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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 5300/2022
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5300 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
elettivamente domiciliata in S. Anastasia (NA) alla via Parte_1
Pomigliano n. 2, presso lo studio dell'avv. Fabio Caiazzo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E elettivamente domiciliata in Benevento Controparte_1 al Viale Mellusi n. 59 presso lo studio dell'avv. Giovanni La Motta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente, premesso di aver ricevuto, in data 16.08.2022, atto di precetto di € 6.832,74 ad istanza di unitamente al titolo esecutivo rappresentato da tre Controparte_1 effetti cambiari dell'importo di € 2.000,00 cadauno, recanti scadenza
30.12.21, 30.1.22 e 28.2.22., proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc comma 1 per contestare il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata.
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la nullità dei titoli in considerazione della falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alle cambiali poste e addebitate al legale rappresentante della sig. Parte_1
. All'uopo disconosceva la firma collocata sui timbri Testimone_1 riferiti alla società opponente ex artt. 214 cpc e 2719 c.c. per firma apocrifa.
Concludeva, pertanto, chiedendo: a) la sospensione dell'efficacia esecutiva degli effetti cambiari posti a sostegno del precetto;
b) l'accertamento dell'insussistenza del diritto della a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata;
c) la condanna dell'opposta alla refusione di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa depositata il 12/12/2022, si costituiva parte convenuta, esponendo di aver fornito alla società attrice della merce e di aver ricevuto in pagamento i tre effetti cambiari posti a fondamento dell'opposto atto di precetto;
di aver appreso solo successivamente alla proposta opposizione che firmatario dei titoli non fosse il rappresentante legale pro tempore bensì il precedente legale rappresentante nonché socio unico della Parte_1
e, pertanto, riconoscendo di essere incorsa in errore, ancorché
[...] inconsapevolmente, così concludeva:
1) In via preliminare, dare atto che la società Controparte_1 intende rinunciare all'atto di precetto con compensazione integrale delle spese di lite;
2) In via principale nel merito rigettare l'avversa domanda perché inammissibile, improcedibile e totalmente infondata in fatto ed in
- 2 -
diritto; 3) In ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
All'udienza del 23.02.023 parte opposta a formalizzava la rinuncia al precetto già dichiarata nell'atto di costituzione e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 09.01.2025, viste le note di trattazione scritta depositate da parte opposta con cui la stessa chiedeva la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., preso atto della rinuncia al precetto del 23.02.2023, il Tribunale riservava la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
*****
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
Orbene, come evidenziato in premessa, parte opposta ha rinunciato al precetto opposto.
Il precetto è un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese processuali va informato al criterio della
- 3 -
soccombenza virtuale (ex multis Cass. n. 17312 del 2015; Cass. n. 2719 del
2015)
Il giudice investito della opposizione è tenuto dunque al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe stata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite.
Dunque, occorre preliminarmente evidenziare che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità,
l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Passando al caso di specie, l'opponente, deduce quale motivo di opposizione al precetto, la nullità, illegittimità, inammissibilità dell'azione proposta perché fondata su un titolo esecutivo nullo siccome rappresentato da cambiali non sottoscritte dal legale rappresentante pro tempore, sottoscrizioni apocrife ed espressamente disconosciute ex artt.
214 cpc e 2719 c.c.
Pertanto, ai limitati fini dell'applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'opposizione appare fondata poiché le cambiali sono state firmate
- 4 -
da soggetto che al momento della firma non era rappresentante legale della società debitrice. Tale errore di individuazione del soggetto rappresentante della società debitrice è stato da subito riconosciuto dalla convenuta.
Pertanto, considerato che parte opposta ha assunto un prudente comportamento processuale operando la scelta responsabile di dichiarare di voler rinunciare al precetto già con la comparsa di costituzione e risposta, considerato che non è stata avanzata istanza di verificazione e non sono state svolte attività istruttorie, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nola, 15.04.2025
IL GIUDICE dr.ssa Miriam Valenti
- 5 -
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5300 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
elettivamente domiciliata in S. Anastasia (NA) alla via Parte_1
Pomigliano n. 2, presso lo studio dell'avv. Fabio Caiazzo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E elettivamente domiciliata in Benevento Controparte_1 al Viale Mellusi n. 59 presso lo studio dell'avv. Giovanni La Motta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente, premesso di aver ricevuto, in data 16.08.2022, atto di precetto di € 6.832,74 ad istanza di unitamente al titolo esecutivo rappresentato da tre Controparte_1 effetti cambiari dell'importo di € 2.000,00 cadauno, recanti scadenza
30.12.21, 30.1.22 e 28.2.22., proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc comma 1 per contestare il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata.
A sostegno della proposta opposizione eccepiva la nullità dei titoli in considerazione della falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alle cambiali poste e addebitate al legale rappresentante della sig. Parte_1
. All'uopo disconosceva la firma collocata sui timbri Testimone_1 riferiti alla società opponente ex artt. 214 cpc e 2719 c.c. per firma apocrifa.
Concludeva, pertanto, chiedendo: a) la sospensione dell'efficacia esecutiva degli effetti cambiari posti a sostegno del precetto;
b) l'accertamento dell'insussistenza del diritto della a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata;
c) la condanna dell'opposta alla refusione di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa depositata il 12/12/2022, si costituiva parte convenuta, esponendo di aver fornito alla società attrice della merce e di aver ricevuto in pagamento i tre effetti cambiari posti a fondamento dell'opposto atto di precetto;
di aver appreso solo successivamente alla proposta opposizione che firmatario dei titoli non fosse il rappresentante legale pro tempore bensì il precedente legale rappresentante nonché socio unico della Parte_1
e, pertanto, riconoscendo di essere incorsa in errore, ancorché
[...] inconsapevolmente, così concludeva:
1) In via preliminare, dare atto che la società Controparte_1 intende rinunciare all'atto di precetto con compensazione integrale delle spese di lite;
2) In via principale nel merito rigettare l'avversa domanda perché inammissibile, improcedibile e totalmente infondata in fatto ed in
- 2 -
diritto; 3) In ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
All'udienza del 23.02.023 parte opposta a formalizzava la rinuncia al precetto già dichiarata nell'atto di costituzione e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 09.01.2025, viste le note di trattazione scritta depositate da parte opposta con cui la stessa chiedeva la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., preso atto della rinuncia al precetto del 23.02.2023, il Tribunale riservava la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
*****
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
Orbene, come evidenziato in premessa, parte opposta ha rinunciato al precetto opposto.
Il precetto è un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese processuali va informato al criterio della
- 3 -
soccombenza virtuale (ex multis Cass. n. 17312 del 2015; Cass. n. 2719 del
2015)
Il giudice investito della opposizione è tenuto dunque al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe stata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite.
Dunque, occorre preliminarmente evidenziare che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005). Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità,
l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Passando al caso di specie, l'opponente, deduce quale motivo di opposizione al precetto, la nullità, illegittimità, inammissibilità dell'azione proposta perché fondata su un titolo esecutivo nullo siccome rappresentato da cambiali non sottoscritte dal legale rappresentante pro tempore, sottoscrizioni apocrife ed espressamente disconosciute ex artt.
214 cpc e 2719 c.c.
Pertanto, ai limitati fini dell'applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'opposizione appare fondata poiché le cambiali sono state firmate
- 4 -
da soggetto che al momento della firma non era rappresentante legale della società debitrice. Tale errore di individuazione del soggetto rappresentante della società debitrice è stato da subito riconosciuto dalla convenuta.
Pertanto, considerato che parte opposta ha assunto un prudente comportamento processuale operando la scelta responsabile di dichiarare di voler rinunciare al precetto già con la comparsa di costituzione e risposta, considerato che non è stata avanzata istanza di verificazione e non sono state svolte attività istruttorie, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nola, 15.04.2025
IL GIUDICE dr.ssa Miriam Valenti
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