Sentenza 7 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2004, n. 6829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6829 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA RI, RI MA, OG AR, CC IS, IA RA, LI IN, CO AR PI, AR LU, LA US, IO AC, LO AN, EL BA IO, DI AM AR TT, OL EL, VA IO, PO SA, LL IO, elettivamente domiciliati in ROMA PIZZA S. CROCE IN GERUSALEMME 4, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PUCCIARELLI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., già FERROVIE ELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 18368/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 12/06/00 R.G.N. 52010/95;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 26/11/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari il ricorso manifestamente infondato.
RILEVATO IN FATTO
1 - che il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.6.00, ha rigettato la domanda proposta dal sign. Valeriano Basili ed i suoi litisconsorti nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, di cui gli stessi sono stati dipendenti, diretta ad ottenere la riliquidazione della indennità di buonuscita con il computo di aumenti stipendiali da loro percepiti, in relazione al ceni 1990- 1992, successivamente alla cessazione del servizio;
2 - che il sign. Basili ed i suoi litisconsorti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza cui la s.p.a. F.S. resiste con controricorso;
essa ha anche presentato memoria;
3 - che la causa, ai sensi dell'art. 375 c.c. è stata decisa in Camera di consiglio.
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che il ricorso, il cui nucleo centrale è individuabile nella tesi già sostenuta in numerose, analoghe controversie decise da questa Corte secondo cui una corretta interpretazione delle norme collettive non può prescindere dal rilievo che la percezione degli aumenti stipendiali dopo la cessazione dal servizio è dovuta ad un mero scaglionamento nel tempo degli stessi che non incide sulla loro inerenza al rapporto di lavoro, risulta manifestamente infondato;
2 - che questa Corte, che ha sempre ritenuto infondate le pretese analoghe dei ricorrenti (fra le altre ( 5589/02, 7173/01, 5042/00, 11080/99, 10400/98);
3 - che il ricorso va, pertanto, rigettato;
4 - che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate il euro 24,00 oltre euro 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2004