Articolo 2851 del Codice civile
Articolo 2850Articolo 2635
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19 aprile 1942
Art. 2851.

(Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa).


Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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