TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4787 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
10.4.1991, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marina
Cicognola, elettivamente domiciliata presso il medesimo procuratore nel suo studio sito in
Perugia, Via XIV Settembre n. 73, come da procura rilasciata su foglio separato e congiunta al ricorso introduttivo, p.e.c.: Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
30.12.1991, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Candida D'Ambrosio in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bastia Umbra (PG), Via dei Tigli
n.28/D, pec: Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti si riportavano all'atto di trasformazione da separazione giudiziale a consensuale contenente le richieste congiunte delle parti depositato in data 05.05.2025, il cui contenuto di seguito integralmente si riporta: “congiuntamente chiedono che tra gli stessi venga pronunciato provvedimento di separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
a. CASA CONIUGALE E Controparte_2
[...
. la casa coniugale sita in Via Cortonese n. 3, Perugia, per la quale la sig.ra Parte_1 ha un contratto di locazione esclusivamente a suo nome viene assegnata a quest'ultima che si occuperà in via esclusiva di tutte le spese relative a detto immobile. Il Sig. si è Controparte_1 già trasferito, presso altro immobile sito in Perugia Via R. Gallenga n. 68, ad oggi condotto in locazione con contratto ad esclusivo nome del sig. , nel quale ha fissato anche la propria CP_1 residenza, che si occuperà in via esclusiva di tutte le spese relative a detto immobile.
a.
2. I coniugi, con la firma del presente ricorso, si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a suddividere i mobili e gli arredi presenti all'interno dell'abitazione coniugale, compresa la ripartizione dei regali di nozze.
b. AFFIDAMENTO CONGIUNTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE PRESSO LA
MADRE
b.1 Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse allo stesso relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
b.2 I genitori si impegnano a collaborare ne rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute
e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
b.3 ai fini anagrafici, continuerà a risultare con la madre nell'abitazione adibita a Per_1 residenza coniugale.
b.4 Relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori hanno facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, senza necessità di concordare le relative scelte nel periodo di rispettivo collocamento del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente
pagina 2 di 7 improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui
i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza.
c. COLLOCAMENTO PARITARIO DEL MINORE TRA ENTRAMBI I GENITORI
c.1 Resta inteso che il padre avrà garantito ampio diritto di visita, purchè preventivamente concordato e compatibilmente agli impegni sia del genitore collocatario che del figlio minore
Il figlio potrà pernottare con il padre nei giorni in cui lo stesso si tratterrà presso di lui. Per_1
In caso di disaccordo il padre potrà, comunque, vedere e tenere il minore con le seguenti modalità e tempi:
c.2 il minore trascorrerà una settimana con la madre e una con il padre in maniera alternata. Il padre lo terrà con sé, a settimane alterne, dal lunedì quando lo riprende all'uscita da scuola sino al lunedì mattina della settimana successiva quando lo riaccompagna a scuola. Il genitore collocatario del bambino nella sua settimana di competenza si occuperà di tutte le questioni inerenti alla gestione del minore (accompagnandolo a scuola, alle attività sportive, dal logopedista, dal medico, ecc…);
c.3 durante le festività natalizie, ad anni alterni, il bambino trascorrerà il 25 e il 26 dicembre con il genitore con cui si trova in quella settimana e il 31 dicembre e l'1 gennaio con il genitore con cui si trova durante la settimana. Se le festività ricadono in presenza del genitore con il quale il minore le ha trascorse nell'anno precedente il bambino trascorrerà le feste con il genitore con il quale non le ha passate l'anno precedente, così che ci sia alternanza;
c.4 durante le festività pasquali il bambino le trascorrerà un anno con un genitore l'anno dopo con l'altro, ad anni alterni;
c.5 Il bambino trascorrerà con entrambi i genitori 10 (dieci) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive con obbligo di entrambi i coniugi di comunicarsi il periodo in cui vorranno tenere presso di loro il figlio entro il 30 giugno di ogni anno.
c.6 I coniugi si impegnano reciprocamente, e in tal senso garantiscono, che nei tempi di soggiorno del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori in ipotesi di permanenza di con i Per_1 reciproci familiari, questi si asterranno dall'esprimere giudizi e/o valutazioni offensive nei confronti dell'altro genitore. I coniugi si impegnano a garantire l'effettività del diritto di frequentazione dei figli con i reciproci ascendenti.
d. MANTENIMENTO DI DA E SPESE STRAORDINARIE
d. La sig.ra percepirà l'assegno unico universale del figlio al 100% pari Parte_1 Per_1 ad € 300,00 in un conto corrente intestato esclusivamente a lei, utilizzandolo per il
pagina 3 di 7 mantenimento del figlio e per questo motivo il sig. non corrisponderà alcun Per_1 CP_1 importo a tale titolo;
d.2 L'assegno di frequenza percepito da per € 300,00 viene accreditato in un libretto CP_3 postale presso Poste Italiane Spa. Detti importi dovranno essere utilizzati nell'esclusivo interesse delle visite mediche di (es. dentista, logopedista ecc...). I genitori potranno prelevare in Per_1 contanti detti importi prima di ciascuna visita medica;
d.3 Il sig. sopporterà al 100% le spese straordinarie, come da protocollo di intesa del CP_1
26/5/2016 per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente, adottato anche dal Tribunale di Perugia, che i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di conoscere ed accettare.
d.4 Le uniche spese straordinarie che non verranno sostenute al 100% dal sig. saranno CP_1 quelle relative al costo del centro estivo e della mensa scolastica;
d.5 La detrazione delle spese straordinarie ai fini fiscali sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stessa. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
e. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
I coniugi dichiarano che ad oggi sono economicamente autosufficienti, e rinunziano, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto rinunziano, ad ogni forma di mantenimento reciproco.
f. ESPATRIO
f.1 Visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185 i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio ai soli fini di vacanza (“zionale e comunitario previa comunicazione all'altro genitore del tempo di permanenza fuori dalla regione Umbria e del luogo nel quale il minore pernotterà”);
f.3 I genitori non potranno portare con loro il minore in viaggi fuori dalla Comunità Per_1
Europea.
g. Ogni modifica al presente accordo sarà valida solo ove esplicitamente concordata per iscritto”.
pagina 4 di 7 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 29.5.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 4.12.24 la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge esponendo: di avere Controparte_1 con lui contratto matrimonio il 1.10.2016 e che dall'unione è nato il [...] il figlio
[...]
, seguito da una logopedista privata per problematiche legate alla sfera Persona_2 dell'apprendimento e percettore di assegno di frequenza da parte dell di svolgere attività di CP_3 collaboratrice domestica con uno stipendio medio di € 600,00 mensili, mentre il marito svolge attività di operaio con uno stipendio di circa € 1.500,00; che la vita coniugale era stata caratterizzata da una condizione patriarcale, dal momento che era il marito a percepire gli assegni del minore, a prendere da solo le decisioni senza mai consultarla, a detenere i documenti di identità del figlio;
che il marito aveva tenuto nei suoi confronti condotte denigratorie e di controllo, nonché condotte ritorsive, le aveva ripetuto di volerle sottrarre la responsabilità genitoriale sul minore, e nell'ultimo periodo aveva adottato condotte che la escludevano dalle dinamiche familiari quale punizione per non voler continuare la relazione coniugale.
La ricorrente ha aggiunto di aver subito il 22 e il 26 luglio 2024 aggressioni verbali dal marito, che le aveva impedito di far rientro in casa e di avere dovuto in tale occasione chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il 31.10.2024 il marito aveva lasciato la casa coniugale portando via i generi alimentari ed aveva inviato al proprietario di casa il recesso dal contratto di locazione, interrompendo il pagamento del relativo canone. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione, disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato a sé del figlio da collocarsi presso la propria abitazione, regolamentando il diritto di visita del padre. Ha chiesto quantificarsi il contributo paterno di mantenimento in € 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie e di istruzione e spese mediche, prevedendo anche un contributo per sé di € 300,00 mensili.
Con decreto ex art. 473-bis.14 c.p.c. del 13.1.25 veniva fissata udienza di prima comparizione per la data del 6.5.25.
Il sig. costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 4.4.25, Controparte_1 pur concordando con la richiesta di pronuncia di separazione, ha contestato la versione dei fatti esposta in ricorso, precisando che la crisi coniugale era stata causata dalla condotta della moglie che, pur avendo disponibilità di tempo, non aveva mai prestato alcuna forma di collaborazione familiare, delegandogli ogni incombenza. Ha poi riferito che la moglie aveva sempre avuto, come pagina 5 di 7 priorità, il suo svago, il suo tempo libero, il suo benessere, tutte esigenze che aveva anteposto a quelle familiari ed ha precisato di essere stato, diversamente della moglie, sempre presente per la famiglia e per il figlio, sopperendo spesso all'assenza della stessa, e dedicando tutto il suo tempo libero e lo stipendio alla famiglia e alle necessità del figlio. La situazione era degenerata quando la moglie aveva iniziato a uscire da sola la sera per andare in discoteca con le amiche, rientrando la mattina successiva e di essere stato informato da una ex amica della moglie che il rientro mattutino dipendeva da una relazione extraconiugale instaurata con un altro uomo.
Sotto il profilo economico ha dichiarato di percepire un salario lordo di € 1.300/1400 mensili, gravato da un canone di locazione di € 470,00 e da una difficile una situazione debitoria. Ha concluso chiedendo pronunciare la separazione con addebito alla moglie, con conseguente rigetto della domanda di mantenimento in favore della stessa, disponendo l'affido condiviso del figlio con collocazione presso la madre e con il proprio diritto di tenerlo a settimane alterne, e nei weekend alternativamente alla madre.
Con nota depositata il 5.5.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 20.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni sopra riportate la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c..
L'accordo relativo alle statuizioni accessorie (che pare contenere un errore materiale al punto f.1) appare congruo e conforme all'interesse del figlio minore, dal momento che l'affidamento congiunto e la permanenza paritaria concordata tra le parti appaiono tali da garantire al piccolo
(di anni 11) un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori. Persona_2
Congruo appare poi l'accordo con riferimento alla ripartizione dei rispettivi oneri di mantenimento. Nulla osta pertanto alla sua formalizzazione.
In considerazione degli interessi coinvolti le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
pagina 6 di 7 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Parte_1
Ecuador il 10.4.1991, e nato in [...] il [...], Controparte_1 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
pagina 7 di 7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4787 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
10.4.1991, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marina
Cicognola, elettivamente domiciliata presso il medesimo procuratore nel suo studio sito in
Perugia, Via XIV Settembre n. 73, come da procura rilasciata su foglio separato e congiunta al ricorso introduttivo, p.e.c.: Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
30.12.1991, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Candida D'Ambrosio in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bastia Umbra (PG), Via dei Tigli
n.28/D, pec: Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti si riportavano all'atto di trasformazione da separazione giudiziale a consensuale contenente le richieste congiunte delle parti depositato in data 05.05.2025, il cui contenuto di seguito integralmente si riporta: “congiuntamente chiedono che tra gli stessi venga pronunciato provvedimento di separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
a. CASA CONIUGALE E Controparte_2
[...
. la casa coniugale sita in Via Cortonese n. 3, Perugia, per la quale la sig.ra Parte_1 ha un contratto di locazione esclusivamente a suo nome viene assegnata a quest'ultima che si occuperà in via esclusiva di tutte le spese relative a detto immobile. Il Sig. si è Controparte_1 già trasferito, presso altro immobile sito in Perugia Via R. Gallenga n. 68, ad oggi condotto in locazione con contratto ad esclusivo nome del sig. , nel quale ha fissato anche la propria CP_1 residenza, che si occuperà in via esclusiva di tutte le spese relative a detto immobile.
a.
2. I coniugi, con la firma del presente ricorso, si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a suddividere i mobili e gli arredi presenti all'interno dell'abitazione coniugale, compresa la ripartizione dei regali di nozze.
b. AFFIDAMENTO CONGIUNTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE PRESSO LA
MADRE
b.1 Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse allo stesso relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
b.2 I genitori si impegnano a collaborare ne rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute
e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
b.3 ai fini anagrafici, continuerà a risultare con la madre nell'abitazione adibita a Per_1 residenza coniugale.
b.4 Relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori hanno facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, senza necessità di concordare le relative scelte nel periodo di rispettivo collocamento del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente
pagina 2 di 7 improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui
i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza.
c. COLLOCAMENTO PARITARIO DEL MINORE TRA ENTRAMBI I GENITORI
c.1 Resta inteso che il padre avrà garantito ampio diritto di visita, purchè preventivamente concordato e compatibilmente agli impegni sia del genitore collocatario che del figlio minore
Il figlio potrà pernottare con il padre nei giorni in cui lo stesso si tratterrà presso di lui. Per_1
In caso di disaccordo il padre potrà, comunque, vedere e tenere il minore con le seguenti modalità e tempi:
c.2 il minore trascorrerà una settimana con la madre e una con il padre in maniera alternata. Il padre lo terrà con sé, a settimane alterne, dal lunedì quando lo riprende all'uscita da scuola sino al lunedì mattina della settimana successiva quando lo riaccompagna a scuola. Il genitore collocatario del bambino nella sua settimana di competenza si occuperà di tutte le questioni inerenti alla gestione del minore (accompagnandolo a scuola, alle attività sportive, dal logopedista, dal medico, ecc…);
c.3 durante le festività natalizie, ad anni alterni, il bambino trascorrerà il 25 e il 26 dicembre con il genitore con cui si trova in quella settimana e il 31 dicembre e l'1 gennaio con il genitore con cui si trova durante la settimana. Se le festività ricadono in presenza del genitore con il quale il minore le ha trascorse nell'anno precedente il bambino trascorrerà le feste con il genitore con il quale non le ha passate l'anno precedente, così che ci sia alternanza;
c.4 durante le festività pasquali il bambino le trascorrerà un anno con un genitore l'anno dopo con l'altro, ad anni alterni;
c.5 Il bambino trascorrerà con entrambi i genitori 10 (dieci) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive con obbligo di entrambi i coniugi di comunicarsi il periodo in cui vorranno tenere presso di loro il figlio entro il 30 giugno di ogni anno.
c.6 I coniugi si impegnano reciprocamente, e in tal senso garantiscono, che nei tempi di soggiorno del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori in ipotesi di permanenza di con i Per_1 reciproci familiari, questi si asterranno dall'esprimere giudizi e/o valutazioni offensive nei confronti dell'altro genitore. I coniugi si impegnano a garantire l'effettività del diritto di frequentazione dei figli con i reciproci ascendenti.
d. MANTENIMENTO DI DA E SPESE STRAORDINARIE
d. La sig.ra percepirà l'assegno unico universale del figlio al 100% pari Parte_1 Per_1 ad € 300,00 in un conto corrente intestato esclusivamente a lei, utilizzandolo per il
pagina 3 di 7 mantenimento del figlio e per questo motivo il sig. non corrisponderà alcun Per_1 CP_1 importo a tale titolo;
d.2 L'assegno di frequenza percepito da per € 300,00 viene accreditato in un libretto CP_3 postale presso Poste Italiane Spa. Detti importi dovranno essere utilizzati nell'esclusivo interesse delle visite mediche di (es. dentista, logopedista ecc...). I genitori potranno prelevare in Per_1 contanti detti importi prima di ciascuna visita medica;
d.3 Il sig. sopporterà al 100% le spese straordinarie, come da protocollo di intesa del CP_1
26/5/2016 per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente, adottato anche dal Tribunale di Perugia, che i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di conoscere ed accettare.
d.4 Le uniche spese straordinarie che non verranno sostenute al 100% dal sig. saranno CP_1 quelle relative al costo del centro estivo e della mensa scolastica;
d.5 La detrazione delle spese straordinarie ai fini fiscali sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stessa. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
e. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
I coniugi dichiarano che ad oggi sono economicamente autosufficienti, e rinunziano, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto rinunziano, ad ogni forma di mantenimento reciproco.
f. ESPATRIO
f.1 Visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185 i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio ai soli fini di vacanza (“zionale e comunitario previa comunicazione all'altro genitore del tempo di permanenza fuori dalla regione Umbria e del luogo nel quale il minore pernotterà”);
f.3 I genitori non potranno portare con loro il minore in viaggi fuori dalla Comunità Per_1
Europea.
g. Ogni modifica al presente accordo sarà valida solo ove esplicitamente concordata per iscritto”.
pagina 4 di 7 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 29.5.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 4.12.24 la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge esponendo: di avere Controparte_1 con lui contratto matrimonio il 1.10.2016 e che dall'unione è nato il [...] il figlio
[...]
, seguito da una logopedista privata per problematiche legate alla sfera Persona_2 dell'apprendimento e percettore di assegno di frequenza da parte dell di svolgere attività di CP_3 collaboratrice domestica con uno stipendio medio di € 600,00 mensili, mentre il marito svolge attività di operaio con uno stipendio di circa € 1.500,00; che la vita coniugale era stata caratterizzata da una condizione patriarcale, dal momento che era il marito a percepire gli assegni del minore, a prendere da solo le decisioni senza mai consultarla, a detenere i documenti di identità del figlio;
che il marito aveva tenuto nei suoi confronti condotte denigratorie e di controllo, nonché condotte ritorsive, le aveva ripetuto di volerle sottrarre la responsabilità genitoriale sul minore, e nell'ultimo periodo aveva adottato condotte che la escludevano dalle dinamiche familiari quale punizione per non voler continuare la relazione coniugale.
La ricorrente ha aggiunto di aver subito il 22 e il 26 luglio 2024 aggressioni verbali dal marito, che le aveva impedito di far rientro in casa e di avere dovuto in tale occasione chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il 31.10.2024 il marito aveva lasciato la casa coniugale portando via i generi alimentari ed aveva inviato al proprietario di casa il recesso dal contratto di locazione, interrompendo il pagamento del relativo canone. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione, disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato a sé del figlio da collocarsi presso la propria abitazione, regolamentando il diritto di visita del padre. Ha chiesto quantificarsi il contributo paterno di mantenimento in € 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie e di istruzione e spese mediche, prevedendo anche un contributo per sé di € 300,00 mensili.
Con decreto ex art. 473-bis.14 c.p.c. del 13.1.25 veniva fissata udienza di prima comparizione per la data del 6.5.25.
Il sig. costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 4.4.25, Controparte_1 pur concordando con la richiesta di pronuncia di separazione, ha contestato la versione dei fatti esposta in ricorso, precisando che la crisi coniugale era stata causata dalla condotta della moglie che, pur avendo disponibilità di tempo, non aveva mai prestato alcuna forma di collaborazione familiare, delegandogli ogni incombenza. Ha poi riferito che la moglie aveva sempre avuto, come pagina 5 di 7 priorità, il suo svago, il suo tempo libero, il suo benessere, tutte esigenze che aveva anteposto a quelle familiari ed ha precisato di essere stato, diversamente della moglie, sempre presente per la famiglia e per il figlio, sopperendo spesso all'assenza della stessa, e dedicando tutto il suo tempo libero e lo stipendio alla famiglia e alle necessità del figlio. La situazione era degenerata quando la moglie aveva iniziato a uscire da sola la sera per andare in discoteca con le amiche, rientrando la mattina successiva e di essere stato informato da una ex amica della moglie che il rientro mattutino dipendeva da una relazione extraconiugale instaurata con un altro uomo.
Sotto il profilo economico ha dichiarato di percepire un salario lordo di € 1.300/1400 mensili, gravato da un canone di locazione di € 470,00 e da una difficile una situazione debitoria. Ha concluso chiedendo pronunciare la separazione con addebito alla moglie, con conseguente rigetto della domanda di mantenimento in favore della stessa, disponendo l'affido condiviso del figlio con collocazione presso la madre e con il proprio diritto di tenerlo a settimane alterne, e nei weekend alternativamente alla madre.
Con nota depositata il 5.5.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 20.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni sopra riportate la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c..
L'accordo relativo alle statuizioni accessorie (che pare contenere un errore materiale al punto f.1) appare congruo e conforme all'interesse del figlio minore, dal momento che l'affidamento congiunto e la permanenza paritaria concordata tra le parti appaiono tali da garantire al piccolo
(di anni 11) un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori. Persona_2
Congruo appare poi l'accordo con riferimento alla ripartizione dei rispettivi oneri di mantenimento. Nulla osta pertanto alla sua formalizzazione.
In considerazione degli interessi coinvolti le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
pagina 6 di 7 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Parte_1
Ecuador il 10.4.1991, e nato in [...] il [...], Controparte_1 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
pagina 7 di 7