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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 38/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso del Foro di Roma (c.f.
e dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova C.F._4
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
di quest'ultima sito in Mantova, via Chiassi n. 54
ricorrenti
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Con in persona del Ministro tempore;
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t.;
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...] [...]
, in persona Controparte_5
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_6
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_7
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_8 [...]
, sito in Controparte_5 CP_4
via G. Mazzini 6
[...]
resistenti
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; Parte_1
€ 1.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22; Parte_2
€ 1.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, Parte_3
2023/24; per la somma totale di € 2.500,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Pag. 2 di 16 Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) sempre in via preliminare, con riferimento alla ricorrente , dichiarare con ordinanza la litispendenza Parte_1
ex art. 39 c.p.c., stante la contemporanea pendenza, dinnanzi allo stesso
Giudice, di altro giudizio con identità di petitum e causa petendi, promosso dalla medesima ricorrente avverso la convenuta amministrazione ed iscritto al RGN 1060/24, la cui prossima udienza è fissata per il giorno
06.06.2025 in modalità cartolare e, per l'effetto, previo stralcio della posizione della suddetta ricorrente, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
3) sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in quanto appartenente Parte_2
al personale ATA. 4) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 5) In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato e, per l'effetto, rigettarsi in ogni caso la domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2021/22 per aver svolto la Parte_2
ricorrente nel predetto anno scolastico un servizio soltanto parziale come sopra dedotto. 6) Il tutto con la integrale o comunque giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della controvertibilità delle fattispecie in esame, degli oscillanti
Pag. 3 di 16 orientamenti giurisprudenziali, della dedotta contemporanea pendenza di altro identico giudizio e della reciproca parziale soccombenza.”
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato il 09.01.2025, le sopra indicate ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2 015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione , Controparte_1
in favore di ogni ricorren te, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2022/2023; Parte_1
- negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022; Parte_2
Pag. 4 di 16 - negli a.s. 2021/2022 e 2023/2024. Parte_3
In esecuzione di ques ti contratti, le ricorrenti deducono di aver e svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati ris ulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indetermina to.
Con comparsa di cos tituzione e risposta, depos itata l'11.03.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 1 5.10.2015, la quale al CP_9
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavor o a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formaz ione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Sempre in via preliminare, in riferimento alla ricorrente il Ministero chiede di dichiarare con Parte_1
Pag. 5 di 16 ordinanza la litispendenza ex art. 39 c.p.c., stante la contemporanea pendenza di due giudizi con petitum e caus a petendi identici, promossi dalla medesima ricorrente avverso la medesima amministrazione dinnanzi allo stesso Giudice, ordinando, previo stralcio della posizione di quest'u ltima, la cancellazione della causa dal ruolo.
Il chiede poi il rigetto della domanda per carenza di CP_1
legittimazione attiva in riferimento alla ricorrente _2
, in quanto appartenente al personale ATA e non al
[...]
personale docente.
Pag. 6 di 16 Nel meri to, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre ness un obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, nei confronti della ricorrente , il Parte_2
costituito chiede di rigettarsi la domand a della stessa CP_1
riferita all'a.s. 2021/22 per aver svolto la ricorrente nel predetto anno scolastico un servizio soltanto parziale, svolgendo soltanto poche settimane effettive di lezione e, di conseguenza, non ha raggiunto i 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di lite quantomeno parziale “in ragione della palese e notevole controver tibilità della fattispecie in esame, degli oscillanti orientamenti giuris prudenz iali della dedotta contemporanea pendenz a di altro identico giudizio e della reciproca parziale soccombenza.”.
Sul contradditorio così instauratosi, l a causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 20.03.2025.
*** *** ***
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento.
Pag. 7 di 16 In via preliminare, per tutte le ricorrenti, va res pin ta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla
Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sempre in via preliminare, in relazione alla posizione della ricorrente s i rileva la contemporanea Parte_1
pendenza, dinnanzi allo stesso Giudice dott.ssa Elena Vezzos i, di altro giudizio antecedentemente promosso dalla medesima ricorrente avverso la convenuta amministrazione ed iscritto al
R.G. L. 1060/2024, c on identità di petitum e causa petendi.
Conseguentemente -considerato che rimane pendente la causa precedente iscritta - nella presente causa va dichiarata la litis pendenza ex art. 39 c.p.c., con conseguente es tinzione del presente giudizio nei confronti de lla ricorrente Pt_1
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascuna ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le se di giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
Pag. 8 di 16 De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas ti che di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento p rofessionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_10
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingre sso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 9 di 16 Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Con siglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_11
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha a ffermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Pag. 10 di 16 Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giuris prudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, i n mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, ris ulta che i ricorrenti hanno pres tato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal Parte_2
01.10.2020 al 30.06.2021 (25 ore settimanali); nell'a.s.
Pag. 11 di 16 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al
30.06.2022;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente Parte_3
dal 05.10.2020 al 30.06.2022 (24 ore settimanali); nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 03.11.2023 al
30.06.2024 (22 ore settimanali).
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalle ricorrenti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha prodotto in relazione a ciascuna ricorrente, non CP_1
contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal
Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la s ussistenza del presuppos to della permanenza nel sistema scolas tico delle due ricorrenti al momento del deposito del ricorso, come ris ulta dalla documentazione prodotta (cfr. GPS 2024/2026).
Sulla carenza di legittimazione attiva della ricorrente _2
, va osservato da un lato che la stessa allega e fornisce
[...]
prova di avere prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del medes imo in forza di contratti a CP_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, come sopra specificato.
Le prove documentali, fornite dalla ricorrente e precostituite dai contratti di assunzione di incarichi a tempo determinato, provano il fatto che la stessa ha svolto attività come docente nei
Pag. 12 di 16 predetti anni scolastici dal momento in cui è stata autorizzato all'insegnamento.
Pertanto, è inconferente l'appartenenza della ricorrente al personale A.T.A., in quanto ciò che rileva è l'attività di docenza effettivamente prestata, che giustifica l'esigenza di garantire alla stessa l'eguale trattamento degli altri docenti sotto il profilo dell'aggiornamento e dello sviluppo delle competenze professionali.
Inoltre, va rilevato che dagli atti emerge che la ricorrente è attualmente inserita nel sistema scolastico, come si evince dalle graduatorie prodotte.
Sul punto, va richiamato l'art. 70 C.C.N.L. 2019-2021 ai sensi del quale “
1. Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto inter o di
Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categor ie di cui all'art. 33, comma
2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolar ità della sede”. Contro Tuttavia, con riguardo a tale pos izione, il eccepisce che la ricorrente ha svolto un servizio soltanto parziale Parte_2
nell'a.s. 2021/2022, allegando lo stato matricolare dal quale si evince che la stessa ha svolto solt anto poche settimane effettive
Pag. 13 di 16 di lezioni in classe, alternando periodi di malattia ad assenze
“per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio”.
Sotto tale profilo il allega e documenta che nell'a.s. CP_1
2021/2022 (incarico fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 04.09.2021 al 30.06.2022) la ricorrente _2
è risultata assente dal servizio dal 30.09.2021 al
[...]
01.10.2021; dal 18.10.2021 al 22.10.2021; dal 22. 11.2021 al
26.11.2021; dal 02.12.2021 al 03.12.2021; dal 07. 12.2021 al
26.12.2021; dal 10.01.2022 al 31.01.2022; dal 01. 02.2022 al
12.02.2022; dal 14.02.2022 al 25.02.2022; dal 28. 02.2022 al
04.06.2022; dal 09.06.2022 al 10.06.2022; dal 20. 06.2022 al
21.06.2022; dal 22.06.2022 al 22.06.2022; dal 27. 06.2022 al
28.06.2022.
In definitiva, nell'arco dell'intero anno scolastico 2021/2022,
non ha raggiunto i 180 giorni lavorativi effettivi Parte_2
che – secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente cui l'odierno giudicante aderisce – costituiscono requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
Se è vero che tale eccezione è stata sollevata tardivamente dal convenuto - così come eccepito da parte ricorrente CP_1
nelle note di trattazione scritta depositate il 20.03.2025 – è altres ì dirimente la circos tanza che è parte ricorrente che deve fornire prova (in quanto elemento costitutivo dell'azione) della prestazione di lavoro in qualità di doc ente resa per l'AS del quale si richiede la 'carta elettronica'.
Pag. 14 di 16 La prova di aver prestato docenza per un tempo siperiore ai 180 giorni non è stata fornita, ed anzi la circos tanza è s tata s mentita dalla documentazione acquis ita in atti.
Per tutto quanto s opra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Quanto alla liquidazione delle spes e di lite, si osserva quanto segue.
La domanda della ricorrente , per le ragioni sopra Parte_2
esposte, va accolta in riferimen to all'anno scolastico
2020/2021, mentre va rigettata in riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e le spese devono essere, di conseguenza, integralmente compensate tra le parti per reciproca parziale soccombenza.
Per quanto riguarda la posizione di Parte_1
dichiarata la litispendenza ex art. 39 c.p.c., nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310 c.p.c., ultimo comma.
Le spese del grado devono essere invece riconosciute per la posizione di , risultata pienamente Parte_3
accolta; le stesse sono liquidate come in dispos itivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 38/2024 R. G. L.:
3) Dichiara l'estinzione del giudiz io per la ricorrente Parte_1
[...]
Pag. 15 di 16 2) dichiara il diritto delle ricorrenti e Parte_2 Parte_3
ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1
[...]
comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del rendere disponibile la Controparte_13
“Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo con riferimento: - all'anno scolastico 2020/2021 per un importo di €
500,00 a favore di , oltre interess i sino al Parte_2
soddis fo;
- agli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 per un importo di €
1000,00, a favore di oltre interessi sino al Parte_3
soddis fo;
3) rigetta le ulteriori domande;
4) Condanna il , in pers ona del Controparte_1
Ministro pro tempore a rifondere alla ricorrente Parte_3
con distrazione in favore dei procuratori antis tatari, le
[...]
spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro
117,60 per compens i oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge. Compensa tra le altre parti in causa le spese di lite.
Reggio Emilia, così decis o il 26/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 16 di 16
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 38/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ); Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso del Foro di Roma (c.f.
e dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova C.F._4
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
di quest'ultima sito in Mantova, via Chiassi n. 54
ricorrenti
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Con in persona del Ministro tempore;
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t.;
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...] [...]
, in persona Controparte_5
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_6
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_7
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_8 [...]
, sito in Controparte_5 CP_4
via G. Mazzini 6
[...]
resistenti
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; Parte_1
€ 1.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22; Parte_2
€ 1.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, Parte_3
2023/24; per la somma totale di € 2.500,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Pag. 2 di 16 Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) sempre in via preliminare, con riferimento alla ricorrente , dichiarare con ordinanza la litispendenza Parte_1
ex art. 39 c.p.c., stante la contemporanea pendenza, dinnanzi allo stesso
Giudice, di altro giudizio con identità di petitum e causa petendi, promosso dalla medesima ricorrente avverso la convenuta amministrazione ed iscritto al RGN 1060/24, la cui prossima udienza è fissata per il giorno
06.06.2025 in modalità cartolare e, per l'effetto, previo stralcio della posizione della suddetta ricorrente, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo;
3) sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in quanto appartenente Parte_2
al personale ATA. 4) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 5) In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato e, per l'effetto, rigettarsi in ogni caso la domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2021/22 per aver svolto la Parte_2
ricorrente nel predetto anno scolastico un servizio soltanto parziale come sopra dedotto. 6) Il tutto con la integrale o comunque giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della controvertibilità delle fattispecie in esame, degli oscillanti
Pag. 3 di 16 orientamenti giurisprudenziali, della dedotta contemporanea pendenza di altro identico giudizio e della reciproca parziale soccombenza.”
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato il 09.01.2025, le sopra indicate ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2 015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione , Controparte_1
in favore di ogni ricorren te, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2022/2023; Parte_1
- negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022; Parte_2
Pag. 4 di 16 - negli a.s. 2021/2022 e 2023/2024. Parte_3
In esecuzione di ques ti contratti, le ricorrenti deducono di aver e svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati ris ulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indetermina to.
Con comparsa di cos tituzione e risposta, depos itata l'11.03.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 1 5.10.2015, la quale al CP_9
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavor o a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formaz ione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Sempre in via preliminare, in riferimento alla ricorrente il Ministero chiede di dichiarare con Parte_1
Pag. 5 di 16 ordinanza la litispendenza ex art. 39 c.p.c., stante la contemporanea pendenza di due giudizi con petitum e caus a petendi identici, promossi dalla medesima ricorrente avverso la medesima amministrazione dinnanzi allo stesso Giudice, ordinando, previo stralcio della posizione di quest'u ltima, la cancellazione della causa dal ruolo.
Il chiede poi il rigetto della domanda per carenza di CP_1
legittimazione attiva in riferimento alla ricorrente _2
, in quanto appartenente al personale ATA e non al
[...]
personale docente.
Pag. 6 di 16 Nel meri to, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre ness un obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, nei confronti della ricorrente , il Parte_2
costituito chiede di rigettarsi la domand a della stessa CP_1
riferita all'a.s. 2021/22 per aver svolto la ricorrente nel predetto anno scolastico un servizio soltanto parziale, svolgendo soltanto poche settimane effettive di lezione e, di conseguenza, non ha raggiunto i 180 giorni lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di lite quantomeno parziale “in ragione della palese e notevole controver tibilità della fattispecie in esame, degli oscillanti orientamenti giuris prudenz iali della dedotta contemporanea pendenz a di altro identico giudizio e della reciproca parziale soccombenza.”.
Sul contradditorio così instauratosi, l a causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 20.03.2025.
*** *** ***
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento.
Pag. 7 di 16 In via preliminare, per tutte le ricorrenti, va res pin ta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla
Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sempre in via preliminare, in relazione alla posizione della ricorrente s i rileva la contemporanea Parte_1
pendenza, dinnanzi allo stesso Giudice dott.ssa Elena Vezzos i, di altro giudizio antecedentemente promosso dalla medesima ricorrente avverso la convenuta amministrazione ed iscritto al
R.G. L. 1060/2024, c on identità di petitum e causa petendi.
Conseguentemente -considerato che rimane pendente la causa precedente iscritta - nella presente causa va dichiarata la litis pendenza ex art. 39 c.p.c., con conseguente es tinzione del presente giudizio nei confronti de lla ricorrente Pt_1
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo a ciascuna ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le se di giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
Pag. 8 di 16 De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas ti che di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento p rofessionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_10
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingre sso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 9 di 16 Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Con siglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_11
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha a ffermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Pag. 10 di 16 Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giuris prudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, i n mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, ris ulta che i ricorrenti hanno pres tato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal Parte_2
01.10.2020 al 30.06.2021 (25 ore settimanali); nell'a.s.
Pag. 11 di 16 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al
30.06.2022;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente Parte_3
dal 05.10.2020 al 30.06.2022 (24 ore settimanali); nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 03.11.2023 al
30.06.2024 (22 ore settimanali).
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalle ricorrenti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha prodotto in relazione a ciascuna ricorrente, non CP_1
contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal
Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la s ussistenza del presuppos to della permanenza nel sistema scolas tico delle due ricorrenti al momento del deposito del ricorso, come ris ulta dalla documentazione prodotta (cfr. GPS 2024/2026).
Sulla carenza di legittimazione attiva della ricorrente _2
, va osservato da un lato che la stessa allega e fornisce
[...]
prova di avere prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del medes imo in forza di contratti a CP_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, come sopra specificato.
Le prove documentali, fornite dalla ricorrente e precostituite dai contratti di assunzione di incarichi a tempo determinato, provano il fatto che la stessa ha svolto attività come docente nei
Pag. 12 di 16 predetti anni scolastici dal momento in cui è stata autorizzato all'insegnamento.
Pertanto, è inconferente l'appartenenza della ricorrente al personale A.T.A., in quanto ciò che rileva è l'attività di docenza effettivamente prestata, che giustifica l'esigenza di garantire alla stessa l'eguale trattamento degli altri docenti sotto il profilo dell'aggiornamento e dello sviluppo delle competenze professionali.
Inoltre, va rilevato che dagli atti emerge che la ricorrente è attualmente inserita nel sistema scolastico, come si evince dalle graduatorie prodotte.
Sul punto, va richiamato l'art. 70 C.C.N.L. 2019-2021 ai sensi del quale “
1. Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto inter o di
Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categor ie di cui all'art. 33, comma
2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolar ità della sede”. Contro Tuttavia, con riguardo a tale pos izione, il eccepisce che la ricorrente ha svolto un servizio soltanto parziale Parte_2
nell'a.s. 2021/2022, allegando lo stato matricolare dal quale si evince che la stessa ha svolto solt anto poche settimane effettive
Pag. 13 di 16 di lezioni in classe, alternando periodi di malattia ad assenze
“per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio”.
Sotto tale profilo il allega e documenta che nell'a.s. CP_1
2021/2022 (incarico fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 04.09.2021 al 30.06.2022) la ricorrente _2
è risultata assente dal servizio dal 30.09.2021 al
[...]
01.10.2021; dal 18.10.2021 al 22.10.2021; dal 22. 11.2021 al
26.11.2021; dal 02.12.2021 al 03.12.2021; dal 07. 12.2021 al
26.12.2021; dal 10.01.2022 al 31.01.2022; dal 01. 02.2022 al
12.02.2022; dal 14.02.2022 al 25.02.2022; dal 28. 02.2022 al
04.06.2022; dal 09.06.2022 al 10.06.2022; dal 20. 06.2022 al
21.06.2022; dal 22.06.2022 al 22.06.2022; dal 27. 06.2022 al
28.06.2022.
In definitiva, nell'arco dell'intero anno scolastico 2021/2022,
non ha raggiunto i 180 giorni lavorativi effettivi Parte_2
che – secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente cui l'odierno giudicante aderisce – costituiscono requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
Se è vero che tale eccezione è stata sollevata tardivamente dal convenuto - così come eccepito da parte ricorrente CP_1
nelle note di trattazione scritta depositate il 20.03.2025 – è altres ì dirimente la circos tanza che è parte ricorrente che deve fornire prova (in quanto elemento costitutivo dell'azione) della prestazione di lavoro in qualità di doc ente resa per l'AS del quale si richiede la 'carta elettronica'.
Pag. 14 di 16 La prova di aver prestato docenza per un tempo siperiore ai 180 giorni non è stata fornita, ed anzi la circos tanza è s tata s mentita dalla documentazione acquis ita in atti.
Per tutto quanto s opra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Quanto alla liquidazione delle spes e di lite, si osserva quanto segue.
La domanda della ricorrente , per le ragioni sopra Parte_2
esposte, va accolta in riferimen to all'anno scolastico
2020/2021, mentre va rigettata in riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e le spese devono essere, di conseguenza, integralmente compensate tra le parti per reciproca parziale soccombenza.
Per quanto riguarda la posizione di Parte_1
dichiarata la litispendenza ex art. 39 c.p.c., nulla sulle spese ai sensi dell'art. 310 c.p.c., ultimo comma.
Le spese del grado devono essere invece riconosciute per la posizione di , risultata pienamente Parte_3
accolta; le stesse sono liquidate come in dispos itivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 38/2024 R. G. L.:
3) Dichiara l'estinzione del giudiz io per la ricorrente Parte_1
[...]
Pag. 15 di 16 2) dichiara il diritto delle ricorrenti e Parte_2 Parte_3
ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1
[...]
comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del rendere disponibile la Controparte_13
“Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo con riferimento: - all'anno scolastico 2020/2021 per un importo di €
500,00 a favore di , oltre interess i sino al Parte_2
soddis fo;
- agli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023 per un importo di €
1000,00, a favore di oltre interessi sino al Parte_3
soddis fo;
3) rigetta le ulteriori domande;
4) Condanna il , in pers ona del Controparte_1
Ministro pro tempore a rifondere alla ricorrente Parte_3
con distrazione in favore dei procuratori antis tatari, le
[...]
spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro
117,60 per compens i oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge. Compensa tra le altre parti in causa le spese di lite.
Reggio Emilia, così decis o il 26/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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