Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 24 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7482/2023
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato MARTA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA D'ANGELO, nel cui studio in Gravina di Catania ha eletto domicilio, via G. Marconi,
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-ricorrente-
Contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale CP_1 P.IVA_1
mandatario della , rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CONTI, nel cui studio in Riposto ha eletto domicilio, via Cascino, 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5/7/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229019974769/000 notificata dall' il 29/6/2023 e avverso Controparte_4
tredici sottostanti avvisi di addebito, aventi ad oggetto contributi DM10 e IVS e somme aggiuntive relativi agli anni dal 2009 al 2016, dell'importo complessivo di euro 32.679,79. Eccepiva innanzitutto la prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi, osservando che l'intimazione di pagamento impugnata fosse stata notificata ben oltre il termine quinquennale di prescrizione, con conseguente nullità dell'intimazione stessa. Evidenziava sul punto che i contributi in oggetto risalissero agli anni dal 2009 al 2016 e che gli stessi soggiacessero alla normativa di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione successiva all'eventuale notifica degli avvisi di addebito rilevando che, dalle rispettive date di notifica fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, fosse decorso il prescritto termine di cinque anni. Rilevava infine la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli avvisi di addebito, quale omissione che avesse reso nullo l'intero procedimento di riscossione. Chiedeva pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, fosse dichiarata la prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento, anche per intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito;
chiedeva inoltre la declaratoria di nullità
dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei suddetti atti prodromici.
Con decreto del 27/7/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 12/12/2023 si costituiva in giudizio l' , CP_1
esponendo che con l'atto impugnato fosse stato intimato il pagamento di somme dovute a titolo di contributi alla gestione previdenziale aziende e artigiani, a seguito dell'iscrizione a tali gestioni.
Osservava che parte degli avvisi di addebito fossero stati parzialmente stralciati, che avessero ad oggetto contributi DM10 insoluti, note di rettifica da DM10 e “regolarizzazione d'ufficio”, mentre altri avessero ad oggetto contributi IVS fissi e sanzioni. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità
dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs.
46/1999, tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebito nelle date risultanti dalla documentazione allegata. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi,
inerente a vizi formali e di notifica, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Rilevava che gli avvisi di addebito fossero stati correttamente notificati a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria e del D.M. 9/4/2001. Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente volta a contestare la notifica mediante posta elettronica certificata,
evidenziando che non ricorresse nella specie alcuna nullità considerato che, stante la documentazione prodotta consistente nella “ricevuta di avvenuta consegna”, operasse una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, fatta salva la prova contraria a carico del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto, e ciò non diversamente da quanto disposto per la notifica per posta raccomandata.
Contestava l'affermazione di parte opponente relativa alla mancata conoscenza degli avvisi di addebito in epoca antecedente la notifica dell'intimazione di pagamento;
evidenziava all'uopo l'esecuzione da parte del ricorrente di pagamenti rateali presso l' dal 2016 al 2018 in seguito ad CP_5
istanza di dilazione, ed altri pagamenti rateali a partire dal 2019 in seguito ad istanza di definizione agevolata, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione nei 40 giorni successivi la data di conoscenza dei suddetti atti, l'opponente fosse decaduto dalla possibilità di eccepire la prescrizione antecedente la data medesima. Produceva il dettaglio dei pagamenti parziali dedotti, attribuendo agli stessi efficacia interruttiva della prescrizione in quanto atti di riconoscimento del debito e di rinuncia a qualsivoglia contestazione;
rilevava che, pertanto, il ricorrente non potesse più agire per l'accertamento negativo del debito. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, deduceva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
quanto all'eccezione di prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedeva che,
all'eventuale accoglimento della stessa, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva in forza del titolo e non anche l'annullamento dello stesso. Osservava
ancora che il termine di prescrizione fosse stato interrotto da atti posti in essere dall' e che, CP_5
comunque, fosse rimasto sospeso in forza di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici. Concludeva che, avuto riguardo alle date di notifica degli avvisi di addebito,
salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' , la prescrizione non fosse Controparte_6
maturata anche a causa della suddetta sospensione dei termini di prescrizione. Chiedeva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata all' la produzione in giudizio ex art. 421 c.p.c. degli atti esecutivi compiuti CP_5
successivamente all'iscrizione a ruolo.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva in ordine alle domande ed eccezioni formulate, di esclusiva competenza dell'ente impositore. Affermava quindi la sua estraneità in ordine alle notifiche eseguite direttamente dal suddetto ente, dichiarandosi esente da ogni responsabilità. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, evidenziava la regolare notifica degli atti impugnati, l'applicazione nella specie del termine di prescrizione decennale e l'intervenuta sospensione del suddetto termine, con la conseguenza che nessuna prescrizione fosse maturata. Chiedeva dunque dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, il rigetto dell'opposizione siccome infondata e, comunque, l'esonero della stessa da ogni responsabilità, anche in ordine alle spese di lite.
L'opponente replicava alle difese degli enti resistenti depositando note di trattazione, con le quali insisteva nella prescrizione successiva, in assenza di documentazione relativa ad eventuali atti interruttivi, e nella nullità delle notifiche eseguite a mezzo pec e di quella relativa all'intimazione di pagamento impugnata. Con provvedimento del 6/6/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per la trattazione e decisione della causa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 24 marzo 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito e l'eccezione sollevata dall' di inammissibilità dell'opposizione, la quale va esaminata d'ufficio dal giudice, CP_1
anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio,
deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001;
Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare l'effettiva notifica degli avvisi di addebito e la regolarità della stessa, sulla scorta della documentazione versata in atti dall'ente previdenziale. Ed infatti, l' ha prodotto i CP_1
referti di notifica dei suddetti atti dai quali si evince che, per ognuno di essi, la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che gli avvisi di addebito n.
59320130002284416000 (1), n. 59320130003989346000 (2), n. 59320130006011486000 (3), n.
59320140000296421000 (4) e n. 59320140002871107000 (5) sono stati notificati con raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento nelle date, rispettivamente, del 10/5/2013, del 18/1/2014, del
12/2/2014, del 21/5/2014 e del 29/9/2014.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018)”.
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii
di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Nella specie, pertanto, per gli avvisi di addebito suindicati, la notifica deve considerarsi avvenuta nelle date indicate negli avvisi di ricevimento sottoscritti dal consegnatario;
non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che i suddetti avvisi di ricevimento, debitamente consegnati presso la residenza del ricorrente in Catania, viale Costituzione, 19, risultano sottoscritti da persona ivi rinvenuta (la moglie). Dall'esame di ciascun avviso di ricevimento si evince inoltre il numero della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, sicchè risulta provato il collegamento fra detti documenti e i rispettivi avvisi di addebito.
Venendo all'esame degli altri avvisi di addebito, n. 59320150000448436000 (6), n.
59320150000448537000 (7), n. 59320150000979950000 (8), n. 59320150001100345000 (9), n.
59320150001196476000 (10), n. 59320160007711820000 (11), n. 59320160008168328000 (12) e n.
59320170000496821000 (13), l'ente previdenziale ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna relative alle notifiche eseguite a mezzo posta elettronica certificata, dalle quali si evince che detti atti sono stati notificati nelle date del 2/7/2015, 2/7/2015, 27/8/2015, 13/9/2015, 13/9/2015, 4/12/2016,
22/12/2016 e 16/2/2017.
In merito all'idoneità della suddetta documentazione ai fini della prova della notifica eseguita a mezzo pec, si osserva quanto segue.
I requisiti di validità e probatori della notifica via pec delle cartelle di pagamento seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2015 e s.m., rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, secondo il quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass. 25819/2017).
Ciò posto, poiché le notifiche via pec eseguite nella specie rispecchiano i principi previsti dalla normativa suindicata, va dichiarata la loro legittimità.
Sono infatti agli atti le ricevute di avvenuta consegna in formato xml, recanti l'indicazione dell'oggetto (Avvisi Di addebito-Aziende Con Lavoratori Dipendenti), la data e l'ora di trasmissione del messaggio, la provenienza da parte dell' ( t) e l'indirizzo CP_1 Email_1
della ditta ricorrente (TROVARPULITO@PEC.IT); i messaggi risultano regolarmente consegnati nella casella di destinazione.
Tale documentazione deve ritenersi sufficiente a provare la notifica degli avvisi di addebito, gravando su parte ricorrente - a fronte della documentazione relativa all'invio di pec e alla ricezione nelle date di consegna allegate in atti - quanto meno allegare specificamente alla notifica di quali altri atti,
ricevuti dall' dovrebbero riferirsi le relative ricevute di avvenuta consegna. Non diversamente CP_1
da quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera anche in riferimento alle notifiche telematiche una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass. n. 10630/2015; Trib. Firenze, sent.
684/2019; Trib. Lav. Catania, sent. n. 4557/2020 del 04.12.2020).
Sono, inoltre, agli atti le ricevute di avvenuta consegna in formato eml, recanti anch'esse tutte le indicazioni relative all'oggetto, alla data e all'ora di trasmissione del messaggio, alla provenienza da parte dell' e all'indirizzo della ditta ricorrente. CP_1
Or, si osserva che le ricevute di avvenuta consegna dell'atto sono trasmesse dal gestore di posta elettronica in forza del disposto dall'art. 6, comma 3, del citato D.P.R. n. 68 del 2005 (Regolamento
recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo
elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo,
leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
La prova della notifica via pec è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come chiarito dalla
S.C. di Cassazione con la sentenza n. 15035/2016.
Tenuto conto dell'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito sollevata dall'opponente, si osserva che la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'inesistenza della notificazione è configurabile,
in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività
priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. sez.
un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917).
Ciò posto, l'opponente, con riferimento alle notifiche eseguite a mezzo pec, ha eccepito che gli atti in oggetto risultassero inviati dall' da un indirizzo pec non censito nei pubblici elenchi. CP_1
Sul punto, si osserva che l'art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973 prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”. La disciplina della notifica digitale di una cartella esattoriale ex art. 26 del d.p.r. 602/1973 prevede, pertanto, che solo l'indirizzo pec del destinatario dell'atto debba figurare in appositi pubblici elenchi, mentre nulla dispone riguardo al mittente e, in particolare, all'indirizzo di provenienza della pec, che non deve essere necessariamente inserito in pubblici registri o elenchi, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente.
La ratio di tale norma è quella di assicurare unicamente la riconducibilità dell'indirizzo pec al soggetto nella cui sfera di conoscibilità deve giungere l'atto trasmesso con la notifica, mentre la citata disposizione non impone alcun obbligo con riferimento alla pubblicità dell'indirizzo del mittente.
Giova, in ogni caso, richiamare quanto di recente statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n.
6015 del 28/2/2023 “…come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U., Sentenza n. 15979 del 18/5/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito,
comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto…”.
Nella specie, premessa l'evidente provenienza degli atti in questione dall' , parte ricorrente non CP_1
ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero scaturiti dalla circostanza che la notifica provenisse da un indirizzo pec non censito nei pubblici elenchi. Ne consegue che la notifica eseguita con l'utilizzo di un indirizzo pec ipoteticamente non contenuto in alcun elenco o registro pubblico non inficia la validità e regolarità della notifica, avendo la stessa comunque consentito al ricorrente di svolgere compiutamente le proprie difese.
In definitiva, gli avvisi di addebito in esame, per come documentato dall'ente resistente, sono stati regolarmente notificati nelle date suindicate.
Deve infatti ritenersi idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via pec dei suddetti atti, con la conseguenza che non può trovare accoglimento la doglianza inerente l'inesistenza e/o la nullità della notifica degli stessi;
doglianza che, in ogni caso, in quanto integrante un'opposizione agli atti esecutivi, si sarebbe dovuta far valere nel termine di venti giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, avvenuta nelle date suindicate, laddove il ricorso è stato depositato solo il
5/7/2023.
Conseguentemente, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati, non può provare accoglimento neanche la doglianza inerente la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata,
quale atto consequenziale ai primi, dovendosi pertanto escludere la sussistenza dell'eccepito vizio della procedura di riscossione.
Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva - e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica degli stessi – non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli atti in esame e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione) così come la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (alla quale va ricondotta l'eccezione di omessa notifica dei suddetti atti).
Passando ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Al riguardo si osserva che trova applicazione anche in questo caso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995; in ordine all'applicabilità dello stesso, si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine –
pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24,
comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) a quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica
soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di
giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ciò detto, venendo alla verifica dell'eventuale prescrizione successiva con riferimento a ciascuno degli avvisi di addebito impugnati, occorre rilevare che l' ha Controparte_4
prodotto documentazione a comprova della notifica a mezzo pec di atti interruttivi (avvisi di intimazione), provando altresì la presentazione da parte del ricorrente di istanza di adesione alla definizione agevolata seguita da pagamenti rateali parziali.
Procedendo all'esame della suddetta documentazione in ordine cronologico, si osserva che l' ha CP_5
in particolare prodotto la ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica in data 11/1/2017
dell'avviso di intimazione n. 29320169027527186000 e la ricevuta di avvenuta consegna inerente alla notifica in data 15/1/2019 dell'avviso di intimazione n. 29320189025575566000.
Con riferimento ai suddetti documenti, si rileva che non si evince dagli atti alcun collegamento con gli avvisi di addebito opposti, sicchè agli stessi non può attribuirsi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione. L ha inoltre prodotto documento dal quale si ricava la Controparte_4
presentazione da parte del ricorrente, in data 26/4/2019, di istanza di adesione alla definizione agevolata nonché il versamento di rate successive, a partire dal 14/8/2019 fino all'11/7/2022. Con
riferimento alla suddetta istanza (documento n. 29390201900047054000), risulta prodotta anche la ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica in data 5/7/2019 della comunicazione da parte dell' . Controparte_6
La presentazione della riferita istanza, in quanto implicante il riconoscimento del debito, ha certamente avuto effetto interruttivo della prescrizione, sicchè della stessa dovrà tenersi conto ai fini della verifica della prescrizione.
Ed ancora, risultano versati in atti: l'intimazione di pagamento impugnata con relativo referto di notifica (cfr. relata attestante la notifica in data 29/6/2023 mediante consegna alla “moglie convivente”); l'intimazione di pagamento n. 29320239010004748/000 successiva a quella impugnata, notificata in data 5/9/2023 (cfr. relata di notifica in atti); e la ricevuta di avvenuta consegna inerente alla notifica in data 12/12/2019 di cartella di pagamento non oggetto di opposizione.
Orbene, tutto ciò premesso, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320130002284416000 (1), n.
59320130003989346000 (2) e n. 59320130006011486000 (3), l'opposizione deve essere accolta in quanto, dalla data di notifica degli stessi (10/5/2013, 18/1/2014 e 12/2/2014) fino alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata (26/4/2019), era già decorso il termine quinquennale di prescrizione, e dunque anteriormente al periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale invocata dagli enti resistenti.
Ne discende che i crediti di cui ai suddetti avvisi di addebito debbano ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli avvisi di addebito suindicati. Con riguardo, invece, ai restanti avvisi di addebito, l'opposizione non può trovare accoglimento poiché, dalle date di notifica degli stessi (21/5/2014, 29/9/2014, 2/7/2015, 2/7/2015, 27/8/2015,
13/9/2015, 13/9/2015, 4/12/2016, 22/12/2016 e 16/2/2017) fino alla data di presentazione della suddetta istanza di adesione (26/4/2019), il decorso del prescritto termine quinquennale non era ancora spirato, né è spirato fra detta ultima data e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (29/6/2023), e ciò a prescindere dall'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione.
Pertanto, nessuna prescrizione è maturata per le somme portate dagli avvisi di addebito indicati ai numeri da 4) a 13), e dunque dall'intimazione di pagamento impugnata, che devono quindi ritenersi dovute.
In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente ai crediti prescritti suindicati e rigettato nel resto.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente nella misura dei tre quarti e compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Con riguardo ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320130002284416000 (1), n.
59320130003989346000 (2) e n. 59320130006011486000, dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e,
per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli avvisi di addebito suindicati;
Rigetta nel resto;
Condanna l'opponente al pagamento, in favore di ognuno degli enti resistenti e in ragione dei tre quarti, delle spese processuali che liquida nell'intero nella complessiva somma di euro 1.800,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dell' dichiaratosi antistatario;
compensa le restanti spese Controparte_4
fra le parti.
Così deciso in Catania il 24 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 gennaio 2003, n. 3), secondo cui “la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova