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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, nel procedimento iscritto al n. r.g. 8194 /2024 promosso da
, nato il [...] a [...] – Parte_1 Brasile);
, nato il [...] a [...] – Brasile); Controparte_1
, nato l'[...] a [...] – Brasile); Parte_2
, nata il [...] a [...] – Brasile); Parte_3
, nato il [...] a [...]á – Brasile); Parte_4
, nata il [...] a [...] – Brasile); Parte_5
nata il [...] a [...] – Parte_6 Brasile);
, nato il [...] ad [...] – Brasile); Controparte_2
, nata il [...] a [...] – Brasile); Persona_1
, nata il [...] a [...] – Brasile); Persona_2
, nato il [...] a [...] – Brasile); Parte_7
, nato il [...] ad [...] – Brasile); Controparte_3
, nato il [...] a [...] – Brasile); Parte_8
, nata il [...] a [...] – Brasile); Controparte_4 Persona_3
nata il [...] ad [...] – Brasile), in Parte_9 proprio e unitamente a quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Controparte_5 minore nata il [...] a [...] – Brasile); Persona_4 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Luca Chiminazzo Ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1
Convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 1 di 10 la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis per discendenza in linea materna, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto: di essere discendenti diretti di , nato a [...] il [...] (doc. Persona_5
1); che sposò in data 18/05/1893 a Lavrinhas, Stato di San Paolo - Brasile Persona_5 Persona_6
(doc. 3); che dall'unione tra e nacque, tra gli altri, una figlia, il 01/08/1905 a Persona_5 Persona_6
Riversul, Stato di San Paolo – Brasile, (doc. 4); Persona_7 che , in data 28/09/1922 a Ribeirão Vermelho, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Persona_7
(doc. 5); Persona_8 che dall'unione tra e , tra gli altri, quattro Persona_7 Parte_10 figli:
- il 26/07/1923 a Ribeirão Vermelho, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 6); Persona_9
- il 03/10/1931 a Ribeirão Vermelho, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. Persona_10
7);
- il 12/10/1933 a Ribeirão Vermelho, Stato di San Paolo - Brasile, Persona_11
(doc. 8);
- il 26/05/1937 a Ribeirão Vermelho, Stato di San Paolo - Brasile, Persona_12
(doc. 9); che in data 19/07/1934 a Ribeirão Vermelho, Stato di San Paolo – Brasile, decedette (doc. Persona_5
10): che , in data 08/12/1947 ad IT, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Persona_9 [...]
, la quale assunse il nome di (doc. 11); Persona_13 Persona_14 che dall'unione tra e nacquero, tra gli altri, tre figlie: Persona_9 Persona_14
- il 26/07/1949 ad IT, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 12); Controparte_7
- il 16/07/1956 ad IT, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 13); Persona_15
- il 06/01/1958 ad IT, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 14); Persona_16
pagina 2 di 10 che , in data 26/01/1974 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Controparte_7
, assumendo il nome di Persona_17 Persona_18
(doc. 15); che dall'unione tra e Persona_18 Persona_17 nacque, il 30/07/1978 a RO, Stato di San Paolo - Brasile, Parte_1
(doc. 16);
[...] che in data 29/07/1982 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, morì (doc. 17); Persona_9 che in data 13/09/1989 ad IT, Stato di San Paolo – Brasile, morì (doc. 18); Persona_7 che in data 31/01/2009 a RO, Stato di San Paolo – Parte_1
Brasile, sposò (doc. 19); Persona_19 che i predetti coniugi divorziarono consensualmente in data 09/02/2012; che in data 26/10/2019 a RO, Stato di San Paolo – Parte_1
Brasile, sposò in seconde nozze (doc. 20); Persona_20 che , in data 22/07/1978 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Persona_15
assumendo il nome di (doc. 21); Persona_21 Controparte_8 che i predetti coniugi si separarono consensualmente con sentenza in data 02/10/1985 passata in giudicato, per poi divorziare con sentenza in data 18/12/1998 passata in giudicato;
che dall'unione tra e nacquero due Controparte_8 Persona_21 figli:
- il 01/06/1979 a RA, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 22); Controparte_1
- il 27/08/1983 a RO, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 23); Parte_3 che e ebbero un figlio, l'11/07/1997 a Controparte_1 Controparte_9
RO, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 24); Parte_2 che , in data 29/03/2008 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, Controparte_1 sposò EP FF, la quale assunse il nome di Persona_22 Parte_11
(doc. 25);
[...] che in data 07/12/2018 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Parte_3
(doc. 26); Persona_23 che , in data 18/12/1976 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Persona_16
, assumendo il nome di Persona_24 Per_16 Controparte_10
(doc. 27); che dall'unione tra e Parte_12 Persona_24 nacquero tre figli :
- il 17/12/1977 a NT SA, Stato di Paraná - Brasile, (doc. 28); Parte_4
- il 14/06/1980 a RA, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 29); Parte_5
- il 28/02/1985 a RO, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 30); Parte_6
pagina 3 di 10 che , in data 28/03/2009 a SÃ PA, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Parte_4
(doc. 31); Persona_25 che in data 18/06/2011 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Parte_5
(doc. 31); Persona_26 che i predetti coniugi divorziarono divorziavano consensualmente con sentenza passata in giudicato in data 15/01/2013; che , in data 08/03/2008 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Parte_6
assumendo il nome di (doc. 33); Persona_27 Parte_6 che e ebbero un figlio, il 07/12/1986 ad IT, Persona_10 Persona_28
Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 34); Controparte_2 che in data 30/08/1994 ad IT, Stato di San Paolo – Brasile, morì Persona_10
(doc. 5); che , in data 27/01/1959 ad IT, Stato di San Paolo – Brasile, Persona_11 sposò la quale assunse il nome di Persona_29 Persona_30
(doc. 36);
che dall'unione tra ed nacque una Persona_11 Persona_30 figlia, il 04/02/1967 ad IT, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 37); Parte_13
che , in data 17/06/1989 a SÃ PA, Stato di San Paolo – Brasile, Parte_13 sposò con , assumendo il nome di doc. 38); Persona_31 Persona_32
che i predetti coniugi si separarono con sentenza in data 24/03/2000 passata in giudicato, per poi divorziare con sentenza in data 25/02/2002 passata in giudicato in data 11/03/2002;
che dall'unione tra e nacquero tre figli;
Persona_32 Persona_31
- il 29/06/1991 a SÃ PA, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 39); Persona_1
- il 02/07/1994 a SÃ PA, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 40); Persona_2
- il 24/09/1996 a SÃ PA, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 41); Parte_7 che , in data 03/07/2021 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Persona_2
(doc. 42); Persona_33 che in data 07/01/1961 ad Itaporanga, Stato di San Paolo – Persona_12
Brasile, sposò assumendo il nome di (doc. 43); Persona_34 Persona_35 che dall'unione tra ed tra gli altri, Persona_35 Controparte_11 due figli :
- il 27/03/1965 ad IT, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 44); Controparte_3
- il 04/02/1971 ad IT, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 45); Persona_36 che , in data 05/03/1992 a Recife, Stato di Pernambuco – Brasile, sposò Controparte_3
la quale assunse il nome di (doc. 46); Persona_37 Persona_38 che dall'unione tra ed nacquero due figli: Controparte_3 Persona_38
pagina 4 di 10 - il 17/06/1992 a RO, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 47); Parte_8
- il 03/07/1996 a RO, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 48); Persona_39 che , figlia di in data 26/09/2003 a Persona_36 Persona_35
RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò divenendo Controparte_5 Parte_9
(doc. 49);
[...] che dall'unione tra e nacque, il 04/01/2007 a Parte_9 Controparte_5
SÃ PA, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 50); Persona_4 che in data 25/06/2021 a SÃ PA, Stato di San Paolo – Brasile, morì Persona_35
(doc. 51);
[...] che non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, in favore di quella brasiliana né si Persona_5 naturalizzò cittadino brasiliano (doc. 2);
Il convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la CP_6 notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dalla parte ricorrente, all'udienza di trattazione cartolare del 24.3.2025.
***************
L'INTERESSE AD CP_12
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_6
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del pagina 5 di 10 Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ai discendenti di madre italiana, nati prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi Controparte_6 cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dell'attore di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
LA NORMATIVA APPLICABILE
In punto di diritto si deve premettere che nel caso di specie i ricorrenti affermano di essere cittadini italiana per discendenza da , il quale l'aveva trasmessa alla figlia , la quale Persona_5 Persona_7 aveva perduto la cittadinanza seguito del matrimonio con un cittadino brasiliano e quindi non aveva potuto trasmetterla ai figli, nati prima del 1.1.1948. pagina 6 di 10 Su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).
Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.
La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli attori e quindi il diritto di questi ultimi alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1.
IL CASO DI SPECIE
pagina 7 di 10 Ciò premesso occorre verificare per ciò che attiene gli attori il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, ed è comunque non contestato, che l'avo italiano, , non era mai stato naturalizzato Persona_5 cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana.
Per questo, deve ritenersi che l'abbia trasmessa iure sanguinis alla figlia . Persona_7
Ne consegue che i discendenti e le discendenti di e della stessa sono a loro Persona_5 Persona_7 volta cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza da linea materna a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda dell'attrice, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE pagina 8 di 10 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_6 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto all'attore la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
-a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe all'attore la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, CP_13 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .2
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che l'attore possa essere gravato delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, allo stesso non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, a all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_6 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dell'attore di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. 2 Vedi . Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). pagina 9 di 10 In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)3, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati, come appare equo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le restanti domande e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, nato il [...] a [...] – Brasile);
[...] Controparte_1
, nato il [...] a [...] – Brasile); , nato
[...] Parte_2 l'11/07/1997 a RO (Stato di San Paolo – Brasile); nata il Parte_3 27/08/1983 a RO (Stato di San Paolo – Brasile); , nato il Parte_4 17/12/1977 a NT SA (Stato di Paraná – Brasile); , nata il Parte_5
14/06/1980 a RA (Stato di San Paolo – Brasile); Parte_6 nata il [...] a [...] – Brasile); , nato il Controparte_2 07/12/1986 ad IT (Stato di San Paolo – Brasile); , nata il Persona_1 29/06/1991 a SÃ PA (Stato di San Paolo – Brasile); , nata il Persona_2 02/07/1994 a SÃ PA (Stato di San Paolo – Brasile); , nato il Parte_7
24/09/1996 a SÃ PA (Stato di San Paolo – Brasile); , nato il Controparte_3 27/03/1965 ad IT (Stato di San Paolo – Brasile); , nato il Parte_8 17/06/1992 a RO (Stato di San Paolo – Brasile); , nata il Persona_39
03/07/1996 a RO (Stato di San Paolo – Brasile); nata il Parte_9
04/02/1971 ad IT (Stato di San Paolo – Brasile); nata il [...] Persona_4 a SÃ PA (Stato di San Paolo – Brasile), sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_6 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
SI COMUNICHI
Firenze, 19.5.2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria 3 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, nel procedimento iscritto al n. r.g. 8194 /2024 promosso da
, nato il [...] a [...] – Parte_1 Brasile);
, nato il [...] a [...] – Brasile); Controparte_1
, nato l'[...] a [...] – Brasile); Parte_2
, nata il [...] a [...] – Brasile); Parte_3
, nato il [...] a [...]á – Brasile); Parte_4
, nata il [...] a [...] – Brasile); Parte_5
nata il [...] a [...] – Parte_6 Brasile);
, nato il [...] ad [...] – Brasile); Controparte_2
, nata il [...] a [...] – Brasile); Persona_1
, nata il [...] a [...] – Brasile); Persona_2
, nato il [...] a [...] – Brasile); Parte_7
, nato il [...] ad [...] – Brasile); Controparte_3
, nato il [...] a [...] – Brasile); Parte_8
, nata il [...] a [...] – Brasile); Controparte_4 Persona_3
nata il [...] ad [...] – Brasile), in Parte_9 proprio e unitamente a quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia Controparte_5 minore nata il [...] a [...] – Brasile); Persona_4 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Luca Chiminazzo Ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1
Convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 1 di 10 la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis per discendenza in linea materna, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto: di essere discendenti diretti di , nato a [...] il [...] (doc. Persona_5
1); che sposò in data 18/05/1893 a Lavrinhas, Stato di San Paolo - Brasile Persona_5 Persona_6
(doc. 3); che dall'unione tra e nacque, tra gli altri, una figlia, il 01/08/1905 a Persona_5 Persona_6
Riversul, Stato di San Paolo – Brasile, (doc. 4); Persona_7 che , in data 28/09/1922 a Ribeirão Vermelho, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Persona_7
(doc. 5); Persona_8 che dall'unione tra e , tra gli altri, quattro Persona_7 Parte_10 figli:
- il 26/07/1923 a Ribeirão Vermelho, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 6); Persona_9
- il 03/10/1931 a Ribeirão Vermelho, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. Persona_10
7);
- il 12/10/1933 a Ribeirão Vermelho, Stato di San Paolo - Brasile, Persona_11
(doc. 8);
- il 26/05/1937 a Ribeirão Vermelho, Stato di San Paolo - Brasile, Persona_12
(doc. 9); che in data 19/07/1934 a Ribeirão Vermelho, Stato di San Paolo – Brasile, decedette (doc. Persona_5
10): che , in data 08/12/1947 ad IT, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Persona_9 [...]
, la quale assunse il nome di (doc. 11); Persona_13 Persona_14 che dall'unione tra e nacquero, tra gli altri, tre figlie: Persona_9 Persona_14
- il 26/07/1949 ad IT, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 12); Controparte_7
- il 16/07/1956 ad IT, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 13); Persona_15
- il 06/01/1958 ad IT, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 14); Persona_16
pagina 2 di 10 che , in data 26/01/1974 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Controparte_7
, assumendo il nome di Persona_17 Persona_18
(doc. 15); che dall'unione tra e Persona_18 Persona_17 nacque, il 30/07/1978 a RO, Stato di San Paolo - Brasile, Parte_1
(doc. 16);
[...] che in data 29/07/1982 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, morì (doc. 17); Persona_9 che in data 13/09/1989 ad IT, Stato di San Paolo – Brasile, morì (doc. 18); Persona_7 che in data 31/01/2009 a RO, Stato di San Paolo – Parte_1
Brasile, sposò (doc. 19); Persona_19 che i predetti coniugi divorziarono consensualmente in data 09/02/2012; che in data 26/10/2019 a RO, Stato di San Paolo – Parte_1
Brasile, sposò in seconde nozze (doc. 20); Persona_20 che , in data 22/07/1978 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Persona_15
assumendo il nome di (doc. 21); Persona_21 Controparte_8 che i predetti coniugi si separarono consensualmente con sentenza in data 02/10/1985 passata in giudicato, per poi divorziare con sentenza in data 18/12/1998 passata in giudicato;
che dall'unione tra e nacquero due Controparte_8 Persona_21 figli:
- il 01/06/1979 a RA, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 22); Controparte_1
- il 27/08/1983 a RO, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 23); Parte_3 che e ebbero un figlio, l'11/07/1997 a Controparte_1 Controparte_9
RO, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 24); Parte_2 che , in data 29/03/2008 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, Controparte_1 sposò EP FF, la quale assunse il nome di Persona_22 Parte_11
(doc. 25);
[...] che in data 07/12/2018 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Parte_3
(doc. 26); Persona_23 che , in data 18/12/1976 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Persona_16
, assumendo il nome di Persona_24 Per_16 Controparte_10
(doc. 27); che dall'unione tra e Parte_12 Persona_24 nacquero tre figli :
- il 17/12/1977 a NT SA, Stato di Paraná - Brasile, (doc. 28); Parte_4
- il 14/06/1980 a RA, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 29); Parte_5
- il 28/02/1985 a RO, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 30); Parte_6
pagina 3 di 10 che , in data 28/03/2009 a SÃ PA, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Parte_4
(doc. 31); Persona_25 che in data 18/06/2011 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Parte_5
(doc. 31); Persona_26 che i predetti coniugi divorziarono divorziavano consensualmente con sentenza passata in giudicato in data 15/01/2013; che , in data 08/03/2008 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Parte_6
assumendo il nome di (doc. 33); Persona_27 Parte_6 che e ebbero un figlio, il 07/12/1986 ad IT, Persona_10 Persona_28
Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 34); Controparte_2 che in data 30/08/1994 ad IT, Stato di San Paolo – Brasile, morì Persona_10
(doc. 5); che , in data 27/01/1959 ad IT, Stato di San Paolo – Brasile, Persona_11 sposò la quale assunse il nome di Persona_29 Persona_30
(doc. 36);
che dall'unione tra ed nacque una Persona_11 Persona_30 figlia, il 04/02/1967 ad IT, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 37); Parte_13
che , in data 17/06/1989 a SÃ PA, Stato di San Paolo – Brasile, Parte_13 sposò con , assumendo il nome di doc. 38); Persona_31 Persona_32
che i predetti coniugi si separarono con sentenza in data 24/03/2000 passata in giudicato, per poi divorziare con sentenza in data 25/02/2002 passata in giudicato in data 11/03/2002;
che dall'unione tra e nacquero tre figli;
Persona_32 Persona_31
- il 29/06/1991 a SÃ PA, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 39); Persona_1
- il 02/07/1994 a SÃ PA, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 40); Persona_2
- il 24/09/1996 a SÃ PA, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 41); Parte_7 che , in data 03/07/2021 a RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò Persona_2
(doc. 42); Persona_33 che in data 07/01/1961 ad Itaporanga, Stato di San Paolo – Persona_12
Brasile, sposò assumendo il nome di (doc. 43); Persona_34 Persona_35 che dall'unione tra ed tra gli altri, Persona_35 Controparte_11 due figli :
- il 27/03/1965 ad IT, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 44); Controparte_3
- il 04/02/1971 ad IT, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 45); Persona_36 che , in data 05/03/1992 a Recife, Stato di Pernambuco – Brasile, sposò Controparte_3
la quale assunse il nome di (doc. 46); Persona_37 Persona_38 che dall'unione tra ed nacquero due figli: Controparte_3 Persona_38
pagina 4 di 10 - il 17/06/1992 a RO, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 47); Parte_8
- il 03/07/1996 a RO, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 48); Persona_39 che , figlia di in data 26/09/2003 a Persona_36 Persona_35
RO, Stato di San Paolo – Brasile, sposò divenendo Controparte_5 Parte_9
(doc. 49);
[...] che dall'unione tra e nacque, il 04/01/2007 a Parte_9 Controparte_5
SÃ PA, Stato di San Paolo - Brasile, (doc. 50); Persona_4 che in data 25/06/2021 a SÃ PA, Stato di San Paolo – Brasile, morì Persona_35
(doc. 51);
[...] che non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, in favore di quella brasiliana né si Persona_5 naturalizzò cittadino brasiliano (doc. 2);
Il convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la CP_6 notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dalla parte ricorrente, all'udienza di trattazione cartolare del 24.3.2025.
***************
L'INTERESSE AD CP_12
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_6
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del pagina 5 di 10 Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ai discendenti di madre italiana, nati prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi Controparte_6 cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dell'attore di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
LA NORMATIVA APPLICABILE
In punto di diritto si deve premettere che nel caso di specie i ricorrenti affermano di essere cittadini italiana per discendenza da , il quale l'aveva trasmessa alla figlia , la quale Persona_5 Persona_7 aveva perduto la cittadinanza seguito del matrimonio con un cittadino brasiliano e quindi non aveva potuto trasmetterla ai figli, nati prima del 1.1.1948. pagina 6 di 10 Su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).
Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.
La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli attori e quindi il diritto di questi ultimi alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1.
IL CASO DI SPECIE
pagina 7 di 10 Ciò premesso occorre verificare per ciò che attiene gli attori il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, ed è comunque non contestato, che l'avo italiano, , non era mai stato naturalizzato Persona_5 cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana.
Per questo, deve ritenersi che l'abbia trasmessa iure sanguinis alla figlia . Persona_7
Ne consegue che i discendenti e le discendenti di e della stessa sono a loro Persona_5 Persona_7 volta cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza da linea materna a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda dell'attrice, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE pagina 8 di 10 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_6 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto all'attore la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
-a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati- ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe all'attore la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, CP_13 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .2
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che l'attore possa essere gravato delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, allo stesso non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, a all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_6 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dell'attore di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Infine, non si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto fatto valere sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, nel rispetto del principio di legalità nella propria azione, anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. 2 Vedi . Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). pagina 9 di 10 In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)3, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati, come appare equo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le restanti domande e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, nato il [...] a [...] – Brasile);
[...] Controparte_1
, nato il [...] a [...] – Brasile); , nato
[...] Parte_2 l'11/07/1997 a RO (Stato di San Paolo – Brasile); nata il Parte_3 27/08/1983 a RO (Stato di San Paolo – Brasile); , nato il Parte_4 17/12/1977 a NT SA (Stato di Paraná – Brasile); , nata il Parte_5
14/06/1980 a RA (Stato di San Paolo – Brasile); Parte_6 nata il [...] a [...] – Brasile); , nato il Controparte_2 07/12/1986 ad IT (Stato di San Paolo – Brasile); , nata il Persona_1 29/06/1991 a SÃ PA (Stato di San Paolo – Brasile); , nata il Persona_2 02/07/1994 a SÃ PA (Stato di San Paolo – Brasile); , nato il Parte_7
24/09/1996 a SÃ PA (Stato di San Paolo – Brasile); , nato il Controparte_3 27/03/1965 ad IT (Stato di San Paolo – Brasile); , nato il Parte_8 17/06/1992 a RO (Stato di San Paolo – Brasile); , nata il Persona_39
03/07/1996 a RO (Stato di San Paolo – Brasile); nata il Parte_9
04/02/1971 ad IT (Stato di San Paolo – Brasile); nata il [...] Persona_4 a SÃ PA (Stato di San Paolo – Brasile), sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente Controparte_6 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
SI COMUNICHI
Firenze, 19.5.2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Stefania Salmoria 3 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”.