Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 22/07/2025, n. 14535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14535 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14535/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2022, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura dell’Ente, in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;
- I.N.P.S. – Direzione provinciale Roma Eur, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Roma EUR, (atto nr. -OMISSIS- del 17/07/2018) nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento
- del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Danilo Cortellessa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24 gennaio 2022, il sig. -OMISSIS- – già appartenente alla Polizia di Stato e cessato dal servizio a decorrere dal 15 novembre 2018 – ha dedotto di aver compiuto, alla data di cessazione, il cinquantacinquesimo anno di età e di aver maturato, alla medesima data, 42 anni di servizio utile, dunque di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della l. n. 232/1990, ai fini del computo dei “sei scatti” stipendiali nel calcolo dell’indennità di buona uscita.
1.1. Ciononostante, in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, la competente Direzione provinciale dell’I.N.P.S. non ha inteso riconoscere al ricorrente il beneficio summenzionato.
1.2. In data 22 ottobre 2021, Il sig. -OMISSIS- ha quindi avanzato al competente ufficio amministrativo apposita istanza di ricalcolo della propria indennità di buonuscita ai fini del computo dei predetti “sei scatti” stipendiali. Allo spirare del termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell’istanza di ricalcolo suddetta, l’Istituto previdenziale nulla ha risposto.
1.3. Per quanto sopra, il ricorrente ha proposto il presente gravame affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale ha contestato: violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, dell’articolo 21 della l. n. 232/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell'art. 36 della Costituzione. Ha quindi concluso per l’annullamento del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e per l’accertamento del diritto al computo dei predetti “sei scatti” stipendiali ex art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
2.1. In particolare, l’Istituto resistente ha dedotto, innanzitutto, l’infondatezza della domanda attorea in ragione della funzione previdenziale dell’indennità di buonuscita, la quale non costituirebbe una forma di retribuzione differita, essendo peraltro gestita ed amministrata non già dal datore di lavoro ma da un soggetto terzo (E.N.P.A.S.) del rapporto previdenziale trilatero. Inoltre, ha eccepito l’applicazione dell’art. 4 della l. n. 165/1997 (con conseguente esclusione del beneficio in questione nel caso di cessazione dal servizio a domanda), nonché, in ogni caso, la presentazione della richiesta oltre i termini decadenziali previsti dalla legge.
3. All’udienza di smaltimento del 23 maggio 2025, tenutasi da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Ritiene il Collegio – in linea, peraltro, con l’orientamento consolidato di questa Sezione ( cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, n. 8234/2025, n. 6953/2025, n. 8164/2024, n. 18579/2023) – che l’accoglimento del ricorso dipenda dall’interpretazione dell’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, come modificato dall’articolo 21 della legge n. 232/1990, quale norma applicabile al caso di specie.
La prefata disposizione prevede al primo comma che il beneficio dei “sei scatti” spetti al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate che cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, nonché, secondo quanto disposto dal secondo comma, “anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” (art. 6- bis , comma 2, del d.l. n. 387/1987).
4.2. Orbene, secondo l’orientamento – da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi – fatto proprio anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1231/2019, il beneficio dei “sei scatti”, ai fini peraltro dell’indennità di buonuscita, spetta anche a coloro che trovansi nelle condizioni di cui al secondo comma della norma anzidetta, senza che rilevi – differentemente da quanto eccepito dall’Amministrazione resistente – il termine entro il quale sia stata prodotta la domanda di collocamento in quiescenza.
4.3. Al predetto termine, infatti, non può essere attribuita natura decadenziale. In tal senso è stato da ultimo affermato dal Consiglio di Stato che ‹‹il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza.
Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione.
Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151).
Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis , comma 2, d.l. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231)›› (Cons. Stato, Sez. II, n. 2831/2023).
4.4. Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione del disposto di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 165/1997 (rubricato “ Maggiorazione della base pensionabile ”), poiché – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente previdenziale e secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale appena richiamato, già condiviso da questa Sezione ( cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, n. 8164/2024) – la ridetta norma non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei “sei scatti” di cui all’art. 6- bis del d. l. n. 387/1987, applicandosi ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettura della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile…” ) ed al riferimento all’art. 13 del d. lgs. n. 503/1992 (riguardante appunto l’importo della pensione).
4.5. Deve pertanto ritenersi che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento del beneficio dei “sei scatti” ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto in possesso di entrambi i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472/1987.
5. Ciò posto, va poi rilevato – in linea con l’orientamento di questa Sezione ( ex multis sent. n. 8609/2023) – il divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi legali, essendo il ridetto cumulo escluso ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (in tal senso anche Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
6. Alla luce delle motivazioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va dunque accolto. Conseguentemente l’I.N.P.S. dovrà provvedere alla rideterminazione, a favore del ricorrente, dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei “sei scatti” stipendiali nonché alla corresponsione delle somme maggiorate, così determinate, comprensive degli interessi legali.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale non univoco sulla questione di diritto sottesa al presente contenzioso, almeno fino ai più recenti arresti del Consiglio di Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Cortellessa | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO