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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2539/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2539/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. ROSINI Parte_1
BENEDETTA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
ROSINI BENEDETTA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “Voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni:
Separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, previa comunicazione, potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
Assegnazione casa Coniugale
2) L'unità immobiliare adibita a casa coniugale sita in Serra San IC alla via San Bartolo n. 2/D
(distinta al Catasto Fabbricati Comune di Serra San IC al: Foglio 14 part. 540 sub. 4 e 3 proprietà esclusiva di ) viene assegnata e rimarrà nel pieno godimento e nel Parte_2
possesso del IG. ; Parte_2
3) la IG.ra provvederà a lasciare la casa coniugale, trasferendosi in un immobile Parte_1
sito nel Comune di Serra San IC alla via Clementina n. 128 di proprietà della stessa, entro il
- 1 - mese di gennaio 2026 e la stessa vi si trasferirà insieme al figlio e dove senza ritardo Per_1 provvederà all'eventuale trasferimento del luogo abitazione o di successivo cambio di residenza.
Responsabilità genitoriale
4) il figlio è maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente in quanto lo stesso Per_1
frequenta il quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado pertanto la responsabilità genitoriale viene esercitata congiuntamente dai genitori fermo restando l'ampia libertà di scelta del ragazzo;
5) Il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei Per_1
genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Tempi di permanenza
6) considerata l'età del ragazzo non è opportuno provvedere alla rigida organizzazione di orari e turni di visite padre-figlio rimettendo alla libertà di scelta dello stesso la possibilità di trascorre del tempo con ciascun genitore;
7) Ripartizione degli oneri di mantenimento
8) il SI. è attualmente occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato Parte_2
presso la Federigoni spa con redditi pari a circa 2.100,00 mensili come da allegata documentazione e la SI.ra è attualmente occupata come impiegata presso la Ferramenta Sarti srl Parte_1 con redditi pari a circa € 1.200, mensili;
9) Per il mantenimento dei del figlio , i coniugi concordano che il IG. Per_1 Parte_2
contribuirà al mantenimento dello stesso con il versamento della somma di € 600,00 mensile, da rivalutare secondo gli indici ISTAT e da pagarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese sul conto corrente della IG.ra . Parte_1
10) I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico universale INPS (o altra misura di sostegno economico alle famiglie con i figli minori comunque denominata che dovesse essere introdotta) verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . Parte_1
11) Le spese straordinarie necessarie per il figlio, fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica dello stesso, verranno divise nella misura del 50% a carico della IGnora
e del 50% a carico del IGnor giusto protocollo del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Ancona – Ordine Avvocati Ancona, che fa parte integrante del presente ricorso. Per il rimborso di dette spese sarà sufficiente che, chiunque le abbia affrontate, fornisca, all'altro obbligato al sostentamento dei figli, scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano con il pagamento a mezzo
- 2 - bonifico bancario unitamente al mantenimento. Per quanto concerne le spese straordinarie correlate alla futura ed imminente iscrizione all'università del figlio i coniugi si riservano di stabilire Per_1
le modalità di ripartizione dei costi fra di loro dopo aver avuto contezza della loro quantificazione
(tasse- affitto-libri – trasporto).
Altre pattuizioni patrimoniali
12) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e nessuno ha a che pretendere dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
Divisione dei beni
13) Quanto ai veicoli e motoveicoli i coniugi precisano che l'automobile targata DF850BD intestata alla IG.ra resterà in uso al IG. che si impegna a formalizzare, a Parte_1 Parte_2
sua cura e spese, il passaggio di proprietà entro sei mesi dalla omologazione della presente.
14) Per quanto riguarda i beni mobili ed in particolare gli arredi posti a corredo della casa coniugale, acquistati in costanza di matrimonio al fine di far fronte alle eIGenze familiari, i coniugi stabiliscono che la IG.ra , al momento del trasloco, porterà con se i seguenti arredi Parte_1
che rimarranno nella sua esclusa disponibilità: e CP_1 Controparte_2
della camera matrimoniale COMODINI divano color ciliegia
[...]
LIBRERIA bianca che si trovano nell'appartamento al pT televisione soggiorno CP_3
appartamento principale televisione cucina appartamento principale mobile soggiorno appartamento principale stufa cassettiera rossa e bianca tendaggi quadri tavolo e sedie della cucina mobili del bagno poltrona gialla
15) per quanto concerne la casa famigliare i coniugi stabiliscono che il IG. si Parte_2
impegna a trasferire a titolo donativo detto bene immobile in favore del figlio dopo che Per_1 quest'ultimo avrà terminato il percorso di studi universitario ed in particolare entro un anno dalla data della laurea.
Tutto quanto sopra costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime.
Altre pattuizioni
16) I coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; i genitori danno assenso a che i figli intraprendano viaggi nel territorio italiano o all'estero unitamente all'altro genitore previo consenso da acquisire da parte dell'altro di volta in volta, sempre in osservanza della preminente volontà dei figli e degli impegni ed eIGenze degli stessi;
si impegnano rispettivamente a comunicare tempestivamente la programmazione / previsione di viaggi in Italia o all'estero con i figli;
in tal caso sarà premura del genitore che ha in animo di portare i figli in viaggio con sé precisare il luogo di destinazione e di consentire, durante il corso della vacanza, contatti telefonici con i figli e di garantire di poterli rintracciare in ogni momento;
- 3 - 17) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, fatti salvi gli accordi di cui sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Serra San IC (AN) il 14/07/2002, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che la loro unione, inizialmente serena, è stata allietata dalla nascita del figlio (in data 17/7/2006) Per_1
e che con il trascorrere del tempo è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale ed è sorta tra i coniugi una forte incompatibilità di carattere e una spiccata conflittualità e non vi è possibilità di riconciliazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 18/07/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e, nella parte relativa al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, corrispondenti ai suoi interessi. Le restanti condizioni attengono ad accordi patrimoniali sui quali non è previsto lo scrutinio del collegio, non essendo in contrasto con la legge
(compresa la clausola relativa al trasferimento al figlio della casa coniugale, da intendersi non come
“promessa di donazione” in senso stretto ma come generico impegno al futuro trasferimento dell'immobile a favore del figlio).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'Ordine pubblico.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a Serra San IC (AN) il 14/07/2002, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Serra San IC al n. 30, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2002; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra San IC di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 24/09/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2539/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. ROSINI Parte_1
BENEDETTA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
ROSINI BENEDETTA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “Voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni:
Separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, previa comunicazione, potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
Assegnazione casa Coniugale
2) L'unità immobiliare adibita a casa coniugale sita in Serra San IC alla via San Bartolo n. 2/D
(distinta al Catasto Fabbricati Comune di Serra San IC al: Foglio 14 part. 540 sub. 4 e 3 proprietà esclusiva di ) viene assegnata e rimarrà nel pieno godimento e nel Parte_2
possesso del IG. ; Parte_2
3) la IG.ra provvederà a lasciare la casa coniugale, trasferendosi in un immobile Parte_1
sito nel Comune di Serra San IC alla via Clementina n. 128 di proprietà della stessa, entro il
- 1 - mese di gennaio 2026 e la stessa vi si trasferirà insieme al figlio e dove senza ritardo Per_1 provvederà all'eventuale trasferimento del luogo abitazione o di successivo cambio di residenza.
Responsabilità genitoriale
4) il figlio è maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente in quanto lo stesso Per_1
frequenta il quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado pertanto la responsabilità genitoriale viene esercitata congiuntamente dai genitori fermo restando l'ampia libertà di scelta del ragazzo;
5) Il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei Per_1
genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Tempi di permanenza
6) considerata l'età del ragazzo non è opportuno provvedere alla rigida organizzazione di orari e turni di visite padre-figlio rimettendo alla libertà di scelta dello stesso la possibilità di trascorre del tempo con ciascun genitore;
7) Ripartizione degli oneri di mantenimento
8) il SI. è attualmente occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato Parte_2
presso la Federigoni spa con redditi pari a circa 2.100,00 mensili come da allegata documentazione e la SI.ra è attualmente occupata come impiegata presso la Ferramenta Sarti srl Parte_1 con redditi pari a circa € 1.200, mensili;
9) Per il mantenimento dei del figlio , i coniugi concordano che il IG. Per_1 Parte_2
contribuirà al mantenimento dello stesso con il versamento della somma di € 600,00 mensile, da rivalutare secondo gli indici ISTAT e da pagarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese sul conto corrente della IG.ra . Parte_1
10) I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico universale INPS (o altra misura di sostegno economico alle famiglie con i figli minori comunque denominata che dovesse essere introdotta) verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . Parte_1
11) Le spese straordinarie necessarie per il figlio, fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica dello stesso, verranno divise nella misura del 50% a carico della IGnora
e del 50% a carico del IGnor giusto protocollo del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Ancona – Ordine Avvocati Ancona, che fa parte integrante del presente ricorso. Per il rimborso di dette spese sarà sufficiente che, chiunque le abbia affrontate, fornisca, all'altro obbligato al sostentamento dei figli, scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano con il pagamento a mezzo
- 2 - bonifico bancario unitamente al mantenimento. Per quanto concerne le spese straordinarie correlate alla futura ed imminente iscrizione all'università del figlio i coniugi si riservano di stabilire Per_1
le modalità di ripartizione dei costi fra di loro dopo aver avuto contezza della loro quantificazione
(tasse- affitto-libri – trasporto).
Altre pattuizioni patrimoniali
12) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e nessuno ha a che pretendere dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
Divisione dei beni
13) Quanto ai veicoli e motoveicoli i coniugi precisano che l'automobile targata DF850BD intestata alla IG.ra resterà in uso al IG. che si impegna a formalizzare, a Parte_1 Parte_2
sua cura e spese, il passaggio di proprietà entro sei mesi dalla omologazione della presente.
14) Per quanto riguarda i beni mobili ed in particolare gli arredi posti a corredo della casa coniugale, acquistati in costanza di matrimonio al fine di far fronte alle eIGenze familiari, i coniugi stabiliscono che la IG.ra , al momento del trasloco, porterà con se i seguenti arredi Parte_1
che rimarranno nella sua esclusa disponibilità: e CP_1 Controparte_2
della camera matrimoniale COMODINI divano color ciliegia
[...]
LIBRERIA bianca che si trovano nell'appartamento al pT televisione soggiorno CP_3
appartamento principale televisione cucina appartamento principale mobile soggiorno appartamento principale stufa cassettiera rossa e bianca tendaggi quadri tavolo e sedie della cucina mobili del bagno poltrona gialla
15) per quanto concerne la casa famigliare i coniugi stabiliscono che il IG. si Parte_2
impegna a trasferire a titolo donativo detto bene immobile in favore del figlio dopo che Per_1 quest'ultimo avrà terminato il percorso di studi universitario ed in particolare entro un anno dalla data della laurea.
Tutto quanto sopra costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime.
Altre pattuizioni
16) I coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; i genitori danno assenso a che i figli intraprendano viaggi nel territorio italiano o all'estero unitamente all'altro genitore previo consenso da acquisire da parte dell'altro di volta in volta, sempre in osservanza della preminente volontà dei figli e degli impegni ed eIGenze degli stessi;
si impegnano rispettivamente a comunicare tempestivamente la programmazione / previsione di viaggi in Italia o all'estero con i figli;
in tal caso sarà premura del genitore che ha in animo di portare i figli in viaggio con sé precisare il luogo di destinazione e di consentire, durante il corso della vacanza, contatti telefonici con i figli e di garantire di poterli rintracciare in ogni momento;
- 3 - 17) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, fatti salvi gli accordi di cui sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Serra San IC (AN) il 14/07/2002, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che la loro unione, inizialmente serena, è stata allietata dalla nascita del figlio (in data 17/7/2006) Per_1
e che con il trascorrere del tempo è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale ed è sorta tra i coniugi una forte incompatibilità di carattere e una spiccata conflittualità e non vi è possibilità di riconciliazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 18/07/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e, nella parte relativa al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, corrispondenti ai suoi interessi. Le restanti condizioni attengono ad accordi patrimoniali sui quali non è previsto lo scrutinio del collegio, non essendo in contrasto con la legge
(compresa la clausola relativa al trasferimento al figlio della casa coniugale, da intendersi non come
“promessa di donazione” in senso stretto ma come generico impegno al futuro trasferimento dell'immobile a favore del figlio).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'Ordine pubblico.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a Serra San IC (AN) il 14/07/2002, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Serra San IC al n. 30, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2002; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra San IC di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 24/09/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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