciti commessi dagli pagina 9 di 29 amministratori della nella gestione della società, che aveva condotto all'avvio di Parte_2 un'imponente attività di indagine sulla società e all'arresto del convenuto nonché Controparte_3
degli ex amministratori e che erano stati indagati per Controparte_2 Controparte_4
bancarotta fraudolenta e reati fiscali.
In sede di citazione l'attore ha formulato le seguenti conclusioni:
“Nel merito in via principale
Ai sensi dell'art. 2486 c.c., accertato che la società manifestava un patrimonio Parte_2
netto negativo prima della stipulazione del contratto intercorso tra l'odierno attore ed il cantiere nel luglio dell'anno 2015, condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore i pregiudizi sofferti per aver stipulato il suddetto contratto e pagato indebitamente i relativi acconti contrattuali, come sopra meglio individuati, per complessivi euro 5.660.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
*
In via subordinata
Ai sensi dell'art. 2395 c.c. e 641 c.p., accertato in ogni caso il compimento di atti dolosi o gravemente colpevoli da parte degli amministratori, così come descritti in premessa, che hanno direttamente leso
l'odierno attore, condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire i pregiudizi dallo stesso sofferti, per complessivi euro 5.660.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
*
In via ulteriormente gradata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda risarcitoria così come sopra formulata non dovesse essere accolta, in ogni caso condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore
l'importo di euro 1.080.000,00, pari all'ulteriore acconto versato in data 19 dicembre 2016 in seguito alla stipulazione dell'Addendum del 13 dicembre 2016, e ciò ai sensi dell'art. 1439 c.c. e ai sensi dell'art. 2395 c.c. O comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi ex
Dlgs 231/2002 dalla domanda al saldo.”
1).1 Si è costituito eccependo: Controparte_1
- il difetto di legittimazione attiva dell'attore e comunque, la sua non titolarità del diritto azionato;
- l'assenza di responsabilità di ex art. 2486 c.c.; Controparte_1
- l'assenza di responsabilità di ex art. 2395 c.c. e 641 c.p.; Controparte_1
pagina 10 di 29 - l'assenza di responsabilità di ex art. 2395 c.c. e 1439 c.c.; Controparte_1
- la non corretta quantificazione del danno e comunque la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 1227 c.c.;
- in ogni caso, l'estraneità del convenuto ai fatti di causa e la responsabilità esclusiva dei convenuti e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
Parte convenuta chiedeva ed otteneva altresì l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di
[...]
. CP_5
1).2 Si è costituito altresì eccependo: Controparte_2
- la inammissibilità della domanda ex art. 2486 c.c.;
- la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale;
- la prescrizione dell'azione;
- in ogni caso, la infondatezza delle pretese nei propri confronti.
1).3 Si è inoltre costituito eccependo a sua volta: Controparte_4
- la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale;
- la prescrizione dell'azione;
- l'inammissibilità delle domande;
- in ogni caso, l'infondatezza delle pretese attoree.
1).4 Si è altresì costituito concludendo per il rigetto delle domande attoree. Controparte_3
1).5 Si è, infine, costituita la compagnia assicurativa eccependo la inoperatività Controparte_5
della polizza.
1).6 Successivamente alla concessione dei termini il giudice istruttore ammetteva consulenza tecnica d'ufficio nominando a tal fine il dott. il quale depositava il proprio elaborato in data Persona_2
30 maggio 2024. All'esito, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa, spirati in data
3 marzo 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Le eccezioni pregiudiziali di rito.
Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalle parti convenute.
I convenuti e hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio ma l'eccezione, CP_2 CP_4
oltreché impropriamente formulata, è evidentemente infondata. L'estromissione è il fenomeno processuale in forza del quale la parte originariamente convenuta in giudizio viene espulsa dal processo pagina 11 di 29 e quest'ultimo prosegue tra l'attore originario e un terzo, che vi è intervenuto volontariamente o è stato chiamato in causa. Essa può avere luogo nei soli casi di legge, che prevede i) l'estromissione del garantito, allorché il garante compaia e accetti di assumere la lite con l'attore originario (art. 108
c.p.c.), ii) l'estromissione del debitore nella c.d. lite tra pretendenti (art. 109 c.p.c.) e iii) l'estromissione del dante causa nelle ipotesi di successione a titolo particolare – sia per atto inter vivos, sia mortis causa – nella titolarità del diritto controverso, laddove l'avente causa intervenga volontariamente o su domanda di parte (art. 111 c.p.c.). Nel caso di specie non ricorre nessuna di queste fattispecie. Peraltro,
l'estromissione non dev'essere confusa con l'eccezione con cui il convenuto deduce il difetto di titolarità della situazione giuridica passiva correlata a quella attiva fatta valere dall'attore1: va piuttosto qualificata in tal senso l'eccezione sollevata dai convenuti, che tuttavia attiene al merito e verrà quindi esaminata in seguito.
In subordine gli stessi convenuti hanno chiesto disporsi la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., a fronte della pendenza del procedimento penale a carico degli amministratori convenuti. Anche a non voler considerare che il giudizio penale è stato nel frattempo definito con sentenza di patteggiamento
(doc. 37 att.), l'eccezione è comunque infondata. La sospensione necessaria per pregiudizialità penale, infatti, opera nei soli casi previsti dall'art. 75, co. 3 c.p.p., il quale fa riferimento alla c.d. “fuga” dal processo penale, che si configura quando il danneggiato dal reato esercita l'azione risarcitoria in sede civile i) dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado o ii) dopo aver revocato la propria costituzione di parte civile in sede penale. Al di fuori di queste ipotesi, in forza del principio di auto- sufficienza delle giurisdizioni, il processo civile non è soggetto a sospensione necessaria e il giudice civile non è vincolato all'efficacia positivo-conformativa del giudicato penale.
Il convenuto ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva di in favore del CP_2 Parte_1 curatore fallimentare, atteso l'intervenuto fallimento di Anche tale eccezione è Parte_2 infondata, dal momento che l'attore ha esercitato un'azione di responsabilità per danno diretto cagionato dagli amministratori nella sfera giuridica del singolo terzo, rispetto alla quale quest'ultimo conserva legittimazione attiva anche in caso di fallimento/liquidazione giudiziale della società2. Questa soluzione si desume inequivocabilmente dall'art. 2394-bis c.c., che circoscrive la legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione sociale e dell'azione della massa dei creditori ed è sistematicamente collocato prima dell'art. 2395 sull'azione di responsabilità per danno diretto, non riferendosi pertanto a quest'ultima. Inoltre, essa trova conferma nella previsione dell'art. 255 CCII, secondo cui “il curatore…può promuovere o proseguire…a) l'azione sociale di responsabilità; b) l'azione dei creditori sociali…e tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge”. In giurisprudenza e in dottrina tale previsione è stata intesa come espressione i) del principio di tassatività delle ipotesi di legittimazione attiva (sostitutiva) del curatore ovvero ii) del principio generale che attribuisce al curatore la legittimazione esclusiva all'esercizio delle azioni della massa, dirette alla ricostruzione del patrimonio del debitore. Qualunque sia l'interpretazione che s'intende accogliere, è evidente la carenza della legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità per danno diretto: i) sia perché nessuna disposizione di legge gliela attribuisce, ii) sia perché questa non è un'azione della massa ma è un'azione individuale.
Infine, sempre in via pregiudiziale di rito, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione ad CP_1
agire di , derivante dal fatto che il contratto di appalto con era stato stipulato Parte_1 Parte_2 da , mentre risultava essere solo l'utilizzatore, che peraltro neppure Controparte_6 Parte_1
aveva dimostrato di aver eseguito personalmente i pagamenti in favore dell'appaltatore.
Anche tale eccezione è infondata. La legittimazione dell'utilizzatore all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del fornitore è stata infatti affermata dalle
Sezioni Unite, secondo cui “L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto”3. Tale principio ben può trovare applicazione anche con riferimento all'azione di responsabilità degli amministratori per danno diretto, tanto più che l'attore deduce di aver subito in via esclusiva il pregiudizio, avendo adempiuto al contratto di leasing collegato al contratto di costruzione della nave di cui sarebbe stato l'utilizzatore. , infatti, ha preso parte al contratto di Parte_1
costruzione della nave (doc. 2 att.), nel quale si fa presente il collegamento con il contratto di leasing e si dà atto che l'appaltatore è stato individuato proprio dall'utilizzatore, sicché solo Parte_2 3 Cass., Sez. Un. n. 19785 del 2015. pagina 13 di 29 si trova nella condizione di allegare di essere stato indotto a scegliere come Parte_1 Parte_2
contraente. Inoltre, il doc. 34 di parte attrice (recante la movimentazione tra maggio 2015 e luglio 2022 del conto acceso da presso ) riporta la registrazione dei pagamenti Parte_1 Controparte_6
effettuati da in relazione al contratto di leasing e la chiusura a saldo zero, dimostrando la Parte_1 riferibilità a quest'ultimo del costo economico della costruzione dell'opera, da cui discende la fondatezza della prospettazione della titolarità del credito risarcitorio fatto valere dall'attore.
3) I soggetti passivi.
Venendo al merito della controversia, l'azione di responsabilità è stata promossa da contro Parte_1
e – amministratori di diritto di all'epoca dei fatti – nonché CP_1 CP_2 CP_4 Parte_2
contro CP_3
Quest'ultimo ha contestato la propria “legittimazione passiva”, essendo cessato dalla carica di amministratore sin dal mese di gennaio 2014. L'eccezione è tuttavia infondata, dal momento che all'epoca dei fatti, svolgeva sostanzialmente un ruolo gestorio. CP_3
Secondo consolidata giurisprudenza, l'amministratore di fatto è il soggetto che, pur formalmente privo della qualifica di amministratore, ne esercita sostanzialmente le funzioni decisorie, impartendo istruzioni agli amministratori di diritto e condizionando le scelte societarie. La prova della posizione di amministratore di fatto implica, per ciò, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa o la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria4.
Ebbene, nel caso di specie sussistono diverse circostanze di fatto – peraltro neppure specificamente contestate da – e numerosi documenti, i quali dimostrano come quest'ultimo abbia continuato CP_3
a compiere atti gestori per conto di anche dopo la formale cessazione dalla carica di Parte_2
amministratore della società.
In primo luogo, è stato a condurre in prima persona le trattative precontrattuali con , CP_3 Parte_1 4 Tribunale di Milano n. 5414 del 2023 e Tribunale di Milano del 5 aprile 2024, su www.giurisprudenzadelleimprese.it. pagina 14 di 29 rassicurandolo sulla fattibilità dell'opera e sulla solidità finanziaria di Inoltre, una volta Parte_2 sorti i primi problemi in ordine all'esatta esecuzione del contratto, è stato proprio a richiedere CP_3 all'attore un incontro per chiarire lo stato di avanzamento dei lavori e lo stato di salute economico- finanziaria di Ed è proprio con che l'attore si è interfacciato nelle diverse Parte_2 CP_3 interlocuzioni, culminate nell'incontro del dicembre 2016 (docc. 6 e 9 att.; all. 7 att.).
Ulteriori e inequivocabili conferme in ordine alla funzione gestoria di fatto svolta da CP_3
provengono i) dalla relazione dei curatori ex art. 33, l. fall. (doc. 21.2 att.) e ii) dagli atti di indagine del procedimento penale, in particolare dall'ordinanza del GIP di applicazione delle misure cautelari custodiali (docc. 18-21, 31-32 att.).
4) Sulla CTU.
Preliminarmente, dev'essere esaminata l'eccezione di nullità della CTU, sollevata da nelle Parte_1 note sostitutive dell'udienza dell'8 ottobre 2024 e reiterata negli scritti conclusivi. Secondo l'attore,
l'invalidità dell'elaborato peritale discenderebbe dal fatto che il consulente “…non ha svolto un'attività tecnica ma si è espresso su questioni di merito e giuridiche che sono di esclusiva competenza del giudice, peraltro compiendo valutazioni manifestamente abnormi sia in diritto che in fatto”.
L'eccezione è infondata: le contestazioni attoree costituiscono piuttosto espressione dell'ordinaria dialettica processuale. L'incarico peritale ha avuto ad oggetto delle questioni tecniche di natura contabile, sulle quali il consulente si è limitato a fornire la propria valutazione professionale. Inoltre, bisogna considerare che le risultanze dell'elaborato redatto dall'ausiliario non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle all'esito di una valutazione critica5.
Proprio a tale riguardo, è opportuno evidenziare la posizione del Collegio sulla consulenza tecnica svolta dal dott. , al quale era stato sottoposto il seguente quesito: “Il consulente dell'Ufficio, Per_2
letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti nonché quelli che – ove non già di pubblico dominio – vorrà acquisire con il consenso delle parti, sentite queste ultime e i loro eventuali consulenti, 1) verifichi se la si trovasse già al termine dell'esercizio 2014 o comunque del 2015 Parte_2
in una situazione di assenza del presupposto della continuità aziendale, e in caso positivo 2) riclassifichi il bilancio al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 secondo i criteri di cui ai principi contabili OIC e alle altre regole tecniche ad esso collegati 3) verificando se, alla luce di detta riclassificazione dovesse ritenersi aver perso a quelle date la propria possibilità Parte_2 5 Cass. n. 5148 del 2011. pagina 15 di 29 di funzionamento, e quindi di perseguimento dell'oggetto sociale o versasse in una situazione di riduzione del capitale al di sotto del limite legale o comunque in una situazione di dissesto, e in caso positivo 4) determinando l'aggravamento del dissesto del patrimonio sociale secondo il criterio del computo del differenziale dei patrimoni netti fra il 31/12/2014, il 13 dicembre 2016 e il 29 dicembre
2017 (data di dichiarazione del fallimento), opportunamente omogeneizzando i criteri di redazione delle rispettive situazioni patrimoniali, e depurando il risultato da quei costi che la società avrebbe comunque sostenuto se messa tempestivamente in liquidazione;
5) evidenzi altresì il CTU dalla documentazione in atti se sussistano operazioni di uscita di denaro dalla società che non siano in alcun modo giustificabili rispetto al raggiungimento dello scopo sociale (specificando se possibile il soggetto che ha disposto l'uscita e il soggetto ricevente) e, in caso di esito positivo, se e in che modo tali operazioni possano aver determinato o comunque aggravato la situazione di difficoltà economica della società. 6) riferisca infine ogni altro elemento che riterrà rilevante ai fini dell'evasione del quesito”.
Nella propria relazione il CTU individua il 27 dicembre 2016 – data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2016 – come data in cui si sarebbe verificata la perdita del capitale al di sotto del limite legale e sarebbe quindi emersa la carenza dei presupposti della continuità aziendale (v. pag. 49 relazione).
Il Collegio non condivide questa prima affermazione. La perdita del capitale, infatti, non può essere rapportata alla data di approvazione del bilancio ma dev'essere riferita quantomeno alla data di chiusura dell'esercizio, perché è questo il momento al quale si riferiscono i dati riportati nel bilancio, che accerta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Per quanto concerne l'esercizio precedente – chiuso al 30 giugno 2015 – secondo il CTU il patrimonio netto della sarebbe stato pari ad Euro 7,06 milioni: partendo dal dato positivo di 4,28 Parte_2
milioni risultante dal bilancio approvato e depositato e applicate le rettifiche in negativo per Euro 7,30 milioni, al risultato di –3,01 milioni il consulente aggiunge 10,08 milioni derivanti dalla rinuncia ai finanziamenti soci, che era stata sì effettuata il 30 giugno 2016 – quindi nell'esercizio successivo – ma che nella prospettazione del CTU sarebbe certamente avvenuta prima, allorché “…la Società, ravvisato un Patrimonio netto negativo, avesse informato il socio” (pag. 47). Anche tale considerazione non è condivisibile, perché si pone in contrasto sia con il presupposto della veridicità (art. 2423, co. 2 c.c.), sia con il postulato della competenza (art. 2423-bis, co. 1, n. 4 c.c.).
pagina 16 di 29 Da un lato, il bilancio è rappresentazione effettiva e non meramente ipotetica o potenziale di valori: esso deve tendere al vero, ciò implicando una corrispondenza tra i fatti verificatisi e i valori ivi espressi. Dunque, rappresentare un patrimonio netto positivo perché i soci, se avessero saputo del risultato negativo dell'esercizio, avrebbero certamente rinunciato a titolo gratuito al credito derivante dai finanziamenti effettuati in favore della società, benché la rinuncia sia effettivamente avvenuta solo nell'esercizio successivo, significa rappresentare un fatto non rispondente al vero.
Dall'altro lato, se il principio di competenza implica che proventi e oneri devono essere riferiti all'esercizio in cui essi hanno fondamento o comunque durante il quale se ne verifica la ragione giustificativa, indipendentemente dal momento in cui si manifesta la mera movimentazione finanziaria, allora non è possibile procedere alla relativa rappresentazione neppure prima che tale causa si sia verificata. I fatti accaduti e conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio rilevano solo in quanto intervenuti tra tale momento e la redazione del progetto di bilancio e in ogni caso di essi ci si deve limitare a dare adeguata informazione in nota integrativa: tali fatti non incidono sui valori rappresentati in bilancio, proprio perché quest'ultimo fotografa la situazione contabile alla data di chiusura dell'esercizio.
Da ultimo, va rilevato che l'OIC 28, nell'occuparsi del trattamento contabile della rinuncia ad un credito da parte del socio, finalizzata al rafforzamento patrimoniale della società, sembra presupporre che tale rinuncia debba essere effettivamente intervenuta, affinché possa porsi il problema delle relative conseguenze sul piano contabile.
Con riferimento alle specifiche rettifiche, invece, merita un approfondimento la rappresentazione del marchio, iscritto a bilancio nel 2015 per un valore di Euro 2,07 milioni ma svalutato integralmente da parte del CTU (pp. 31-32). Sul punto, le doglianze dei consulenti tecnici delle parti convenute non appaiono totalmente destituite di fondamento, considerato che anche nella relazione ex art. 33 l. fall. il collegio dei curatori aveva riclassificato il valore del marchio, attribuendogli però pur sempre un valore positivo. Risulta quindi eccessivamente penalizzante per la società affermare che già alla chiusura dell'esercizio 2015 il marchio fosse del tutto svalutato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che al momento della chiusura dell'esercizio 2016 (al 30 giugno) avesse certamente perduto integralmente il capitale Parte_2 ma che la medesima affermazione non possa riferirsi anche rispetto all'esercizio precedente, chiuso il
30 giugno 2015. Nonostante l'irrilevanza a livello contabile della rinuncia meramente potenziale ai pagina 17 di 29 finanziamenti soci, infatti, il risultato non negativo dell'esercizio discende dalla rivalutazione positiva dei marchi di Come correttamente evidenziato dal convenuto infatti, la Parte_2 CP_1
svalutazione integrale appare ingiustificata, in quanto non tiene conto del valore storico e commerciale del marchio, che, in quanto iconico, conserva un valore intrinseco anche a fronte di difficoltà economiche della società che lo ha originariamente detenuto. Il convincimento del Collegio trova conferma nella relazione dei curatori fallimentari, i quali evidenziano come “I primi sintomi della difficoltà di adempiere alle obbligazioni contratte risalgono all'ultima frazione dell'anno 2015 [ndr: che fa parte già dell'esercizio 2016]. È in effetti dal mese di novembre che…la Società ha iniziato ad omettere il versamento delle somme dovute…Nel corso dell'anno 2016 le criticità si sono via via acuite ed hanno interessato i rapporti con la generalità degli interlocutori della società” (v. pp. 7 e 17 sub doc. 21.2 att.).
5) L'azione di responsabilità per danno diretto.
Fatte queste considerazioni, può passarsi all'esame dell'azione di responsabilità per danno diretto.
L'attore ha formulato diverse domande di condanna. Le prime due, graduate in via successiva, sono identiche nel petitum ma si fondano su due causae petendi diverse: chiede infatti un Parte_1 risarcimento di Euro 5.660.000 milioni, pari alla somma i) dell'importo versato in eccedenza a Pt_2
a titolo di acconto sul prezzo convenuto per la costruzione dell'imbarcazione rispetto al valore
[...]
del semilavorato ottenuto in consegna (euro 3.888.997,00) e ii) il risarcimento del danno corrispondente ai maggiori oneri sostenuti per il completamento dell'imbarcazione (euro 1.771.003,00), in via principale ai sensi dell'art. 2486, co. 2 c.c. e in subordine ai sensi dell'art. 2395 c.c.
In via ulteriormente subordinata, l'attore limita la richiesta risarcitoria ad euro 1.080.000,00, pari all'importo dell'ulteriore acconto incassato da nel dicembre 2016. Parte_2
I convenuti e hanno tempestivamente eccepito la prescrizione del credito CP_2 CP_4
risarcitorio.
5).1 È opportuno premettere alcune considerazioni sulla c.d. responsabilità degli amministratori per danno diretto, prevista sia dall'art. 2395, sia dall'art. 2486, co. 2 c.c.
L'art. 2486, co. 2 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati – tra gli altri
– ai terzi con atti compiuti in violazione dell'obbligo di gestione della società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Esso si applica, dunque, quando la condotta illecita degli amministratori viene posta in essere in un momento in cui si è già verificata una pagina 18 di 29 causa di scioglimento della società. L'art. 2486 cpv. costituisce una declinazione della responsabilità generale posta dagli artt. 2392 e ss. c.c. ma – come acutamente osservato in dottrina – non è una norma inutile o meramente ricognitiva, perché si riferisce ad una mutata prospettiva della gestione societaria, consentendo di configurare a carico degli amministratori una responsabilità in delle ipotesi in cui nella proiezione ordinaria dell'attività di impresa la condotta potrebbe anche ritenersi lecita.
Per poter affermare la responsabilità degli amministratori per illecita prosecuzione dell'attività sociale non è sufficiente allegare un aggravamento della perdita patrimoniale, ma è necessario dimostrare che la condotta gestoria successiva a uno stato di scioglimento di fatto è stata fonte di danno ingiusto, trattandosi di una attività orientata non alla conservazione del valore del patrimonio sociale, bensì al proseguimento dell'attività tipica, con conseguente assunzione di nuovo rischio di impresa6.
Tali considerazioni, peraltro, non sono da sole sufficienti ad affermare una responsabilità degli amministratori per danno diretto, per la cui configurabilità è necessario un quid pluris rispetto alla responsabilità che sorge dalla lesione dell'integrità del patrimonio sociale.
Come già ricordato da questo Tribunale, “L'art. 2395 c.c. costituisce la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali, la cui applicazione richiede la verifica in ordine alla sussistenza di fatti illeciti imputabili agli amministratori stessi, vale a dire di comportamenti dolosi o colposi cui siano riconducibili in via immediata i danni derivati direttamente nel patrimonio del socio o del terzo, secondo le regole in tema di responsabilità extracontrattuale. In specie, l'azione individuale prevista dalla norma in commento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società…Costituisce, dunque, illecito rilevante ai sensi dell'art. 2395 c.c. ogni fatto, doloso o colposo, commesso dagli amministratori in occasione dell'esercizio delle loro funzioni gestorie, che rechi al terzo un danno ingiusto tale da riverberarsi direttamente nel suo patrimonio.
Trattandosi di responsabilità aquiliana, il terzo danneggiato è onerato della prova dei presupposti – soggettivi e oggettivi – di tale responsabilità. L'accoglimento dell'azione risarcitoria proposta a norma dell'art. 2395 c.c. richiede l'accertamento non solo della condotta contra legem ma anche – al pari di ogni altra azione risarcitoria – l'allegazione e prova, da parte dell'attore, del danno lamentato 6 Cfr. Tribunale di Venezia del 28 febbraio 2025 su giurisprudenzadelleimprese.it. pagina 19 di 29 e del nesso causale intercorrente tra questo e la condotta stessa (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 5 giugno 2017, n. 11271)”7.
La giurisprudenza e la dottrina hanno sussunto all'interno dell'art. 2395 c.c. la condotta degli amministratori lesiva della libertà di autodeterminazione negoziale dei terzi che contrattano con la società: “E' pacifico che tra le condotte contra legem suscettibili di generare responsabilità in capo agli amministratori ed alla società vi sia la propalazione di informazioni false o incomplete o comunque decettive in ordine alla situazione economico patrimoniale della società stessa, informazioni in base alle quali il socio od il terzo abbiano determinato proprie scelte di investimento (o disinvestimento) relative alla società stessa, quali acquisti di partecipazioni da altri soci, vendite di partecipazioni, sottoscrizioni di aumenti di capitale, ecc.”8. Esemplificativo è anche il caso (analogo) degli amministratori che, sulla base di false informazioni, inducono i) una banca a concedere credito alla società ovvero ii) un fornitore a contrarre con quest'ultima9.
5).2 Ebbene, per quanto concerne le domande risarcitorie di importo maggiore, il Collegio ritiene che queste siano entrambe da respingere:
- la domanda fondata sull'art. 2486, co. 2 perché l'operazione di leasing è stata conclusa il 6 luglio
2015 e a questa data, come emerso all'esito della rivalutazione della CTU, non vi è prova certa che la avesse perso integralmente il capitale;
al contrario, appare plausibile che la società si Parte_2 trovasse ancora in una situazione di continuità aziendale, emergente dall'esecuzione delle commesse in quel periodo;
- la domanda fondata sull'art. 2395 c.c., perché non sono state allegate dall'attore delle specifiche condotte integranti una lesione della propria libertà di autodeterminazione negoziale. Piuttosto, è da ritenere che si sia autonomamente indotto a stipulare il contratto, senza subire alcun Parte_1
condizionamento della propria volontà: la conclusione del contratto rientra nell'ordinaria dinamica delle negoziazioni ed è imputabile, secondo il principio di auto-responsabilità, ad una libera scelta dell'attore, il quale ha deciso di contrarre con una società in stato di pre-crisi. I successivi inadempimenti della società sono dunque riferibili alla ordinaria dinamica negoziale, costituendo una concretizzazione del c.d. rischio di credito. Questa situazione fisiologica è divenuta tuttavia patologica nel momento in cui gli amministratori di sono intervenuti personalmente nei confronti di . Dopo che quest'ultimo Parte_2 Parte_1
aveva formalmente contestato i gravi ritardi nelle lavorazioni (doc. 4 att.) e aveva poi rifiutato la richiesta di pagamento per una diversa tranche contrattuale (doc. 5 att.), i convenuti e CP_3 CP_1 hanno chiesto all'attore un incontro di persona. La riunione si è tenuta il 13 dicembre 2016 e nel corso della stessa ha ricevuto diverse rassicurazioni sulla situazione economico-finanziaria di Parte_1
(come emerge dal file audio allegato sub 7-bis att.), a fronte delle quali egli si è Parte_2
determinato a stipulare un patto modificativo del contratto (c.d. addendum), con cui si impegnava a pagare alla società ulteriori Euro 1.080.000, poi effettivamente corrisposti il successivo 22 dicembre.
La responsabilità diretta degli amministratori di rispetto a tale ulteriore atto è evidente. Parte_2
In primo luogo, l'addendum in forza del quale il versamento è avvenuto è stato concluso in un momento in cui si è accertato che avesse integralmente perso il capitale: tale operazione Parte_2 non può senz'altro qualificarsi come atto gestorio avente una funzione meramente conservativa dell'integrità del capitale, perché presuppone la prosecuzione dell'esecuzione del contratto, che costituiva un impegno al quale la società non era più in grado di far fronte. Tanto è vero che solo pochi mesi dopo il pagamento, nel marzo 2017, sono stati pubblicati i diversi articoli di stampa sullo stato di dissesto della (doc. 11 att.). Inoltre, in questa occasione è intervenuta una condotta Parte_2
lesiva della libertà di autodeterminazione negoziale di , il quale è stato indotto a stipulare Parte_1
l'addendum alla luce delle rassicurazioni ricevute dagli amministratori: rassicurazioni poi rivelatesi false e integranti dei veri e propri raggiri, culminati nel pagamento della ulteriore tranche di Euro
1.080.000, che costituisce una perdita patrimoniale subita dall'attore direttamente imputabile alla condotta decettiva degli amministratori di Parte_2
L'astratta sussistenza del credito risarcitorio azionato da in via di ulteriore subordine impone Parte_1
l'esame della sopracitata eccezione di prescrizione, che tuttavia è infondata, perché il pagamento è avvenuto nel dicembre 2016, mentre il presente giudizio è stato introdotto alla fine del 2020, quindi certamente prima della scadenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (art. 2395, co. 2 c.c.).
Ne consegue che è fondata e va accolta la domanda con cui ha chiesto la condanna degli Parte_1
amministratori al risarcimento del danno cagionato dalla condotta di questi ultimi direttamente nella pagina 21 di 29 propria sfera giuridica e pari all'importo dell'ulteriore acconto versato in favore di (i.e. Parte_2
Euro 1.080.000,00).
5).3 Trattandosi di un credito risarcitorio e quindi di un'obbligazione pecuniaria di valore, la somma dev'essere rivalutata alla data della sentenza e devono essere liquidati anche gli interessi compensativi.
Sulla sola somma capitale decorreranno altresì gli interessi di mora al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Pertanto, tutti gli amministratori convenuti devono essere condannati a risarcire, in solido tra loro, a favore di la somma rivalutata di Euro 1.306.800,00, oltre Euro 132.738,15 per interessi Parte_1
compensativi e oltre gli interessi di mora al tasso legale, calcolati sulla sola somma capitale rivalutata, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
6) La domanda riconvenzionale di accertamento della quota interna di responsabilità.
La fondatezza della domanda attorea impone di esaminare la domanda riconvenzionale, condizionata all'accoglimento della domanda principale, formulata dal convenuto CP_1
Tale domanda ha ad oggetto l'accertamento della quota di responsabilità nei rapporti interni tra condebitori solidali, finalizzata all'esercizio del diritto di regresso – in questa sede non esercitato – da parte del co-obbligato che, eseguendo l'intera prestazione in favore del creditore, liberi anche gli altri nei confronti di quest'ultimo.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata l'eguaglianza del valore delle quote di responsabilità dei convenuti.
Vero è che la responsabilità degli amministratori per danno diretto è – al pari di ogni altra ipotesi di responsabilità extra-contrattuale – una responsabilità tipicamente individuale ma è altrettanto vero che l'illecito deve realizzarsi nell'esercizio della funzione amministrativa e quindi assume una rilevanza collettiva.
Tale rilevanza è ben evidente nel caso di specie, dove dalle produzioni documentali è emerso che tutti gli amministratori di i) hanno posto in essere delle condotte di artifizi o raggiri nei Parte_2 confronti di , partecipando all'incontro del dicembre 2016 o comunque ii) erano consapevoli Parte_1
dello stato di decozione della società a quella data.
D'altra parte, tale soluzione è coerente con la presunzione di uguaglianza delle quote, prevista dagli artt. 1298 e 2055 c.c.: la presunzione ha natura relativa ma nel caso di specie non è stata offerta alcuna prova contraria idonea a superarla.
pagina 22 di 29 7) La domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore.
L'accoglimento della domanda attorea implica infine l'esame della domanda di garanzia propria proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore . CP_1 Controparte_5
Quest'ultimo, ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto in via principale il rigetto della domanda proposta dal chiamante, eccependo:
i) la prescrizione del credito dell'assicurato al pagamento dell'indennizzo (art. 2952 c.c.), maturata in quanto come sinistro dovrebbe assumersi la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento penale nel quale il danneggiato si era costituito parte Parte_1
civile, avvenuta nel novembre 2017, mentre la polizza era stata attivata solo nel novembre 2020, con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e quindi ben oltre il termine biennale di prescrizione;
ii) la violazione dell'obbligo di avviso da parte dell'assicurato, il quale aveva omesso di informare dell'avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini;
Controparte_5
iii) anche a voler individuare come sinistro la notifica della citazione, l'inoperatività della polizza, essendo l'efficacia di quest'ultima cessata nel luglio 2018.
In subordine, l'assicuratore ha chiesto di circoscrivere la propria condanna all'adempimento dell'obbligazione indennitaria al valore della quota di responsabilità direttamente attribuibile all'assicurato nei confronti del terzo danneggiato.
È pacifico – in quanto affermato dalla stessa – che il titolo su cui si fonda la domanda Controparte_5
di garanzia proposta da è un contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola CP_1 claims made. Com'è ormai noto, tale clausola realizza una deroga al modello legale di assicurazione della responsabilità civile – senza però determinare una fuoriuscita dal tipo contrattuale (art. 1322, co. 1
c.c.) – perché assume come “sinistro” (nel senso dell'art. 1882 c.c.) non l'illecito commesso dall'assicurato-danneggiante (c.d. modello act committed), ma la richiesta risarcitoria formulata dal terzo danneggiato (c.d. modello loss occurrence)10. Per richiesta risarcitoria deve intendersi qualunque atto, anche stragiudiziale, con cui il terzo danneggiato manifesta la volontà di esercitare il diritto al risarcimento nei confronti del danneggiante. Pertanto, il sinistro non può certamente individuarsi nella notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari: tale atto, infatti, dal punto di vista del rapporto di assicurazione, è del tutto irrilevante, perché proviene dall'autorità inquirente e non dal 10 Cass., Sez. Un., n. 22437 del 2018. pagina 23 di 29 danneggiato e come tale non ha alcun legame con l'obbligazione risarcitoria facente capo all'assicurato. Con riferimento agli atti del procedimento penale, ciò che può rilevare in tal senso è piuttosto la costituzione di parte civile, perché con essa il danneggiato fa valere il proprio credito risarcitorio in sede penale. Tuttavia, nel caso di specie, è documentalmente provato che il danneggiato-
non si sia costituito parte civile nel procedimento penale a carico degli amministratori di Parte_1
qui convenuti (v. doc. 20 att.) ma abbia per la prima volta chiesto il risarcimento del Parte_2 danno con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio: è questo, dunque, l'atto che deve qualificarsi come “sinistro” in forza del contratto di assicurazione e alla luce del quale devono essere valutate le eccezioni sollevate dall'assicuratore.
Partendo dall'eccezione di prescrizione, questa è infondata. Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2952 c.c. si desume che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine biennale di prescrizione del credito all'indennizzo vantato dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto per la prima volta il risarcimento, in via giudiziale o stragiudiziale (e quindi nei contratti con clausola claims made tale momento coincide con la nozione di sinistro); tuttavia, il co. 4 precisa che la comunicazione all'assicuratore dell'avvenuta intimazione di pagamento o dell'avvenuto esercizio dell'azione sospende il decorso del termine di prescrizione fintantoché il credito del danneggiato verso l'assicurato sia divenuto certo, liquido ed esigibile.
Dunque, nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione del credito indennitario vantato dal verso va individuato nel novembre 2020, mentre la denuncia del sinistro, CP_1 Controparte_5
avvenuta il 20 settembre 2021 (doc. 12 conv. , ha determinato la sospensione del decorso del CP_1 termine di prescrizione. Pertanto, quest'ultima deve ritenersi non maturata.
Parimenti infondata è l'eccezione di inoperatività della polizza. Vero è che quest'ultima è formalmente cessata il 5 luglio 2018 mentre la richiesta risarcitoria è pervenuta all'assicurato nel novembre 2020 ma
è altrettanto vero che il contratto, all'art. 3.1.4, prevede una clausola di ultrattività (c.d. sunset clause), in forza della quale la copertura assicurativa si estende alle richieste risarcitorie presentate nei 72 mesi successivi alla cessazione della polizza. La giurisprudenza ha valorizzato l'importanza di clausole di tal fatta, perché impediscono una eccessiva compressione dell'ambito di operatività delle polizze e garantiscono l'assunzione di un rischio adeguato da parte dell'assicuratore, salvaguardando la giustificazione causale del contratto sotto il profilo della razionalità economica. Dal momento che la pagina 24 di 29 richiesta risarcitoria è stata formulata dal terzo danneggiato solo 2 anni dopo la formale cessazione della polizza, la copertura assicurativa deve ritenersi pienamente efficace.
Da ultimo, va esaminata l'eccezione con cui l'assicurazione deduce la violazione del c.d. obbligo di avviso del sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., che certamente si applica anche all'assicurazione della responsabilità civile. La disposizione di legge prevede che tale obbligo debba essere assolto entro 3 giorni da quello in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del sinistro.
Nel caso di specie, la denuncia di sinistro è stata comunicata all'assicuratore il 20 settembre 2021, quindi oltre il termine legale di 3 giorni. Tuttavia, l'art. 10.1 del contratto di assicurazione stabilisce che “La Contraente deve, quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo previsto dalla presente
Polizza di assicurazione, comunicare per iscritto all'Assicuratore…qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato…non appena possibile e, in ogni caso, non oltre sessanta
(60) giorni dalla data di scadenza del Periodo di assicurazione o dell'eventuale Periodo di garanzia postuma”. Tale clausola, spostando in avanti il termine finale di adempimento dell'obbligo di avviso, deroga alla previsione dell'art. 1913, co. 1 c.c. in senso più favorevole all'assicurato: tale deroga deve certamente ritenersi valida, perché l'art. 1913 non è menzionato dall'art. 1932 c.c. tra le disposizioni imperative in tema di assicurazione contro i danni.
In ogni caso, anche a voler considerare tardiva la denuncia del sinistro, va evidenziato che l'art. 1915
c.c. fa dipendere la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, rispettivamente, dal dolo e dalla colpa dell'assicurato. La giurisprudenza ha precisato che, in caso di inadempimento, la prova del dolo spetta all'assicuratore, mentre la colpa dell'assicurato si presume11, fermo restando che in quest'ultimo caso la riduzione dell'obbligazione indennitaria in capo all'assicuratore è correlata al pregiudizio sofferto da quest'ultimo a causa della violazione dell'obbligo di avviso. Ebbene, nel caso di specie l'assicuratore i) da un lato, non ha fornito alcuna prova della coscienza e della volontà di violare l'obbligo di avviso e ii) dall'altro, non ha neppure allegato il pregiudizio che avrebbe sofferto in conseguenza di tale violazione.
Ne consegue che anche l'ultima eccezione sollevata da è infondata. Controparte_5
Infine, dev'essere rigettata anche la domanda, proposta da in via subordinata, di limitare la CP_5 condanna all'adempimento della propria obbligazione indennitaria alla quota di responsabilità riferibile all'assicurato verso il terzo danneggiato. Nel caso di specie, infatti, l'assicurato è condebitore in solido 11 Cass. n. 1196 del 1989. pagina 25 di 29 e, come tale, potrebbe subire un'escussione patrimoniale per l'intero ammontare del debito, che pertanto dev'essere interamente coperto dall'obbligazione indennitaria. Un'eventuale circoscrizione di tale obbligazione potrebbe essere stabilita da un'apposita clausola contrattuale, con la quale si prevede che, in caso di responsabilità solidale dell'assicurato, l'assicurazione copra esclusivamente la quota di responsabilità di quest'ultimo; tuttavia – fermi restando i dubbi sollevati in dottrina circa la validità di una tale clausola – nel caso di specie essa non è prevista.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dev'essere condannata a tenere Controparte_5 indenne delle somme eventualmente corrisposte da quest'ultimo in favore di , in CP_1 Parte_1
esecuzione della presente sentenza di condanna, entro il limite del massimale pari ad Euro 5 milioni, risultante dalle condizioni generali di assicurazione e al netto dell'eventuale franchigia.
8) Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono quindi essere poste i) a carico degli amministratori convenuti, in solido tra loro, considerato l'interesse comune di questi ultimi nella causa (art. 97 c.p.c.), per quanto concerne la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno e ii) a carico dell'assicuratore, per quanto concerne la domanda di garanzia proposta nei confronti di quest'ultimo dal convenuto (art. 91 c.p.c.). CP_1
Lo stesso – seppur con un sintetico inciso riportato nelle proprie conclusioni – ha altresì chiesto CP_1 di essere tenuto indenne dall'assicuratore delle spese di lite che avrebbe dovuto rifondere al terzo- danneggiato, allorché la domanda risarcitoria proposta da quest'ultimo fosse stata accolta: si tratta del diritto alla manleva dalle c.d. spese di soccombenza, che è un credito derivante dal contratto di assicurazione della responsabilità civile e avente fondamento nell'art. 1917, co. 1 c.c., dovuto entro i limiti del massimale di polizza.
Nel caso di specie la domanda dev'essere accolta, perché la somma che l'assicurato è stato condannato a risarcire all'attore danneggiato è inferiore al massimale e, pertanto, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore non è interamente coperta dall'indennizzo dovuto per il risarcimento dei danni cagionati dall'assicurato al terzo danneggiato.
Da ultimo, non risulta affatto proposta alcuna domanda dell'assicurato contro il terzo chiamato alla rifusione delle c.d. spese di resistenza, che trovano fondamento nell'art. 1917, co. 3 c.c. e sono dovute anche oltre i limiti del massimale. Come chiarito da una recente pronuncia della Corte di cassazione, i) le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato dalla chiamata in garanzia, ii) le spese di pagina 26 di 29 soccombenza e iii) le spese di resistenza danno luogo a tre distinti diritti di credito, che, essendo diritti etero-determinati, devono “…costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi”12.
Nel caso di specie il ha chiesto di “condannare a manlevare e tenere CP_1 Controparte_5 indenne l'Ing. nei limiti di Polizza, di ogni somma - anche per spese legali - che lo stesso CP_1
dovesse essere condannato a corrispondere in favore del cav. con riferimento ai fatti di Parte_1
causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre CPA, IV ed ulteriori accessori come per legge”.
Ebbene, ritiene il Collegio che difetti qualsiasi riferimento – anche solo generico – alla condanna alla rifusione delle spese di resistenza. Innanzitutto, il già citato inciso sulle spese legali dev'essere riferito alle spese di soccombenza, mentre la richiesta di essere tenuto indenne “nei limiti di polizza…di ogni somma” non può essere riferita alle spese di resistenza, poiché i) da un lato, l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato, il quale avrebbe diritto alla relativa rifusione da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio contro il terzo e ii) dall'altro, le spese di resistenza sono dovute anche oltre i limiti del massimale.
Inoltre, la generica domanda dell'assicurato di condanna alla rifusione “di spese e compensi”, in mancanza di ulteriori precisazioni, non può che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza.
Conseguentemente, il Tribunale
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite sostenute per il Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.399,00 per anticipazioni non imponibili, Euro 37.951,00 per compensi (applicazione dei compensi medi all'interno dello scaglione da Euro 1.000.001 a
2.000.000: fase di studio Euro 5.989, fase introduttiva Euro 3.951, fase di trattazione e istruttoria Euro
17.594 e fase decisoria Euro 10.417), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;
- condanna a rifondere ad le spese di lite sostenute in Controparte_5 Controparte_1
relazione alla domanda di garanzia, che si liquidano in Euro 3.372,00 per anticipazioni non imponibili,
Euro 37.951,00 per compensi (applicazione dei compensi medi all'interno dello scaglione da Euro
1.000.001 a 2.000.000: fase di studio Euro 5.989,00, fase introduttiva Euro 3.951,00, fase di trattazione 12 V. la chiarissima Cass. n. 4275 del 2024. pagina 27 di 29 e istruttoria Euro 17.594,00 e fase decisoria Euro 10.417,00), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Pone definitivamente a carico delle parti convenute e dell'assicuratore terzo chiamato, in solido tra loro, le spese della CTU, come liquidate con decreto del 10 dicembre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. CONDANNA i convenuti Controparte_1 Controparte_3 [...]
e in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore CP_2 Controparte_4
la somma rivalutata di Euro 1.306.800,00, oltre Euro 132.738,15 per interessi Parte_1
compensativi e oltre interessi di mora, calcolati sulla sola somma capitale rivalutata, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. ACCERTA e DICHIARA che nei rapporti interni le quote di responsabilità dei convenuti e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 [...]
condebitori in solido, hanno pari valore;
Controparte_9
3. CONDANNA a tenere indenne e manlevare Controparte_5 CP_1 delle somme da quest'ultimo eventualmente corrisposte in favore di
[...] [...]
, sia a titolo di risarcimento del danno che a titolo di rifusione delle spese di Parte_1
soccombenza, entro il massimale di Euro 5.000.000,00 e al netto della eventuale franchigia prevista nel contratto;
4. CONDANNA i convenuti Controparte_1 Controparte_3 [...]
e in solido tra loro, a rifondere all'attore CP_2 Controparte_4 [...]
le spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.399,00 per Parte_1
anticipazioni non imponibili, Euro 37.951,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuta, alle rispettive aliquote di legge.
5. CONDANNA il terzo chiamato a rifondere al convenuto chiamante Controparte_5
le spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in Euro Controparte_1
3.372,00 per anticipazioni non imponibili, Euro 37.951,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuta, alle rispettive aliquote di legge;
6. PONE definitivamente a carico delle parti convenute Controparte_1 [...]
e e del terzo Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
pagina 28 di 29 chiamato , in solido tra loro, le spese della CTU, come liquidate con decreto del Controparte_5
10 dicembre 2024.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
Nicola Fascilla Angelo Mambriani
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. al riguardo Tar Lazio, n. 4522 del 3 marzo 2025. 2 Tribunale di Milano del 22 dicembre 2010: “Il curatore non è legittimato ad agire in giudizio per il ristoro del danno subito direttamente e individualmente dal singolo creditore…”. pagina 12 di 29 7 Così Trib. Milano n. 7421 del 28 settembre 2022, Rel. Pres. Mambriani. CP 8 . V. anche Cass. n. 13766 del 2007. 9 Tribunale di Firenze del 16 giugno 2008. pagina 20 di 29