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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/02/2024, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, pronunzia all'udienza odierna, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 5938/2021 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo D'Albero e Fabrizio Filippo D'Albero Parte_1
RICORRENTE E
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Mazza Controparte_1
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_2
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 15.11.21, ritualmente notificato, l'istante conveniva in giudizio la convenuta per sentirla condannare al pagamento in proprio favore degli importi specificamente indicati in ricorso a titolo di differenze retributive e tfr, oltre al versamento dei contributi omessi.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando il fondamento della domanda attorea chiedendone il rigetto. CP_ Si costituiva altresì l' come da memoria in atti. CP_ All'udienza odierna, parte istante dichiarava di rinunciare all'azione nei confronti dell' Tra la ricorrente e la convenuta dott.ssa veniva, invece, in data odierna dichiarata Controparte_1 l'intervenuta conciliazione della lite e l'estinzione del giudizio sulla scorta di verbale di conciliazione siglato in udienza. CP_ Residua da definire il contenzioso tra la ricorrente e l' dovendosi in tal caso dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, sussiste, invero, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della CP_ materia del contendere. Parte istante ha dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti dell' Sul punto è doveroso infatti evidenziare che l'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 del codice di procedura civile va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 marzo 1999, n.
2268) la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
La rinuncia all'azione e al diritto importa, pertanto, la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Relativamente alle spese del giudizio, le stesse si compensano integralmente tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: CP_
- dichiara cessata la materia del contendere tra la ricorrente e l'
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 1.2.2024
Il Giudice
Dr. Fabrizia Di Palma