Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 132/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 132/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 03.11.1945, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Maria Lupis
(indirizzo PEC: , giusta procura in atti;
Email_1
attore nei confronti di
(CF: ), nato il [...] ad [...] _1 C.F._2
Calabra (RC), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente o disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Riccio (indirizzo PEC:
e Francesco Febbraio (indirizzo PEC: Email_2
; Email_3
convenuto preso atto che l'udienza del 18.03.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 18.12.2024, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti in data 12 e 17 marzo 2025, con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue:
- l'azione di rivendicazione ex art. 948 C.C. proposta da nei Parte_1 confronti di – sulla premessa di essere proprietario di un fondo sito _1
in Agnana Calabra, località San Basilio, identificato al NCT con foglio n. 5, particella n. 973, ex 594 (pervenuta all'odierno attore giusto atto pubblico di compravendita immobiliare rogato in data 19.07.2016), particella n. 1036 (ex 974) e particella n. 1038, ex 593 (pervenute all'odierno attore giusto atto pubblico di compravendita immobiliare rogato in data 16.10.2023); che tali immobili erano pervenuti ai danti causa dell'odierno attore per atto pubblico di donazione rogato in data 23.01.1984 ed allora componevano un fondo indiviso, che il donante provvedeva a frazionare, assegnando le porzioni così ottenute ai singoli donatari;
che a seguito di separata azione dell'odierno attore, definita con sentenza n. 265/2023 emessa dal Tribunale di Locri, veniva accolta la domanda di rivendicazione di proprietà con riferimento alla particella n. 973 ed ordinato a _1
l'immediato rilascio del fondo, mentre la medesima domanda veniva rigettata con riferimento alle altre porzioni immobiliari oggetto dell'odierna causa per difetto di legittimazione ad agire, avendo agito il quale procuratore speciale di Parte_1
livellari (enfiteuti) e non di proprietari, mentre attualmente, a seguito della
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compravendita immobiliare del 16.10.2023, l'odierno attore ha acquistato il pieno diritto di proprietà anche con riferimento alle particelle n. 1036 e n. 1038 – volta, previo accertamento della proprietà esclusiva in capo a Parte_1 dell'immobile sito in Agnana Calabra alla Località San Basilio, catastalmente identificato con Foglio n. 5, Particelle n. 1036 e n. 1038, sia ad ordinare a _1
(altro donatario nell'atto pubblico di donazione del 23.01.1984 in relazione
[...]
a separate e distinte particelle di terreno, anch'esse originariamente facenti parte dell'unicum appartenuto al donante), l'immediato rilascio delle porzioni dell'immobile oggetto di rivendicazione ed illegittimamente occupate, secondo la prospettazione attorea, dal senza titolo alcuno, sia alla condanna del _1 convenuto “al risarcimento del danno e/o al pagamento di un indennizzo per il periodo di occupazione illegittima, nonché per l'omessa definizione della procedura di mediazione”;
- le eccezioni formulate da parte convenuta costituitasi in giudizio, nei termini come argomentati nella relativa comparsa di risposta a cui si rinvia, di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire e per “copertura di giudicato”, nonché di infondatezza della stessa evidenziando a quest'ultimo proposito, in sintesi, di essere l'unico ed esclusivo proprietario, in forza dell'atto di donazione del 23.01.1984, delle porzioni del terreno che, secondo l'avversa prospettazione, sarebbero oggetto di occupazione da parte del (“Ebbene, con _1
atto di donazione del 23.01.1984, redatto per mani di notar dr.ssa Persona_1
(All.to.1) la madre dell'odierno convenuto, nonché del Sig. , Sig.ra Parte_2
donava ai suoi figli i diritti di livello sui di lei beni siti ad Agnana CP_2
Calabra C.da San Basilio. A tal uopo, il Sig. con detto atto di _1
donazione riceveva dalla di lui madre i diritti di livello sulle seguenti particelle 592
(ex 120/b), 589 (ex 119/b) , 597 ( ex 120/g) 595 ( ex 120/e). Dette particelle ancor prima dell'atto di donazione, indipendentemente dal frazionamento allegato, venivano ben delimitate da vertici lapidei, posti anzitempo dal padre del convenuto, come risulta dalle foto allegate (All.to.3) . E ciò anche alla luce di quanto espresso nell'atto di donazione, difatti, in detto atto si rappresenta che i confini sono limitati in parte con proprietà Ergo, se è così lampante e chiara la volontà Persona_2
del donante il frazionamento allegato è erroneo nella rappresentazione grafica della volontà espressa nel donante nell'atto di donazione”).
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Una volta espletato con esito negativo l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, disposto da questo
Ufficio con ordinanza del 10.07.2024, all'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
Preliminarmente, deve ritenersi tardiva e, quindi, inammissibile, la produzione documentale rispettivamente effettuata da parte attrice solo in sede di note conclusionali e da parte convenuta in allegato alle note scritte ex art. 127 ter C.P.C..
Risulta parimenti affetta da tardività anche l'istanza di parte convenuta, formulata per la prima volta nelle note conclusionali, di riunione del presente giudizio con quello n. R.G. 1587/2021.
La domanda di rivendicazione di proprietà spiegata da parte attrice risulta fondata, mentre non merita accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria addotta da tale parte.
Preliminarmente, va in primo luogo evidenziato che, come emerge dalla relativa sentenza in atti emessa il 28.04.2023, in sede di giudizio n. R.G. 1900/2018 l'odierno attore – relativamente alla porzione di terreno di cui alla particelle n. 593 (ora divenuta n. 1038 ed oggetto anche del presente giudizio) – aveva agito in virtù di procura speciale rilasciata da e , livellari di tali Parte_3 Persona_3
terreni e, quindi, trattandosi di un diritto reale di godimento, per la sua tutela non può trovare applicazione l'art. 948 C.C., mentre nell'odierno giudizio lo stesso Parte_1
ha agito nella qualità di proprietario pieno della particella n. 1038 in forza del titolo sopravvenuto costituito dall'allegato atto di compravendita del 16.10.2023. In tal modo, dunque, non sussiste alcun difetto di legittimazione ad agire in capo alla parte attrice in relazione all'odierna azione di rivendica della proprietà anche dell'anzidetta particella.
In secondo luogo, per come già evidenziato da questo Ufficio nell'ordinanza del
10.07.2024, nel caso di specie non è configurabile alcuna preclusione del giudicato, in relazione alla sentenza non definitiva in atti n. 276/2024 del 18/05/2024, stante la netta distinzione tra azione di rivendica, oggetto del presente giudizio, e l'actio
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finium regundorum decisa con la predetta sentenza (cfr. Cass., sez. II, 13/02/2024, n.
3996: “L'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma
l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà. Tale azione, definita "actio finium regundorum", non si qualifica come un'azione di rivendica.
Pertanto, non è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrar in controversia sul diritto di proprietà.
Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di rivendica in quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché il convenuto sostiene che il confine è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore. Pertanto, se il convenuto eccepisce l'usucapione come una situazione sopravvenuta che elimina l'incertezza sul confine senza contestare il titolo di acquisto dell'attore, l'azione di regolamento di confini non cambia la sua natura.
Tuttavia, se il convenuto invoca un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, mettendo in discussione la validità del titolo dell'attore, allora si verifica una variante nella natura dell'azione di regolamento di confini”).
Nel merito, è opportuno innanzitutto evidenziare, in diritto, che – sulla base delle ragioni di fatto poste a fondamento della pretesa azionata da parte attrice e del petitum che la caratterizza – la vicenda oggetto del presente giudizio va inquadrata nell'ambito dell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 C.C., secondo cui il proprietario può rivendicare la cosa (artt. 1153, 1994, 2653 e 2697 C.C.) da chiunque la possiede o detiene (art. 1140 C.C.). Trattasi di azione petitoria, avente carattere generale, di natura reale ed esperibile erga omnes, che ha una duplice finalità, presupponendo l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e tendendo a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
In particolare, la domanda proposta da non può essere Parte_1
qualificata come azione di restituzione di carattere personale – che ha in comune con l'azione di rivendicazione la finalità recuperatoria del bene, ma trova il proprio
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fondamento nel sopravvenuto venire meno del titolo della detenzione dell'immobile in capo al convenuto – bensì come azione di rivendicazione, in quanto l'attore assume di essere l'attuale proprietario del bene nonché allega di non averne il possesso e, quindi, chiede l'accertamento del suo perdurante diritto di proprietà sui beni oggetto di causa, formulando così apposita domanda di condanna del convenuto alla restituzione del bene in suo favore, con la conseguenza sussistenza nell'azione esercitata dal della finalità recuperatoria, che caratterizza il petitum Parte_1 immediato dell'azione di rivendicazione ai sensi dell'articolo 948 C.C. (“Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa”).
Ancora, in ordine alla pretesa dominicale azionata da parte attrice, va evidenziato in linea generale che la giurisprudenza ormai prevalente ritiene che tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cass. n.
1481/1973). Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 C.C., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (cfr., in questo senso Cass., sez. II, 18/01/2017, n. 1210, in motivazione:
“E' stato effettivamente affermato in passato da questa Corte che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia
l'onere della "probatio diabolica", ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. 14 aprile 2005, n. 7777;
Cass. 9 giugno 2000, n. 7894; Cass. 4 dicembre 1997, n. 12300). In altre pronunce, viceversa, si è negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso
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dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene (Cass. 22 gennaio 2000, n. 696).
Quest'ultima più rigorosa interpretazione potrebbe ora trovare corroborazione pure negli argomenti posti da Cass. sez. un. 28 marzo 2014, n. 7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione. Rimane comunque che e CP_3 CP_4
sia perché chiedono l'accertamento della (com)proprietà del terrazzo, sia perché comunque mirano ad ottenere una modifica dello stato di compossesso del bene, con
Co ordine al convenuto di demolire un manufatto da questo realizzato, essendo soggetti al medesimo onere probatorio prescritto per l'azione di rivendica, debbano dare la prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, con la sequela degli acquisti a titolo derivativo (inter vivos o mortis causa) fino a chi abbia acquistato in via originaria (ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus)”).
A tal fine la prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, anche a mezzo di consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica), od attraverso le risultanze dei registri catastali purché utilizzati con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa
(così Cass., sez. II, n. 24050/2022; cfr. altresì Corte App. Catanzaro, sez. I,
09/10/2023, n. 1114, in motivazione;
nonché Trib. Crotone, sez. I, 13/04/2022, n.
340: “Chi agisce per il mero accertamento della proprietà di un bene, al fine di eliminare uno stato di incertezza in ordine alla legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è onerato - al pari che per l'azione di rivendica - alla
'probatio diabolica' della titolarità del proprio diritto. Né è determinante il fatto che
l'interessato si trovi già nel possesso del bene: l'attore che proponga una domanda di accertamento della proprietà ed abbia la materiale disponibilità della cosa oggetto del preteso diritto deve comunque provare in modo rigoroso la richiesta per la rivendica, senza attenuazione del rigore probatorio”).
La qualificazione della domanda proposta da nei termini come Parte_1
finora argomentati assume rilevanza ai fini della distribuzione dell'onere della prova.
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Invero, colui che agisce in rivendica, così come per l'accertamento della proprietà, ha l'onere della c.d. probatio diabolica, nel senso che deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche dei propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, nel senso che nell'azione di rivendicazione l'attore ha l'onere di provare, oltre al possesso o la detenzione in capo al convenuto, anche la titolarità del diritto di proprietà vantato, dimostrando che il bene rivendicato è stato acquistato a titolo originario oppure gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da colui che lo aveva acquistato a titolo originario, perché appunto egli esercita un'azione a contenuto petitorio, diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene.
A sua volta, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria emerge che la parte attrice ha adempiuto all'anzidetto onere probatorio sulla stessa gravante, tenuto conto dei titoli proprietari prodotti da tale parte.
In particolare, è allegato alla citazione l'atto pubblico di compravendita immobiliare, rogato in data 16.10.2023, con il quale l' Controparte_6
, quale titolare dei diritti del concedente, e ,
[...] Parte_2
quale enfiteuta, trasferivano la proprietà all'odierno parte attrice del bene immobile costituto dal terreno censito al N.C.T. del comune di Agnana Calabra al foglio 5, mappale 1.036, mentre lo stesso , Controparte_6
quale titolare dei diritti del concedente, nonché e Persona_3 Parte_3 quali enfiteuti, trasferivano la proprietà all'odierno parte attrice del bene immobile costituto dal terreno censito al N.C.T. del Comune di Agnana calabra al foglio 5, mappale 1.038. Inoltre, sempre in allegato all'atto di citazione, emerge che gli enfiteuti danti causa dal avevano a loro volta acquistato il diritto reale Parte_1
parziale di FI (del tutto equiparato al diritto di livello) sugli anzidetti terreni con atto di donazione rogato in data 23.01.1984, con allegato frazionamento delle singole porzioni assegnate a ciascun donatario.
A quest'ultimo proposito, va evidenziato che per la individuazione della consistenza ed estensione dei terreni, prima oggetto di donazione del relativo diritto di FI nel 1984 ai danti causa del e, poi, acquisitati da quest'ultimo in Parte_1
proprietà piena dagli enfiteuti e dal concedente nel 2023, si deve fare
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necessariamente riferimento al suddetto frazionamento allegato all'atto di donazione, così come argomentato in termini del tutto condivisibili nella sentenza in atti n.
276/2024 del 18/05/2024 avente ad oggetto azione di regolamento di confini. Tale argomentazione, in particolare, risulta rilevante anche nella presente giudizio di rivendicazione della proprietà sui medesimi beni immobili, circa l'accoglimento della “domanda avanzata da in ordine al fondo sito in Agnana Parte_1
Calabra, località San Basilio, identificato al NCT con foglio n. 5, particella n. 973
(ex 594) 1036 e 1038 e, per l'effetto, dichiara che i confini tra le particelle nn. 1036,
1038 e 973, da una parte, e le particelle nn. 683 e 674, dall'altra parte, coincidono con quelli individuati negli atti di frazionamento allegati alla donazione del
03.02.1984, a rogito del notaio dr.ssa , posta in essere dalla sig.ra Persona_1
”, in relazione alla motivazione espressa sul punto circa l'infondatezza CP_2
della questione di merito riproposta da parte convenuta anche nel presente giudizio, nei termini come riportati in premessa (“Alla luce dei principi suesposti e quindi della preferenza, nella valutazione delle prove della determinazione dei confini, riconosciuta all'atto di provenienza e agli atti di frazionamento quando si tratta di atto di divisione (come nel caso in esame dove la divisione è stata realizzata con la donazione), si deve concludere che per l'esatta individuazione dei confini occorre far riferimento al richiamato atto di donazione e al frazionamento allegato. Tale conclusione non può essere revocata in dubbio da quanto allegato da parte convenuta, ovverosia che i frazionamenti allegati alla donazione costituiscono un'erronea riproduzione delle ripartizioni effettuate materialmente prima della formalizzazione della divisione attraverso l'apposizione di termini lapidei da parte del padre dell'odierno convenuto e del dante causa dell'attore. Invero, anche laddove si ritenesse che prima della donazione fossero stati definiti i confini tra le varie porzioni attribuite di fatto a ciascun figlio (circostanza che non è stata comunque accertata in giudizio), la sottoscrizione successiva dell'atto di donazione per accettazione da parte dei donatari nonché dell'allegato frazionamento deve essere inteso come cristallizzazione della volontà delle parti di definire i confini tra i loro terreni in via negoziale nei termini di cui al frazionamento, superando, pertanto,
l'asserita individuazione di fatto dei limiti preesistente”).
Sulla base di quanto finora argomentato, deve giungersi alla conclusione dell'accertata fondatezza della domanda attorea di rivendicazione di proprietà piena
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ed esclusiva e di conseguente statuizione di immediato rilascio del bene occupato da parte convenuta, che, quindi, va accolta, atteso che parte del terreno di proprietà del come individuati nel frazionamento allegato all'atto di donazione del Parte_1
1984, sono attualmente occupati dal convenuto quale dato pacifico _1
tra le parti.
Volgendo ora l'attenzione all'ulteriore pretesa risarcitoria addotta da parte attrice, va in primo luogo evidenziato che risulta del tutto generico e meramente assertivo il rilievo di tale parte circa l'asserita illegittimità della condotta posta in essere dalla controparte in sede di mediazione.
In secondo luogo, va parimenti rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta, sempre in termini del tutto generici, da parte attrice ed incentrata sull'occupazione sine titulo del bene immobile oggetto di causa da parte del convenuta.
Invero, pur se si è verificata una occupazione sine titulo da parte di _1
di una porzione del terreno oggetto di causa, in ogni caso non è emersa
[...]
alcuna prova del danno lamentato dalla controparte né sotto il profilo patrimoniale né sotto quello non patrimoniale, con il conseguente carattere generico e del tutto indimostrato della domanda risarcitoria in esame.
In particolare, va evidenziato che la parte attrice non ha assolto all'onere probatorio, sulla stessa incombente, relativo al lamentato danno patrimoniale patito in conseguenza dell'anzidetta occupazione, non avendo addotto alcunché in merito.
Sul punto, è opportuno sgombrare il campo da possibili equivoci in ordine alla distinzione tra fatto illecito, costituito nel caso di specie dall'occupazione di un cespite immobiliare sine titulo e danno ingiusto invocato dai relativi proprietari. A siffatto proposito, invero, va evidenziato che non vi è spazio – in questo come in ogni altro settore della responsabilità extracontrattuale – per il c.d. danno in re ipsa, posto che “il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, è pur sempre una perdita ingiusta, conseguente a un fatto dannoso, ma non si identifica con questo né si pone in termini di automatismo. Deve escludersi, pertanto, che una volta verificatosi il fatto dannoso la dimostrazione del danno ingiusto sarebbe in re ipsa per cui non ricade sull'attore originario l'onere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibili” (Cass., n. 5714/04). Il principio è stato ribadito più volte dalla Corte di Cassazione in tema, per esempio, di danno da lesione
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della riservatezza: Cass., n. 15240/14; della reputazione: Cass., ord. n. 21865/13; da occupazione abusiva di immobile, proprio come nel caso di specie: Cass., n.
15111/13; da protesto di assegno bancario: Cass., n. 23194/13; da lesione del diritto alla libera manifestazione del pensiero: Cass., n. 7471/12, ed è coerente con la funzione attribuita dall'ordinamento giuridico alla responsabilità civile: “nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante
l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. È quindi incompatibile con l'ordinamento italiano
l'istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali. Tale risarcibilità è sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e non può considerarsi provata "in re ipsa"”(Cass., n. 1183/07; cfr., altresì, Tribunale Rimini, 26/05/2015, n. 715).
Dunque, pur se risulta accertata in atti l'anzidetta occupazione abusiva e la conseguente impossibilità in capo alla controparte di accesso all'immobile, quanto alla domanda di risarcimento dei danni risulta invece condivisibile il suddetto orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e
2056 C.C., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto ad allegare e provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio, con la specifica indicazione e dimostrazione, ad esempio, di non aver potuto locare l'immobile a fronte di concrete proposte in tal senso o, comunque, di non aver potuto direttamente e tempestivamente utilizzare il bene con determinare modalità e scopi economicamente rilevanti, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli direttamente conseguenti alla mancata disponibilità del bene nello specifico lasso temporale dopo il relativo acquisto della proprietà, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. la giurisprudenza di
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legittimità sulla occupazione abusiva di immobile, Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n.
33645: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”; Cass., sez. III, 17.6.2013 n. 15111: “Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e
2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti”; Cass., sez. III, 16.5.2014 n. 13665; Cass., sez. III, 11/01/2005, n. 378: “Anche nel caso di occupazione "sine titulo" di un immobile (nella specie, un terreno), il danno non può ritenersi "in re ipsa"; sicché, ai fini del risarcimento, occorre che il danneggiato fornisca la prova di una effettiva lesione del suo patrimonio, consistente, per esempio, nel non aver potuto dare in locazione il bene, nel non aver potuto utilizzarlo direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente, o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli”; Cass., sez. III, 11/01/2005, n. 378: “Il danno da occupazione abusiva di immobile (nella specie, terreno privato) non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli art. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti”; Tribunale Bari, sez. III,
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20/01/2015, n. 59; Tribunale Napoli, sez. IX, 02/10/2017, n. 9772: “Il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa, né coincide col mero fatto dell'occupazione. Infatti, l'occupazione non è il danno, ma la condotta produttiva del danno. Pertanto, il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva (cfr. Cass. n. 15111/2013; Cass. n. 378/2005). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto.
La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia”; Tribunale Bari, sez. I, 13/09/2016, n. 4543, in motivazione: “In tema di occupazione abusiva di immobili si è di recente registrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, due sarebbero gli orientamenti antitetici: secondo il primo, qualora si verifichi un'occupazione sine titulo di immobile altrui il danno subito dal proprietario dovrebbe considerarsi in re ipsa, poichè si verificherebbe una soppressione delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene che forma oggetto del diritto di proprietà. Pertanto, il danno si ritiene sussistente sulla base di una praesumptio hominis, la quale è tuttavia superabile qualora si riesca a dimostrare concretamente che il proprietario, anche nell'ipotesi in cui lo spoglio non si fosse verificato, non avrebbe comunque utilizzato
l'immobile, disinteressandosene completamente. Sempre secondo tale primo orientamento, la stima del danno nel caso concreto può essere fatta con riferimento al cd. "danno figurativo", e cioè al valore locativo dell'immobile occupato (Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9137 del 16/04/2013, Rv. 626051; Sez. 2, Sentenza n. 14222 del 07/08/2012, Rv. 623541; Sez. 2, Sentenza n, 5568 del 08/03/2010, Rv. 611644;
Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 11/02/2008, Rv. 601677; Sez. 3, Sentenza n, 10498 del
08/05/2006, Rv. 591331; Sez. 3, Sentenza n. 827 del 18/01/2006, Rv. 587382; Sez. 2,
Sentenza n. 649 del 21/01/2000, Rv 533031; Sez. 2, Sentenza n. 1373 del 18/02/1999,
Rv. 523352). Secondo un altro orientamento, che appare preferibile, il danno da occupazione abusiva non può ritenersi in re ipsa, e non può coincidere con il
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semplice evento dell'occupazione, L'occupazione, infatti, non costituisce danno di per sè, bensì essa è soltanto e semplicemente la condotta produttiva del danno. Di conseguenza, è onere del danneggiato che chieda il risarcimento del danno causato dall'occupazione provare l'effettiva entità del danno, e cioè l'effettiva lesione derivante, ad esempio, dal non aver potuto locare l'immobile o comunque direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero dall'aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli
(Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n 15111 del 17/06/2013, Rv. 626875; Sez. 3, Sentenza n.
378 del 11/01/2005, Rv. 579772). Secondo quanto anche di recente affermato dalla
Suprema Corte, con sentenza n. 18494 del 21 settembre 2015, "L'affermazione secondo cui il danno causato dall'indisponibilità d'un immobile sia in re ipsa non può ritenersi corretta. Nel nostro ordinamento infatti non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n.
24474 del 18/11/2014, Rv. 633450; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014, Rv.
632941; Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Rv. 628570; Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750). Il danno risarcibile, infatti, non può dirsi esistente sol perchè sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno. Quest'ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.
L'inconcepibilità di danni in re ipsa fa si che non è possibile pretendere il risarcimento, sul perchè si sia prostata la lesione del diritto. " Nel caso che ci occupa, la sig.ra C. non ha allegato e provato alcun danno derivante dall'occupazione della porzione di corridoio e disimpegno e del vano adibito a salone oggetto di causa La stessa ha, semplicemente, riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza tuttavia provare di aver perso occasioni favorevoli per la locazione dell'intero immobile o della parte residua non interessata dallo spoglio, nè di aver sofferto di altra situazione patrimonialmente pregiudizievole. L'attrice, pertanto, non potrebbe ottenere alcun risarcimento del danno del danno patrimoniale conseguenza dello spoglio, per il sol fatto che vi sia stato, appunto, uno spoglio, relativamente ad un vano ed una porzione di corridoio, senza provare concretamente l'entità di tale pregiudizio. Il danno patrimoniale conseguenza del comportamento della S. è cosa diversa rispetto alla mancata
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disponibilità dell'immobile, che in sè concreta solo la violazione del diritto di proprietà. Configurare il danno patrimoniale conseguenza dello spoglio come danno in re ipsa non è accettabile in quanto ciò vorrebbe dire, per utilizzare la stessa terminologia usata da un'altra Corte di merito, "trasformare il sistema della responsabilità civile da strumento risarcitario di pregiudizi effettivamente patiti a strumento sanzionatolo di condotte illegittime" (Trib. Marsala, 30 gennaio 2007),
Solo nel caso in cui l'occupazione determini un pregiudizio economico poichè preclude l'attuazione di un serio e concreto progetto di utilizzazione, il giudice potrà determinare l'ammontare del danno risarcibile, anche avvalendosi di presunzioni (in tal senso si è espressa anche Cass. Civ. n 5058/2012). A prescindere dalla prova relativa alla mancata locazione, in ogni caso la C. non inoltre ha provato nessun tipo di ulteriore pregiudizio economico derivante dall'occupazione a seguito di spoglio, nè ha richiesto il risarcimento del danno derivante da tali altri pregiudizi
(ad esempio, derivanti dalla mancanza di un uso diretto dell'immobile nella sua interezza, o con riferimento ai vani oggetto di spoglio)”.
Nella vicenda in esame, a sua volta, non ha dedotto e provato Parte_1
lo specifico ed alternativo impiego redditizio dell'unità immobiliare qualora non fosse avvenuta l'occupazione di una porzione della stessa da parte di _1
sì da far ritenere ragionevolmente certa la sussistenza di
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un pregiudizio patrimoniale in ipotesi quantificabile anche in via equitativa, atteso che non è stato allegato e provato, se non in termini meramente generici, il danno- conseguenza in senso patrimoniale. Dunque, nella specie non è stato adeguatamente e compiutamente assolto l'onus probandi incombente sulla parte attrice a norma dell'art 2697 C.C.
In particolare, essendo stato sostanzialmente prospettato solo un danno in re ipsa, non sono state nemmeno allegate le voci di concreto danno – nel senso di un'effettiva lesione del patrimonio in capo a , ad esempio, per non aver potuto Parte_1
locare oppure alienare l'immobile a fronte di concrete proposte in tal senso o, comunque, per non aver potuto direttamente e tempestivamente utilizzare il bene con determinare modalità e scopi economicamente rilevanti nello specifico lasso temporale dopo l'acquisto della proprietà piena ed esclusiva nell'anno 2023 – che consentano con immediatezza di rilevare l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale.
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Dunque non v'è spazio per un'attribuzione di tipo patrimoniale in favore di parte attrice, per non avere la stessa dimostrato – neppure in via indiziaria – l'esistenza di un danno risarcibile quale danno-conseguenza rispetto all'occupazione sine titulo riconducibile alla controparte, avendo invece sostanzialmente prospettato solo un danno in re ipsa, richiedendosi invece la dimostrazione della sussistenza di uno specifico pregiudizio economico conseguente a tale occupazione.
Si deve ancora precisare che l'istituto della valutazione equitativa del danno disciplinato dall'art. 1226 C.C. trova espressamente applicazione nei casi in cui il danno non possa, per impossibilità oggettiva, essere provato nel suo preciso ammontare. In tale ambito, vige l'orientamento pacifico e costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui: <La liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economico valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile…>> (Cass. Civ., Sez. I, 29 luglio 2009, n. 17677). Nessuna allegazione e prova di danno patrimoniale, invece, è stata prodotta da Parte_1
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[...]
Per completezza espositiva, va ancora evidenziato, in linea generale, che il pregiudizio di tipo non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno;
in altri termini, sul piano della struttura dell'illecito il risarcimento del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, essendo tale danno risarcibile solo in presenza di una violazione di specifici diritti inviolabili della persona (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 01/06/2010, n. 13431), ferma restando l'esigenza di provare l'eziologia tra la lesione ed il danno-conseguenza.
Sul punto, invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che <Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente
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espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che
l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale …; b) che la lesione dell'interesse sia grave …; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi…>> (Cass. Civ., S.U., 11 novembre 2008,
n.26972). Sempre la Suprema Corte ha, altresì, chiarito che finanche quando il fatto illecito integri gli estremi del reato <la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca…>> (Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2001, n. 8421).
A sua volta, nell'ipotesi all'esame non è invece configurabile il diritto di proprietà
– leso dalla avversa occupazione sine titulo – tra i diritti costituzionalmente tutelati come “inviolabili”.
A siffatto proposito, deve valutarsi se tale diritto, pur se formalmente inserito nella Carta costituzionale, mantenga attualmente quelle caratteristiche di intima aderenza o di diretta inerenza alla persona umana che aveva per il passato e che lo faceva ricostruire quasi come attributo o componente indispensabili della capacità giuridica pubblica o di diritto privato.
Dunque, non v'è dubbio che un tempo avrebbe dovuto farsi rientrare in questa categoria anche il diritto di proprietà, non già perché fosse totalmente disancorato dal perseguimento di una funzione sociale, o avesse comunque in tal senso una caratterizzazione meno accentuata di quella odierna, ma perché esso si compenetrava a tal punto nella persona del titolare da influire persino sul suo status e da presentare una rilevanza non trascurabile sulla stessa capacità elettorale attiva e passiva, e più in generale sulla possibilità di accesso a pubbliche funzioni. Oggi, secondo la più autorevole dottrina ritenuta del tutto condivisibile da questo Giudicante, non sembra più fondato considerare la proprietà come un inviolabile diritto dell'uomo, non già perché essa sia a certe condizioni oggetto di provvedimenti ablatori, e non tanto perché la Costituzione all'art. 42 comma 1 anteponga alle norme sulla sua disciplina la preventiva e neutrale definizione che essa è pubblica o privata, ma essenzialmente perché il fenomeno sempre più esteso dell'appartenenza di beni a società od enti giuridicamente distinti dalle persone fisiche che danno loro vita, la crescente diffusione delle forme di proprietà azionaria o comunque frazionata e degli istituti di varia partecipazione o compartecipazione o cointeressenza su beni comuni, soprattutto nei diversi settori dell'attività commerciale, hanno irreversibilmente
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determinato la progressiva spersonalizzazione di questo diritto che non integra più la sfera intima del soggetto, ma si contrappone dall'esterno ed oggettivamente ad essa.
Infine, stante la parziale soccombenza della parte attrice, sussistono nel caso di specie giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così decide:
- accerta e dichiara che l'attore è proprietario esclusivo del Parte_1
bene immobile costituito da un fondo sito in Agnana Calabra, località San Basilio, identificato al NCT con foglio n. 5, particella n. 1036 (ex 974) e particella n. 1038
(ex 593), nella consistenza così come individuata negli atti di frazionamento allegati alla donazione del 03.02.1984, a rogito del notaio dr.ssa , posta in Persona_1
essere dalla sig.ra ; CP_2
- ordina a l'immediato rilascio in favore di , _1 Parte_1
libero da persone e cose, della porzione del suddetto bene immobile attualmente occupato dall'odierno convenuto;
- rigetta nel resto la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Locri, il 19 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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