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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/11/2024, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2108/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2108/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/05/1971;
e
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
02/09/1967; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. ARCIDIACONO PAOLA
(c.f. , che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e , Parte_1 Parte_2
hanno esposto: - di aver contratto matrimonio, con rito civile, in Cuneo (CN) il 05/09/1998, optando per il regime di separazione dei beni (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 38, Parte I, dell'anno 1998);
- che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo (CN) il 16/11/2000 Persona_1
(maggiorenne ed economicamente autosufficiente), , a Cuneo (CN) il Persona_2
20/03/2005 (maggiorenne non economicamente autosufficiente) ed , a Persona_3
Cuneo (CN) il 15/04/2011;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis,
51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui Per_3 conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Deve, tuttavia, rilevarsi che le condizioni relative al regime di affidamento, collocazione e visita relative al figlio di cui ai punti 2), 3) e 4), sono da considerarsi prive di efficacia Per_2
giuridica, stante la maggiore età dello stesso. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante l'accordo delle parti sul punto (condizione sub. 12) nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , n. il Parte_1
16/05/1971 a LERICI (SP) e , n. il 02/09/1967 a CUNEO Parte_2
(CN), che hanno contratto matrimonio in Cuneo il 05/09/1998, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 38, parte I, dell'anno 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte, con la precisazione che le condizioni relative al regime di affidamento, collocazione e visita relative al figlio di cui ai punti 2), 3) e 4), sono da considerarsi prive di efficacia giuridica, Per_2
stante la maggiore età dello stesso;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2108/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/05/1971;
e
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
02/09/1967; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. ARCIDIACONO PAOLA
(c.f. , che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e , Parte_1 Parte_2
hanno esposto: - di aver contratto matrimonio, con rito civile, in Cuneo (CN) il 05/09/1998, optando per il regime di separazione dei beni (matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 38, Parte I, dell'anno 1998);
- che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo (CN) il 16/11/2000 Persona_1
(maggiorenne ed economicamente autosufficiente), , a Cuneo (CN) il Persona_2
20/03/2005 (maggiorenne non economicamente autosufficiente) ed , a Persona_3
Cuneo (CN) il 15/04/2011;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis,
51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui Per_3 conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Deve, tuttavia, rilevarsi che le condizioni relative al regime di affidamento, collocazione e visita relative al figlio di cui ai punti 2), 3) e 4), sono da considerarsi prive di efficacia Per_2
giuridica, stante la maggiore età dello stesso. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante l'accordo delle parti sul punto (condizione sub. 12) nulla va disposto in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , n. il Parte_1
16/05/1971 a LERICI (SP) e , n. il 02/09/1967 a CUNEO Parte_2
(CN), che hanno contratto matrimonio in Cuneo il 05/09/1998, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 38, parte I, dell'anno 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte, con la precisazione che le condizioni relative al regime di affidamento, collocazione e visita relative al figlio di cui ai punti 2), 3) e 4), sono da considerarsi prive di efficacia giuridica, Per_2
stante la maggiore età dello stesso;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi