Sentenza 22 maggio 1973
Massime • 4
Il giudice, allorche segue il parere del consulente tecnico di ufficio, non e tenuto a motivare le ragioni per le quali disattende le contrarie opinioni dei consulenti di parte, dovendosi queste ritenere rifiutate per implicito. Non puo seguirsi siffatto principio nel caso in cui le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non consentono di addivenire sostanzialmente alla soluzione della controversia.*
Allorche si controverte sulla proprieta di una striscia di terreno fra due fondi limitrofi e sia esclusa in concreto la possibilita che tale striscia possa essere di proprieta di terzi e ciascuna delle parti chieda il riconoscimento del suo diritto, il giudice, tranne casi particolari relativi a preclusioni o negligenza delle parti in ordine alla prova, deve, di regola emettere una pronuncia che decida la lite riconoscendo il diritto dell'una o dell'altra parte. In tal caso il rigetto di entrambe le domande puo risolversi in un difetto di attivita del giudice.*
Tanto nell'Azione di accertamento della proprieta quanto in quella di rivendica l'ampiezza e la rigorosita della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza va vista nel momento finale dell'Azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa. ( V 2604/70, mass n 348994; 2005/69, mass n 341233).*
Il regime tavolare vigente nei territori italiani gia facenti parte dell'impero austro-ungarico attribuisce valore costitutivo all'iscrizione tavolare. Il consenso manifestato dalle parti nella stipulazione di un atto di trasferimento di diritti immobiliari cui non abbia fatto seguito l'iscrizione tavolare, non e di per se sufficiente a perfezionare un acquisto di diritto reale, ma da soltanto vita ad un diritto di natura personale ed obbligatoria, anche se esercitabile nei confronti del dante causa, indipendentemente dall'intavolazione e nei confronti dei suoi successori a titolo universale o di chi ne abbia assunto dall'autore l'Obbligo corrispondente. ( V 2905/71, mass n 354145; 917/70, mass n 346340; ( V 3245/69, mass n 343260).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/1973, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1973 |
Testo completo
Tanto nell'Azione di accertamento della proprieta quanto in quella di rivendica l'ampiezza e la rigorosita della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza va vista nel momento finale dell'Azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa. ( V 2604/70, mass n 348994; 2005/69, mass n 341233).*