Decreto presidenziale 14 novembre 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00792/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2025, proposto da
ON OF, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio Regionale delle Marche, non costituito in giudizio;
nei confronti
BA RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Galvani e Fabrizio Panzavuota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AC IC, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
del verbale di proclamazione degli eletti del 13.10.2025, pubblicato in data 14.10.2025, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi, relativi al procedimento elettorale delle Elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale delle Marche di domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025 e per la conseguente correzione del risultato elettorale nella parte in cui è stilata la graduatoria dei candidati a consigliere regionale delle liste provinciali non eletti relativa al Gruppo di liste provinciali avente il contrassegno “Fratelli d’Italia”, IZ di CO (paragrafo 14 – prospetto 19 – pagina 38 del Verbale);
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da AC IC il 9 dicembre 2025:
del verbale di proclamazione degli eletti del 13.10.2025, pubblicato in data 14.10.2025, nonché di tutti gli atti e provvedimenti al medesimo connessi e comunque relativi alla medesima sequenza procedimentale, così come relativi al procedimento elettorale delle “ Elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale delle Marche ” di domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025, nella parte in cui è stilata la graduatoria dei candidati e consigliere regionale delle liste provinciali non eletti, relativa al “ gruppo di liste provinciali avente il contrassegno “Fratelli d’Italia” circoscrizione di CO ”, anche all’esito dell’esperimento del mezzo istruttorio appresso richiesto con ogni consequenziale statuizione relativa alla modifica della posizione in graduatoria delle odierne parti processuali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, di RE BA e di IC AC;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa MO De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Nei giorni 28 e 29 settembre 2025 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche, in occasione delle quali il ricorrente si è candidato a Consigliere regionale nella Lista del partito “Fratelli d’Italia” a sostegno di CE OL, candidato per la carica di Presidente della Giunta regionale; all’esito delle votazioni, è seguita la proclamazione degli eletti a Consiglieri regionali.
Il ricorrente espone che, all’esito della proclamazione degli eletti, si è collocato al sesto posto nella graduatoria dei non eletti con voti 1.462, preceduto dalle controinteressate RE BA (voti 1.532, quarta posizione) e IC AC (voti 1.528, quinta posizione).
All’esito delle operazioni di voto e di scrutinio, sono stati pubblicati:
1) dapprima i dati provvisori sul sito istituzionale della Regione Marche (aggiornamento del 2.10.2025);
2) poi il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale del 6.10.2025;
3) infine un nuovo verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale del 13.10.2025, pubblicato il 14.10.2025, che ha sostituito il precedente a seguito di rettifiche di errori materiali.
Successivamente alla proclamazione, uno dei candidati eletti nella lista “Fratelli d’Italia” è stato nominato Assessore, con conseguente avanzamento delle posizioni nella graduatoria dei candidati non eletti ai fini dell’eventuale subentro.
Dalla comparazione dei tre prospetti emergerebbe, secondo il ricorrente, una significativa anomalia numerica nella variazione delle preferenze attribuite ai candidati della lista “Fratelli d’Italia” collocati nella fascia centrale della graduatoria e, in particolare, alla candidata RE BA.
Più in dettaglio, nella prima proclamazione del 6 ottobre 2025, la BA risultava aver conseguito 1493 preferenze; nella seconda proclamazione del 13 ottobre 2025, alla stessa candidata risultano attribuite 1532 preferenze, con un incremento di 39 voti. Per altri candidati della medesima lista (inclusi AC e ON) i voti risultano invece rimasti invariati o variati in misura marginale.
Il ricorrente evidenza che i candidati con maggior numero di voti e quelli con minor numero non hanno subito variazioni; mentre la variazione rilevante afferisce esclusivamente a uno dei candidati della fascia intermedia, circostanza che egli rappresenta come sintomatica di un errore di conteggio generalizzato delle schede elettorali.
Il ricorso deduce che le operazioni di scrutinio si fondano sui verbali redatti dai Presidenti delle 468 sezioni elettorali della circoscrizione di CO e che un errore originatosi nella fase inziale di conteggio delle schede determinerebbe un vizio propagatosi lungo l’intero procedimento, sino alla proclamazione degli eletti da parte della Corte d’Appello.
Sulla base di tali presupposti, il ricorrente, premettendo di avere interesse ad uno scorrimento della graduatoria per le maggiori opportunità di nomina alla carica di Consigliere regionale, dal momento che già la nomina ad Assessore del candidato Bugaro ha determinato un avanzamento delle successive posizioni, chiede l’annullamento del verbale di proclamazione del 13 ottobre 2025 e il riconteggio delle schede elettorali della lista “Fratelli d’Italia” nella circoscrizione di CO, al fine di accertare il reale risultato elettorale.
Si sono costituite in giudizio, per resistere, la candidata BA RE e la Regione Marche, le quali hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto distinti profili e, segnatamente, per genericità, per carenza di interesse ad agire e per mancata impugnazione di atti presupposti (quali i verbali delle Sezioni delle Circoscrizioni di CO e Macerata del 9 ottobre 2025 e di Pesaro e Urbino del 10 ottobre 2025 citati nelle premesse del verbale dell’Ufficio Centrale del 13 ottobre 2025 come atti di rettifica degli errori materiali nel conteggio delle preferenze individuali recepiti dall’Ufficio Centrale con il provvedimento gravato); nel merito, ne hanno dedotto l’infondatezza chiedendone il rigetto.
1.1. Con atto depositato in data 9 dicembre 2025, la candidata IC AC ha proposto ricorso incidentale, chiedendo a sua volta di dichiarare l’illegittimità dei risultati elettorali e deducendo, in particolare: l’indebita attribuzione di n. 2 preferenze alla dott.ssa BA nella sezione n. 9 del Comune di Osimo e la mancata attribuzione di n. 4 preferenze in suo favore nelle sezioni n. 79 e n. 80 del Comune di CO. A sostegno del gravame, premettendo il proprio interesse all’impugnativa incidentale (atteso che la corretta assegnazione dei voti, come dalla stessa reclamato, la collocherebbero in graduatoria in una posizione più elevata), ha dedotto diversi motivi di illegittimità e ha chiesto, in via istruttoria, disporsi il riconteggio delle schede.
Rispetto al ricorso incidentale, la Regione Marche ne ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità sotto distinti profili: in primis , perché la candidata AC non rivestirebbe propriamente la qualifica di controinteressata nel ricorso principale e dunque non sarebbe legittimata a proporre l’impugnativa incidentale; inoltre, in ragione dell’inammissibilità del ricorso principale, eccepita dalla stessa ricorrente incidentale, anche il ricorso incidentale sarebbe inammissibile, data l’accessorietà al primo, o comunque improcedibile; piuttosto la AC, in relazione all’interesse fatto valere e all’autonomia delle doglianze sollevate (rivolte a contestare gli esiti elettorali), avrebbe dovuto proporre impugnativa autonoma avverso detti risultati elettorali; anche a voler considerare quale ricorso autonomo il ricorso incidentale, esso sarebbe in ogni caso irricevibile per tardività. La candidata BA ha sollevato analoghe eccezioni di inammissibilità del gravame incidentale. Nel merito, entrambe le resistenti ne deducono l’infondatezza e ne chiedono il rigetto.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione dopo la discussione orale.
2. Preliminarmente, giova precisare che, in tema di onere della prova gravante sulle parti nei ricorsi elettorali, occorre far riferimento al quadro costituzionale e ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 32/2014, secondo cui in materia elettorale vige il principio della “specificità attenuata” dei motivi del ricorso, giustificata dalla peculiare posizione del ricorrente, che non dispone di accesso diretto e immediato al materiale elettorale sigillato. Tuttavia, tale flessibilità non autorizza l’introduzione di azioni meramente esplorative. L’ammissibilità del gravame resta comunque subordinata all’individuazione della natura dei vizi denunziati, del numero delle schede contestate e delle sezioni cui si riferiscono le medesime.
In applicazione dei richiamati principi, può affermarsi che il ricorso principale è inammissibile, stante l’evidente carattere esplorativo dell’impugnativa e la sua assoluta genericità.
Come pure di recente affermato da questa Sezione (sentenza n. 1062 del 19 dicembre 2025), “… nel rito elettorale non sono permesse impugnative esplorative, quindi ricorsi che, sia pure mediante censure di diritto, tendano, in realtà, a conseguire un vero e proprio riesame complessivo del risultato elettorale. Ciò accade, ad esempio, quando si denuncino irregolarità generiche, errori nelle operazioni di spoglio e nella compilazione dei verbali, senza allegare alcun indizio sia sulla presenza sia sulla rilevanza di simili irregolarità del risultato elettorale (Tar Puglia Bari 5 giugno 2024 n. 705, Cons. Stato. V, 20 luglio 2016 n. 3280). Il ricorso esplorativo è infatti tendente ad ottenere, mediante la presentazione di censure generiche o infondate, la verificazione delle operazioni elettorali in esito alla quale proporre motivi aggiunti (Tar Puglia Bari 14 gennaio 2022 n. 62). Inoltre non si può procedere alla rinnovazione sostanziale dello scrutinio elettorale, posto che il giudizio elettorale non si configura come giurisdizione di diritto obiettivo destinata ad accertare l'effettivo responso delle urne. Difatti, l'interessato è tenuto a fornire idonea prova della concreta lesione subìta senza poter differire all'esito della verificazione istruttoria la prova del sussistente interesse a ricorrere, non potendo il ricorso elettorale risolversi in uno strumento meramente esplorativo (Tar Campania Napoli 28 ottobre 2024 n. 5751) ”; inoltre, “ con particolare riguardo alla specificità dei motivi di ricorso in materia elettorale, la giurisprudenza ha messo in risalto che: “-sebbene essa debba essere valutata con rigore attenuato, in quanto la persona interessata deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi, il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le sezioni di riferimento.. (Ad. Pl. 20 novembre 2014, n. 32, Tar Veneto 10 ottobre 2025 n. 1767) ”.
Ad avviso del Collegio, il ricorso in epigrafe ricade proprio nelle categorie sopra delineate, in quanto lo stesso individua una pretesa anomalia generale nelle risultanze numeriche, priva di prove concrete riscontrabili nei verbali elettorali o in dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ma solo presunta dall’avvenuta correzione della graduatoria in tre momenti (pubblicazione sul sito della Regione, prima proclamazione della Corte d’Appello e seconda proclamazione della Corte d’Appello), evenienza che, a dire del ricorrente principale, avrebbe messo in luce un’anomala evoluzione dei risultati elettorali, senza tuttavia che ne siano state precisate le ragioni. Neppure risultano in atti dichiarazioni, né contestuali né posteriori, dei rappresentanti di lista o di altri soggetti da cui desumere gli assunti del ricorrente o valevoli quale principio di prova; e men che meno vi sono specificazioni in ordine ad eventuali schede contestate e/o annullate, non essendo possibile sapere in cosa consisterebbe l’asserito errore nel conteggio e in che modo l’eventuale riconteggio delle schede arrecherebbe vantaggio all’istante. In altri termini, è assente qualsiasi rappresentazione delle modalità concrete con cui tale errore generalizzato si sarebbe prodotto, delle fasi procedimentali in cui esso sarebbe avvenuto, delle specifiche sezioni o dei verbali che ne sarebbero stati affetti, del nesso causale tra la dedotta anomalia numerica e l’asserita inattendibilità complessiva delle operazioni di scrutinio.
Stante quanto sopra, anche l’istruttoria richiesta, volta appunto ad ottenere il riconteggio delle schede, avrebbe carattere esplorativo e quindi è da ritenersi inammissibile.
3. Del pari inammissibile, sotto più profili, è il ricorso incidentale proposto dalla candidata AC, dovendosi condividere le corrispondenti eccezioni sollevate dalla Regione Marche e dalla candidata BA.
È pacifico in giurisprudenza che anche nel giudizio elettorale sia ammissibile la proposizione di ricorsi incidentali. Tuttavia, tale strumento processuale presuppone indefettibilmente che esso sia promosso da soggetti controinteressati, ossia da soggetti titolari di un interesse opposto a quello azionato con il ricorso principale e volto alla conservazione del risultato elettorale oggetto di impugnazione. Il ricorso incidentale, infatti, assolve alla funzione di tutela dell’interesse che sorge in capo al controinteressato solo a seguito della proposizione del gravame principale, il quale mira a rimuovere l’assetto di interessi cristallizzato dall’esito elettorale. Coerentemente con tale funzione, il termine per la sua proposizione decorre dalla notifica del ricorso principale.
Nel caso di specie, il ricorso qualificato come incidentale è stato proposto al fine non di conservazione del risultato elettorale, bensì per la soddisfazione di un interesse analogo a quello azionato dal ricorrente principale, anch’esso diretto all’annullamento, sia pure parziale, delle operazioni elettorali e alla modifica della graduatoria dei candidati non eletti della medesima lista. Detto altrimenti, l’interesse della ricorrente incidentale, come dichiarato negli scritti difensivi, è quello di superare la candidata BA in graduatoria, per soddisfare il quale la stessa ha proposto una iniziativa giudiziaria del tutto autonoma ed estranea rispetto a quella promossa con il ricorso principale, che difetta, rispetto a quest’ultimo, dell’elemento dell’accessorietà. Lo scopo effettivo del ricorso incidentale promosso dalla AC, invero, non è quello di mantenere l’assetto di interessi delineato con gli atti impugnati in via principale, ma di evitare una lesione al proprio interesse, completamente svincolato da quello azionato dal ricorrente principale.
Non vi è dubbio, quindi, che una siffatta iniziativa giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta in via autonoma dalla candidata AC, nei prescritti termini di decadenza, risultando inammissibile la presentazione della stessa sotto forma di ricorso incidentale, mancandone i presupposti (sia quello negativo, consistente nell’assenza di una lesione diretta ed attuale, sia quello positivo, rappresentato dalla sussistenza di una lesione che potrebbe derivare dall’accoglimento del ricorso principale).
3.1. Anche a voler considerare il gravame incidentale alla stregua di un ricorso autonomo, esso sarebbe comunque irricevibile per tardività, essendo stato proposto oltre il termine di decadenza.
3.2. Ad ogni modo, pur a voler prescindere dai profili di inammissibilità del ricorso incidentale innanzi esposti e pur a voler aderire alla prospettazione della ricorrente incidentale esposta oralmente nel corso della discussione in pubblica udienza – secondo cui il proprio interesse sarebbe quello di paralizzare l’impugnativa principale – si osserva che, in ragione del carattere accessorio del ricorso incidentale rispetto a quello principale cui accede, l’impugnativa della candidata AC sarebbe inammissibile anche alla luce della già accertata inammissibilità del ricorso principale promosso dal ricorrente ON, la quale, di per sé, ha già l’effetto di cristallizzare gli assetti che il ricorrente principale mirava a modificare.
4. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale sono da dichiarare inammissibili.
4.1. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi sia avuto riguardo alla natura del contenzioso in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CO nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM IA, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
MO De MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO De MA | Renata EM IA |
IL SEGRETARIO