Ordinanza collegiale 4 marzo 2025
Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/06/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 02012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Cultrera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pachino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza sindacale registro n. -OMISSIS-, emessa dal Comune di Pachino (Provincia di Siracusa), Settore IV, avente ad oggetto “ordinanza contingibile ed urgente ex art. 55 comma 4 Dlgs 267/2000, ed art. 222 del R.D. N. 1265/1934, di sgombero dell’immobile sito in -OMISSIS-”, notificata in varie date agli odierni ricorrenti, ma in prima battuta al sig. -OMISSIS-, condomino del complesso condominiale -OMISSIS-;
nonché del Parere del Responsabile dell’U.O.S SIAN del Distretto di Noto, prot.llo n. -OMISSIS-, del parere del Genio Civile di Siracusa prot.llo -OMISSIS-, del parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa Registro Ufficiale -OMISSIS-, tutti atti prodromici all’emissione dell’Ordinanza impugnata;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi espressamente: eventuale verbale di sopralluogo effettuato dal personale in servizio presso il Comune di Noto, provvedimenti della Polizia Municipale di Noto, etc.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Gli odierni ricorrenti sono proprietari pro quota di immobili facenti parte del Condominio -OMISSIS-.
La proprietaria (signora -OMISSIS-) di uno di questi appartamenti posto al piano primo del medesimo stabile e di un garage al piano seminterrato ha citato l’intero condominio in un procedimento per ATP, ritenendo esistenti nel proprio immobile danni a quest’ultimo imputabili.
Tale procedimento civile si è asseritamente concluso con totale soccombenza della predetta condomina.
In data -OMISSIS-, il Sindaco del Comune di Pachino ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente, ex art. 55, comma 4, D.Lgs 276/2000, con la quale, premessa l’inabitabilità dell’immobile, al fine di garantire l’incolumità privata, ha ordinato “il divieto assoluto di accesso ed utilizzo dell’immobile fino al ripristino delle relative condizioni strutturali”.
In data -OMISSIS-era stata redatta una relazione di perizia da parte di un tecnico incaricato dalla medesima proprietaria, richiamata nell’ordinanza impugnata, in cui erano state evidenziate le criticità strutturali dell’immobile.
Il provvedimento ha dato atto che la predetta proprietaria -OMISSIS-, in tale specifica qualità, in data -OMISSIS-, ha presentato un esposto, ove sono stati messi “in luce i problemi causati da cedimenti strutturali verificatisi sia nel proprio appartamento che nel garage . . . trattasi di cedimenti di notevole entità riscontrabili in tutto il complesso condominiale, tali da mettere a repentaglio l’incolumità degli abitanti dell’intero complesso condominiale”.
La detta Ordinanza ha dato altresì atto che il Responsabile dell’U.O.S SIAV del Distretto di Noto dell’ASP di Siracusa, con nota del -OMISSIS-, ha demandato al Comune “l’adozione dei provvedimenti necessari per garantire l’incolumità pubblica e degli abitanti dell’immobile”.
Analogo rinvio alla competenza sindacale ex art. 54 del d.lgs.vo 267/2000, sempre secondo la ricostruzione in fatto dell’Ordinanza, è stato definito con parere del -OMISSIS- dal Genio Civile di Siracusa, mentre secondo il parere del -OMISSIS-dei Vigili del Fuoco di Siracusa, a seguito di sopralluogo, vi è stato l’avviso che in via precauzionale l’immobile “sia da considerare inagibile”.
Con ricorso notificato il -OMISSIS-, i ricorrenti hanno impugnato siffatta Ordinanza sindacale.
Il ricorso è stato affidato alle censure che così possono essere rubricate:
1) Nullità del provvedimento impugnato, per mancanza degli elementi essenziali, in particolare della motivazione.
2) Difetto di istruttoria, eccesso di potere e illogicità manifesta, in quanto mancherebbe la documentazione prodromica alla verifica, mediante le opportune misurazioni tecniche delle condizioni di luogo e spazio; mancata indicazione delle misure da adottare.
Il Comune, seppur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Di seguito alla camera di consiglio del 26/02/2025, la Sezione, con Ordinanza n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sollevato dubbi sull’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio in considerazione della sua mancata notifica alla parte denunciante indicata nel provvedimento impugnato, che ricoprirebbe la qualifica di controinteressato, assegnando alle parti termine di venti giorni per la presentazione di una memoria sull’unica questione relativa all’ammissibilità del ricorso.
In data 17/03/2025, i ricorrenti hanno depositato una memoria, con la quale si sostiene l’ammissibilità del gravame, in quanto:
- la detta denunciante è proprietaria di un immobile oggetto del provvedimento impugnato;
- la stessa da tempo ha trasferito altrove la propria abitazione;
- l’ordinanza contingibile e urgente è un provvedimento per sua natura finalizzato alla tutela di interessi generali e diffusi e comunque superindividuali e impersonali, sicché sarebbe da escludere che nel caso di ricorso proposto per il suo annullamento siano configurabili soggetti controinteressati in senso tecnico, nei confronti dei quali occorra a pena di inammissibilità instaurare il contraddittorio;
- la stessa denunciante viene menzionata quale autrice dell’esposto denuncia;
- la stessa sarebbe perfettamente a conoscenza della proposizione del ricorso da parte dei condomini, ma ne avrebbe ignorato la proposizione, pur essendo nella piena possibilità di impugnare l’Ordinanza di cui si chiede volersi pronunciare la declaratoria di nullità;
- l’ordinanza impugnata è lesiva per la medesima denunciante, che segnalando con un esposto un evento ha fornito una mera notizia per l’Amministrazione, la quale poi ha attivato i poteri che l’ordinamento le attribuisce;
- la qualifica di controinteressato, a cui il ricorso deve essere notificato, deve essere riconosciuta non a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato, bensì solo a chi riceva un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento, vantaggio diretto e immediato che -OMISSIS- non pare possa ricevere o abbia ricevuto dal provvedimento impugnato, considerato che la stessa non abita più da tempo all’interno dell’immobile oggetto dell’ordinanza di sgombero. Per la predetta non avrebbe alcuna importanza la perdita di efficacia o meno dell’ordinanza impugnata, in quanto, dopo aver dato avvio a una serie di procedimenti atti a danneggiare interamente il condominio e i condomini, si è trasferita altrove iniziando a disinteressarsi totalmente delle sorti del problema;
- l’annullamento dell’Ordinanza, e quindi l’affermazione giuridica dei motivi posti a fondamento del ricorso, non potrebbe far altro che giovare a -OMISSIS-; per contro, l’eventuale conferma dell’Ordinanza impugnata non la danneggerebbe, posto, per altro, che la stessa ne è perfettamente a conoscenza e ha deciso di non opporsi.
All’Udienza camerale del 9.4.2025, previo avviso alle parti della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile a causa della non integrità del contraddittorio.
I ricorrenti, in particolare, hanno omesso di notificare il ricorso alla proprietaria di uno degli immobili del medesimo stabile, espressamente contemplata nel provvedimento impugnato, sia quale soggetto denunciante del deficit strutturale del complesso condominiale, sia, ed è questo il punto, quale proprietaria di un immobile che, come recita l’ordinanza, subisce “cedimenti strutturali verificatisi sia nel proprio appartamento che nel garage . . . cedimenti di notevole entità riscontrabili in tutto il complesso condominiale, tali da mettere a repentaglio l’incolumità degli abitanti dell’intero complesso condominiale”.
Ciò posto, è noto al Collegio il principio giurisprudenziale secondo il quale “ l'ordinanza contingibile e urgente è un provvedimento per sua natura finalizzato alla tutela di interessi generali o diffusi e comunque superindividuali e impersonali, talché è da escludere che nel caso di ricorso proposto per il suo annullamento siano configurabili soggetti controinteressati in senso tecnico nei confronti dei quali occorra a pena di inammissibilità instaurare il contraddittorio” (T.A.R Palermo, sez. I, 24 febbraio 2022, n.631).
“Tuttavia, come condivisibilmente ritenuto dalla detta decisione, tale criterio non si adatta al caso di specie, posto che il tenore del provvedimento impugnato . . . lascia emergere chiaramente oltre il coinvolgimento degli interessi di natura pubblica anche l’incidenza su situazioni giuridiche di natura privatistica”.
Il Codice del processo amministrativo, conclude condivisibilmente la detta decisione n. 631/22, «all’art. 27 (“Contraddittorio”) stabilisce infatti che il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati (comma 1), mentre il successivo art. 41 (“Notificazione del ricorso e suoi destinatari”) prevede che qualora, come nel caso di specie, sia proposta azione di annullamento “il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ... ad almeno uno dei controinteressati”, chiarendo che quest’ultimo è il soggetto “che sia individuato nell’atto stesso” (comma 2): si tratta del controinteressato in senso formale. La giurisprudenza equipara, peraltro, il controinteressato individuato testualmente dall’atto a quello facilmente individuabile in ragione delle indicazioni contenute nell’atto impugnato e riconosce ulteriormente la qualità di controinteressato in senso sostanziale a chi, oltre a essere nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o comunque ivi agevolmente individuabile (il c.d. elemento formale), si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto (c.d. elemento sostanziale), in quanto questo, di norma, gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio».
Conclusivamente (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 4627 del 3 settembre 2001), se è pur vero che “la circostanza che un soggetto abbia presentato un’istanza alla pubblica amministrazione volta a sollecitare un certo provvedimento non comporta l’acquisizione della qualità di controinteressato in caso di impugnazione dei provvedimenti sulla base di tale istanza (C.G.A., 17 febbraio 1998 n. 39)”, è altrettanto vero che sussiste un “interesse qualificato, che contraddistingue la figura del controinteressato, (che) poi deve essere, oltre che espressamente tutelato dal provvedimento impugnato, percepibile come un vantaggio da questo attribuito individualmente”.
Come premesso, l’ordinanza avversata fa propria la segnalazione di -OMISSIS-, in quanto proprietaria di un immobile che subisce “cedimenti strutturali verificatisi sia nel proprio appartamento che nel garage . . . cedimenti di notevole entità riscontrabili in tutto il complesso condominiale, tali da mettere a repentaglio l’incolumità degli abitanti dell’intero complesso condominiale”.
Dal tenore del provvedimento, dunque, appare evidente la doppia qualità di -OMISSIS-, denunziante e proprietaria che assume di subire un danno.
Inoltre, il medesimo provvedimento, oltre a riferirsi ai pareri delle varie amministrazioni competenti per come rappresentato in punto di fatto, rinvia a una perizia del tecnico incaricato da -OMISSIS- del -OMISSIS-, depositata in atti dalla stessa parte ricorrente, con la quale, oltre a rappresentare i vari cedimenti e/o fessurazioni del complesso, così si conclude: “si palesa la necessità di indagini di tipo strumentale e distruttivo, ovvero prelievo di campioni per verifica di qualità calcestruzzi, prove sclerometriche all’intradosso delle travi nel piano sottostante (piano terra); verifica delle armature messe in opera e confronto con le armature di progetto e quanto altro occorre per verificare la conformità degli elementi strutturali in parola con la documentazione agli atti (progetto strutturale). Solo dopo questa fase si potranno programmare degli interventi volti a risolvere il problema delle deformazioni presenti. Inoltre posso affermare con certezza che il fenomeno è di tipo progressivo e costante ovvero le dimensioni delle lesioni aumentano di circa 0.33 mm/anno. Tale situazione deve essere tempestivamente arginata ovvero occorre analizzare la struttura al fine di verificare se ancora oggi esistono le condizioni di sicurezza minime ovvero vi è pericolo di crollo”.
Conclude l’ordinanza impugnata che lo sgombero è disposto “fino alla messa in atto delle misure idonee ad eliminare la grave situazione di pericolo venutasi a creare”.
Ritiene il Collegio, quindi, che il provvedimento impugnato non è rivolto al mero sgombero, ma che tale misura sia relazionata, anche sotto il profilo temporale, alla verifica e alla consequenziale risoluzione dei problemi strutturali, vale a dire le finalità che appaiono evidenti dalla relazione tecnica commissionata da -OMISSIS- e fatta propria, sotto il profilo motivazionale, dal Comune intimato, circostanza, questa, che radica un interesse concreto al mantenimento dell’ordinanza avversata.
Oltre all’interesse dei ricorrenti, vi è dunque anche l’interesse della proprietaria dell’immobile (opposto all’annullamento dell’intimazione di sgombero avversata) alla verifica e/o alla sanatoria dei problemi strutturali, espressamente menzionate nel provvedimento impugnato che fa rinvio, tra gli altri, all’esposto-denuncia presentato.
La proprietaria interessata viene menzionata nel provvedimento impugnato, non soltanto come denunciante, ma in particolar modo come proprietaria dell’immobile, dunque come titolare di un diritto assoluto (individuale e antitetico a quello dei ricorrenti), che può essere limitato soltanto nei casi previsti dalla legge, riguardante un immobile che versa in condizioni di asserito cedimento strutturale, come si evidenzia dalla perizia extragiudiziale effettuata.
La stessa, avuto riguardo alla sua segnalazione e al tenore della perizia tecnica dalla stessa introdotta nel procedimento, riceve invero un vantaggio diretto e immediato dal mantenimento e dall’esecuzione del provvedimento impugnato, volto in termini generali a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche il prospettato possibile crollo e la distruzione del proprio immobile e quindi dell’edificio intero, mediante l’imposizione della messa in sicurezza del complesso condominiale, ponendo rimedio al cedimento strutturale.
In altri termini, l’esecuzione del provvedimento impugnato, “provocato dall’iniziativa della detta comproprietaria”, è quindi prodromica e funzionale a evitare e scongiurare il verificarsi di un concreto e altrettanto probabile (o quanto meno possibile) danno e pregiudizio di natura patrimoniale alla proprietà della medesima, oltre a scongiurare eventuali danni a terzi, per i quali, evidentemente, la stessa può avere interesse che non si verifichino, al fine di evitare addebiti di responsabilità.
L’individuato interesse proprio della ricorrente non sembra essere scalfito dalle considerazioni espresse da parte ricorrente di seguito alla memoria presentata su impulso del Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a..
Non rileva a tal fine, che -OMISSIS- non abiti più nel predetto appartamento, in quanto comunque risulta essere titolare del diritto di proprietà sull’immobile, non avendo dismesso tale diritto in alcun modo, e quindi la stessa vanta attualmente una pretesa giuridica che l'ordinamento le riconosce.
Con l’esecuzione del provvedimento impugnato, la proprietaria si assicurerebbe medio tempore il non ulteriore deterioramento strutturale dei propri immobili (e ciò a fortiori qualora nelle sue intenzioni vi fosse la vendita degli stessi), avviando contestualmente agli altri proprietari, nel termine assegnato loro dall’ordinanza sindacale, i lavori e le operazioni finalizzate alle verifiche strutturali, prima, e al ripristino delle condizioni di sicurezza, dopo.
Da ciò si evidenzia pertanto il collegamento funzionale tra il mantenimento del provvedimento impugnato e l’interesse qualificato, concreto e attuale della proprietaria, alla salvaguardia e al ripristino degli immobili, onde evitare un crollo o la definitiva inagibilità dell’edificio intero.
Né appare maggiormente conducente che -OMISSIS-, seppur a conoscenza dell’ordinanza non l’abbia impugnata, palesandosi, al contrario, una ragione per sostenere il suo interesse a mantenere il provvedimento, altro elemento che le conferisce posizione di controinteresse.
Circa il suo attuale disinteressamento alle vicende in esame, in disparte il giudizio non supportato da alcun elemento probatorio, lo stesso avrebbe potuto, ove mai rilevante ai fini processuali, essere dimostrato proprio soltanto con la sua evocazione in giudizio.
In ogni caso, l’osservazione non può deporre per la oggettiva insussistenza di un interesse specifico, per altro palesato dal suo esposto e fatto proprio dal Comune con l’atto impugnato.
Tanto appare sufficiente per ribadire la posizione di controinteresse di -OMISSIS- e la consequenziale necessità, a pena di decadenza entro il termine prescritto ormai spirato, di notifica nei suoi confronti del ricorso.
Conclusivamente, come premesso, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte evocata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.