(Effetti del possesso di buona fede).
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformita' delle norme che ne disciplinano la circolazione, non e' soggetto a rivendicazione.
[…] Mentre l'autonomia è accolta dagli articoli 1993 e 1994 Codice Civile e fa sì che il suo titolare sia immune rispetto a qualsivoglia contestazione proveniente dal terzo. […] Di fatto, così recita il seguente articolo: Articolo 1994 Codice Civile “Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.” Per capirci, supponiamo che il ladro-possessore indichi nel retro del titolo di cui egli è possessore, la dichiarazione di una girata con una “falsa sottoscrizione” (Il ladro falsifica la firma del titolare derubato), servendosene per assolvere un debito nei confronti del terzo. […]
Leggi di più…[…] a seguito di una serie continua di girate, siano in possesso di persona diversa dal contraente diretto di chi richiede il sequestro, in quanto, ai sensi dell'art. 1994 c.c., il terzo portatore di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione, onde nei suoi confronti non può essere invocato quello jus ad rem, che riposa soltanto su un rapporto diretto sottostante all'emissione o al trasferimento e che costituisce il presupposto della misura cautelare, […]
Leggi di più…[…] Carattere che, se rileva poco sotto il profilo della propagazione delle eccezioni opponibili, grazie alla menzionata clausola, fa sentire tutto il suo peso sotto il profilo dell'eventuale difetto di titolarità del cedente, non beneficiando l'acquirente, proprio per il difetto del requisito dell'incorporazione, della tutela di cui all'art. 1994 c.c. […]
Leggi di più…L'art. 65 del nostro codice di rito dispone che "la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode" e che il compenso di quest'ultimo è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione. Si tratta del custode terzo di nomina giudiziaria giacché il debitore esecutato, che, dal giorno della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare è costituito ex lege custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti ai sensi dell'art. 559 I co. Cpc, non ha diritto al compenso. Non di compenso, ma di “assegno alimentare sulle rendite” a favore del debitore esecutato privo di “altri mezzi di sostentamento” disponeva …
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