Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N.r.g. 5985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 5985/2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Piccinno, procuratore domiciliatario;
-ricorrente-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._2
Calcagnile, procuratore domiciliatario;
-resistente-
All'udienza del 07.01.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti che concordavano di definire il presente procedimento con la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con la partecipazione del P.M.
Fatto e diritto
Preso atto del matrimonio concordatario celebrato da e il Parte_1 Controparte_1
11.01.1997, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2
e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Aradeo, è intervenuta separazione personale con sentenza non definitiva del Tribunale di Lecce n. 3672/2022 del 29.12.2022.
Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo.
Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
I coniugi, all'udienza del 07.01.2025, concordavano di definire il presente procedimento con la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a Parte_1
Galatina il 03.01.1970, e nata a [...] il [...] (Atto di matrimonio n. 1, Controparte_1
Parte II, Serie A, Anno 1997);
- spese del presente procedimento tutte compensate.
Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aradeo.
Lecce, 20.02.2025
Il giudice estensore La presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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