Art. 7.
La disposizione di cui all'art. 1 si applica con decorrenza dall'anno accademico in corso al momento della entrata in vigore della presente legge.
Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 1954-55 e successivi fino al termine fissato nel precedente comma, e i cittadini italiani in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di uno dei titoli accademici austriaci finali indicati nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 4 settembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 1956, sono considerati abilitati provvisori all'esercizio delle professioni e pertanto sottoposti alla disciplina degli articoli seguenti ai fini della concessione definitiva dell'abilitazione.
La disposizione di cui all'art. 1 si applica con decorrenza dall'anno accademico in corso al momento della entrata in vigore della presente legge.
Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 1954-55 e successivi fino al termine fissato nel precedente comma, e i cittadini italiani in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di uno dei titoli accademici austriaci finali indicati nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 4 settembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 1956, sono considerati abilitati provvisori all'esercizio delle professioni e pertanto sottoposti alla disciplina degli articoli seguenti ai fini della concessione definitiva dell'abilitazione.