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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/12/2024, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2155 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Protopapa, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Monticchio, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 23/09/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 10/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/03/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 27/12/2014, in Martano (LE); che dalla loro unione Controparte_1 sono nati due figli: , nata il [...] e , nato il [...]; che l'unione Per_1 Per_2 matrimoniale è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1 Bollettino si è costituita, con comparsa depositata in data 24/07/2024, chiedendo CP_1 che sia dichiarata la separazione personale alle diverse condizioni indicate nell'atto di costituzione.
Nell'udienza del 23/09/2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per definire consensualmente il procedimento alle seguenti condizioni di separazione:
1. I figli sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. La casa coniugale viene assegnata alla madre;
3. Salvi diversi accordi, il padre eserciterà il suo diritto di visita tenendo con sé i minori:
- Dal lunedì al venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 17:15; a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 21 della domenica;
- Alternativamente un anno la vigilia di Natale e il seguente anno il giorno di Natale;
alternativamente la fine d'anno un anno e capo d'anno l'anno seguente;
alternativamente la Pasqua un anno e la pasquetta quello seguente;
sette giorni anche continuativi nei mesi di luglio, agosto o settembre, da comunicare alla madre almeno trenta giorni prima;
- La madre potrà trascorrere con i figli sette giorni anche continuativi durante il mese di agosto, da comunicarsi al padre almeno trenta giorni prima;
4. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 200,00 euro per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie per come individuate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale;
5. Il Sig. rinuncia in favore della Sig.ra alla sua quota di Assegno Unico Pt_1 CP_1
Universale;
6. Il Sig. che occuperà il piano inferiore della casa coniugale, farà installare Pt_1 contatori di sottrazione per le utenze di acqua e luce, al fine di pagare esclusivamente i suoi consumi, ferma restando l'intestazione delle utenze a lui medesimo;
l'utenza del gas non viene utilizzata dal Sig. ; la errà pagata per il 75% dalla sig.ra Pt_1 CP_2
e per il 25% dal Sig. ; CP_1 Pt_1
7. Il Sig. si impegna a richiedere alla banca mutuataria di liberare la madre della Pt_1
Sig.ra dalla garanzia prestata per il mutuo. CP_1
La richiesta formulata congiuntamente delle parti merita accoglimento.
2 Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 27/03/2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Martano (LE), il 27/12/2014 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 7, parte I, anno 2014), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11/10/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2155 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Protopapa, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Monticchio, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 23/09/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 10/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/03/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 27/12/2014, in Martano (LE); che dalla loro unione Controparte_1 sono nati due figli: , nata il [...] e , nato il [...]; che l'unione Per_1 Per_2 matrimoniale è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1 Bollettino si è costituita, con comparsa depositata in data 24/07/2024, chiedendo CP_1 che sia dichiarata la separazione personale alle diverse condizioni indicate nell'atto di costituzione.
Nell'udienza del 23/09/2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per definire consensualmente il procedimento alle seguenti condizioni di separazione:
1. I figli sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. La casa coniugale viene assegnata alla madre;
3. Salvi diversi accordi, il padre eserciterà il suo diritto di visita tenendo con sé i minori:
- Dal lunedì al venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 17:15; a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 21 della domenica;
- Alternativamente un anno la vigilia di Natale e il seguente anno il giorno di Natale;
alternativamente la fine d'anno un anno e capo d'anno l'anno seguente;
alternativamente la Pasqua un anno e la pasquetta quello seguente;
sette giorni anche continuativi nei mesi di luglio, agosto o settembre, da comunicare alla madre almeno trenta giorni prima;
- La madre potrà trascorrere con i figli sette giorni anche continuativi durante il mese di agosto, da comunicarsi al padre almeno trenta giorni prima;
4. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 200,00 euro per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie per come individuate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale;
5. Il Sig. rinuncia in favore della Sig.ra alla sua quota di Assegno Unico Pt_1 CP_1
Universale;
6. Il Sig. che occuperà il piano inferiore della casa coniugale, farà installare Pt_1 contatori di sottrazione per le utenze di acqua e luce, al fine di pagare esclusivamente i suoi consumi, ferma restando l'intestazione delle utenze a lui medesimo;
l'utenza del gas non viene utilizzata dal Sig. ; la errà pagata per il 75% dalla sig.ra Pt_1 CP_2
e per il 25% dal Sig. ; CP_1 Pt_1
7. Il Sig. si impegna a richiedere alla banca mutuataria di liberare la madre della Pt_1
Sig.ra dalla garanzia prestata per il mutuo. CP_1
La richiesta formulata congiuntamente delle parti merita accoglimento.
2 Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 27/03/2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Martano (LE), il 27/12/2014 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 7, parte I, anno 2014), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11/10/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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