Versione
20 gennaio 1972
20 gennaio 1972
Art. 10.
L'articolo 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facolta' di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le province hanno altresi' facolta' di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.
I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.
Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attivita' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata".
L'articolo 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facolta' di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le province hanno altresi' facolta' di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.
I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.
Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attivita' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata".
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 01/04/1985, n. 94Provvedimento: […] Alla ON (e successivamente, ex art. 10 della legge costituzionale n. 1 del 1971, alla Provincia) è attribuita soltanto la facoltà di intervenire nel relativo procedimento, mentre il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato (e quindi ex art. 10 della citata legge costituzionale n. 1 del 1971 il presidente della giunta provinciale territorialmente competente o un suo delegato) è invitato a partecipare, con voto consultivo, […] ulteriori momenti di consultazione e di intesa con la provincia (artt. 9, ultimo comma, e 10 penultimo comma dello statuto nel testo sostituito rispettivamente dagli artt. 10 e 11 della legge costituzionale n. 1 del 1971; artt. 6, 9 e 11 d.P.R. n. 381 del 1974; […]Leggi di più...
- sent. 94/85. provincia di bolzano·
- grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico·
- contrastanti interventi normativi o esecutivi della provincia di bolzano a tutela del paesaggio·
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- potere concessorio riservato allo stato·
- esclusione