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Ordinanza 10 febbraio 2025
Ordinanza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3040/24 r.g.a.c.
Tribunale di Benevento
I SEZIONE CIVILE
Ordinanza
Il giudice, dott.ssa Valeria Protano,
provvedendo all'esito dell'udienza del 24.01.25, svoltasi in modalità scritta, come disposto con provvedimento del 24.10.24, regolarmente comunicato alle parti a cura della Cancelleria;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
esaminati gli atti e le richieste delle parti;
ritenuto doversi dichiarare inammissibile il ricorso proposto difettando i requisiti di legge;
ed infatti, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, affinché possa ritenersi ammissibile il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. occorre che la materia del contendere sia tale che l'esito della stessa consulenza sia, in astratto, idoneo a comporre la lite in quanto è pacifico il fatto storico e non vi sono questioni, all'infuori di quella concernente il profilo squisitamente “tecnico” della responsabilità; non risulta, invece, ammissibile laddove le parti controvertano sull'effettiva sussistenza dell'obbligazione o sull'individuazione del soggetto ad essa eventualmente tenuto, in modo che le posizioni delle stesse parti siano condizionate dalla soluzione di questioni giuridiche complesse od all'accertamento di fatti che esulino dall'ambito di indagini di natura tecnica:
infatti, sebbene l'istituto in parola, stante la citata funzione deflattivo-conciliativa, non consente interpretazioni eccessivamente restrittive e valutazioni formalistiche, è fatto salvo il caso in cui la possibilità conciliativa sia totalmente da escludersi come quando vi sia una contestazione radicale non già della responsabilità, ma del rapporto da cui trarrebbe origine la stessa pretesa da accertare, in quanto, in tali casi, mancherebbe qualsivoglia punto di partenza per l'ipotesi di conciliazione e la consulenza preventiva rischierebbe di essere meramente esplorativa, volta alla precostituzione di un mezzo di prova al di fuori del requisito del periculum e non già ad evitare il giudizio di merito
(Trib. Roma sez. V, 15 settembre 2020; Trib. Busto Arsizio, 25 maggio 2010);
in altre parole, l'art. 696 bis c.p.c. risulta ammissibile solo ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto l'accertamento abbia un elevato grado di fattualità (Trib. Novara, 17 settembre 2020; Trib. Roma, sez. XIII, 23 marzo 2015);
donde, l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di mera natura tecnica (Cfr. Tribunale Roma sez. XVI, 29/12/2020); nel caso che ci occupa, esaminati gli atti delle parti e la relativa documentazione prodotta, si ricava come le parti in causa non controvertano, soltanto, sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, bensì anche sulla effettiva sussistenza della stessa, e come l'accertamento richiesto non abbia soltanto un elevato grado di fattualità, ma richieda anche indagini ulteriori su questioni di diritto non demandabili al tecnico;
nello specifico, a venire in rilievo, oltre alle questioni fattuali (accertamento danni e compatibilità con il sinistro) eventualmente demandabili alla valutazione di un tecnico (mediante consulenza medico- legale), vi sono, come si ricava dagli atti difensivi della resistente, anche le questioni giuridiche afferenti la sussistenza dei profili di responsabilità prospettata nei confronti del conducente del mezzo, ciò in ragione delle contestazioni e dei rilievi della compagnia costituita in ordine all'an della pretesa e, nello specifico, sulla dinamica del sinistro, in ordine alla sussistenza del nesso di causalità e agli eventuali profili di corresponsabilità del ricorrente.
quanto alle spese del presente procedimento, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi relativi ai procedimenti cautelari aventi bassa complessità (fase di studio e introduttiva);
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_1
- condanna a rifondere in favore della e spese Parte_1 Controparte_1 del presente procedimento che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Si comunichi.
Benevento, 5.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
Tribunale di Benevento
I SEZIONE CIVILE
Ordinanza
Il giudice, dott.ssa Valeria Protano,
provvedendo all'esito dell'udienza del 24.01.25, svoltasi in modalità scritta, come disposto con provvedimento del 24.10.24, regolarmente comunicato alle parti a cura della Cancelleria;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
esaminati gli atti e le richieste delle parti;
ritenuto doversi dichiarare inammissibile il ricorso proposto difettando i requisiti di legge;
ed infatti, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, affinché possa ritenersi ammissibile il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. occorre che la materia del contendere sia tale che l'esito della stessa consulenza sia, in astratto, idoneo a comporre la lite in quanto è pacifico il fatto storico e non vi sono questioni, all'infuori di quella concernente il profilo squisitamente “tecnico” della responsabilità; non risulta, invece, ammissibile laddove le parti controvertano sull'effettiva sussistenza dell'obbligazione o sull'individuazione del soggetto ad essa eventualmente tenuto, in modo che le posizioni delle stesse parti siano condizionate dalla soluzione di questioni giuridiche complesse od all'accertamento di fatti che esulino dall'ambito di indagini di natura tecnica:
infatti, sebbene l'istituto in parola, stante la citata funzione deflattivo-conciliativa, non consente interpretazioni eccessivamente restrittive e valutazioni formalistiche, è fatto salvo il caso in cui la possibilità conciliativa sia totalmente da escludersi come quando vi sia una contestazione radicale non già della responsabilità, ma del rapporto da cui trarrebbe origine la stessa pretesa da accertare, in quanto, in tali casi, mancherebbe qualsivoglia punto di partenza per l'ipotesi di conciliazione e la consulenza preventiva rischierebbe di essere meramente esplorativa, volta alla precostituzione di un mezzo di prova al di fuori del requisito del periculum e non già ad evitare il giudizio di merito
(Trib. Roma sez. V, 15 settembre 2020; Trib. Busto Arsizio, 25 maggio 2010);
in altre parole, l'art. 696 bis c.p.c. risulta ammissibile solo ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto l'accertamento abbia un elevato grado di fattualità (Trib. Novara, 17 settembre 2020; Trib. Roma, sez. XIII, 23 marzo 2015);
donde, l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di mera natura tecnica (Cfr. Tribunale Roma sez. XVI, 29/12/2020); nel caso che ci occupa, esaminati gli atti delle parti e la relativa documentazione prodotta, si ricava come le parti in causa non controvertano, soltanto, sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, bensì anche sulla effettiva sussistenza della stessa, e come l'accertamento richiesto non abbia soltanto un elevato grado di fattualità, ma richieda anche indagini ulteriori su questioni di diritto non demandabili al tecnico;
nello specifico, a venire in rilievo, oltre alle questioni fattuali (accertamento danni e compatibilità con il sinistro) eventualmente demandabili alla valutazione di un tecnico (mediante consulenza medico- legale), vi sono, come si ricava dagli atti difensivi della resistente, anche le questioni giuridiche afferenti la sussistenza dei profili di responsabilità prospettata nei confronti del conducente del mezzo, ciò in ragione delle contestazioni e dei rilievi della compagnia costituita in ordine all'an della pretesa e, nello specifico, sulla dinamica del sinistro, in ordine alla sussistenza del nesso di causalità e agli eventuali profili di corresponsabilità del ricorrente.
quanto alle spese del presente procedimento, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi relativi ai procedimenti cautelari aventi bassa complessità (fase di studio e introduttiva);
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_1
- condanna a rifondere in favore della e spese Parte_1 Controparte_1 del presente procedimento che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Si comunichi.
Benevento, 5.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano