Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Decreto presidenziale 21 dicembre 2021
Decreto decisorio 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 26/11/2021, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/11/2021
N. 01189/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2021, proposto da
Comitato A.S.M.A. Associazione Salute MA Ausiliatrice, Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stimatini, RA FR, LV LO, AN CA, FA OR, LD AR, RA ST, RI VE, GI De HE, CA NA, CI IA, DA De HE, BE TI, MA CA AM, IA AP, AU TO, EP LE, AN AN, CO LE, IC RT, LE HI, DI AR, RO AP, CA FI, OL AM, AL DU, TI EC, SC EC, RB AL, IM EC, WA AN, AR NA, LA IN, NI ZZ, RA LI, NI LI, MAnna OC, VA NI, MA CA, DA ZO, IL TT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Scrimiari n. 10;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NI Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NI Michelon in Verona, piazza Bra 1;
nei confronti
G.I.C. Gruppo Italiano Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bigolaro, Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
Aldi Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Sacchetto, Alessandro Ezechieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Verona in data 19.7.2021 avente ad oggetto “VARIANTE ESSENZIALE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 06.03/001475 ad oggetto “Nuova costruzione in attuazione PUA Via Mameli n. 7180004 in via Mameli – via Cavalcaselle – via Failoni” rilasciato a GIC GRUPPO ITALIANO COSTRUZIONI SRL in data 30.08.2019 e successivamente cointestato ad ALDI IMMOBILIARE SRL con P.G. 176038 del 19.06.2020 per opere che interessano esclusivamente il blocco A (EDIFICIO COMMERCIALE)”;
- del PdC originario n. 06.03/001475 ad oggetto “Nuova costruzione in attuazione PUA Via Mameli n. 7180004 in via Mameli – via Cavalcaselle – via Failoni” rilasciato a GIC GRUPPO ITALIANO COSTRUZIONI SRL in data 30.08.2019;
- della delibera di G.C. n. 368 del 30.11.2011 di adozione del PUA denominato via Mameli e la delibera di G.C. n. 61 del 22.02.2012 di approvazione del medesimo PUA e relativi elaborati ivi approvati;
- del “Regolamento recante disposizioni attuative della Legge regionale n. 14 del 8 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni” e relativi allegati, oltre alla delibera di approvazione di Consiglio comunale n. 84 del 29.10.2009;
- della delibera di Giunta comunale n. 242 del 22 giugno 2017;
- della convenzione urbanistica sottoscritta il 23 novembre 2017;
- del PdC fascicolo n. 06.02/747/2017 avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di G.I.C. Gruppo Italiano Costruzioni S.r.l. e di Aldi Immobiliare S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 la dott.ssa MAgiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la domanda cautelare non può essere accolta per l’assenza del necessario presupposto del periculum in mora , atteso che l’edificio oggetto del titolo impugnato è stato quasi interamente realizzato, e non è stato dedotto, né dimostrato alcuno specifico pregiudizio derivante dal suo completamento, in termini di concreta incidenza delle residue opere sul territorio;
Ad una sommaria delibazione propria della presente fase, anche il requisito del fumus boni iuris non appare sussistere:
- l’autoqualificazione del titolo come variante essenziale al permesso di costruire n. 06.03/1475 del 2018 è di per sé sufficiente ad evidenziare la natura autonoma del titolo edilizio rilasciato, rispetto al quale la censura di violazione dell’art. 20 D.P.R. 380/2001 appare di natura meramente formale, atteso che i pareri della Soprintendenza e dei Vigili del fuoco acquisiti in data anteriore alla domanda di variante - secondo quanto chiarito dal Comune - si riferivano al progetto in variante successivamente approvato;
- la questione relativa agli scavi eseguiti in data anteriore al rilascio del titolo, sollevata con il terzo motivo di ricorso, merita approfondimento in sede di merito;
- il quarto motivo, afferente all’omessa acquisizione del parere della II Circoscrizione, appare superato dalla acquisizione postuma al rilascio del titolo, a seguito della quale è stato adottato un provvedimento di conferma del permesso di costruire impugnato;
- gli altri motivi riproducono le censure già esaminate e dichiarate irricevibili o infondate con la sentenza n. 164/2019;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
BE Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
MAgiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MAgiovanna Amorizzo | BE Pasi |
IL SEGRETARIO