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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
dei quali la terza relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1268 del Ruolo Generale degli Affari VG dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
09.06.1967
E
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
26.02.1967
-ricorrenti - entrambi rappresenti e difesi dall'avv. Giovanna Millocca ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via Marinella
n. 12, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero – interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024 e successive note ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2024, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da loro contratto in Erice (TP), in data 22.06.1994, trascritto nei registri dello
Stato civile del predetto Comune al n. 17, parte II, Serie A, Anno 1994, rappresentando: - che dall'unione coniugale sono nate due figlie, , il Per_1
12.04.1997 ed il 12.05.2000; - che il Tribunale di Trapani ha Per_2
omologato la loro separazione personale con decreto del 30.11.2011 (n.
212/2011); che, da allora, non si sono riconciliati, essendo ormai del tutto venuta meno l'affectio coniugalis.
Le conclusioni rassegnate dalle parti riprendono le statuizioni già adottate in sede di separazione, con parziale modifica delle pattuizioni di carattere economico afferenti all'obbligo di mantenimento delle figlie;
in particolare, le parti hanno rappresentato di voler ottenere pronunzia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
- I ricorrenti rinunciano ad ogni obbligo reciproco di mantenimento e sostentamento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti: ciascuno dei coniugi, quindi, provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
Il Sig. e la Sig.ra Pt_2
verseranno direttamente alla LI , a titolo di contributo Pt_1 Per_2
per il suo mantenimento la complessiva somma di € 550,00
(cinquecentocinquanta/zerozero), euro 275,00 ciascuno, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 ed entro il 5 di ogni mese con adeguamento ISTAT, oltre il 50% di tutte le spese straordinarie, quindi mediche, post universitarie
e sportive riguardante la LI purché previamente concordate e documentate;
- Con riguardo alla LI che abita con la Sig.ra Per_1
, esclusivamente e temporaneamente nella ipotesi in cui la stessa Pt_1
dovesse perdere il lavoro e si ritrovasse in attesa di nuova occupazione, il
Sig. si obbliga a versarle direttamente l'assegno per il suo Pt_2
mantenimento pari ad euro 275,00, entro il cinque di ogni mese adeguato secondo indice ISTAT ed unitamente alla Sig.ra a far fronte Pt_1
anche ed eventualmente a tutte le sue spese straordinarie (mediche e sportive) al 50%; - I coniugi si concedono il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio e dei rispettivi passaporti.
Dato atto di quanto sopra, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione giudiziale definita da questo Tribunale con decreto n. 212/2011 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso congiunto).
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Erice (TP), in data 22.06.1994, da , (C.F. Parte_1 ), nata a [...], il [...], e , C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato a [...], il [...], matrimonio C.F._2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erice al n. 17, Parte
II, Serie A, Ufficio I, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 25.09.2024;
Nulla per le spese.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Trapani, in data 14.1.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
dei quali la terza relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1268 del Ruolo Generale degli Affari VG dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
09.06.1967
E
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
26.02.1967
-ricorrenti - entrambi rappresenti e difesi dall'avv. Giovanna Millocca ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via Marinella
n. 12, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero – interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024 e successive note ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2024, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da loro contratto in Erice (TP), in data 22.06.1994, trascritto nei registri dello
Stato civile del predetto Comune al n. 17, parte II, Serie A, Anno 1994, rappresentando: - che dall'unione coniugale sono nate due figlie, , il Per_1
12.04.1997 ed il 12.05.2000; - che il Tribunale di Trapani ha Per_2
omologato la loro separazione personale con decreto del 30.11.2011 (n.
212/2011); che, da allora, non si sono riconciliati, essendo ormai del tutto venuta meno l'affectio coniugalis.
Le conclusioni rassegnate dalle parti riprendono le statuizioni già adottate in sede di separazione, con parziale modifica delle pattuizioni di carattere economico afferenti all'obbligo di mantenimento delle figlie;
in particolare, le parti hanno rappresentato di voler ottenere pronunzia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
- I ricorrenti rinunciano ad ogni obbligo reciproco di mantenimento e sostentamento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti: ciascuno dei coniugi, quindi, provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
Il Sig. e la Sig.ra Pt_2
verseranno direttamente alla LI , a titolo di contributo Pt_1 Per_2
per il suo mantenimento la complessiva somma di € 550,00
(cinquecentocinquanta/zerozero), euro 275,00 ciascuno, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 ed entro il 5 di ogni mese con adeguamento ISTAT, oltre il 50% di tutte le spese straordinarie, quindi mediche, post universitarie
e sportive riguardante la LI purché previamente concordate e documentate;
- Con riguardo alla LI che abita con la Sig.ra Per_1
, esclusivamente e temporaneamente nella ipotesi in cui la stessa Pt_1
dovesse perdere il lavoro e si ritrovasse in attesa di nuova occupazione, il
Sig. si obbliga a versarle direttamente l'assegno per il suo Pt_2
mantenimento pari ad euro 275,00, entro il cinque di ogni mese adeguato secondo indice ISTAT ed unitamente alla Sig.ra a far fronte Pt_1
anche ed eventualmente a tutte le sue spese straordinarie (mediche e sportive) al 50%; - I coniugi si concedono il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio e dei rispettivi passaporti.
Dato atto di quanto sopra, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione giudiziale definita da questo Tribunale con decreto n. 212/2011 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso congiunto).
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Erice (TP), in data 22.06.1994, da , (C.F. Parte_1 ), nata a [...], il [...], e , C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato a [...], il [...], matrimonio C.F._2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erice al n. 17, Parte
II, Serie A, Ufficio I, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato in data 25.09.2024;
Nulla per le spese.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Trapani, in data 14.1.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo