Articolo 1994 del Codice civile
Articolo 1993Articolo 1995
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19 aprile 1942
Art. 1994.

(Effetti del possesso di buona fede).

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformita' delle norme che ne disciplinano la circolazione, non e' soggetto a rivendicazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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