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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/07/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2840 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 promossa
DA
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Cugini del foro di Roma, Parte_1 giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio di
Roma, via degli Scipioni 268 A.
-ATTORE-
C O N T R O
in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Trento c/o Controparte_1
via Fabio Filzi n. 2, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Controparte_2 avv.ti Andrea Girardi e Mattia Bernardini, in forza della procura alle liti rilasciata su separato supporto cartaceo in calce al presente atto.
-CONVENUTO –
Oggetto: risarcimento danni da caduta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore, sig. conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Frosinone il in persona del Sindaco p.t., chiedendo la condanna dell'ente Controparte_1 convenuto al risarcimento dei danni, quantificato nella misura di € 95.431,75, oltre € 565,03 per spese mediche, subiti in conseguenza dell'infortunio accaduto in data 10/01/2023, alle ore 10.00 circa in CP_1 nei pressi della Farmacia Cannone e/o San Sisto in Corso Vittorio Emanuele
Assumeva parte attrice che, mentre percorreva la suddetta via pubblica, cadeva rovinosamente a terra a causa di un'insidia stradale non segnalata, non prevista o prevedibile.
A seguito della caduta, l'istante subiva lesioni agli arti, per le quali veniva soccorso e trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'ospedale di San Benedetto di Alatri, ove gli veniva diagnosticata la frattura del femore destro.
Secondo la difesa di parte attrice, la responsabilità della caduta e quindi delle lesioni riportate deve essere ascritta al convenuto, proprietario-custode della strada, per la mancata e/omessa manutenzione CP_1 della res pubblica e per la mancanza di apposita segnaletica stradale di pericolo.
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza della domanda, sul presupposto di Controparte_1 una condotta colposa dell'attore, idonea a interrompere il nesso causale tra l'evento e il danno. Esperito il tentativo di conciliazione, rimasto senza esito, ritenuta superflua la C.t.u. medico-legale, all'udienza del 27/06/205 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene questo Tribunale che la domanda non sia fondata.
In punto di diritto, si osserva che la fattispecie è inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 c.c., applicabile in via astratta anche alle P.A, come sostenuto da un recente orientamento giurisprudenziale.
Occorre osservare che, per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non richiede la prova dell'esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, imponendo comunque al danneggiato di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso causale tra le res e l'evento dannoso.
La responsabilità del custode, invece, ha carattere oggettivo, con la conseguenza che sullo stesso grava una presunzione di colpa, superabile soltanto con la prova del fortuito (fattore esterno imprevedibile ed eccezionale), al quale è equiparata la condotta colpevole del danneggiato.
Il fatto colposo del danneggiato può concorrere con la responsabilità del custode, integrando così un concorso colposo ovvero può essere idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia e il danno stesso.
Nel caso di specie, ad avviso di questo giudice, posto che il fatto storico-materiale della caduta appare pacifico (caduta causata da un dislivello presente sulla pavimentazione della su citata strada, fatta di lastre in pietra, visibile nelle foto dei luoghi allegate), sussiste un comportamento colposo da parte dell'attore e ciò alle luce di quanto risulta dalle emergenze processuali.
Tale netta conclusione si fonda sulla considerazione che la pavimentazione ove è avvenuta la caduta non presenta particolari anomalie e ciò al di là del dislivello, tipico di molti lastricati che caratterizzano i centri storici.
L'irregolarità della pavimentazione era, peraltro, ampiamente visibile, con prevedibilità dell'asserito pericolo, come si evince dal verbale in atti della Polizia locale.
A tale riguardo, è stata raggiunta sia la prova della visibilità dello stato dei luoghi, essendo il fatto avvenuto in una condizione di piena luce naturale (mattino del 10/01/2023, in una giornata serena, con il fondo stradale asciutto), circostanze che potevano permettere all'attore di notare l'imperfezione naturale della pavimentazione, superandola agevolmente, sia la prova circa la prevedibilità dell'evento, posto che l'attore conosceva presumibilmente i luoghi ove è caduto, essendo residente in quel periodo in via
Murette n. 10, distante meno di un chilometro da Corso Vittorio Emanuele.
In sostanza, una condotta più accorta, meno distratta, da parte dell'attore avrebbe potuto scongiurare il verificarsi dell'evento e quindi le lesioni.
In punto di diritto, si deve osservare che la visibilità e la conoscenza delle anomalie della cosa da parte del danneggiato costituiscono un elemento indiziario della sussistenza del caso fortuito, individuabile nella dipendenza del sinistro dal fatto dello stesso danneggiato o del terzo, i quali, con il proprio comportamento, hanno di fatto assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente anche nella cosa
( cfr. Trib. Frosinone, sentenza n. 497 del 29/05/2015, dott. A. Masone).
Anche la Cassazione, con ordinanza del 4/10/2013 sez. 6°, è intervenuta sulla questione, affermando che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità all'ente ex art. 2051 c.c., è richiesta una situazione di pericolo, cagionata dalla cosa in custodia, che l'utente medio non è in grado di prevedere o evitare, facendo uso della normale diligenza. La sentenza della Cassazione del 13/1/2015 n. 287 ha chiarito ulteriormente i termini della questione, statuendo che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente- danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'Ente proprietario della strada e l'evento dannoso.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata, con compensazione delle spese di lite in considerazione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Frosinone, 4/07/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2840 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 promossa
DA
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Cugini del foro di Roma, Parte_1 giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio di
Roma, via degli Scipioni 268 A.
-ATTORE-
C O N T R O
in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Trento c/o Controparte_1
via Fabio Filzi n. 2, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Controparte_2 avv.ti Andrea Girardi e Mattia Bernardini, in forza della procura alle liti rilasciata su separato supporto cartaceo in calce al presente atto.
-CONVENUTO –
Oggetto: risarcimento danni da caduta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore, sig. conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Frosinone il in persona del Sindaco p.t., chiedendo la condanna dell'ente Controparte_1 convenuto al risarcimento dei danni, quantificato nella misura di € 95.431,75, oltre € 565,03 per spese mediche, subiti in conseguenza dell'infortunio accaduto in data 10/01/2023, alle ore 10.00 circa in CP_1 nei pressi della Farmacia Cannone e/o San Sisto in Corso Vittorio Emanuele
Assumeva parte attrice che, mentre percorreva la suddetta via pubblica, cadeva rovinosamente a terra a causa di un'insidia stradale non segnalata, non prevista o prevedibile.
A seguito della caduta, l'istante subiva lesioni agli arti, per le quali veniva soccorso e trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'ospedale di San Benedetto di Alatri, ove gli veniva diagnosticata la frattura del femore destro.
Secondo la difesa di parte attrice, la responsabilità della caduta e quindi delle lesioni riportate deve essere ascritta al convenuto, proprietario-custode della strada, per la mancata e/omessa manutenzione CP_1 della res pubblica e per la mancanza di apposita segnaletica stradale di pericolo.
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza della domanda, sul presupposto di Controparte_1 una condotta colposa dell'attore, idonea a interrompere il nesso causale tra l'evento e il danno. Esperito il tentativo di conciliazione, rimasto senza esito, ritenuta superflua la C.t.u. medico-legale, all'udienza del 27/06/205 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene questo Tribunale che la domanda non sia fondata.
In punto di diritto, si osserva che la fattispecie è inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 c.c., applicabile in via astratta anche alle P.A, come sostenuto da un recente orientamento giurisprudenziale.
Occorre osservare che, per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non richiede la prova dell'esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, imponendo comunque al danneggiato di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso causale tra le res e l'evento dannoso.
La responsabilità del custode, invece, ha carattere oggettivo, con la conseguenza che sullo stesso grava una presunzione di colpa, superabile soltanto con la prova del fortuito (fattore esterno imprevedibile ed eccezionale), al quale è equiparata la condotta colpevole del danneggiato.
Il fatto colposo del danneggiato può concorrere con la responsabilità del custode, integrando così un concorso colposo ovvero può essere idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia e il danno stesso.
Nel caso di specie, ad avviso di questo giudice, posto che il fatto storico-materiale della caduta appare pacifico (caduta causata da un dislivello presente sulla pavimentazione della su citata strada, fatta di lastre in pietra, visibile nelle foto dei luoghi allegate), sussiste un comportamento colposo da parte dell'attore e ciò alle luce di quanto risulta dalle emergenze processuali.
Tale netta conclusione si fonda sulla considerazione che la pavimentazione ove è avvenuta la caduta non presenta particolari anomalie e ciò al di là del dislivello, tipico di molti lastricati che caratterizzano i centri storici.
L'irregolarità della pavimentazione era, peraltro, ampiamente visibile, con prevedibilità dell'asserito pericolo, come si evince dal verbale in atti della Polizia locale.
A tale riguardo, è stata raggiunta sia la prova della visibilità dello stato dei luoghi, essendo il fatto avvenuto in una condizione di piena luce naturale (mattino del 10/01/2023, in una giornata serena, con il fondo stradale asciutto), circostanze che potevano permettere all'attore di notare l'imperfezione naturale della pavimentazione, superandola agevolmente, sia la prova circa la prevedibilità dell'evento, posto che l'attore conosceva presumibilmente i luoghi ove è caduto, essendo residente in quel periodo in via
Murette n. 10, distante meno di un chilometro da Corso Vittorio Emanuele.
In sostanza, una condotta più accorta, meno distratta, da parte dell'attore avrebbe potuto scongiurare il verificarsi dell'evento e quindi le lesioni.
In punto di diritto, si deve osservare che la visibilità e la conoscenza delle anomalie della cosa da parte del danneggiato costituiscono un elemento indiziario della sussistenza del caso fortuito, individuabile nella dipendenza del sinistro dal fatto dello stesso danneggiato o del terzo, i quali, con il proprio comportamento, hanno di fatto assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente anche nella cosa
( cfr. Trib. Frosinone, sentenza n. 497 del 29/05/2015, dott. A. Masone).
Anche la Cassazione, con ordinanza del 4/10/2013 sez. 6°, è intervenuta sulla questione, affermando che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità all'ente ex art. 2051 c.c., è richiesta una situazione di pericolo, cagionata dalla cosa in custodia, che l'utente medio non è in grado di prevedere o evitare, facendo uso della normale diligenza. La sentenza della Cassazione del 13/1/2015 n. 287 ha chiarito ulteriormente i termini della questione, statuendo che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente- danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'Ente proprietario della strada e l'evento dannoso.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata, con compensazione delle spese di lite in considerazione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Frosinone, 4/07/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani