CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 marzo 2026
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1.1. Yvonne B. e Luca Matteo Andrea P. hanno proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha respinto il gravame contro la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato l'opposizione proposta, ex art. 615 c.p.c., avverso le cartelle di uguale contenuto (n. 04320160013629682/001-002) loro notificate da Equitalia servizi di riscossione s.p.a. per il pagamento della complessiva somma di euro 83.301,12. Questi i principali fatti di causa: - il 15 settembre 2010 la F.I. Petroli s.r.l. otteneva da Banca Carime s.p.a., poi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/07/2024, n. 18658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18658 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4376/2019 R.G. proposto da: FINPAR 2000 ESCO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI, 14, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO DO ([...]) rappresentata e difesa dall'avvocato RUGGERI IRIS MARIA ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 18658 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data pubblicazione: 08/07/2024 2 di 3 nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4644/2018 depositata il 03/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La contribuente società FIN.PAR 2000 Esco s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione affidato a sette motivi;
2. l’Agenzia riscossione si è costituita con controricorso;
l’Avv. dello Stato in udienza ha chiesto l’estinzione del giudizio;
3. l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata;
4. La Procura Generale della Corte di Cassazione, sost. proc. gen. Mario Fresa, ha concluso per l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente evidenziato che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata c.d. «rottamazione Quater»; che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva certificato i pagamenti effettuati;
1.2. in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 621/2024; Cass. n. 25984/2023) questa Corte ha evidenziato che, pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell’art. 1, l. n. 197/2022, l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che «è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della 3 di 3 documentazione attestante i pagamenti effettuati», ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, evincendosi al contrario che il debito verrà estinto solo successivamente, all’integrale pagamento;
1.3. non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, secondo il quale «nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice», deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182/2020 nonché Cass. n. 36849/2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023); 2. le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio;
3. trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» (in termini, cfr. Cass. n. 31732/2018, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, il 27/03/2024.
2. l’Agenzia riscossione si è costituita con controricorso;
l’Avv. dello Stato in udienza ha chiesto l’estinzione del giudizio;
3. l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata;
4. La Procura Generale della Corte di Cassazione, sost. proc. gen. Mario Fresa, ha concluso per l’estinzione del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente evidenziato che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata c.d. «rottamazione Quater»; che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva certificato i pagamenti effettuati;
1.2. in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 621/2024; Cass. n. 25984/2023) questa Corte ha evidenziato che, pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell’art. 1, l. n. 197/2022, l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che «è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della 3 di 3 documentazione attestante i pagamenti effettuati», ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, evincendosi al contrario che il debito verrà estinto solo successivamente, all’integrale pagamento;
1.3. non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, secondo il quale «nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice», deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182/2020 nonché Cass. n. 36849/2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023); 2. le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio;
3. trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» (in termini, cfr. Cass. n. 31732/2018, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, il 27/03/2024.