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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
RI PP, OR
MARRA PAOLO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IST. RIMBORSO IMP. SOSTITUTIV
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti congiuntamente chiedono disporsi declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate, stante l'intervenuto provvedimento di annullamento dell'atto impugnato da parte dell'ufficio resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate in punto declaratoria di illegittimità, totale o parziale e, per l'effetto, annullamento, totale o parziale, del silenzio rifiuto serbato dalla Direzione Provinciale di Venezia per oltre 90 giorni in relazione all'istanza di rimborso presentata in data 13 dicembre 2022 in materia di imposta sostitutiva sulla rivalutazione della partecipazioni ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso dell'importo di euro 20.000, oltre interessi e conseguente condanna della medesima alla restituzione di detto importo con i relativi interessi e alle spese di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.
La causa è chiamata all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
La Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del procedimento il silenzio - rifiuto impugnato è stato oggetto di autotutela da parte dell'Ufficio che, in sede di costituzione, ha portato a conoscenza che : "Alla luce della documentazione avversaria depositata e della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, l'Ufficio ha riesaminato la questione e ha già provveduto alla convalida del rimborso dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni versata a seguito della prima rivalutazione effettuata nel 2010".
La Corte, vista la copia del provvedimento di rimborso convalidato, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese in quanto la complessità della materia ha richiesto un supplemento di istruttoria da parte dell'Agenzia per poter convalidare il rimborso.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere e di conseguenza l'estinzione del giudizio, stante l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato emesso dall'ufficio resistente;
b) nulla per le spese.
Venezia, 05 Febbraio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
RI PP, OR
MARRA PAOLO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IST. RIMBORSO IMP. SOSTITUTIV
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti congiuntamente chiedono disporsi declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate, stante l'intervenuto provvedimento di annullamento dell'atto impugnato da parte dell'ufficio resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate in punto declaratoria di illegittimità, totale o parziale e, per l'effetto, annullamento, totale o parziale, del silenzio rifiuto serbato dalla Direzione Provinciale di Venezia per oltre 90 giorni in relazione all'istanza di rimborso presentata in data 13 dicembre 2022 in materia di imposta sostitutiva sulla rivalutazione della partecipazioni ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso dell'importo di euro 20.000, oltre interessi e conseguente condanna della medesima alla restituzione di detto importo con i relativi interessi e alle spese di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.
La causa è chiamata all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
La Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del procedimento il silenzio - rifiuto impugnato è stato oggetto di autotutela da parte dell'Ufficio che, in sede di costituzione, ha portato a conoscenza che : "Alla luce della documentazione avversaria depositata e della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, l'Ufficio ha riesaminato la questione e ha già provveduto alla convalida del rimborso dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni versata a seguito della prima rivalutazione effettuata nel 2010".
La Corte, vista la copia del provvedimento di rimborso convalidato, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese in quanto la complessità della materia ha richiesto un supplemento di istruttoria da parte dell'Agenzia per poter convalidare il rimborso.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere e di conseguenza l'estinzione del giudizio, stante l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato emesso dall'ufficio resistente;
b) nulla per le spese.
Venezia, 05 Febbraio 2026