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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 07/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 122/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DANIELE DI VITO
ATTORE contro
259I), con il patrocinio Controparte_1 degli 'avv.ti ANDREA LONGOBARDI e TOMMASO LONGOBARDI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 29.11.2023 – celebrata ocn la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc – le parti hanno precisato le conclusioni come da note tempestivamente depositate , che si richiamano per intero.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 473/2021
[...] del 01/12/2021 (R.G.n. 1080/2021), emesso dall' intestato Tribunale, con cui gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 7.454,06, oltre interessi ed accessori, in favore della ( hereinafter ) e Controparte_1 CP_1 spiegava contestualmente domanda riconvenzionale per l' importo di € 7.571,33.
Affermava la parte opponente che l' avversa pretesa – per il fatto di trovare origine e vita nel contratto d' appalto concluso tra essa e la società opposta in data 14.12.2019 – avrebbe dovuto essere proposta in sede arbitrale e tanto in ragione dell' art 12 della convenzione appena richiamata che devolve appunto ad arbitri
“ qualsiasi controversia insorta “ tra le parti contrattuali.
Sulla base di tale considerazione il attore chiedeva la revoca del Parte_1 monitorio opposto a causa dell' incompetenza del Tribunale adito ad emanarlo e chiedeva inoltre – in via riconvenzionale – la condanna della a risarcire CP_1 ad esso opponente, ai sensi dell' art. 14 del contratto di appalto, i danni conseguenti al ritardo con cui la detta convenuta aveva adempiuto la propria obbligazione contrattuale.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione in cui CP_1 affermava l' esistenza della competenza del Tribunale di Larino ad emettere il d.i. opposto e contestava l' avversa eccezione di inadempimento, sostenendo invece di avere adempiuto correttamente le prestazioni contrattuali su di essa gravanti e che il ritardo nell' esecuzione dei lavori era stato invece determinato da fatti e condotte di cui doveva essere ritenuto responsabile il opponente. Parte_1
Sulla scorta delle argomentazioni appena sintetizzate l' opposta chiedeva - preliminarmente ed in adesione alla eccezione di incompetenza ex adverso sollevata – la rimessione della causa dinanzi all' arbitro contrattualmente indicato e – nel merito – il rigetto dell' opposizione.
La causa veniva trattenuta per la decisione all' udienza del 29.11.2024 sulla base delle sole produzioni documentali. Deve essere preliminarmente esaminata l' eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall' opponente , secondo cui la competenza a conoscere il presente giudizio spetterebbe al giudice arbitrale indicato dall' art. 12 del contratto di appalto concluso tra le parti .
Si deve richiamare al riguardo quella ormai consolidata giurisprudenza secondo cui il creditore può richiedere al giudice ordinario l' emissione dell'ingiunzione di pagamento inaudita altera parte tipica del procedimento monitorio, in quanto detta procedura non è contemplata nella disciplina del giudizio arbitrale ( cfr ex multis Cass. SS UU n. 21550/2017 ).
Tale principio deve essere tuttavia coniugato con quello – complementare – secondo cui , nel caso in cui con l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo venga sollevata l' exceptio compromissi , la competenza del giudice ordinario viene a cessare e quindi il d.i. deve essere revocato, con rimessione delle parti dinanzi agli arbitri ( cfr ex aliis Cass. Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. SS UU 18 settembre 2017, n. 21550; Cass. Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166; Tribunale Milano, 19 ottobre 2017 n. 10590).
Tanto trova giustificazione nel fatto che – a seguito della proposizione dell' opposizione – si instaura un normale processo di cognizione e conseguentemente si verificano i presupposti previsti per l' operatività della competenza arbitrale.
E dunque, in applicazione delle coordinate che precedono , si deve ritenere da un lato che l' emissione del monitorio opposto sia stata correttamente richiesta al Tribunale adito e dall' altro che – a seguito dell' opposizione con cui è stata sollevata l' exceptio compromissi – la competenza a giudicare la controversia debba essere trasferita al giudice arbitrale.
A tale rimessione non osta la proposizione da parte dell' opponente della domanda riconvenzionale: si richiama al riguardo il noto principio giurisprudenziale secondo cui “dalla contemporanea proposizione di un ' eccezione di incompetenza e di una domanda riconvenzionale non è possibile desumere la volontà della parte di rinunciare all' eccezione di incompetenza proposta, potendosi esclusivamente dedurre da tale circostanza la volontà di fare decidere anche la riconvenzionale, come richiede la legge , dal giudice competente anche per la domanda principale, con la conseguenza che – se l' eccezione sarà accolta – tutta la causa, compresa la riconvenzionale trasmigrerà al giudice competente per la causa principale” ( cfr ex plurimis C App Napoli 18.04.2017). A tanto si aggiunga che anche la riconvenzionale trova il suo fondamento nel contratto di appalto e dunque la competenza degli arbitri a decidere la stessa appare indiscutibile.
Deve dunque – sulla base delle argomentazioni svolte – essere dichiarata l' incompetenza dell' adito Tribunale a conoscere la presente causa , con revoca del d.i. opposto e rimessione del procedimento al giudice arbitrale.
Alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell' art 819 ter 2° co cpc, nella parte in cui ha escluso nei rapporti tra arbitrato e processo l' applicabilità delle regole corrispondenti alle previsioni dell' art 50 cpc, va assegnato alle parti un termine per la riassunzione della controversia innanzi agli arbitri ( Corte Cost. n. 233/2013) .
In punto di spese si ritiene – in linea con la giurisprudenza dominante ( cfr ex aliis Trib. Firenze n. 3364/2024 ) – che la constatazione per cui l' opposto poteva legittimamente richiedere – come ha fatto – al giudice adito l' emissione del monitorio pur in presenza della clausola compromissoria ed il fatto che egli abbia aderito all' exceptio compromissi sollevata dall' opponente costituiscano elementi idonei a concretizzare quelle gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali – in sintonia con il dictum di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale – può essere disposta la compensazione quanto meno parziale delle spese di lite.
Conseguentemente le spese di lite – liquidate secondo il limite minimo dello scaglione per valore di cui al d.m. n. 55/2014 in ragione dell' assenza di istruzione orale e documentale – vengono compensate per una metà e poste per la restante metà a carico dell' opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...] contro l' Parte_2 Controparte_1 così provvede: dichiara l' incompetenza del Tribunale di Larino a decidere la controversia, per essere la competenza devoluta ad arbitri;
per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
assegna alle parti il termine di mesi tre – con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza – per la riassunzione della causa dinanzi agli arbitri;
liquida le spese di lite in euro 2658,50 – di cui 118,50 per spese e 2540 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap – compensandole per una metà e ponendole a carico dell' opposta per la restante metà.
Larino, 6 aprile 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 122/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DANIELE DI VITO
ATTORE contro
259I), con il patrocinio Controparte_1 degli 'avv.ti ANDREA LONGOBARDI e TOMMASO LONGOBARDI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 29.11.2023 – celebrata ocn la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc – le parti hanno precisato le conclusioni come da note tempestivamente depositate , che si richiamano per intero.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 473/2021
[...] del 01/12/2021 (R.G.n. 1080/2021), emesso dall' intestato Tribunale, con cui gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 7.454,06, oltre interessi ed accessori, in favore della ( hereinafter ) e Controparte_1 CP_1 spiegava contestualmente domanda riconvenzionale per l' importo di € 7.571,33.
Affermava la parte opponente che l' avversa pretesa – per il fatto di trovare origine e vita nel contratto d' appalto concluso tra essa e la società opposta in data 14.12.2019 – avrebbe dovuto essere proposta in sede arbitrale e tanto in ragione dell' art 12 della convenzione appena richiamata che devolve appunto ad arbitri
“ qualsiasi controversia insorta “ tra le parti contrattuali.
Sulla base di tale considerazione il attore chiedeva la revoca del Parte_1 monitorio opposto a causa dell' incompetenza del Tribunale adito ad emanarlo e chiedeva inoltre – in via riconvenzionale – la condanna della a risarcire CP_1 ad esso opponente, ai sensi dell' art. 14 del contratto di appalto, i danni conseguenti al ritardo con cui la detta convenuta aveva adempiuto la propria obbligazione contrattuale.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione in cui CP_1 affermava l' esistenza della competenza del Tribunale di Larino ad emettere il d.i. opposto e contestava l' avversa eccezione di inadempimento, sostenendo invece di avere adempiuto correttamente le prestazioni contrattuali su di essa gravanti e che il ritardo nell' esecuzione dei lavori era stato invece determinato da fatti e condotte di cui doveva essere ritenuto responsabile il opponente. Parte_1
Sulla scorta delle argomentazioni appena sintetizzate l' opposta chiedeva - preliminarmente ed in adesione alla eccezione di incompetenza ex adverso sollevata – la rimessione della causa dinanzi all' arbitro contrattualmente indicato e – nel merito – il rigetto dell' opposizione.
La causa veniva trattenuta per la decisione all' udienza del 29.11.2024 sulla base delle sole produzioni documentali. Deve essere preliminarmente esaminata l' eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall' opponente , secondo cui la competenza a conoscere il presente giudizio spetterebbe al giudice arbitrale indicato dall' art. 12 del contratto di appalto concluso tra le parti .
Si deve richiamare al riguardo quella ormai consolidata giurisprudenza secondo cui il creditore può richiedere al giudice ordinario l' emissione dell'ingiunzione di pagamento inaudita altera parte tipica del procedimento monitorio, in quanto detta procedura non è contemplata nella disciplina del giudizio arbitrale ( cfr ex multis Cass. SS UU n. 21550/2017 ).
Tale principio deve essere tuttavia coniugato con quello – complementare – secondo cui , nel caso in cui con l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo venga sollevata l' exceptio compromissi , la competenza del giudice ordinario viene a cessare e quindi il d.i. deve essere revocato, con rimessione delle parti dinanzi agli arbitri ( cfr ex aliis Cass. Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. SS UU 18 settembre 2017, n. 21550; Cass. Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166; Tribunale Milano, 19 ottobre 2017 n. 10590).
Tanto trova giustificazione nel fatto che – a seguito della proposizione dell' opposizione – si instaura un normale processo di cognizione e conseguentemente si verificano i presupposti previsti per l' operatività della competenza arbitrale.
E dunque, in applicazione delle coordinate che precedono , si deve ritenere da un lato che l' emissione del monitorio opposto sia stata correttamente richiesta al Tribunale adito e dall' altro che – a seguito dell' opposizione con cui è stata sollevata l' exceptio compromissi – la competenza a giudicare la controversia debba essere trasferita al giudice arbitrale.
A tale rimessione non osta la proposizione da parte dell' opponente della domanda riconvenzionale: si richiama al riguardo il noto principio giurisprudenziale secondo cui “dalla contemporanea proposizione di un ' eccezione di incompetenza e di una domanda riconvenzionale non è possibile desumere la volontà della parte di rinunciare all' eccezione di incompetenza proposta, potendosi esclusivamente dedurre da tale circostanza la volontà di fare decidere anche la riconvenzionale, come richiede la legge , dal giudice competente anche per la domanda principale, con la conseguenza che – se l' eccezione sarà accolta – tutta la causa, compresa la riconvenzionale trasmigrerà al giudice competente per la causa principale” ( cfr ex plurimis C App Napoli 18.04.2017). A tanto si aggiunga che anche la riconvenzionale trova il suo fondamento nel contratto di appalto e dunque la competenza degli arbitri a decidere la stessa appare indiscutibile.
Deve dunque – sulla base delle argomentazioni svolte – essere dichiarata l' incompetenza dell' adito Tribunale a conoscere la presente causa , con revoca del d.i. opposto e rimessione del procedimento al giudice arbitrale.
Alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell' art 819 ter 2° co cpc, nella parte in cui ha escluso nei rapporti tra arbitrato e processo l' applicabilità delle regole corrispondenti alle previsioni dell' art 50 cpc, va assegnato alle parti un termine per la riassunzione della controversia innanzi agli arbitri ( Corte Cost. n. 233/2013) .
In punto di spese si ritiene – in linea con la giurisprudenza dominante ( cfr ex aliis Trib. Firenze n. 3364/2024 ) – che la constatazione per cui l' opposto poteva legittimamente richiedere – come ha fatto – al giudice adito l' emissione del monitorio pur in presenza della clausola compromissoria ed il fatto che egli abbia aderito all' exceptio compromissi sollevata dall' opponente costituiscano elementi idonei a concretizzare quelle gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali – in sintonia con il dictum di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale – può essere disposta la compensazione quanto meno parziale delle spese di lite.
Conseguentemente le spese di lite – liquidate secondo il limite minimo dello scaglione per valore di cui al d.m. n. 55/2014 in ragione dell' assenza di istruzione orale e documentale – vengono compensate per una metà e poste per la restante metà a carico dell' opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...] contro l' Parte_2 Controparte_1 così provvede: dichiara l' incompetenza del Tribunale di Larino a decidere la controversia, per essere la competenza devoluta ad arbitri;
per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
assegna alle parti il termine di mesi tre – con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza – per la riassunzione della causa dinanzi agli arbitri;
liquida le spese di lite in euro 2658,50 – di cui 118,50 per spese e 2540 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap – compensandole per una metà e ponendole a carico dell' opposta per la restante metà.
Larino, 6 aprile 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis