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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
2603 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2603 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CERVIA in data 24/01/2009 tra i coniugi:
1. , nata in [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in Parte_1
data 30/06/1977, - ; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. POGGI LORENA e dall' avv.
PASSARELLI ENRICO;
rilevato: che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett.
b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 15/01/2015;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è stato posto nelle condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CERVIA in data 24/01/2009 tra i coniugi:
1. , nata in [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in Parte_1
data 30/06/1977, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CERVIA al n. 3, Parte
1, Anno 2009; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/12/2024, che integralmente si riportano:
2 1) I Sig.ri e sono entrambi economicamente Parte_1 CP_1
autosufficienti, motivo per cui non si farà luogo ad alcun assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altra.
2) I figli minori e resteranno Persona_1 Persona_2
affidati ai Servizi Sociali di Unione Rubicone e Mare2 e saranno collocati
prevalentemente presso l'abitazione del Sig. in Cervia (RA), Via Parte_1
Petronio n.
3. I Sig.ri e potranno vedere e tenere con Parte_1 CP_1
sé i figli secondo quanto stabilito dal calendario predisposto dai Servizi Sociali di
Unione Rubicone e Mare in data 31 ottobre 2024.
3) Non farsi luogo ad alcun contributo al mantenimento dei figli minori da parte della Sig.ra laddove percettore dell'assegno unico universale sarà il Sig. CP_1
. Parte_1
4) I Sig.ri e si impegnano a sottoscrivere la Parte_1 CP_1
documentazione volta al cambio di residenza dei figli minori Persona_1
e , i quali verranno inseriti nello stato di famiglia del Sig. Persona_2
onde consentire a quest'ultimo di essere il percettore degli assegni Parte_1
unici universali per i figli minori.
5) La Sig.ra si impegna a versare al Sig. , dal mese di CP_1 Parte_1
novembre 2024 e sino alla data di cambio di residenza dei minori, gli assegni universali unici mensili attualmente dalla medesima percepiti per i due figli minori in quanto la residenza di questi ultimi è attualmente ancora fissata presso l'abitazione materna.
6) Dare atto che gli odierni ricorrenti hanno in precedenza disciplinato ogni loro ulteriore rapporto patrimoniale.
3 Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CERVIA per quanto di competenza.
Forlì, 02/04/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – dato avviso in data 10/12/2024 2 Cfr. decreto definitivo emesso al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia- Romagna in data 19.11.2024 e notificato in data 13.01.2025. Il suddetto decreto dispone, revocando ogni precedente decreto, che: “ …. Il SS territorialmente competente vigili sulla situazione familiare, mantenga dei minori la collocazione più adeguata, offra ai minori ogni utile sostegno, indirizzi i genitori ai percorsi di sostegno personale e genitoriale ritenuti necessari e regolamenti in caso di disaccordo i rapporti dei minori con il genitore non convivente”.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2603 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CERVIA in data 24/01/2009 tra i coniugi:
1. , nata in [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in Parte_1
data 30/06/1977, - ; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. POGGI LORENA e dall' avv.
PASSARELLI ENRICO;
rilevato: che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett.
b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 15/01/2015;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è stato posto nelle condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CERVIA in data 24/01/2009 tra i coniugi:
1. , nata in [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in Parte_1
data 30/06/1977, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CERVIA al n. 3, Parte
1, Anno 2009; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/12/2024, che integralmente si riportano:
2 1) I Sig.ri e sono entrambi economicamente Parte_1 CP_1
autosufficienti, motivo per cui non si farà luogo ad alcun assegno divorzile in favore dell'uno o dell'altra.
2) I figli minori e resteranno Persona_1 Persona_2
affidati ai Servizi Sociali di Unione Rubicone e Mare2 e saranno collocati
prevalentemente presso l'abitazione del Sig. in Cervia (RA), Via Parte_1
Petronio n.
3. I Sig.ri e potranno vedere e tenere con Parte_1 CP_1
sé i figli secondo quanto stabilito dal calendario predisposto dai Servizi Sociali di
Unione Rubicone e Mare in data 31 ottobre 2024.
3) Non farsi luogo ad alcun contributo al mantenimento dei figli minori da parte della Sig.ra laddove percettore dell'assegno unico universale sarà il Sig. CP_1
. Parte_1
4) I Sig.ri e si impegnano a sottoscrivere la Parte_1 CP_1
documentazione volta al cambio di residenza dei figli minori Persona_1
e , i quali verranno inseriti nello stato di famiglia del Sig. Persona_2
onde consentire a quest'ultimo di essere il percettore degli assegni Parte_1
unici universali per i figli minori.
5) La Sig.ra si impegna a versare al Sig. , dal mese di CP_1 Parte_1
novembre 2024 e sino alla data di cambio di residenza dei minori, gli assegni universali unici mensili attualmente dalla medesima percepiti per i due figli minori in quanto la residenza di questi ultimi è attualmente ancora fissata presso l'abitazione materna.
6) Dare atto che gli odierni ricorrenti hanno in precedenza disciplinato ogni loro ulteriore rapporto patrimoniale.
3 Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CERVIA per quanto di competenza.
Forlì, 02/04/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – dato avviso in data 10/12/2024 2 Cfr. decreto definitivo emesso al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia- Romagna in data 19.11.2024 e notificato in data 13.01.2025. Il suddetto decreto dispone, revocando ogni precedente decreto, che: “ …. Il SS territorialmente competente vigili sulla situazione familiare, mantenga dei minori la collocazione più adeguata, offra ai minori ogni utile sostegno, indirizzi i genitori ai percorsi di sostegno personale e genitoriale ritenuti necessari e regolamenti in caso di disaccordo i rapporti dei minori con il genitore non convivente”.