Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 20/01/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00512/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03671/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3671 del 2024, proposto da
Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Belvini e Vincenza Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, in via Santa Lucia n. 81, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, alla via Diaz n. 11, presso la sede di quest’ultima;
nei confronti
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, alla p.zza Municipio, p.zzo San Giacomo, presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 20 del 30.05.2024 notificato a mezzo p.e.c. in data 31.05.2024 ed avente ad oggetto “Diniego Accertamento della compatibilità paesaggistica per una Stazione Radio Base Vodafone Italia S.p.A. ubicata nel Comune di Napoli alla via Generale Parisi nn. 4 e 5”, con il quale è stato decretato: “di DENEGARE – come per gli effetti del presente decreto si denega – l’Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Codice, al richiedente sig. NC De Dominicis, in qualità di procuratore speciale di VODAFONE ITALIA S.p.A., relativamente all’istanza “Richiesta di rilascio del N.O. - Accertamento della compatibilità paesaggistica per una Stazione Radio Base Vodafone Italia S.p.A. ubicata nel Comune di Napoli alla via Generale Parisi n.4 e 5 - Codice e nome sito: 4OF4507 Monte di Dio”, in conformità al parere NON FAVOREVOLE reso dalla competente Soprintendenza, con nota n. 6669-P del 30/04/2024, come condiviso da questi uffici regionali, che allegato al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale;”.
b) di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale, e comunque lesivo, ivi compreso il parere negativo reso dalla Soprintendenza n. 6669-P del 30/04/2024 (MIC|MIC_SABAP-NA_UO18|30/04/2024|0006669-P) trasmesso in allegato al decreto di diniego impugnato riportato al precedente punto a);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Napoli, e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con provvedimento protocollo n. 6669-P del 30/04/2024 (MIC|MIC_SABAP- NA_UO18|30/04/2024|0006669-P), la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha espresso parere negativo in merito all’istanza ex articolo 167 del d.lgs 42/04, avente ad oggetto l'accertamento di compatibilità paesaggistica di una stazione radio base esistente sulla copertura di un edificio situato in Napoli alla via Generale Parisi n. 4 e 5; l'impianto comprende tre antenne alte rispettivamente 3,40, 4,40 e 4,90 mt, collocate su un fabbricato alto circa 31 mt., collegate tra di loro da canaline portacavi. La Soprintendenza ha espresso in merito parere negativo ritenendo che “ La quantità di strutture tecnologiche che già invadono il lastrico, rendono saturo lo spazio visivo disponibile alle visuali panoramiche, e che sarebbe auspicabile un riordino di quelle già presenti utilizzando le nuove tecnologie al fine di minimizzare gli ingombri. Si rileva tra l’altro che il lastrico dove sono installate le antenne è situato in prossimità della chiesa monumentale della Nunziatella; l’ingombro disordinato delle antenne arreca nocumento ai caratteri monumentali della chiesa e antistante piazza. [.. omissis ..] il posizionamento caotico delle tre grandi antenne sul lastrico di copertura dell’edificio, altera significativamente lo skyline dell’architettura, incidendo negativamente sul contesto paesaggistico ritenuto dai D.M. vigenti, di elevato interesse paesaggistico. Le caratteristiche delle opere di cui trattasi, così come desumibili dall'esame della documentazione tecnica, non siano da ritenersi compatibili, in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al citato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con il vincolo di tutela monumentale che attualmente grava sull'immobile in argomento ”.
1.1 - Avverso tale parere, pedissequamente riportato nel decreto dirigenziale regionale di diniego parimenti gravato, è insorta Vodafone s.p.a. formulando un solo articolato motivo di censura di seguito sintetizzato: l'istruttoria e la motivazione dei provvedimenti sono solo apparenti; il parere della Soprintendenza contrasta con il parere favorevole della Regione Campania che, per contro, esclude detrimento per le vedute panoramiche; la sentenza n. 4179/23 - con la quale il Tar Campania ha annullato il precedente parere negativo - ha precisato che è necessaria una motivazione dettagliata sulla incompatibilità dell'opera con il vincolo esistente; la Soprintendenza non ha indicato accorgimenti e modifiche che avrebbero reso accoglibile l'istanza; la Soprintendenza non ha indicato quale visuale sarebbe danneggiata dal mantenimento delle antenne in loco dal 1995, ciò che sarebbe stato necessario specie alla luce dei principi espressi dalla sentenza che ha annullato il precedente parere negativo soprintendentizio.
2 - Ha resistito al gravame la Regione Campania, chiedendone il rigetto ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso avverso il proprio provvedimento, siccome vincolato al rispetto del parere dell’autorità tutoria.
3 - L'intimata Soprintendenza ha versato in atti in mera costituzione di stile.
4 - Il Comune di Napoli ha chiesto il rigetto del ricorso, rimarcando la propria estraneità alla vicenda.
5 - Esitata l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 co. 10 c.p.a, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2024 il ricorso è stato assunto in decisione.
6 - In limine litis va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli, non risultando impugnati atti emessi da questa Amministrazione.
7 - Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
7.1 – “ Conviene ricordare che in materia di autorizzazione paesaggistica il giudizio affidato all'Amministrazione preposta è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L'apprezzamento così compiuto è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2021, n. 4096; sez. IV, 19 aprile 2021, n. 3145) ” - Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6515/2024.
Inoltre, “ si deve ribadire che il favor assicurato alla diffusione dell’infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal decreto legislativo n. 259 del 2003, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione (Cons. St. sez. VI, n, 8242/2019) né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli (legittimi ed efficaci arg. ex CdS VI n. 7944 del 2009) ” - Cons. Stato, sent. n. 6840/2020.
8 – Orbene, il provvedimento impugnato ritiene non compatibile con il paesaggio l’impianto de quo , evidenziando due distinti profili, di cui il primo, come visto, attiene all’ingombro dello spazio visivo disponibile alle visuali panoramiche. D’altro canto, come pure bene rimarcato nel parere, la ricorrente occupa il lastrico con tre diverse antenne collocate in tre punti diversi della copertura, il cui “ posizionamento caotico … altera significativamente lo skyline dell’architettura ”.
Il tutto in area incontestatamente sottoposta al vincolo paesaggistico di cui al richiamato d.m. 21/2/1977, nonché tutelata ex lege ai sensi del d. lgs. n. 42/04, art. 142 lett. a) ed m), secondo quanto emerge dalla Relazione tecnica illustrativa per la compatibilità paesaggistica a firma del Dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania – all. 6 al ricorso.
Tanto premesso, il gravato parere non può dirsi basato su apprezzamenti palesemente irragionevoli o sulla fallace rappresentazione della realtà fattuale, né emerge dal ricorso alcuna specifica confutazione – negli ammessi termini - circa la compromissione dei valori tutelati ad opera dell’impianto in parola, munito di titolo edilizio, ma non paesaggistico.
8.1 - Sulla scorta di consolidata giurisprudenza, in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che, anche in caso di ipotetica fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi richiamate dal provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato, in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice (cfr. ex multis , da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 8094).
Non è quindi necessario soffermarsi sulle valutazioni dell'autorità tutoria relative alla prossimità dell’impianto rispetto alla chiesa monumentale della Nunziatella.
9 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della Regione Campania e del Comune di Napoli. Spese compensate tra la ricorrente e la Soprintendenza intimata, la cui partecipazione si è limitata a una mera costituzione di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
dichiara la carenza di legittimazione passiva del Comune di Napoli;
respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Napoli e della Regione Campania che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge per ciascuna delle parti. Compensa le spese tra la ricorrente e la Soprintendenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO