Cass. civ., sez. I, ordinanza 29/03/2025, n. 8304
CASS
Ordinanza 29 marzo 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 27 marzo 2025, con pubblicazione il 29 marzo 2025. I coniugi ricorrenti hanno chiesto la restituzione del capitale di un certificato di deposito, sostenendo che la banca non avesse rispettato gli obblighi informativi previsti dalla normativa sui depositi dormienti. La banca, invece, ha eccepito la prescrizione della domanda e, in via subordinata, ha affermato di aver già adempiuto all'obbligazione di restituzione.

La Corte ha rigettato il ricorso dei coniugi, confermando la decisione della Corte d'Appello di Roma, che aveva accolto l'eccezione di prescrizione. Il giudice ha argomentato che la prescrizione può essere tacitamente rinunciata dal debitore attraverso comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della stessa. Inoltre, ha chiarito che l'eccezione di prescrizione non è incompatibile con la deduzione di un avvenuto adempimento, e che la banca non ha manifestato una rinuncia alla prescrizione, avendo formulato la difesa in modo subordinato. La Corte ha quindi ritenuto che la domanda di restituzione fosse prescritta, confermando l'interpretazione giuridica della questione.

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Massime1

La rinunzia alla prescrizione, che può intervenire solo quando questa è compiuta e non in epoca precedente, ha natura negoziale, essendo caratterizzata dalla manifestazione di una dichiarazione di volontà con effetto definitivamente dismissivo del diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento dell'obbligazione; come tale, trattandosi di un comportamento abdicativo di un diritto, detta rinuncia non può essere integrata da un comportamento processuale, che in sé rappresenta una necessaria difesa dei propri diritti.

Commentario1

  • 1Rottamazione quater: senza pagamento il processo non si estingue
    Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 11 novembre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 29/03/2025, n. 8304
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8304
Data del deposito : 29 marzo 2025

Testo completo