TAR Ancona, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 47
TAR
Decreto presidenziale 14 novembre 2025
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TAR
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Genericità e carattere esplorativo del ricorso

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per carattere esplorativo e assoluta genericità, non indicando le modalità concrete dell'errore, le fasi procedurali, le sezioni o i verbali affetti, né il nesso causale con l'asserita inattendibilità delle operazioni di scrutinio. L'istruttoria richiesta di riconteggio schede è stata ritenuta anch'essa esplorativa.

  • Inammissibile
    Proposizione come ricorso incidentale di un interesse autonomo

    Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché proposto per soddisfare un interesse autonomo (migliorare la posizione in graduatoria) e non per conservare il risultato elettorale, presupposto necessario per un ricorso incidentale. L'interesse azionato era estraneo a quello del ricorrente principale e avrebbe dovuto essere proposto in via autonoma.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Anche a voler considerare il ricorso incidentale come autonomo, esso è stato ritenuto irricevibile per tardività, essendo stato proposto oltre il termine di decadenza.

  • Inammissibile
    Accessorietà al ricorso principale inammissibile

    Anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità, il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile in ragione dell'inammissibilità del ricorso principale, venendo meno il presupposto di accessorietà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 47
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 47
    Data del deposito : 16 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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