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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2901/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 6.12.2024 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2901 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 e promossa
DA
, in proprio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO CP_2
Con ricorso ex artt. 281decies c.p.c., art. 170 d.p.r. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011
l'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso Parte_1 emesso dal Giudice onorario Avv. Massimo Biscardi in data 21.11.2023 che gli ha liquidato, a titolo di onorario allo stesso spettante per l'attività difensiva ex art. 97 co. 4 c.p.c. svolta nei confronti di , l'importo di € 450,00 oltre accessori come per legge sostenendo Controparte_3
l'erroneità dell'importo liquidato, non conforme a quanto previsto nel DM n. 147/2022 o a quanto previsto nel protocollo n. 237/22/A-37 in essere presso il Tribunale di Teramo e non comprensivo di spese, diritti e onorari per l'attività di recupero del credito professionale.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito nel presente Controparte_1 giudizio ed è stato dichiarato contumace.
L'art. 116 d.p.r. n. 115/2002 prevede che «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidate dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82» «quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali», di talché il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'Erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di pagina 1 di 3 recupero (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza 13 marzo 2023, n 7275).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che l'Avv. ha proposto ricorso per Pt_1 ingiunzione di pagamento ottenendo la condanna al pagamento di € 4.202,27 oltre interessi legali ex d.lgs. n. 231/2002 dalla diffida del 29.09.2023 al saldo nonché € 450,00 oltre accessori di legge a titolo di compenso (vd. doc. 4 allegato al ricorso) e che tale decreto ingiuntivo è stato notificato sia all'indirizzo di residenza (Silvi, Via Fratelli Bandiera n. 30) sia al domicilio eletto (Teramo,
Piazza Garibaldi n. 36, c/o pensione Zaraca), notifiche che non sono andate a buon fine in ragione dell'irreperibilità del destinatario (vd. doc. 4 allegato al ricorso). Dalle indagini effettuate dal difensore, l'imputato non risulta detenuto (vd. doc. 5 allegato al ricorso), né risulta proprietario di beni immobili (vd. doc. 6 allegato al ricorso) o di veicoli (vd. doc. 7 allegato al ricorso).
Alla luce di ciò, deve trovare applicazione l'art. 117 d.p.r. n. 115/2002 secondo cui «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82».
Come chiarito dalla giurisprudenza il presupposto applicativo di tale disposizione, costituito dallo stato di irreperibilità dell'imputato, deve ritenersi sussistente non solo nel caso di imputati formalmente dichiarati irreperibili ma anche in quelle particolari ipotesi in cui gli imputati si trovano in una situazione, risultante dagli atti processuali, di fatto del tutto assimilabile a quella di coloro che sono stati dichiarati irreperibili. In altri termini la condizione di “irreperibilità” presa in considerazione dalla disposizione in esame afferisce ad una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisce di effettuare una procedura per il recupero del credito professionale (cfr. Cass. civ., sez. 6, 11 giugno 2021, n. 16585), circostanza sussistente nel caso di specie alla luce dei vani tentativi di notifica del decreto ingiuntivo.
Quanto alla quantificazione del compenso, dagli atti di causa risulta che parte opponente ha svolto attività difensiva in favore di quale difensore d'ufficio ex art. 97 co. 4 Controparte_4
c.p.c. nel procedimento r.g. 1230/2022 consistente nella partecipazione all'udienza istruttoria del 28.04.2023 e nella partecipazione all'udienza di discussione del 29.09.2023 (vd. doc. 2 allegato al ricorso).
Devono, pertanto, trovare applicazione i parametri medi di cui al DM n. 147/2022 di talché all'odierno ricorrente spetta l'importo di € 3.025,00 (€ 473,00 per la fase di studio, € 1.134,00 per la fase istruttoria/dibattimentale ed € 1.418,00 per la fase decisionale), da ridurre di 1/3 ex art. 106bis d.p.r. n. 115/2002 per un totale di € 2.016,67 oltre rimborso spese, Iva e Cpa come per legge.
A tale importo devono essere aggiunti i costi per il recupero dei crediti stante la proposizione del ricorso monitorio pari ad € 450,00 oltre accessori di legge. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Secondo il costante orientamento pagina 2 di 3 della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'esperimento del procedimento monitorio (o, comunque, l'ottenimento di un titolo giudiziario di riconoscimento del credito) costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, e i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non devono rimanere a carico del professionista, ma devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 17 novembre 2011, n. 24104; Cass. civ., sez. 6, 20 dicembre 2011, n. 27854; Cass. civ., sez. 6-2, 19 dicembre 2017, n. 30484; Cass. civ., sez. 6, 12 dicembre 2017, n. 29827; Cass. civ., sez. 2, 10 settembre 2019, n. 22579). Ciò è coerente con la lettera dell'art. 116 d.p.r. n. 115/2002 e con la sua stessa ratio poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello
Stato (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 13 marzo 2023, n 7275).
In considerazione della mancata costituzione e opposizione dell'amministrazione resistente, le spese di lite devono essere compensate ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso Parte_1 contro , ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1 così dispone:
1) revoca il decreto di liquidazione oggetto di opposizione;
2) per l'effetto, liquida, in favore del ricorrente, la complessiva somma di € 2.016,67 oltre rimborso spese, Iva e Cpa come per legge a titolo di onorario spettante per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale r.g. 1230/2022 ed € 450,00 oltre accessori di legge a titolo di spese sostenute per l'attività di recupero del credito professionale;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Teramo, 8.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 6.12.2024 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2901 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 e promossa
DA
, in proprio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO CP_2
Con ricorso ex artt. 281decies c.p.c., art. 170 d.p.r. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011
l'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso Parte_1 emesso dal Giudice onorario Avv. Massimo Biscardi in data 21.11.2023 che gli ha liquidato, a titolo di onorario allo stesso spettante per l'attività difensiva ex art. 97 co. 4 c.p.c. svolta nei confronti di , l'importo di € 450,00 oltre accessori come per legge sostenendo Controparte_3
l'erroneità dell'importo liquidato, non conforme a quanto previsto nel DM n. 147/2022 o a quanto previsto nel protocollo n. 237/22/A-37 in essere presso il Tribunale di Teramo e non comprensivo di spese, diritti e onorari per l'attività di recupero del credito professionale.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito nel presente Controparte_1 giudizio ed è stato dichiarato contumace.
L'art. 116 d.p.r. n. 115/2002 prevede che «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidate dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82» «quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali», di talché il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'Erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di pagina 1 di 3 recupero (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, ordinanza 13 marzo 2023, n 7275).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che l'Avv. ha proposto ricorso per Pt_1 ingiunzione di pagamento ottenendo la condanna al pagamento di € 4.202,27 oltre interessi legali ex d.lgs. n. 231/2002 dalla diffida del 29.09.2023 al saldo nonché € 450,00 oltre accessori di legge a titolo di compenso (vd. doc. 4 allegato al ricorso) e che tale decreto ingiuntivo è stato notificato sia all'indirizzo di residenza (Silvi, Via Fratelli Bandiera n. 30) sia al domicilio eletto (Teramo,
Piazza Garibaldi n. 36, c/o pensione Zaraca), notifiche che non sono andate a buon fine in ragione dell'irreperibilità del destinatario (vd. doc. 4 allegato al ricorso). Dalle indagini effettuate dal difensore, l'imputato non risulta detenuto (vd. doc. 5 allegato al ricorso), né risulta proprietario di beni immobili (vd. doc. 6 allegato al ricorso) o di veicoli (vd. doc. 7 allegato al ricorso).
Alla luce di ciò, deve trovare applicazione l'art. 117 d.p.r. n. 115/2002 secondo cui «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82».
Come chiarito dalla giurisprudenza il presupposto applicativo di tale disposizione, costituito dallo stato di irreperibilità dell'imputato, deve ritenersi sussistente non solo nel caso di imputati formalmente dichiarati irreperibili ma anche in quelle particolari ipotesi in cui gli imputati si trovano in una situazione, risultante dagli atti processuali, di fatto del tutto assimilabile a quella di coloro che sono stati dichiarati irreperibili. In altri termini la condizione di “irreperibilità” presa in considerazione dalla disposizione in esame afferisce ad una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisce di effettuare una procedura per il recupero del credito professionale (cfr. Cass. civ., sez. 6, 11 giugno 2021, n. 16585), circostanza sussistente nel caso di specie alla luce dei vani tentativi di notifica del decreto ingiuntivo.
Quanto alla quantificazione del compenso, dagli atti di causa risulta che parte opponente ha svolto attività difensiva in favore di quale difensore d'ufficio ex art. 97 co. 4 Controparte_4
c.p.c. nel procedimento r.g. 1230/2022 consistente nella partecipazione all'udienza istruttoria del 28.04.2023 e nella partecipazione all'udienza di discussione del 29.09.2023 (vd. doc. 2 allegato al ricorso).
Devono, pertanto, trovare applicazione i parametri medi di cui al DM n. 147/2022 di talché all'odierno ricorrente spetta l'importo di € 3.025,00 (€ 473,00 per la fase di studio, € 1.134,00 per la fase istruttoria/dibattimentale ed € 1.418,00 per la fase decisionale), da ridurre di 1/3 ex art. 106bis d.p.r. n. 115/2002 per un totale di € 2.016,67 oltre rimborso spese, Iva e Cpa come per legge.
A tale importo devono essere aggiunti i costi per il recupero dei crediti stante la proposizione del ricorso monitorio pari ad € 450,00 oltre accessori di legge. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Secondo il costante orientamento pagina 2 di 3 della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'esperimento del procedimento monitorio (o, comunque, l'ottenimento di un titolo giudiziario di riconoscimento del credito) costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, e i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non devono rimanere a carico del professionista, ma devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 17 novembre 2011, n. 24104; Cass. civ., sez. 6, 20 dicembre 2011, n. 27854; Cass. civ., sez. 6-2, 19 dicembre 2017, n. 30484; Cass. civ., sez. 6, 12 dicembre 2017, n. 29827; Cass. civ., sez. 2, 10 settembre 2019, n. 22579). Ciò è coerente con la lettera dell'art. 116 d.p.r. n. 115/2002 e con la sua stessa ratio poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello
Stato (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 13 marzo 2023, n 7275).
In considerazione della mancata costituzione e opposizione dell'amministrazione resistente, le spese di lite devono essere compensate ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso Parte_1 contro , ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1 così dispone:
1) revoca il decreto di liquidazione oggetto di opposizione;
2) per l'effetto, liquida, in favore del ricorrente, la complessiva somma di € 2.016,67 oltre rimborso spese, Iva e Cpa come per legge a titolo di onorario spettante per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale r.g. 1230/2022 ed € 450,00 oltre accessori di legge a titolo di spese sostenute per l'attività di recupero del credito professionale;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Teramo, 8.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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