TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. analisi dell'art. 96 c.p.c.Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 5 settembre 2025
L'istituto della responsabilità processuale aggravata, comunemente noto come “danno da lite temeraria“, rappresenta un fondamentale presidio a tutela del corretto funzionamento della giustizia e della parte che subisce un'azione o una resistenza in giudizio palesemente infondata. Disciplinato dall'articolo 96 del Codice di Procedura Civile, questo strumento non solo mira a risarcire il soggetto danneggiato dall'abuso dello strumento processuale, ma assume anche una funzione sanzionatoria e deflattiva, volta a disincentivare l'instaurazione di contenziosi pretestuosi che gravano sul sistema giudiziario. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha progressivamente ampliato la portata …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa M.
Margherita Urso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1078 del R.A.G.C. relativo all'anno 2019 posta in decisione all'udienza cartolare del 19.12.2014 e vertente
TRA nato a [...] l'[...] C.F.: Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Lercara
[...]
Friddi (PA) in via Pucci 44 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Giovanni
Loforte per essere da questi rappresentato e difeso giusto mandato in atti,
- attore –
E
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 C.F._2
e residente a [...]in Contrada Vaccara snc e
[...] [...]
nata a [...] il [...] C.F.: e CP_2 CodiceFiscale_3
residente a [...]snc, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Canzone presso il cui studio in Caccamo al Cortile
Sageo n. 11 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- convenuti- avente oggetto: condannatorio valore del procedimento: indeterminabile (complessità bassa)
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 10 aprile 2019, il IG. conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale, i coniugi per Controparte_3
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione a titolo oneroso di immobili contro prestazioni vitalizie stipulato in data 03.04.2012 ai rogiti del Notaio Dott.ssa ( Per_1
Repertorio numero 5395, Raccolta Numero 4123, registrato in Termini Imerese il
23.04.2012 al n. 880, serie IT e trascritto in Palermo, il 27.04.2012, ai numeri
20983/17068) stipulato in favore dei coniugi , ed inerente l'unità Controparte_3
immobiliare sita nel Comune di Caccamo nella Via Oliva n. 6 costituita da complessivi
3.5 vani catastali di cui al MU particella 1474, sub 4, piano 1-2-3, categoria A/4 classe
3; Dichiarare il IG. in virtù della sopradetta richiesta di risoluzione del Parte_1
contratto quale unico proprietario dell'unità immobiliare sita nel Comune di Caccamo nella
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Via Oliva n. 6 costituita da complessivi 3.5 vani catastali di cui al MU particella 1474, sub 4, piano 1-2-3, categoria A/4 classe 3, senza peso o limitazione alcuna: Ristabilire in capo all'attore la piena ed assoluta proprietà per il 100% (usufrutto detenuto e nuda proprietà ceduta, stante la pronuncia di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art.
1458 c.c., con effetto retroattivo tra le parti); Ordinare al Conservatore la trascrizione della emananda sentenza con esenzione di responsabilità del medesimo;
Statuire sulle spese ex art. 91 c.p.c.”.
Si costituivano in giudizio i IG.ri e Controparte_1 CP_2
con comparsa di costituzione, contestando integralmente quanto ex
[...]
adverso dedotto, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
In via preliminare, parte convenuta eccepiva la carenza di contradditorio, vertendo in ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel merito, contestavano le domande formulate dall'attore e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'attore al pagamento delle somme sostenute nell'interesse dell'attore e della di lui moglie, gravemente malata;
i convenuti, peraltro, chiedevano il rimborso delle spese funerarie sostenute per la IG.ra , coniuge dell'attore. Persona_2
All'udienza del 25 settembre 2019, parte convenuta insistendo nelle eccezioni preliminari articolate in comparsa, richiedeva al Giudice, Dott.ssa Donatella
Parla, i provvedimenti di cui all'art. 102 c.p.c.
A scioglimento della riserva, con provvedimento del 30 ottobre 2020, il
Giudice, “ritenuto che la causa verteva in tema di contratto di mantenimento, ad effetti
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
obbligatori per il soggetto beneficiario della prestazione e ad effetti reali per il soggetto obbligato alla prestazione, considerava, dunque, insussistenti i presupposti per dichiarare la carenza di contraddittorio” e concedeva alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., disponendo la prosecuzione del giudizio.
Il presente giudizio veniva poi assegnato a questo G.O.P. la quale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 marzo 2021, ravvisando l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ordinava a parte attrice di integrare il contraddittorio con gli eredi della defunta IG.ra , fissando termine perentorio Persona_2
entro il 7 aprile 2021, per tale adempimento.
Parte convenuta rilevava che nessuna successione era stata aperta nelle forme di rito e che, pertanto, la soggettività ereditaria non era ricostruibile, né tanto meno la legittimazione processuale, che sarebbe spettata solamente agli eredi costituiti nella formalità prevista dalla legge.
Veniva, pertanto, reiterata la domanda preliminare di carenza di legittimazione processuale di soggetti non qualificabili come eredi, importando ciò una causa di estinzione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 307 c.p.c.
Il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, limitatamente all'eccezione sollevata da parte convenuta.
All'udienza del 10 marzo 2022, il Giudice sulle conclusioni precisate da entrambe le parti ed in particolare sulla carenza di contraddittorio e la conseguente richiesta di estinzione del procedimento ex art. 307 c.p.c, pronunziava sentenza parziale, rigettando l'eccezione sollevata da parte convenuta, dichiarando integrato il contraddittorio e disponendo rimettersi la
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
causa sul proprio ruolo istruttorio, fissando l'udienza del 15 settembre 2022 per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 15 settembre 2022 parte convenuta formulava riserva di appello avverso la sentenza parziale resa dal Tribunale e reiterando la carenza di contraddittorio, insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nei propri scritti difensivi.
A scioglimento della riserva, il Giudice rinviava all'udienza del 23 marzo 2023, per l'escussione dei testi.
La causa subiva diversi differimenti per consentire alle parti di definire bonariamente la controversia;
tuttavia, le trattative non andavano a buon fine.
Istruita, pertanto, la causa con i testi ammessi, veniva fissata l'udienza del
19.12.2024 per la precisazione delle conclusioni;
alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, la causa veniva posta in decisione concedendo alle stesse, i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premesso quanto sopra, nel merito, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Disamina sul contratto de quo:
La tipologia del contratto di mantenimento e assistenza, non espressamente prevista dal nostro codice civile, è stata elaborata dalla prassi, accanto alla figura tipica della rendita vitalizia di cui all'articolo 1872 Codice Civile, per soddisfare eIGenze di assistenza personale future e mutevoli che sarebbero difficilmente assolte ricevendo una rendita.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Gli elementi caratterizzanti del contratto di mantenimento e assistenza:
a) le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni infungibili (a carattere materiale e/o morale) eseguibili unicamente da un soggetto individuato per le sue qualità personali. Per tale motivo il “credito” del mantenimento e dell'assistenza non può essere ceduto e il “debito” non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa (in tal senso si è espressa Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n.
27014 del 23/11/2017; Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 6395 dello
01/04/2004; Cass. Civ. sentenza n. 8854 dello 08/09/1998);
b) la doppia alea che presuppone una situazione di incertezza circa la vita del beneficiario e l'entità delle prestazioni indeterminabili per quantità e qualità, variando continuamente e quotidianamente in base allo stato di bisogno del beneficiario (ad esempio cure mediche, pulizia della casa, compagnia ecc.);
c) la proporzionalità delle prestazioni (tra le due prestazioni vi deve essere un rischio gravante su entrambe le parti, connesso unicamente alla durata della vita dell'usufruttuaria. È chiaro che, se la beneficiaria vive a lungo il cessionario è tenuto ad una prestazione più onerosa).
Aleatorietà e proporzionalità delle prestazioni nel contratto di mantenimento e assistenza:
Essendo le parti a specificare le prestazioni dovute, a richiesta del beneficiario del mantenimento, questa tipologia contrattuale non può essere sussumibile nei contratti di rendita vitalizia ex articolo 1872 Codice Civile in cui le obbligazioni assunte dal vitaliziante sono prestazioni periodiche di denaro o di altre cose fungibili. Né può impropriamente definirsi “vitalizio alimentare”,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
come invece lo definisce la giurisprudenza di legittimità, perché non si limita all'assistenza materiale ma fornisce anche quella morale.
Nonostante le differenze, la rendita vitalizia di cui all'articolo 1872 Codice
Civile e il contratto di mantenimento e assistenza si possono considerare affini, in quanto entrambi sono contratti consensuali, ad effetti obbligatori
(per il soggetto beneficiario) e ad effetti reali (per il soggetto obbligato che acquista il bene).
Inoltre, entrambi i contratti, a titolo gratuito o oneroso, sono caratterizzati dall'elemento alea (anche se nel contratto di mantenimento ed assistenza tale elemento è più marcato, sussistendo una doppia alea per l'incertezza della durata della vita del beneficiario e della controprestazione variabile in relazione agli specifici e mutevoli bisogni di assistenza).
Difatti, ai fini della validità dev'esserci da una parte una proporzionale situazione di incertezza tra il vantaggio e la correlativa perdita economica, dall'altra l'imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato perché se al momento della stipula del contratto manca l'alea (e quindi il rischio), venendo meno una proporzionalità tra le prestazioni, il contratto di mantenimento e assistenza deve considerarsi nullo per difetto di causa (in tal senso Tribunale
Lucca, sentenza del 15.05.2018; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 23895 del
23.11.2016; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 8209 del 22.04.2016; Cass. Civ.,
Sez. II, ordinanza n. 4533 dello 05.03.2015; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n.
7479 del 25.03.2013; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 15848 del 19.07.2011;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 14796 del 24.06.2009; Cass. Civ. Sez. Unite n.
6532 dell'11.07.1994).
L'alea si considera assente se al momento della stipula del contratto il beneficiario era gravemente malato ed era, quindi, probabile il suo decesso poco dopo tempo oppure era talmente anziano da avere probabilità di sopravvivenza molto limitate oltre un arco di tempo determinabile (in tal senso Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 19214 del 28.09.2016, Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 14796 del 14.06.2009, Trib. Treviso, Sez. I, 16.07.2014).
Tale accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e solo se compiutamente motivato sfugge al sindacato di legittimità essendo facilmente prevedibile l'imminente morte del beneficiario/usufruttuario (Cass. Civ., SS. UU., sentenza n. 6532 dell'11/07/1994, Trib. di Vicenza, Sez. I, sentenza n. 882 del 10.05.2016).
Laddove la sproporzione tra le prestazioni risulti evidente dall'inizio il contratto si inquadrerebbe più correttamente nella diversa fattispecie della donazione modale ex articolo 793 Codice Civile per cui, ai sensi del combinato disposto degli articoli 782 Codice Civile e 2699 Codice Civile, è prevista la forma ad substantiam ovvero sotto pena di nullità dell'atto pubblico e la presenza di due testimoni, ex articoli 48 (come sostituito dall'articolo 12 comma 1 lett. c) Legge n. 246 del 28/11/2005) e 50 della Legge 16/02/1913
n. 89 (in tal senso Cass. Civ., Sez. II, n. 15904 del 29/07/2016; Cass. Civ.,
Sez. II, n. 8209 del 22/04/2016).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La mancanza di alea potrebbe dissimulare una donazione a favore dell'acquirente (che in tal caso diventerebbe un donatario), per sottrarre i beni dall'asse ereditario, con conseguente lesione della quota di legittima spettante agli eredi legittimari (considerati soggetti terzi rispetto all'azione di simulazione) i quali, al fine di ripristinare la propria quota ereditaria lesa, dovrebbero agire in giudizio per far apparire la simulazione e, con il buon esito, richiedere ed ottenere la riduzione della donazione stessa (Cass. Civ.,
Sez. II, sentenza n. 12955 dello 09.06.2014; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n.
7479 del 25.03.2013; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 9956 del 26.04.2007; Cass.
Civ., Sez. II, sentenza n. 20868 del 27.10.2005; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n.
6031 del 29.05.1995).
Risoluzione del contratto di contratto di mantenimento e assistenza:
Ulteriore problema connesso al contratto di mantenimento e assistenza è quello relativo al caso di inadempimento contrattuale.
Considerando che si tratta di un contratto atipico non riconducibile alla rendita vitalizia e che le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni di dare e fare infungibili (eseguibili, quindi, unicamente dal soggetto individuato alla luce delle sue proprie qualità personali), il vitalizio alimentare sarebbe sottratto all'applicazione diretta dell'articolo 1878 Codice
Civile e, ad avviso di una consolidata dottrina e giurisprudenza, il contratto di mantenimento e assistenza sarebbe soggetto al rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all'articolo 1453 Codice Civile (in tal senso Cass. Civ.,
Sez. II, ordinanza n. 13232 del 25.05.2017; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
10859 dello 05.05.2010; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 6395 dello 01.04.2004;
Cass. Civ. sentenza n. 7033 del 29.05.2000; Cass. Civ., SS. UU., sentenza n.
8432 del 18.08.1990; Trib. Frosinone, sentenza dello 05.07.2016; Trib. Salerno
Mercato San Severino, sentenza del 12.05.2014).
Ciò che desta perplessità è se il contratto debba necessariamente contenere una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 Codice Civile determinante lo scioglimento dell'accordo in caso di inadempimento degli obblighi di mantenimento e assistenza.
Mentre la giurisprudenza non accenna nulla in merito prevedendo unicamente la possibilità di richiedere la risoluzione ex articolo 1453 Codice Civile;
la dottrina è divisa in quanto una parte la ritiene parte necessaria dell'atto, un'altra la considera facoltativa sebbene conIGliabile.
Nullità del contratto di mantenimento e assistenza e onere della prova:
Gli eredi legittimari che intendono far valere la nullità del contratto di mantenimento e assistenza devono provare la mancanza dell'alea al momento della stipula del contratto.
Ciò è desumibile dalla sproporzione tra il valore degli immobili ceduti e il valore dell'assistenza ricevuta (per la prospettiva di vita non elevata), soprattutto qualora in sede giudiziale si dimostrasse che oltre all'età avanzata sussistano condizioni di salute precarie. Valutazione che sarà rimessa al prudente apprezzamento del giudice adito.
L'espletamento di una CTU potrebbe aiutare a determinare l'effettiva stima dell'immobile e l'eventuale sproporzione tra le entità delle prestazioni.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per contro, parte avversa potrebbe eccepire che al momento della stipula l'elemento dell'alea fosse pienamente sussistente in ragione di un modesto valore economico dell'immobile nonché dell'obbligazione assunta di prestare tutta l'assistenza necessaria ed utile per una vita decorosa del beneficiario.
Nel caso poi si dimostrasse la sussistenza di una patologia e/o malattia, parte avversa potrebbe asserire che ciò rendeva possibile anche l'eventualità di consistenti oneri per l'ipotesi di degenza e della necessità di particolare assistenza medica. Spese che, però, dovrebbero essere documentalmente provate.
La donazione modale di cui all'articolo 793 Codice Civile è una forma particolare di donazione con la quale un soggetto dona ad un altro un bene, inserendo nell'atto una clausola in base alla quale chi lo riceve si impegna a svolgere una determinata attività (c.d. “modus” o onere) in favore del donante. Attività solitamente consistente in “assistenza” in favore del donante per tutta la durata della sua vita.
Questo tipo di donazione ha, in comune con il contratto di mantenimento e assistenza, lo scopo e l'aleatorietà, in quanto essendo incerto il termine della vita del donante non può indicarsi con certezza per quanto tempo sarà dovuta la prestazione assistenziale.
Le due fattispecie si distinguono per la natura poiché, mentre il contratto di mantenimento e assistenza è a titolo oneroso, ove l'assistenza morale e materiale costituisce il corrispettivo dovuto per il bene mobile o immobile
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
ricevuto;
la donazione modale è a titolo gratuito, caratterizzata dallo spirito di liberalità (seppur limitata dalla presenza di un onere) in favore del donatario.
L'esistenza di un “onere” potrebbe fuorviare circa la natura della donazione, ma la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la presenza del “modus” non snatura l'essenza della donazione rimanendo causa dell'atto lo spirito di liberalità.
Ciò perché l'onere costituisce un limite alla liberalità che, però, non altera la causa gratuita del contratto non diventando mai il corrispettivo dell'attribuzione negoziale (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 6925 dello
07.04.2015; Cass. Civ. sentenza n. 13876 del 28.06.2005; Trib. Taranto,
06.11.2014).
Gli elementi sulla possibile invalidità del contratto sono da ricercare nell'alea
(il rischio) e nella proporzione tra il valore del bene ceduto (la nuda proprietà dell'immobile ceduto) e le possibili prestazioni assistenziali dovute (cure mediche, compagnia ecc.), che ovviamente non possono prescindere dal tener conto dell'età e dello stato di salute del soggetto beneficiario al momento della stipula.
Essendo il contratto di mantenimento e assistenza un accordo atipico fondato sull'alea occorrerebbe comprendere fino a che età del cedente sussisterebbe l'alea anche in considerazione dello stato di salute del cedente.
La legge non chiarendo dove inizia la sproporzione tra valore del bene e probabile assistenza lascia ampia discrezionalità al Giudice, il cui “prudente apprezzamento” rende incerti i possibili esiti di una causa tesa ad accertare la
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
nullità del contratto per la mancanza di alea o la sproporzione della controprestazione.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, il contratto de quo va qualificato come contratto di cessione a titolo oneroso di immobili, contro prestazioni vitalizie.
Ed invero, il predetto contratto veniva stipulato in data 3 Aprile 2012, ai rogiti del Notaio Dott.ssa , 4123, registrato in Termini Imerese il Per_1
26.04.2012 al n. 880, serie 1T, e trascritto in Palermo, il 27.04.2012, ai numeri
20983/17068), i IG.ri e , “riservandosi il diritto di Parte_1 Persona_2
usufrutto vitalizio – congiuntamente e con accrescimento reciproco”, cedevano e trasferivano, ai IG.ri e il diritto di Controparte_1 Controparte_2
nuda proprietà dell'unità immobiliare, sita nel Comune di Caccamo, nella via
Oliva n. 6, con consistenza di 3,5 vani castali (foglio MU, part. 1474, sub. 4,
Categoria A/4, Classe 3), come previsto dall'art. 1 dello stesso contratto.
Come corrispettivo per tale cessione, i IG.ri e Controparte_1 [...]
nella qualità di cessionari, si obbligavano ad effettuare, in favore CP_2
dei cedenti, “loro vita natural durante, le prestazioni assistenziali ad essi necessarie e così,
a titolo esemplificativo, a fornire agli stessi: servizio, assistenza, cura ed, in caso di effettivo bisogno, anche il vitto”.
Con l'atto di citazione, l'attore contestava l'inadempimento contrattuale da parte dei convenuti delle obbligazioni contenute nel predetto contratto, stante che i coniugi – con il medesimo contratto, si erano CP_1 CP_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
impegnati nei riguardi dei coniugi – mentre, in realtà il IG. Pt_1 ER
non riceveva alcuna assistenza. Pt_1
L'attore assumeva che in chiara violazione degli obblighi contrattuali, in data
21 giugno 2018, veniva allontanato, contro il proprio parere, dall'abitazione dei convenuti;
pertanto, disgiunto dalla propria moglie e ricoverato presso la
Comunità Cooperativa Azione Sociale sita in Caccamo alla Via San Vito.
I convenuti, e costituitisi nel Controparte_1 Controparte_2
presente giudizio, contestavano l'assunto dell'attore e sostenevano di avere sempre provveduto all'acquisto di beni a favore dei cedenti, come abbigliamento e medicine, quasi sempre con denaro proprio, nonché alla pulizia e cura personale, migliorandone la condizione igienica e lo stato di salute, tanto da .
Assumevano, altresì, che non corrispondeva al vero la circostanza di aver allontanato, dalla propria abitazione il ma che, invero, quest'ultimo Pt_1
aveva deciso sua sponte di abbandonare l'abitazione per essere ricoverato presso la struttura dell'Azione Sociale di Caccamo;
evidenziavano che nessun inadempimento era loro ascrivibile e, pertanto, chiedevano il rigetto delle domande avanzate da parte attrice,
Inadempimento contrattuale:
Ebbene, l'inadempimento contrattuale di un'obbligazione ricorre ogni qual volta, in violazione di un preciso obbligo giuridico, il debitore non assolve, non soddisfa, nel modo e nel tempo dovuto, l'interesse del creditore.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In proposito, si osserva ancora che, in materia di obbligazioni contrattuali,
l'onere della prova dell'inadempimento incombe al creditore, che è tenuto a dimostrarlo, oltre al contenuto della prestazione stessa, mentre il debitore, solo dopo tale prova, è tenuto a giustificare l'inadempimento che il creditore gli attribuisce.
Infatti, ai fini della ripartizione di detto onere, si deve avere riguardo all'oggetto specifico della domanda, talché, a differenza del caso in cui si chieda l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, ove è sufficiente che l'attore provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, e cioè l'esistenza del contratto, e, quindi, dell'obbligo che si assume inadempiuto, nell'ipotesi in cui si domandi invece la risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'obbligazione, l'attore è tenuto a provare anche il fatto che legittima la risoluzione, ossia l'inadempimento e le circostanze inerenti, in funzione delle quali esso assume giuridica rilevanza, spettando al convenuto l'onere probatorio di essere immune da colpa, solo quando l'attore abbia provato il fatto costitutivo dell'inadempimento (cfr: Cass. Civ. n.
2024/68; n. 1234/70; n. 2151/75; n. 5166/81; n. 3838/82; n. 8336/90; n.
11115/90; n. 13757/92; n. 1119/93; n. 10014/94; n. 4285/94; n. 7863/95; n.
8435/96; n. 124/97).
Nell'azione di adempimento il fatto costituivo è il titolo, costituente la fonte negoziale o legale del diritto di credito, sicché la prova che il creditore deve fornire, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. deve avere ad oggetto soltanto tale elemento.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La costante giurisprudenza ha infatti precisato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale;
in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento (cfr: Cass. Civ. n. 973/96; n. 3232/98; n. 11629/99).
In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte.
Applicando i suesposti principi al caso concreto ed oggetto del presente giudizio va evidenziato che l'attore non ha assolto l'onere probatorio a lui incombente, nel senso sopra specificato, poiché non ha fornito prove a sostegno delle proprie domande formulate.
Dall'istruttoria resa in corso di causa, è emerso che i IG.ri e , Pt_1 ER
anziani e quest'ultima non più autosufficiente, specie a causa dei problemi di vista, ricevevano assistenza dai convenuti, ancor prima della stipula contrattuale, già due anni prima, ossia dal 15 Agosto 2010, data nella quale,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
senza alcun obbligo in tal senso, i IGnori e ospitavano il CP_1 CP_2
IG. e la IG.ra presso la loro abitazione. Pt_1 ER
Durante tale periodo, due anni prima della stipula del contratto e nei sei anni successivi alla stipula del medesimo, avvenuta il 3.4.2012, i coniugi assistevano presso la propria abitazione, in C. da Controparte_4
Vaccara s.n.c., i due anziani, prestando loro servizio assistenziale puntualmente e con diligenza, sia nei confronti del sia nei confronti Pt_1
della sua consorte, la IG.ra . Persona_2
I coniugi provvedevano all'acquisto di beni a favore dei Controparte_3
cedenti, come abbigliamento e medicine, quasi sempre con denaro proprio, nonché alla pulizia e cura personale, migliorandone la condizione igienica e lo stato di salute.
Valutazione delle emergenze probatorie:
Le circostanze sopra esposte hanno trovato conferma dall'attività istruttoria resa in corso di causa, con i testi escussi.
All'udienza del 9 maggio 2024, veniva esaminato il teste Testimone_1
(teste di parte convenuta), il quale confermava le circostanze dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte convenuta e così dichiarava: “ … preciso che fino a quando la moglie era in vita, il rimase a casa;
Pt_1
dopo la morte della moglie, si allontanò da casa, per quello che so, per quello che mi raccontava mai sorella;
non c'era nessun motivo apparente;
preciso che il aveva un Pt_1
atteggiamento strano, aveva un certo sbandamento;
infatti, il faceva i bisogni fuori, Pt_1
davanti ai vicini;
prendeva il cane ed usciva, senza alcuna spiegazione;
anche la moglie era
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
stanca del comportamento del;
la IG.ra si confidava con mia sorella e si Pt_1 ER
lamentava del comportamento del marito;
ADR (n. 5): posso confermare la circostanza;
preciso però io personalmente non ero presente quando il fece mangiare alla moglie il Pt_1
peperoncino: tale circostanza l'ho saputo da altri;
ADR (n. 9): confermo la circostanza;
Per anzi proprio mi disse che il lo aveva manipolato;
mentre mia sorella mi disse Pt_1
che il voleva ritornare in Cooperativa;
ADR n. 12: confermo la circostanza;
mi Pt_1
sono state riferite da mia sorella;
ADR n. 13: confermo la circostanza;
preciso che, quando mia sorella andava a lavoro, chiedeva a mia moglie se poteva accudire i;
io Pt_1
accompagna-vo mia moglie, perché non guida ed entrambi ci preoccupavamo delle eIGenze dei;
facevamo loro compagnia, fino a quando non tornava mio cognato da scuola;
Pt_1
ADR (avv. Loforte): il si allontanava da casa dei ed andò a vivere Pt_1 CP_1
presso la Cooperativa, dopo la morte della moglie.”.
Tali dichiarazioni si appalesano in evidente contraddizione con quelle rese, alla stessa udienza del 09 maggio 2024, dal teste , ex coniuge di Testimone_2
nipote dell'attore. Persona_4
Il predetto teste così dichiarava: “ADR (n. 1): confermo la circostanza;
avevo sentito proprio dalla IG.ra e poi dallo stesso che era stato Persona_4 Parte_1
buttato fuori di casa dai IG.ri e che era stato portato presso la Controparte_3
struttura ma il non ci volevo stare, minacciava che si voleva impiccare per-ché voleva Pt_1
stare con la moglie che stava male e diceva che la moglie aveva bisogno di lui;
proprio perché il aveva minacciato di uccider-si mi sono rivolto ai Carabinieri per Parte_1
denunciare le intenzioni del ed i Carabinieri sono intervenuti più volte;
”. Pt_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per_ Il IG. (nipote acquisito del , pertanto, dichiarava che i IG.ri Pt_1
avevano costretto l'attore ad andare via di casa e che era stato CP_1
portato presso una struttura;
tali dichiarazioni non trovano alcun riscontro con le dichiarazioni rese dai testi indotti da parte convenuta.
Ed invero, all'udienza del 12 giugno 2024, veniva escussa la dott.ssa
[...]
la quale dichiarava: “preciso che la moglie del IG. aveva gravi Testimone_3 Pt_1
problemi di vista;
anzi, preciso che era cieca, oltre ad avere gravi problemi di salute;
preciso che io sono a conoscenza delle condizioni di salute della IG.ra , in quanto la stessa ER
rientrava nel programma di assistenze domiciliari integrate, riconosciute settimanalmente o ogni quindici giorni o al mese;
preciso tuttavia che i IG. - mi CP_1 CP_2
chiamavano spesso, poiché la IG.ra soffriva di bronchite, peraltro, recidiva e soffriva ER
di diabete e di crisi ipertensive;
preciso che, anche quando i IG.ri non mi CP_1
chiamavano, capitava che mi fermavo a casa dei anche senza preavviso, infatti CP_1
io transito da Termini a Caccamo e mi veniva di passaggio fermarmi a casa dei
di solito c'era il IG. che mi apriva la porta poiché mi conosceva e mi CP_1 Pt_1
faceva entrare;
ADR (n. 2): posso confermare la circostanza;
preciso che la IG.ra Pt_2
era ben curata e ben vestita;
era bene assistita e non è mai successo che io la trovassi disordinata e non curata;
preciso che le venivano comprate le medicine che io prescrivevo;
non poso riferire, tuttavia, da dove prendessero lei soldi per acquistare le medicine;
ADR (n. 3): ho già risposto e, in ogni caso, confermo;
ADR (n. 5 - 7): confermo la circostanza;
preciso di essere a conoscenza dell'accaduto, perché un giorno venne da me il che mi CP_1
riferiva che il , senza alcun valido motivo, aveva deciso di lasciare la loro casa, Pt_1
abbandonando anche la moglie;
ricordo che io fui chiamata in caserma, for-se dai
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Carabinieri, poiché io ero la chiave di violino per convincere il a ritornare a casa, Pt_1
visto che la moglie era rimasta a casa dai io lo convinsi a ritornare CP_1
rappresentandogli che era stato fortunato a trovare una famiglia che lo accogliesse e che si prendesse cura anche della moglie;
gli chiesi se eventualmente volesse una sistemazione diversa;
ricordo che il IG. rientrò a casa dei ma la sera stessa andò via, Pt_1 CP_1
senza dare alcuna spiegazione, mentre la IG.ra non volle seguirlo, scegliendo di ER
rimanere a casa dei preciso che spesso il aveva questi strani CP_1 Pt_1
comportamenti senza una precisa ragione;
ADR (avv. Canzone): ricordo che tra il IG.
e la IG.ra vi erano stati dissidi e, in particolare, ricordo due episodi;
nel Pt_1 CP_2
primo, la IG.ra si era lamentata con il IG. perché importunava la moglie CP_2 Pt_1
che stava molto male;
ricordo che un giorno le aveva fatto mangiare del peperoncino, creandole gravi problemi;
nel secondo episodio, la IG.ra aveva rimproverato il CP_2
il quale era stato visto dai vicini a fare i propri bisogni fisiologici;
sia nel primo che Pt_1
nel secondo episodio, il rispondeva che erano solo “scherzi”; ADR (avv. Canzone): Pt_1
sono a conoscenza di quanto sopra dichiarato, non solo perché io stessa conosco le parti ma anche perché il IG. ha sempre manifestato la sua disponibilità ad accogliere ed CP_1
a riprendere in casa il IG. anche quando questi aveva detto che voleva andare presso Pt_1
la Cooeprativa;
”.
Quanto riferito dalla dott.ssa trova riscontro anche nelle Testimone_3
dichiarazioni rese dalla teste, IG.ra , la quale così dichiarava: Testimone_4
“ADR (n. 2): confermo;
anzi e preciso che la IG.ra era trattata come una regina;
ER
infatti, era ben assistita e curata;
ADR (avv. Loforte): si è vero che i IG.ri e Pt_1
avevano una discreta pensione, ma l'assistenza che veniva loro assicurata dai IG.ri ER
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
e , prescindeva dal denaro;
ADR (n. 4): confermo;
durante questa CP_1 CP_2
convivenza e assistenza, durati oltre otto anni, tra le parti non sono mai sorti disguidi o problemi particolari;
preciso però che, nel mese di Giugno 2018, sorsero problemi solo con il
infatti, questi, senza avviso e di propria iniziativa, abbandonava la casa Parte_1
dei convenuti e la stessa moglie sofferente, con la quale aveva cominciato a instaurare un rapporto conflittuale;
preciso che la stessa IG.ra , era spaventata dal comportamento ER
del marito e più volte richiedeva di allontanarlo;
vi erano stati problemi anche con la IG.ra
che lo rimproverava spesso, poiché i vicini le avevano riferito che il IG. ave- CP_2 Pt_1
va fatto i propri bisogni fisiologici in giardino;
ADR (n. 9): confermo la circostanza;
posso precisare, tuttavia, che ne sono a conoscenza perché, durante la veglia funebre della IG.ra
, sentivo di-re che il IG. si lamentava del nipote, che aveva preso il suo ER Pt_1
libretto postale dove veniva accreditata la pensione;
”.
Da tali dichiarazioni, risulta evidente che nessuna responsabilità può essere ascritta ai convenuti, né può dirsi fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attore, atteso che la teste (come anche gli altri testi escussi) hanno riferito che il si allontanava spontaneamente dalla casa dei Pt_1
coniugi – anche contro il consenso della moglie, CP_1 CP_2 ER
, la quale era gravemente ammalata e riceveva dai convenuti
[...]
l'assistenza morale e materiale di cui aveva bisogno.
All'udienza del 12 giugno 2024, veniva escusso il teste che Testimone_5
dichiarava: “preciso che incontrava il al bar, il quale mi diceva che era contento di Pt_1
stare presso la Cooperativa perché si trovava bene e mi diceva che la retta veniva pagata da
ricordo che, quando il non pagò più la retta che rimase a carico CP_1 CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del IG. , quest'ultimo decise di ritornare a casa sua, in Via Oliva, poiché non poteva Pt_1
sostenere i costi della retta;
ADR n. 14: confermo la circostanza;
ricordo che il si Pt_1
lamentava dei IG.ri e;
in verità, si lamentava di loro soltanto perché CP_1 CP_2
vi erano stati dei dissapori, soprattutto con la , la quale lo aveva rimproverato per il CP_2
comportamento tenuto dal , anche nei confronti della povera moglie che era molto Pt_1
malata, ricordo che un giorno le aveva infilato nelle orecchie dei pallini di carta e lui diceva che si trattava di uno scherzo;
così come quando, mentre erano a tavola, approfittando della distrazione dei coniugi aveva messo nella pasta della moglie, il peperoncino;
CP_1
più volte, poi, era stato visto dai vicini ad urinare fuori la casa, per questo motivo, lui si lamentava dei coniugi sono a conoscenza di queste circostanze, perché frequento CP_1
la casa di mia cognata;
ADR (n. 9): confermo la circostanza;
posso precisare, tuttavia, che ne sono a conoscenza perché, durante la veglia funebre della IG.ra , sentivo dire a ER
mentre parlava alla moglie, che il riferiva che era stato manipolato dal CP_1 Pt_1
proprio nipote, ndr , tanto è vero che, in suo danno, aveva sporto denuncia, Testimone_2
poi ritirata, perché convinto dallo stesso nipote;
”.
Dirimente, in proposito, è la testimonianza resa - all'udienza del 7 novembre
2024 - dal teste , Luogotenente dell'Arma dei Testimone_6
Carabinieri, presso la Stazione di Termini Imerese, ma all'epoca dei fatti di causa, presso la Stazione dei Carabinieri di Caccamo.
Il teste, esaminato sulle circostanze di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, così dichiarava: “ADR (n. 5): confermo la circostanza;
preciso che un giorno, mi sono recato presso l'abitazione dei IG.ri
, con una pattuglia e con l'assistente sociale, perché siamo stati Controparte_3
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
chiamati proprio dal perché c'erano state delle discussioni con il;
questo CP_1 Pt_1
fu solo l'inizio dei conflitti tra i ed il;
infatti, il non voleva stare CP_1 Pt_1 Pt_1
a casa dei IG.ri perché voleva andare presso la struttura Cooperativa Azione CP_1
Sociale; la moglie del si lamentava e non voleva più il marito tra i piedi perché le Pt_1
faceva dei dispetti;
i vicini si lamentavano del comportamento del , che urinava nel Pt_1
cortile e disturbava il vicinato;
per questi motivi
, i vicini si erano lamentati con la IG.ra
; ADR (n. 7): ho già risposto;
in ogni caso confermo la circostanza;
ricordo che il CP_2
IG. rientrò a casa dei ma la sera stessa andò via, senza dare alcuna Pt_1 CP_1
spiegazione, mentre la IG.ra non volle seguirlo, scegliendo di rimanere a casa dei ER
preciso che spesso il aveva questi strani comportamenti senza una CP_1 Pt_1
precisa ragione;
ADR (n. 9): confermo la circostanza;
preciso che un giorno il si Pt_1
Per recò presso la caserma e piangeva perché il gli aveva tolto sia il libretto che la Posta
Pay e che non aveva, quindi, più soldi;
diceva di essersi pentito di ave-re querelato il
e voleva chiedergli scusa;
ADR (avv. Canzone): non posso riferire, perché non CP_1
ne sono a conoscenza se la retta della Cooperativa fosse pagata dal ”. CP_1
Da tali dichiarazioni si evince che non risponde al vero, dunque, che i coniugi avessero costretto il ad abbandonare l'abitazione, Controparte_4 Pt_1
quanto piuttosto era stato lo stesso che si allontanava dalla loro casa, Pt_1
perché aveva cominciato a manifestare grave insofferenza verso la moglie, la quale, proprio a causa dei suoi deplorevoli comportamenti (come riferito dai testi escussi), aveva pure chiesto l'allontanamento del marito, temendolo ed avendo paura di lui.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Infatti, l'attore, giunto alla Stazione dei Carabinieri di Caccamo, dichiarava di non voler più dimorare in C.da Vaccara s.n.c., esprimendo ai militari la richiesta di essere accudito presso la Cooperativa Azione Sociale, giustificando in maniera pretestuosa tale richiesta.
Tale decisione era stata determinata dalle discussioni che il aveva Pt_1
cominciato ad avere con la IG.ra che lo richiamava per CP_2
comportamenti poco opportuni, si pensi ad esempio che lo stesso, per fare dispetto ai vicini di casa, urinava in loro presenza e nei pressi delle loro abitazioni, suscitando legittime rimostranze verso i convenuti (cfr. dichiarazioni testimoniali).
Il IG. per evitare ulteriori discussioni, decideva CP_1
provvisoriamente di accompagnare il IG. presso la Cooperativa, Pt_1
anticipando pure i costi di permanenza presso la struttura, precisando però, ovviamente, che ciò non poteva protrarsi a lungo, per il notevole impegno economico, sproporzionato e comunque non previsto nelle obbligazioni convenute nel rogito.
I coniugi pur non competendo a loro, pagavano Controparte_4
dunque la retta della Cooperativa Azione Sociale, presso cui Pt_1
arbitrariamente e senza giusta causa aveva deciso di alloggiare.
Il in seguito, si ripresentava spontaneamente, chiedendo ai convenuti Pt_1
di tornare a casa, dicendosi pentito, dispiaciuto e di “essere stato manovrato dai nipoti”, riferendo di essere stato costretto da loro, i quali lo inducevano pure a presentare una denuncia, che poi ritirava.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nell'occasione, il manifestava ai convenuti ed al , Pt_1 Testimone_6
Per_ che uno dei nipoti ( ) si era impossessato del suo libretto di pensione e che, avendo delega, prelevava i soldi, appropriandosene.
All'esito delle risultanze probatorie, ritiene questo Decidente che nessuna prova è stata fornita dall'attore, a corredo delle proprie doglianze.
D'altra parte, anche le dichiarazioni rese dal teste, , non Testimone_7
possono ritenersi decisive ai fini dell'accoglimento delle domande dedotte in atto di citazione.
Deve, peraltro, essere rilevata l'inattendibilità del teste, in quanto nipote di e, pertanto, non può sottacersi che, almeno in linea generale, Parte_1
il testimone parente o coniuge, anche in relazione al grado di parentela, potrebbe avere un interesse (anche indiretto) sull'esito della causa (si pensi al figlio o al coniuge, soggetti che hanno entrambi interesse a preservare o accrescere il patrimonio del genitore o del marito).
In definitiva le doglianze dell'attore, come esposte in atto di citazione, non meritano accoglimento poiché è risultato provato che i coniugi CP_1
hanno adempiuto le prestazioni indicate nel contratto de quo: hanno onorato il contratto assistenziale, già prima della stipula e per otto anni ininterrotti a seguito della stessa, senza che mai insorgesse alcuna questione;
hanno assistito il e la moglie, facendosi carico di tutte le lore eIGenze, sia materiali che Pt_1
morali.
La norma in materia di responsabilità contrattuale prevede in caso di inadempimento, che: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Per configurare la responsabilità contrattuale o da inadempimento è necessario che sussista un'obbligazione derivante da un contratto ovvero da un obbligo specifico;
il concetto di inadempimento si basa su una relazione con l'obbligazione che impone un determinato adempimento giuridico, con la conseguenza che si esclude la responsabilità, ex art. 1218 c.c., in relazione a posizioni non qualificabili come obbligazioni, strictu sensu, o impegni traslativi, come, ad esempio, le obbligazioni naturali.
In proposito, l'art. 1218 c.c., prevede, com'è noto, che il debitore che non esegua esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Ai sensi della citata norma, pertanto, al debitore non basta provare di essere stato diligente: questo, infatti, deve dare la prova del fatto specifico che ha causato l'impossibilità della prestazione e che tale fatto non sia stato a lui imputabile.
Nel caso di specie, deve escludersi qualsiasi inadempimento da parte dei convenuti, i quali hanno adempiuto agli obblighi contrattuali attuando tutte le cure necessarie ai fini di una corretta assistenza in favore dei coniugi ER
, sostenendo tutte le spese per le cure e le medicine e, per ultimo,
[...]
anche le spese funerarie per la IG.ra . Persona_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Orbene, è evidente l'adempimento di quanto concordato e, pertanto, non possono essere accolte le richieste di parte attrice.
Sulla domanda riconvenzionale:
I convenuti, in sede di comparsa conclusionale, hanno dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione e risposta, pertanto, questo Decidente non provvederà sulla stessa.
Sulla domanda di condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.:
Parte convenuta ha formulato domanda di risarcimento danni, per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La norma di riferimento che prevede la responsabilità per lite temeraria è l'art. 96 del codice di procedura civile che consta di tre commi ben distinti.
Quando si parla di lite temeraria si allude a quel comportamento della parte che, nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato.
Conseguenza ne è che viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
L'art. 96 c.p.c., al comma 3, stabilisce che il giudice condanna la parte soccombente, la quale abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, al risarcimento dei danni liquidati in sentenza anche d'ufficio. Ne consegue che la condanna per responsabilità aggravata, o lite temeraria che dir si voglia, presuppone dunque:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
1. un requisito oggettivo, costituito dalla soccombenza (totale, secondo una parte rilevante della giurisprudenza);
2. un requisito soggettivo, costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente (in particolare, è necessario che venga accertata, in capo alla parte soccombente, la sussistenza di mala fede quale consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza);
3. il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore.
Abuso del processo e condanna per responsabilità aggravata:
La rubrica dell'art. 96 c.p.c. configura la responsabilità per lite temeraria come una forma di responsabilità aggravata, in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta l'obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono all'aver dovuto partecipare ad un processo privo di fondamento alcuno.
L'introduzione di tale previsione di una forma di responsabilità del genere è stata dettata dall'intenzione, da parte del legislatore, di deflazionare il contenzioso introducendo la possibilità, in capo al Giudice, di condannare l'attore e/o il convenuto, che abbiano agito o si siano difesi in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una somma quale sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., con lo scopo di impedire la realizzazione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Come emerge chiaramente anche dal testo del primo comma dell'articolo 96
c.p.c., chi avvia una lite temeraria pone in essere un comportamento illecito dal quale può discendere l'obbligo di risarcire la controparte di tutti i danni
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
subiti dall'essersi trovato costretto a partecipare e difendersi in un giudizio del tutto privo di giustificazione. I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il Giudice può provvedervi anche d'ufficio.
A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia delquantum debeatur o, almeno, che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa (sul punto cfr. Cass. n. 18169/2004).
Si precisa che, in ogni caso, il giudice può provvedere anche a una liquidazione equitativa del danno.
La domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria e la sua quantificazione:
Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale: i danni cd. psicologici. La domanda di risarcimento danni per lite temeraria va proposta nel medesimo giudizio nel quale i danni stessi si sono verificati. Infatti, la competenza ad accertare la responsabilità processuale aggravata è del Giudice del merito adito, che è poi chiamato a liquidare i danni in maniera precisa senza poter provvedere a un'eventuale condanna generica. Se la decisione giudiziale è adeguatamente motivata, l'accertamento della temerarietà non può essere censurato in sede di legittimità.
La domanda per lite temeraria può essere proposta anche per la prima volta in
Cassazione, ma solo se si tratta di danni che possono essere collegati esclusivamente a tale fase di giudizio.
Per quanto concerne la quantificazione del risarcimento, gli elementi che vengono in rilievo sono diversi. Occorre, infatti, valutare ad esempio:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- la gravità dell'abuso;
- l'incidenza che questo ha avuto sulla durata del processo;
- l'intensità dell'elemento soggettivo.
Ai sensi del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c., il giudice, come accennato, può anche provvedere alla condanna della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata.
Ciò avviene in assenza di prova del danno patito e tenendo conto di tutti gli elementi della controversia.
Più nel dettaglio, nel procedere alla liquidazione equitativa del danno, il
Giudice deve fare riferimento a “nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente” (cfr. Corte di
Cassazione n. 20995/2011 e cfr. Corte di Cassazione n. 3057/2009).
Inoltre, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla Legge n.
89 del 2001 (che ha natura risarcitoria ed è commisurato solo al ritardo della giustizi senza permettere di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce dei principi di lealtà e probità), ma, altresì, può essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza (così Cassazione Civile, Sez. III, 04 luglio 2019, n.
17902).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ad abundantiam, secondo quanto statuito anche dalla Corte di Appello di
Roma, Sez. Lavoro, 22 febbraio 2019, n. 624: “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, l'art. 96 cod. proc. civ. prevede, nel caso di accoglimento della domanda, il risarcimento dei danni, da intendersi, quindi, come ampia formulazione letterale comprensiva sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale, quest'ultimo trovando giustificazione anche in ragione della qualificazione del diritto di azione e difesa in giudizio in termini di diritto fondamentale. Ne consegue che, sotto il profilo del danno patrimoniale, in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite, è legittima una liquidazione equitativa che abbia riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale;
mentre, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell'equilibrio psico
-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza.”.
In relazione, invece, alla riconoscibilità dei danni cd. psicologici (principio trattato dalla sentenza su citata della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 20995 del 12 ottobre 2011), sulla base della quale “la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione all'equilibrio psico-fisico subita dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio per opera delle ingiustificate condotte processuali della controparte”; la suddetta lesione all'equilibrio psico-fisico è desumibile in virtù di nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) e della L. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
una ingiustificata iniziativa dell'avversario, e, per di più, non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa.
Infine, per completezza, giova precisare che anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2016, si è pronunciata favorevolmente sulla questione del risarcimento dei danni per lite temeraria in favore della parte respingendo una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, il quale sosteneva che vi fosse un contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Infatti, la Consulta afferma che la norma (art. 96, comma 3 c.p.c.) fa riferimento alla condanna al pagamento di una somma, segnando così una netta differenza terminologica rispetto al risarcimento dei danni, oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. facendo emergere maggiormente la funzione deflattiva e punitiva della norma in esame.
La funzione sanzianatoria della condanna per lite temeraria:
PUNITIVE DAMAGES:
Scatta d'ufficio la sanzione per lite temeraria per chi agisce o resiste pretestuosamente in giudizio. L'indirizzo della Corte di Cassazione sull'assenza di dolo o colpa grave.
Proprio al fine di evitare un abuso dell'utilizzo del processo, la Corte di
Cassazione è intervenuta recentemente sul tema della funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96, 3 comma c.p.c.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ciò ha comportato l'evoluzione della fattispecie dei cd. danni punitivi che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.
La Suprema Corte prende in esame soprattutto il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., il quale prevede che, “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il
Giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”.
La condanna prevista dal comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione, pertanto, non richiede, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
In relazione a ciò, la Corte di Cassazione, Sez. III, con ordinanza pubblicata in data 11 ottobre 2018 e, più recentemente, con sentenza n. 16898 del 25 giugno 2019, ha ribadito, a mero titolo esemplificativo, che, “ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma c.p.c., può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia.”.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Questa Tribunale ritiene che sussista in capo all'attore una colpa grave, che giustifica la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., avendo insistito colpevolmente nelle proprie domande che, come sopra argomentato, sono rimaste prive di un valido riscontro probatorio ma che, anzi, sono state sconfessate dalle difese dei convenuti e dalle dichiarazioni dei testi escussi.
Tale danno può essere, equitativamente, determinato in complessivi €
2.500,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Sulle spese processuali:
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, applicando i parametri medi del DM n. 55/2014, aggiornato con il DM
n. 147/2022, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, applicando lo scaglione relativo ai procedimenti di cognizione dinanzi il Tribunale, con valore indeterminabile (a complessità bassa) e pertanto rientrante nello scaglione compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00, in base alle attività difensive effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta, perché inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto, le domande proposte dall'attore, Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- dichiara che i convenuti hanno adeguatamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dei coniugi;
Parte_3
- dichiara vigente a tutti gli effetti di legge il contratto stipulato tra le parti avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso di immobili contro prestazioni vitalizie stipulato in data 03.04.2012 ai rogiti del Notaio Dott.ssa ( Per_1
Repertorio numero 5395, Raccolta Numero 4123, registrato in Termini
Imerese il 23.04.2012 al n. 880, serie IT e trascritto in Palermo, il 27.04.2012, ai numeri 20983/17068) stipulato in favore dei coniugi CP_3
ed inerente l'unità immobiliare sita nel Comune di Caccamo nella
[...]
Via Oliva n. 6 costituita da complessivi 3.5 vani catastali di cui al MU particella 1474, sub 4, piano 1-2-3, categoria A/4 classe 3;
- visto l'art. 96 3° comma c.p.c., condanna il IG. al Parte_1
pagamento, in favore dei IG.ri e Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento danni per lite temeraria, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna il IG. al pagamento, in favore dei IG.ri Parte_1
e delle spese del presente Controparte_1 Controparte_2
procedimento che liquida in complessivi € 7.853,00 di cui € 237,00 per spese non imponibili ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 16.03.2025
Il G.O.P.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Dr.ssa Maria Margherita Urso Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa
Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
Tribunale di Termini Imerese sez. civile