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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3687/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa WNDa Romanò Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo Giudice rel. ed est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs
25/2008, sentita la giudice relatrice, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3687/2022 promossa da
, nato in PAKISTAN, il 09/09/1999, CUI (C.F Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. VICCHIO LIDIA ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
di Crotone;
[...]
- resistente non costituita- nonché con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt. 32 e 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/10/2022, il ricorrente, cittadino del PAKISTAN, ha impugnato il provvedimento Rif. n. CS0007577, con il quale la Controparte_1
di Crotone ha disposto il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da
[...] questi avanzata, negNDogli il riconoscimento di forme maggiori e complementari di protezione.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione Controparte_1 effettuata a cura della Cancelleria.
La Procura ha concluso per il rigetto.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'audizione del ricorrente. All'udienza dell'8.4.2025 il ricorrente ha richiesto l'esame in via principale della domNDa di protezione speciale e, solo in via subordinata, l'esame della domNDa di protezione internazionale. All'esito, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli elementi di prova offerti dal ricorrente
a. Il racconto
Secondo quanto riferito dal ricorrente, nel corso dell'audizione amministrativa, questi è cittadino del
Pakistan. Ha dichiarato di aver lasciato il Pakistan nel 2019 a causa delle minacce ricevute dalla famiglia della sua fidanzata, che non accettava la loro relazione e si opponeva al matrimonio. La famiglia della ragazza, descritta come potente e ricca, ha costretto i due giovani a fuggire da DI AU nell'aprile
1 2018. Dopo aver vissuto a Rawalpindi, e dove erano ospiti di un amico, la famiglia della Per_1 Per_2 ragazza ha continuato a minacciare Pt_1
Durante una visita nella sua città natale per il matrimonio di uno zio, è stato aggredito da un Pt_1 cugino e un fratello della ragazza, riportNDo una frattura al braccio sinistro che ha richiesto un'operazione.
Dopo un mese di ricovero, è tornato a ma i suoi genitori gli hanno consigliato di lasciare il Pakistan. Per_2 ha quindi intrapreso un viaggio migratorio attraverso Iran, Turchia, Grecia, Serbia e Bosnia, Pt_1 arrivNDo in Italia il 12 aprile 2020.
In Italia, è stato accolto nel CAS di Saracena, dove è rimasto per un anno prima di trasferirsi in un'abitazione autonoma. Ha presentato domNDa di asilo e ha sostenuto il colloquio con la Commissione
Territoriale di Crotone il 4 maggio 2022.
La Commissione Territoriale di Crotone ha ritenuto non credibile parte del racconto del ricorrente e non ha, pertanto, riconosciuto la protezione internazionale, né altra forma di protezione.
Nel ricorso è stato ribadito il racconto reso in precedenza e sono state evidenziate le condizioni di insicurezza del Paese d'origine del ricorrente.
Nel corso dell'audizione giudiziale, svoltasi all'udienza del 24.9.2024 in italiano, il ricorrente ha dichiarato: “confermo le generalità indicate nel provvedimento impugnato;
D. per quali motivi ha lasciato il Pakistan?
R. ho avuto dei problemi con la famiglia della mia ragazza, erano contrari al nostro matrimonio;
D. come si chiamava la ragazza?
R. Sonia;
D. perché la famiglia della sua ragazza era contraria alla vostra relazione?
R. perché io non ero ricco;
D. quNDo sono iniziati i problemi?
R. quNDo abbiamo deciso di sposarsi;
D. dove vi frequentavate con la ragazza?
R. in paese;
D. quNDo c'è stata la proposta di matrimonio?
R. nel 2018;
D. lei è stato minacciato dai genitori della ragazza?
R. sì, mi hanno minacciato e picchiato;
D. quante volte è stato minacciato?
R. una volta sola;
D. quNDo?
R. nel 2018;
D. quNDo ha deciso di lasciare il Pakistan?
R. nel 2019;
D. come mai ha deciso di lasciare il Pakistan dopo un anno dall'ultimo episodio di minacce ricevute?
R. mia madre mi ha consigliato di lasciare il paese perché secondo lei avrebbero continuato a minacciarmi e potevano ammazzarmi;
D. adesso dove si trova la ragazza?
R. non lo so, dopo che ci siamo lasciati la ragazza è partita con il padre, ma adesso non so dove sia;
D. è in contatto con i suoi familiari? Cosa le riferiscono?
R. sì, in Pakistan ci sono i miei genitori, una sorella e quattro fratelli;
mi dicono di non tornare altrimenti mi uccidono;
D. da quanto tempo è in Italia?
R. sono in Italia dal 2020, fino a dicembre vivevo a Castrovillari, da dicembre vivo a Milano, sono ospite a casa di amici;
lavoro a Bergamo, in una Serra, guadagno circa 1400/1500 euro al mese, ho un contratto di lavoro;
nel tempo libero studio per prendere la patente di guida, ho seguito un corso di lingua italiana;
non ho parenti in Italia;
ho amici anche italiani che frequento nel tempo libero”.
b. I documenti
Il ricorrente ha prodotto a sostegno della domNDa la seguente documentazione:
2 - Lettera di assunzione dal 9.2.2022 al 30.11.2022 presso la MAV EVENT SOLUTION SRLS di
Castrovillari, relativa comunicazione e n. 2 buste paga (febbraio e marzo del 2022); Pt_2
- Contratto di lavoro a tempo determinato con il frantoio oleario di , comunicazione Persona_3
e n. 2 buste paga (dicembre e novembre 2023); Pt_2
- Copia iscrizione autoscuola Donato per conseguimento patente di lingua, copia di n.2 prenotazioni per svolgimento quiz, copia dei versamenti per iscrizione alla scuola guida;
- Copia Attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2 del 07.10.2021;
- Copia Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico al corso base “Tecniche di potatura e razionale gestione dell'oliveto” svoltosi il 21 marzo 2023;
- Copia contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 27.2.2023 con la MAV Event Solution SRLS, relativa comunicazione e buste paga da marzo 2023 a ottobre 2023; Pt_2
- Contratto di lavoro a tempo determinato con UNICA S.p.A. dal 09.02.2024 al 31.05.2024, relativa comunicazione Unila e relative buste paga;
- Contratto di lavoro con dal 29.04.2024 al 10.08.2024 e relative buste paga;
CP_2
- Copia Calendario Formazione Corso Carrellisti c/o Fratelli Marabini;
- dell'11 novembre 2024 di proroga contratto a tempo determinato presso sino Pt_2 CP_2 al 25.4.2025;
- Buste paga da settembre 2024 a gennaio 2025.
2. Il giudizio della Commissione Territoriale
La Commissione Territoriale ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente poiché non sufficientemente dettagliate e contradditorie ed ha, pertanto, rigettato la domNDa non ravvisNDo i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale né di altre forme complementari di protezione.
3. Il giudizio del Collegio
3.1. Sulla protezione complementare
Si deve, anzitutto, procedere all'esame della domNDa formulata in via principale, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione complementare.
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma
1.1 dell'art. 19 TUI (d.lgs. 286/1998), applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinNDo la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificNDo tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di
3 relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione
- connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c.
Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006,
c. Italia). Nozione di “vita familiare” alla quale va attribuito un significato più ampio di quello Per_4 tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si afferma che “si deve accettare che tutti i Pt_3 rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Dunque, è bene specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia
- alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU Sentenza BD, BA ND
BalkNDali c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza FA c. Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza
Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99).
La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Ciò posto, non può dubitarsi che il predetto impianto normativo determini il riconoscimento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermNDo la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
4 Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare
è, dunque, necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di
Cassazione.
Ebbene, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, possono ritenersi soddisfatti i richiamati presupposti.
Il richiedente ha fondato la propria richiesta di riconoscimento di protezione complementare sul profilo dell'avvenuta integrazione sociale e lavorativa, producendo a tal fine copiosa documentazione, già elencata sub par.
1.b, che comprova, in primo luogo, lo sforzo da questi profuso nella ricerca di un'attività lavorativa.
I numerosi contratti di lavoro depositati sono indici significativi di stabilità e sostanziale continuità lavorativa che connotano le relazioni economiche del ricorrente, le quali contribuiscono a definire in modo rilevante la sfera della sua vita privata, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati. Infatti, il ricorrente ha dimostrato di essere integrato nel tessuto sociale italiano come provato primariamente dall'impegno profuso per lo svolgimento di attività lavorativa regolare e pressoché continuativa nel periodo di soggiorno in Italia, benché a tempo determinato, con retribuzione di circa € 1.500,00 mensili idonea al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita quotidiana (v. ultime buste paga in atti e contratti di lavoro).
Inoltre, il ricorrente ha investito nella sua professionalità e formazione lavorativa, come desumibile dagli attestati di partecipazione ad alcuni corsi di formazione.
A sostegno dell'apprezzabile sforzo d'integrazione compiuto dal ricorrente depone anche l'impegno dimostrato per lo studio della lingua italiana (v. attestati in atti) e per il conseguimento della patente B di guida, elementi questi che forniscono indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo d'integrazione nel nostro paese. Il ricorrente ha poi dimostrato, in sede di audizione giudiziale, di conoscere la lingua italiana, sostenendo l'intera audizione senza l'ausilio dell'interprete.
Pertanto, è indubbio che il ricorrente ha costruito una propria identità sociale sul territorio italiano, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui ha vissuto. Infatti, va considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grNDe, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_5 understNDing of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
La percezione di uno stipendio che gli consente di vivere in modo dignitoso, l'instaurazione di plurimi rapporti lavorativi benché a tempo determinato con diversi datori di lavoro e la frequente proroga della loro durata, nonché la conoscenza della lingua italiana sono comunque indici di una consolidata vita privata del ricorrente in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19
5 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
Dunque, il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificNDo tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI. Si ribadisce, d'altronde, che non sono emersi in giudizio, né sono stati dedotti dall'amministrazione resistente o dal P.M., “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, fattori di comparazione menzionati dal legislatore ai fini del bilanciamento con le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero sopra declinate, che non possono altrimenti essere conosciute dal
Collegio.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 50/2023, posto che l'art. 7 c. 2 del D.L. 20/2023 prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'accoglimento della domNDa proposta in via principale determina l'assorbimento delle domNDe formulate in via subordinata.
4. Spese di lite
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di integrale compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19/04/2018
n. 77), anche in considerazione dell'accoglimento della domNDa in precedenza formulata in via meramente subordinata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 d. lgs. 25/2008 e 19 comma 1.2 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, l'8/04/2025.
La Giudice rel. La Presidente
Dr.ssa Chiara Fiamingo Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa WNDa Romanò Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo Giudice rel. ed est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs
25/2008, sentita la giudice relatrice, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3687/2022 promossa da
, nato in PAKISTAN, il 09/09/1999, CUI (C.F Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. VICCHIO LIDIA ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
di Crotone;
[...]
- resistente non costituita- nonché con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt. 32 e 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/10/2022, il ricorrente, cittadino del PAKISTAN, ha impugnato il provvedimento Rif. n. CS0007577, con il quale la Controparte_1
di Crotone ha disposto il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da
[...] questi avanzata, negNDogli il riconoscimento di forme maggiori e complementari di protezione.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione Controparte_1 effettuata a cura della Cancelleria.
La Procura ha concluso per il rigetto.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'audizione del ricorrente. All'udienza dell'8.4.2025 il ricorrente ha richiesto l'esame in via principale della domNDa di protezione speciale e, solo in via subordinata, l'esame della domNDa di protezione internazionale. All'esito, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli elementi di prova offerti dal ricorrente
a. Il racconto
Secondo quanto riferito dal ricorrente, nel corso dell'audizione amministrativa, questi è cittadino del
Pakistan. Ha dichiarato di aver lasciato il Pakistan nel 2019 a causa delle minacce ricevute dalla famiglia della sua fidanzata, che non accettava la loro relazione e si opponeva al matrimonio. La famiglia della ragazza, descritta come potente e ricca, ha costretto i due giovani a fuggire da DI AU nell'aprile
1 2018. Dopo aver vissuto a Rawalpindi, e dove erano ospiti di un amico, la famiglia della Per_1 Per_2 ragazza ha continuato a minacciare Pt_1
Durante una visita nella sua città natale per il matrimonio di uno zio, è stato aggredito da un Pt_1 cugino e un fratello della ragazza, riportNDo una frattura al braccio sinistro che ha richiesto un'operazione.
Dopo un mese di ricovero, è tornato a ma i suoi genitori gli hanno consigliato di lasciare il Pakistan. Per_2 ha quindi intrapreso un viaggio migratorio attraverso Iran, Turchia, Grecia, Serbia e Bosnia, Pt_1 arrivNDo in Italia il 12 aprile 2020.
In Italia, è stato accolto nel CAS di Saracena, dove è rimasto per un anno prima di trasferirsi in un'abitazione autonoma. Ha presentato domNDa di asilo e ha sostenuto il colloquio con la Commissione
Territoriale di Crotone il 4 maggio 2022.
La Commissione Territoriale di Crotone ha ritenuto non credibile parte del racconto del ricorrente e non ha, pertanto, riconosciuto la protezione internazionale, né altra forma di protezione.
Nel ricorso è stato ribadito il racconto reso in precedenza e sono state evidenziate le condizioni di insicurezza del Paese d'origine del ricorrente.
Nel corso dell'audizione giudiziale, svoltasi all'udienza del 24.9.2024 in italiano, il ricorrente ha dichiarato: “confermo le generalità indicate nel provvedimento impugnato;
D. per quali motivi ha lasciato il Pakistan?
R. ho avuto dei problemi con la famiglia della mia ragazza, erano contrari al nostro matrimonio;
D. come si chiamava la ragazza?
R. Sonia;
D. perché la famiglia della sua ragazza era contraria alla vostra relazione?
R. perché io non ero ricco;
D. quNDo sono iniziati i problemi?
R. quNDo abbiamo deciso di sposarsi;
D. dove vi frequentavate con la ragazza?
R. in paese;
D. quNDo c'è stata la proposta di matrimonio?
R. nel 2018;
D. lei è stato minacciato dai genitori della ragazza?
R. sì, mi hanno minacciato e picchiato;
D. quante volte è stato minacciato?
R. una volta sola;
D. quNDo?
R. nel 2018;
D. quNDo ha deciso di lasciare il Pakistan?
R. nel 2019;
D. come mai ha deciso di lasciare il Pakistan dopo un anno dall'ultimo episodio di minacce ricevute?
R. mia madre mi ha consigliato di lasciare il paese perché secondo lei avrebbero continuato a minacciarmi e potevano ammazzarmi;
D. adesso dove si trova la ragazza?
R. non lo so, dopo che ci siamo lasciati la ragazza è partita con il padre, ma adesso non so dove sia;
D. è in contatto con i suoi familiari? Cosa le riferiscono?
R. sì, in Pakistan ci sono i miei genitori, una sorella e quattro fratelli;
mi dicono di non tornare altrimenti mi uccidono;
D. da quanto tempo è in Italia?
R. sono in Italia dal 2020, fino a dicembre vivevo a Castrovillari, da dicembre vivo a Milano, sono ospite a casa di amici;
lavoro a Bergamo, in una Serra, guadagno circa 1400/1500 euro al mese, ho un contratto di lavoro;
nel tempo libero studio per prendere la patente di guida, ho seguito un corso di lingua italiana;
non ho parenti in Italia;
ho amici anche italiani che frequento nel tempo libero”.
b. I documenti
Il ricorrente ha prodotto a sostegno della domNDa la seguente documentazione:
2 - Lettera di assunzione dal 9.2.2022 al 30.11.2022 presso la MAV EVENT SOLUTION SRLS di
Castrovillari, relativa comunicazione e n. 2 buste paga (febbraio e marzo del 2022); Pt_2
- Contratto di lavoro a tempo determinato con il frantoio oleario di , comunicazione Persona_3
e n. 2 buste paga (dicembre e novembre 2023); Pt_2
- Copia iscrizione autoscuola Donato per conseguimento patente di lingua, copia di n.2 prenotazioni per svolgimento quiz, copia dei versamenti per iscrizione alla scuola guida;
- Copia Attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2 del 07.10.2021;
- Copia Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico al corso base “Tecniche di potatura e razionale gestione dell'oliveto” svoltosi il 21 marzo 2023;
- Copia contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 27.2.2023 con la MAV Event Solution SRLS, relativa comunicazione e buste paga da marzo 2023 a ottobre 2023; Pt_2
- Contratto di lavoro a tempo determinato con UNICA S.p.A. dal 09.02.2024 al 31.05.2024, relativa comunicazione Unila e relative buste paga;
- Contratto di lavoro con dal 29.04.2024 al 10.08.2024 e relative buste paga;
CP_2
- Copia Calendario Formazione Corso Carrellisti c/o Fratelli Marabini;
- dell'11 novembre 2024 di proroga contratto a tempo determinato presso sino Pt_2 CP_2 al 25.4.2025;
- Buste paga da settembre 2024 a gennaio 2025.
2. Il giudizio della Commissione Territoriale
La Commissione Territoriale ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente poiché non sufficientemente dettagliate e contradditorie ed ha, pertanto, rigettato la domNDa non ravvisNDo i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale né di altre forme complementari di protezione.
3. Il giudizio del Collegio
3.1. Sulla protezione complementare
Si deve, anzitutto, procedere all'esame della domNDa formulata in via principale, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione complementare.
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma
1.1 dell'art. 19 TUI (d.lgs. 286/1998), applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinNDo la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificNDo tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di
3 relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione
- connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c.
Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006,
c. Italia). Nozione di “vita familiare” alla quale va attribuito un significato più ampio di quello Per_4 tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si afferma che “si deve accettare che tutti i Pt_3 rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Dunque, è bene specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia
- alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU Sentenza BD, BA ND
BalkNDali c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza FA c. Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza
Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99).
La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Ciò posto, non può dubitarsi che il predetto impianto normativo determini il riconoscimento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermNDo la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
4 Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare
è, dunque, necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di
Cassazione.
Ebbene, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, possono ritenersi soddisfatti i richiamati presupposti.
Il richiedente ha fondato la propria richiesta di riconoscimento di protezione complementare sul profilo dell'avvenuta integrazione sociale e lavorativa, producendo a tal fine copiosa documentazione, già elencata sub par.
1.b, che comprova, in primo luogo, lo sforzo da questi profuso nella ricerca di un'attività lavorativa.
I numerosi contratti di lavoro depositati sono indici significativi di stabilità e sostanziale continuità lavorativa che connotano le relazioni economiche del ricorrente, le quali contribuiscono a definire in modo rilevante la sfera della sua vita privata, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati. Infatti, il ricorrente ha dimostrato di essere integrato nel tessuto sociale italiano come provato primariamente dall'impegno profuso per lo svolgimento di attività lavorativa regolare e pressoché continuativa nel periodo di soggiorno in Italia, benché a tempo determinato, con retribuzione di circa € 1.500,00 mensili idonea al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita quotidiana (v. ultime buste paga in atti e contratti di lavoro).
Inoltre, il ricorrente ha investito nella sua professionalità e formazione lavorativa, come desumibile dagli attestati di partecipazione ad alcuni corsi di formazione.
A sostegno dell'apprezzabile sforzo d'integrazione compiuto dal ricorrente depone anche l'impegno dimostrato per lo studio della lingua italiana (v. attestati in atti) e per il conseguimento della patente B di guida, elementi questi che forniscono indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo d'integrazione nel nostro paese. Il ricorrente ha poi dimostrato, in sede di audizione giudiziale, di conoscere la lingua italiana, sostenendo l'intera audizione senza l'ausilio dell'interprete.
Pertanto, è indubbio che il ricorrente ha costruito una propria identità sociale sul territorio italiano, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui ha vissuto. Infatti, va considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grNDe, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_5 understNDing of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
La percezione di uno stipendio che gli consente di vivere in modo dignitoso, l'instaurazione di plurimi rapporti lavorativi benché a tempo determinato con diversi datori di lavoro e la frequente proroga della loro durata, nonché la conoscenza della lingua italiana sono comunque indici di una consolidata vita privata del ricorrente in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19
5 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
Dunque, il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificNDo tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI. Si ribadisce, d'altronde, che non sono emersi in giudizio, né sono stati dedotti dall'amministrazione resistente o dal P.M., “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, fattori di comparazione menzionati dal legislatore ai fini del bilanciamento con le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero sopra declinate, che non possono altrimenti essere conosciute dal
Collegio.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 50/2023, posto che l'art. 7 c. 2 del D.L. 20/2023 prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L'accoglimento della domNDa proposta in via principale determina l'assorbimento delle domNDe formulate in via subordinata.
4. Spese di lite
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di integrale compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19/04/2018
n. 77), anche in considerazione dell'accoglimento della domNDa in precedenza formulata in via meramente subordinata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 d. lgs. 25/2008 e 19 comma 1.2 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, l'8/04/2025.
La Giudice rel. La Presidente
Dr.ssa Chiara Fiamingo Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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