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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10359/2024
Il Giudice SA RA RO, all'udienza del 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GIGLIO Parte_1
ER
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari per il coniuge inabile.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.10.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato domanda in data 12.05.2023 di trattamento di famiglia per il coniuge inabile al lavoro per ottenere la liquidazione prevista dalla tabella 21/C degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e che detta domanda veniva respinta per insussistenza del requisito sanitario sebbene fosse stata accertata una invalidità non inferiore all'80% dalla CTU e dalla sentenza del
Tribunale di Bari di riconoscimento del diritto del proprio coniuge alla pensione anticipata di vecchiaia per invalidi civili, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del trattamento di famiglia nella misura prevista ai sensi della L. n. 153/1988, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione e faceva dichiarazione di esenzione dalle spese processuali.
Costituitosi l' in via pregiudiziale eccepiva il difetto di CP_1 giurisdizione in favore della Corte dei Conti, trattandosi trattamento accessorio alla pensione pubblica goduta dal ricorrente, ed in via preliminare eccepiva l'improponibilità della domanda giudiziale non avendo, il ricorrente, nella domanda amministrativa, specificato che l'inabilità era riconducibile al coniuge e che, pertanto, l'accertamento medico negativo era stato effettuato sulla persona del ricorrente e non sul suo coniuge, come da provvedimento del 05.02.2024 qui impugnato, e che solo nelle more del giudizio informalmente veniva riaperto d'ufficio l'iter amministrativo e veniva sottoposta a visita il coniuge del ricorrente con esito ugualmente negativo. Rappresentava
l'insussistenza del requisito della vivenza a carico del coniuge del ricorrente in quanto titolare di pensione di vecchiaia anticipata e dei requisiti reddituali necessari per la costituzione del diritto preteso, e domandava, nel merito, il rigetto delle domande avanzate, con il favore delle spese di lite. Produceva documentazione.
1. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione
Per costante orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: “… (omissis)… La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, del R.D.
n. 1214 del 1934, ex artt. 13 e 62, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perchè connesse al relativo diritto (tra le altre, Cass., S.U.,
18 ottobre 2018, n. 26252).
Pag. 2 di 8 In particolare, la Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonchè degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere-dovere di delibare gli atti
e i provvedimenti intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo status del dipendente e al suo trattamento economico, al solo fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice competente a conoscere della misura del trattamento economico spettante in sinallagma con il rapporto di lavoro (Cass., 8 aprile 2010, n. 8317).
Il superamento dei limiti esterni di tale giurisdizione è, infatti, apprezzabile solo allorquando il giudice delle pensioni decida - con pronunce di carattere caducatorio od annullatorio o anche in via incidentale - sulla legittimità di detti atti e provvedimenti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto d'impiego, ove gli atti medesimi siano ancora impugnabili, e che resta preclusa, quando essi siano divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione o di giudicato (Cass., S.U.,
7 agosto 2009, n. 18076, Cass., S.U., 3 novembre 2011, 22730). …
(omissis)…”1.
1.1. Facendo concreta applicazione dei princìpi appena richiamati al caso di specie, deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_1
A ben vedere, infatti, la controversia in esame ha ad oggetto il riconoscimento di un diritto, quello al trattamento di famiglia, distinto dal diritto, dalla misura e dalla decorrenza della pensione,
Pag. 3 di 8 costituendo, il trattamento di quiescenza, una mera occasione ed una condizione di erogazione del beneficio conteso.
1.2. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla L. n. 153/1988, infatti, l'assegno per il nucleo familiare spetta alla ricorrenza delle condizioni indicate dalla stessa disposizione ai lavoratori dipendenti, ai titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.
Si tratta di beneficio riconosciuto per specifiche ragioni di bisogno correlate al carico familiare ed erogato come compenso aggiuntivo della retribuzione spettante o del trattamento previdenziale anche di quiescenza in godimento.
Il trattamento di famiglia, pertanto, ha una propria funzione evidentemente integrativa, per il carico familiare, del trattamento retributivo e previdenziale e viene erogato indifferentemente sia durante l'attività lavorativa che durante il pensionamento.
Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente finalizzata ad eliminare, o a ridurre, l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di un'attività lavorativa.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 11968/2015 cui dare continuità: “… (omissis)… Va ricordato, con Cass. 8973/2014, che "l'assegno al nucleo familiare è stato istituito con il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153.
Pag. 4 di 8
7. Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
8. E', dunque, una prestazione finalizzata ad eliminare, o a ridurre,
l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di un'attività lavorativa. … (omissis)…”
In sostanza, il trattamento di famiglia, attesa la sua funzione di sostegno delle famiglie, ha una propria natura ed una specifica finalità che non è equiparabile alla funzione specifica assolta dal trattamento retributivo nè da quello previdenziale cui accede.
1.3. Tanto chiarito, in questa controversia, è domandato espressamente il riconoscimento di un diritto, quello all'assegno per il nucleo familiare, distinto per natura e finalità dal trattamento di quiescenza a cui è collegato in termini di mera occasionalità.
Pertanto, il rapporto pensionistico, in questa controversia, non costituisce affatto elemento identificativo del petitum sostanziale e non vengono in gioco nemmeno questioni funzionali all'acquisizione del diritto alla pensione del tutto pacifico.
Tanto conforta l'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_1
2. Sull'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale
Ebbene, la domanda giudiziale è improponibile e non può essere esaminata per omessa indicazione della riconducibilità dell'inabilità al coniuge del ricorrente per ottenere il beneficio conteso.
Pag. 5 di 8 2.1. A ben vedere, infatti, la parte ricorrente, in questo giudizio, ha censurato espressamente l'esito negativo dell'accertamento medico compiuto dalla competente commissione comunicato con provvedimento del 05.02.2024.
Secondo quanto rappresentato dall' nella memoria costitutiva e CP_1 non contestato dalla parte ricorrente, l'accertamento sanitario occasionato dalla domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 12.05.2023 è stato effettuato dalla competente commissione medica sulla persona del ricorrente e non sul suo coniuge sul presupposto che la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per inabilità si riferisse al ricorrente, non risultando specificato che l'inabilità era, invece, riconducibile al coniuge dell'istante.
In concreto, in questo giudizio, è rivendicata una prestazione collegata all'inabilità del coniuge della parte ricorrente che non è stata mai domandata né accertata in sede amministrativa (se non in via del tutto irrituale e solo nelle more del giudizio).
Tanto basta per ritenere improponibile il promosso ricorso in questa sede giudiziaria.
2.2. La presentazione di una specifica domanda amministrativa per ottenere una determinata prestazione è condizione necessaria per la stessa proponibilità dell'azione in sede giudiziale.
Circostanza, questa, che difetta nel caso di specie.
Per ritenere proponibile un'azione in sede giudiziale diretta al conseguimento di una prestazione previdenziale o assistenziale deve esservi coincidenza tra la prestazione domandata in via amministrativa e quella dedotta in giudizio2.
Pag. 6 di 8 Cosa che nel caso di specie manca radicalmente, risultando la domanda presentata in via amministrativa preordinata al riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare da inabilità del ricorrente e non del suo coniuge e la domanda giudiziale diretta al riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare da inabilità del coniuge del ricorrente.
Va dichiarata, di conseguenza, improponibile l'intrapresa azione giudiziale.
Assorbite tutte le altre questioni sollevate dalla parte ricorrente.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite, da far valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. SA RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara improponibile l'intrapresa azione giudiziale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,06/10/2025 Il Giudice del lavoro
SA RA RO
della domanda giudiziaria, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria.
(Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile l'originaria domanda introduttiva del giudizio per mancanza della domanda amministrativa specificamente rivolta ad ottenere la pensione non reversibile per ciechi assoluti e l'indennità di accompagnamento ai sensi della l. n. 406 del 1968).”
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. S.U. n. 31024/2019. 2 Cfr. Cass. 03/03/2017, n. 5453 così massimata: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità
Sezione Lavoro
N.R.G. 10359/2024
Il Giudice SA RA RO, all'udienza del 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GIGLIO Parte_1
ER
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari per il coniuge inabile.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.10.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato domanda in data 12.05.2023 di trattamento di famiglia per il coniuge inabile al lavoro per ottenere la liquidazione prevista dalla tabella 21/C degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e che detta domanda veniva respinta per insussistenza del requisito sanitario sebbene fosse stata accertata una invalidità non inferiore all'80% dalla CTU e dalla sentenza del
Tribunale di Bari di riconoscimento del diritto del proprio coniuge alla pensione anticipata di vecchiaia per invalidi civili, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del trattamento di famiglia nella misura prevista ai sensi della L. n. 153/1988, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione e faceva dichiarazione di esenzione dalle spese processuali.
Costituitosi l' in via pregiudiziale eccepiva il difetto di CP_1 giurisdizione in favore della Corte dei Conti, trattandosi trattamento accessorio alla pensione pubblica goduta dal ricorrente, ed in via preliminare eccepiva l'improponibilità della domanda giudiziale non avendo, il ricorrente, nella domanda amministrativa, specificato che l'inabilità era riconducibile al coniuge e che, pertanto, l'accertamento medico negativo era stato effettuato sulla persona del ricorrente e non sul suo coniuge, come da provvedimento del 05.02.2024 qui impugnato, e che solo nelle more del giudizio informalmente veniva riaperto d'ufficio l'iter amministrativo e veniva sottoposta a visita il coniuge del ricorrente con esito ugualmente negativo. Rappresentava
l'insussistenza del requisito della vivenza a carico del coniuge del ricorrente in quanto titolare di pensione di vecchiaia anticipata e dei requisiti reddituali necessari per la costituzione del diritto preteso, e domandava, nel merito, il rigetto delle domande avanzate, con il favore delle spese di lite. Produceva documentazione.
1. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione
Per costante orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: “… (omissis)… La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, del R.D.
n. 1214 del 1934, ex artt. 13 e 62, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perchè connesse al relativo diritto (tra le altre, Cass., S.U.,
18 ottobre 2018, n. 26252).
Pag. 2 di 8 In particolare, la Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonchè degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere-dovere di delibare gli atti
e i provvedimenti intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo status del dipendente e al suo trattamento economico, al solo fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice competente a conoscere della misura del trattamento economico spettante in sinallagma con il rapporto di lavoro (Cass., 8 aprile 2010, n. 8317).
Il superamento dei limiti esterni di tale giurisdizione è, infatti, apprezzabile solo allorquando il giudice delle pensioni decida - con pronunce di carattere caducatorio od annullatorio o anche in via incidentale - sulla legittimità di detti atti e provvedimenti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto d'impiego, ove gli atti medesimi siano ancora impugnabili, e che resta preclusa, quando essi siano divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione o di giudicato (Cass., S.U.,
7 agosto 2009, n. 18076, Cass., S.U., 3 novembre 2011, 22730). …
(omissis)…”1.
1.1. Facendo concreta applicazione dei princìpi appena richiamati al caso di specie, deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_1
A ben vedere, infatti, la controversia in esame ha ad oggetto il riconoscimento di un diritto, quello al trattamento di famiglia, distinto dal diritto, dalla misura e dalla decorrenza della pensione,
Pag. 3 di 8 costituendo, il trattamento di quiescenza, una mera occasione ed una condizione di erogazione del beneficio conteso.
1.2. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla L. n. 153/1988, infatti, l'assegno per il nucleo familiare spetta alla ricorrenza delle condizioni indicate dalla stessa disposizione ai lavoratori dipendenti, ai titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.
Si tratta di beneficio riconosciuto per specifiche ragioni di bisogno correlate al carico familiare ed erogato come compenso aggiuntivo della retribuzione spettante o del trattamento previdenziale anche di quiescenza in godimento.
Il trattamento di famiglia, pertanto, ha una propria funzione evidentemente integrativa, per il carico familiare, del trattamento retributivo e previdenziale e viene erogato indifferentemente sia durante l'attività lavorativa che durante il pensionamento.
Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente finalizzata ad eliminare, o a ridurre, l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di un'attività lavorativa.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 11968/2015 cui dare continuità: “… (omissis)… Va ricordato, con Cass. 8973/2014, che "l'assegno al nucleo familiare è stato istituito con il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153.
Pag. 4 di 8
7. Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
8. E', dunque, una prestazione finalizzata ad eliminare, o a ridurre,
l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di un'attività lavorativa. … (omissis)…”
In sostanza, il trattamento di famiglia, attesa la sua funzione di sostegno delle famiglie, ha una propria natura ed una specifica finalità che non è equiparabile alla funzione specifica assolta dal trattamento retributivo nè da quello previdenziale cui accede.
1.3. Tanto chiarito, in questa controversia, è domandato espressamente il riconoscimento di un diritto, quello all'assegno per il nucleo familiare, distinto per natura e finalità dal trattamento di quiescenza a cui è collegato in termini di mera occasionalità.
Pertanto, il rapporto pensionistico, in questa controversia, non costituisce affatto elemento identificativo del petitum sostanziale e non vengono in gioco nemmeno questioni funzionali all'acquisizione del diritto alla pensione del tutto pacifico.
Tanto conforta l'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_1
2. Sull'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale
Ebbene, la domanda giudiziale è improponibile e non può essere esaminata per omessa indicazione della riconducibilità dell'inabilità al coniuge del ricorrente per ottenere il beneficio conteso.
Pag. 5 di 8 2.1. A ben vedere, infatti, la parte ricorrente, in questo giudizio, ha censurato espressamente l'esito negativo dell'accertamento medico compiuto dalla competente commissione comunicato con provvedimento del 05.02.2024.
Secondo quanto rappresentato dall' nella memoria costitutiva e CP_1 non contestato dalla parte ricorrente, l'accertamento sanitario occasionato dalla domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 12.05.2023 è stato effettuato dalla competente commissione medica sulla persona del ricorrente e non sul suo coniuge sul presupposto che la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per inabilità si riferisse al ricorrente, non risultando specificato che l'inabilità era, invece, riconducibile al coniuge dell'istante.
In concreto, in questo giudizio, è rivendicata una prestazione collegata all'inabilità del coniuge della parte ricorrente che non è stata mai domandata né accertata in sede amministrativa (se non in via del tutto irrituale e solo nelle more del giudizio).
Tanto basta per ritenere improponibile il promosso ricorso in questa sede giudiziaria.
2.2. La presentazione di una specifica domanda amministrativa per ottenere una determinata prestazione è condizione necessaria per la stessa proponibilità dell'azione in sede giudiziale.
Circostanza, questa, che difetta nel caso di specie.
Per ritenere proponibile un'azione in sede giudiziale diretta al conseguimento di una prestazione previdenziale o assistenziale deve esservi coincidenza tra la prestazione domandata in via amministrativa e quella dedotta in giudizio2.
Pag. 6 di 8 Cosa che nel caso di specie manca radicalmente, risultando la domanda presentata in via amministrativa preordinata al riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare da inabilità del ricorrente e non del suo coniuge e la domanda giudiziale diretta al riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare da inabilità del coniuge del ricorrente.
Va dichiarata, di conseguenza, improponibile l'intrapresa azione giudiziale.
Assorbite tutte le altre questioni sollevate dalla parte ricorrente.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite, da far valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. SA RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara improponibile l'intrapresa azione giudiziale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,06/10/2025 Il Giudice del lavoro
SA RA RO
della domanda giudiziaria, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria.
(Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile l'originaria domanda introduttiva del giudizio per mancanza della domanda amministrativa specificamente rivolta ad ottenere la pensione non reversibile per ciechi assoluti e l'indennità di accompagnamento ai sensi della l. n. 406 del 1968).”
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. S.U. n. 31024/2019. 2 Cfr. Cass. 03/03/2017, n. 5453 così massimata: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità