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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 397 R.G.A.C. per l'anno 2018 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vibo Valentia, via Lacquari n.62, presso lo studio dell'avv.to Mennella Rosi che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce dell'atto di citazione.
-ATTORE -
Contro
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Dante Alighieri
n.107, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Martina che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-
CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva Parte_1
Cont responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' di Vibo Valentia e per l'effetto ha chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati nella somma di €
13.853,96. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex. Art. 93 c.p.c.
pagina 1 di 6 A fondamento della sua domanda ha dedotto che in data 29.10.2016 si trovava presso il Presidio ospedaliero di Tropea per una visita ginecologica e mentre attraversava il corridoio al piano terra, a seguito dell'improvvisa apertura della porta antipanico di un bagno, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di due carrelli porta-vivande che le ostacolavano il passaggio. A seguito della caduta ha dedotto di essere stata trasportata immediatamente al
Pronto Soccorso dello stesso ospedale dove le veniva diagnosticato un: “trauma contusivo regione dorso-lombare e anca dx” con prognosi di cinque giorni e che veniva trasportata in barella presso l'unità di Radiodiagnostica dove veniva sottoposta alle radiografie alla colonna lombosacrale, al bacino e all'anca destra.
Ha quindi rilevato di aver inviato lettera raccomandata a/r del 24.11.2016 con la Contr quale formulava nei confronti dell' la richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti, che rimaneva senza riscontro e di aver avviato le trattative con le compagnie assicurative per il risarcimento del danno che non avevano esito positivo.
Pertanto ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare che il sinistro subito in data 28.10.2016 si è verificato per colpa esclusiva dell' Controparte_1
nella qualità di custode del plesso ospedaliero ex art 2051 c.c., poiché ha
[...] ritenuto sussistente il nesso causale tra la cosa in custodia, ovvero i carrelli porta vivande mal posizionati ed il danno arrecato, ovvero in subordine ex art. 2043 c.c.
Ha in definitiva rilevato che a causa del sinistro occorsogli ha subito un danno biologico stimato nella misura del 6%, corrispondente alla somma di € 5.683,41, nonché un danno biologico temporaneo quantificato in € 1.947,73, danno morale quantificato in € 2.543,26, oltre al danno c.d. esistenziale quantificato in €
2.500,00. Ha ulteriormente dedotto di aver dovuto sostenere spese mediche per l'importo di € 1.179,36 e quindi complessivamente ha richiesto il risarcimento quantificato in € 13.853,96.
Si è costituto il che ha contestato integralmente la Controparte_2 domanda attorea sia nell'an che nel quantum.
Con riferimento all'an debeatur ha dedotto che non sussiste il nesso eziologico tra la condotta della struttura sanitaria ed il danno occorso all'odierna attrice poiché interrotto dal caso fortuito, che ha di per sé prodotto l'evento, e che nel caso di specie va ricondotto all'apertura improvvisa della porta antipanico del bagno,
pagina 2 di 6 causata probabilmente da un forte colpo di vento ed a nulla rilevando la presenza di un carrello portavivande sulla cui presenza in ogni caso sussistono dei dubbi. Sul punto ha invero specificato che il supposto evento dannoso si è verificato prima che il custode potesse rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. Pertanto ha dedotto che nel caso de quo si ravvisa certamente l'efficacia liberatoria propria del caso fortuito, idonea a recidere il nesso causale tra l'apertura della porta e l'evento lesivo occorso.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovessero rilevare profili di responsabilità della struttura sanitaria, ha chiesto di valutare il comportamento imprudente della danneggiata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
In merito alla quantum debeatur ha sostenuto che la domanda risarcitoria è del tutto non provata, e la somma indicata appare eccessiva e sproporzionata.
Per tutti questi motivi ha chiesto in via principale di rigettare integralmente la domanda attorea ed in via subordinata, di diminuire il risarcimento in funzione del concorso colposo della danneggiata.
La causa è stata istruita tramite esame testimoniale, al cui esito il mutato giudice istruttore Dott.ssa Mariachiara Sannino non ha disposto la consulenza medico- legale, così come richiesta da parte attorea.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.24 dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Tanto premesso la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Cont Parte attorea ha prospettato una responsabilità oggettiva dell' convenuta in merito alla presenza di due carrelli porta vivande fuori posto che, avrebbe ridotto lo spazio libero a disposizione di parte attrice tanto da determinarne la rovinosa caduta.
In relazione alla fattispecie invocata da parte attrice ex art. 2051 c.c., questo giudice ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e chi ha il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte (Cass. n. 22684/2013), senza che assuma pagina 3 di 6 alcun rilievo in sé la violazione dell'obbligo custodiale da parte di quest'ultimo, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Da ciò consegue l'inversione dell'onere della prova, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 2660/2013), e sul convenuto la prova del caso fortuito, ovvero di un elemento che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, bensì ad un elemento esterno idoneo a interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Qualora la cosa sia di per sé statica e inerte, occorre poi svolgere ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n. 11526 del 2017).
In base alla giurisprudenza di legittimità ormai sufficientemente consolidata e maggiormente condivisibile (tra le altre, Cass. 21212 del 20/10/2015, ma anche
Cass. civ. Sez. III, 21-06-2016, n. 12744), in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
Nel caso in esame, all' esito dell'istruttoria svolta non è stato confermato l'assunto Cont attoreo relativo all'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell' convenuta, per danno da cose in custodia.
In primo luogo, la presenza nel corridoio dei due carrelli porta vivande nella zona di passaggio all'uscita del bagno – la cui esatta posizione e dimensione è rimasta oltretutto non provata - di per sé non implica alcuna obiettiva situazione di pericolosità trattandosi di un ostacolo facilmente evitabile e certamente ben visibile.
D'altra parte, nella fattispecie deve ritenersi integrato il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
pagina 4 di 6 Ed invero l'unico teste che ha assistito alla caduta, ovvero il marito dell'odierna attrice che si trovava con lei, avendola accompagnata alla visita presso il presidio ospedaliero convenuto, ha testualmente affermato: “giunto nel corridoio, vedevo la porta antipanico del bagno aprirsi, e mia moglie per evitare la porta in faccia, si spostava di fianco indietreggiando, e sbatteva con il piede al carrello che si trovava nello stesso corridoio. Per l'esattezza i carrelli erano due. Perdeva l'equilibrio, cadeva a terra, sbattendo sulla base di metallo del carrello con la schiena e la regione lombare.”
In buona sostanza parte attrice non sarebbe inciampata se non per evitare l'improvvisa apertura della porta antipanico, circostanza eccezionale, di per sé idonea ad interrompere il nesso causale tra la caduta occorsa e la presenza dei carrelli nel corridoio. Orbene nel caso di specie l'istruttoria espletata ha consentito di provare la sussistenza del c.d. fortuito incidentale, da individuarsi nella repentina apertura della porta del bagno, ovvero una circostanza eccezionale ed imprevedibile, che ha di fatto alterato lo stato dei luoghi, costringendo l'odierna attrice ad indietreggiare.
Tanto premesso, ritiene questo giudice che, nella fattispecie concreta, non sia stata fornita la prova dell'asserito nesso eziologico tra la presenza dei carrelli porta vivande e la caduta occorsa all'odierna attrice.
Sul punto priva di pregio è la richiesta di ammissione della CTU medico-legale, reiterata fino in comparsa conclusionale da parte attorea, poiché del tutto esplorativa, considerato che l'escussione testimoniale non ha consentito di raggiungere la prova della configurabilità della responsabilità ex art 2051 c.c. in capo all'odierna convenuta.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 e € 26,000 nei valori minimi considerata la limitata attività difensiva svolta e la non complessità dell'oggetto di controversia.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) rigetta la domanda attorea per le ragioni chiarite in parte motiva;
pagina 5 di 6 2) condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che vengono liquidate in € CP_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 397 R.G.A.C. per l'anno 2018 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vibo Valentia, via Lacquari n.62, presso lo studio dell'avv.to Mennella Rosi che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce dell'atto di citazione.
-ATTORE -
Contro
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Dante Alighieri
n.107, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Martina che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-
CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva Parte_1
Cont responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' di Vibo Valentia e per l'effetto ha chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati nella somma di €
13.853,96. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex. Art. 93 c.p.c.
pagina 1 di 6 A fondamento della sua domanda ha dedotto che in data 29.10.2016 si trovava presso il Presidio ospedaliero di Tropea per una visita ginecologica e mentre attraversava il corridoio al piano terra, a seguito dell'improvvisa apertura della porta antipanico di un bagno, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di due carrelli porta-vivande che le ostacolavano il passaggio. A seguito della caduta ha dedotto di essere stata trasportata immediatamente al
Pronto Soccorso dello stesso ospedale dove le veniva diagnosticato un: “trauma contusivo regione dorso-lombare e anca dx” con prognosi di cinque giorni e che veniva trasportata in barella presso l'unità di Radiodiagnostica dove veniva sottoposta alle radiografie alla colonna lombosacrale, al bacino e all'anca destra.
Ha quindi rilevato di aver inviato lettera raccomandata a/r del 24.11.2016 con la Contr quale formulava nei confronti dell' la richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti, che rimaneva senza riscontro e di aver avviato le trattative con le compagnie assicurative per il risarcimento del danno che non avevano esito positivo.
Pertanto ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare che il sinistro subito in data 28.10.2016 si è verificato per colpa esclusiva dell' Controparte_1
nella qualità di custode del plesso ospedaliero ex art 2051 c.c., poiché ha
[...] ritenuto sussistente il nesso causale tra la cosa in custodia, ovvero i carrelli porta vivande mal posizionati ed il danno arrecato, ovvero in subordine ex art. 2043 c.c.
Ha in definitiva rilevato che a causa del sinistro occorsogli ha subito un danno biologico stimato nella misura del 6%, corrispondente alla somma di € 5.683,41, nonché un danno biologico temporaneo quantificato in € 1.947,73, danno morale quantificato in € 2.543,26, oltre al danno c.d. esistenziale quantificato in €
2.500,00. Ha ulteriormente dedotto di aver dovuto sostenere spese mediche per l'importo di € 1.179,36 e quindi complessivamente ha richiesto il risarcimento quantificato in € 13.853,96.
Si è costituto il che ha contestato integralmente la Controparte_2 domanda attorea sia nell'an che nel quantum.
Con riferimento all'an debeatur ha dedotto che non sussiste il nesso eziologico tra la condotta della struttura sanitaria ed il danno occorso all'odierna attrice poiché interrotto dal caso fortuito, che ha di per sé prodotto l'evento, e che nel caso di specie va ricondotto all'apertura improvvisa della porta antipanico del bagno,
pagina 2 di 6 causata probabilmente da un forte colpo di vento ed a nulla rilevando la presenza di un carrello portavivande sulla cui presenza in ogni caso sussistono dei dubbi. Sul punto ha invero specificato che il supposto evento dannoso si è verificato prima che il custode potesse rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. Pertanto ha dedotto che nel caso de quo si ravvisa certamente l'efficacia liberatoria propria del caso fortuito, idonea a recidere il nesso causale tra l'apertura della porta e l'evento lesivo occorso.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovessero rilevare profili di responsabilità della struttura sanitaria, ha chiesto di valutare il comportamento imprudente della danneggiata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
In merito alla quantum debeatur ha sostenuto che la domanda risarcitoria è del tutto non provata, e la somma indicata appare eccessiva e sproporzionata.
Per tutti questi motivi ha chiesto in via principale di rigettare integralmente la domanda attorea ed in via subordinata, di diminuire il risarcimento in funzione del concorso colposo della danneggiata.
La causa è stata istruita tramite esame testimoniale, al cui esito il mutato giudice istruttore Dott.ssa Mariachiara Sannino non ha disposto la consulenza medico- legale, così come richiesta da parte attorea.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.24 dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Tanto premesso la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Cont Parte attorea ha prospettato una responsabilità oggettiva dell' convenuta in merito alla presenza di due carrelli porta vivande fuori posto che, avrebbe ridotto lo spazio libero a disposizione di parte attrice tanto da determinarne la rovinosa caduta.
In relazione alla fattispecie invocata da parte attrice ex art. 2051 c.c., questo giudice ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e chi ha il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte (Cass. n. 22684/2013), senza che assuma pagina 3 di 6 alcun rilievo in sé la violazione dell'obbligo custodiale da parte di quest'ultimo, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Da ciò consegue l'inversione dell'onere della prova, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 2660/2013), e sul convenuto la prova del caso fortuito, ovvero di un elemento che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, bensì ad un elemento esterno idoneo a interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Qualora la cosa sia di per sé statica e inerte, occorre poi svolgere ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n. 11526 del 2017).
In base alla giurisprudenza di legittimità ormai sufficientemente consolidata e maggiormente condivisibile (tra le altre, Cass. 21212 del 20/10/2015, ma anche
Cass. civ. Sez. III, 21-06-2016, n. 12744), in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
Nel caso in esame, all' esito dell'istruttoria svolta non è stato confermato l'assunto Cont attoreo relativo all'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell' convenuta, per danno da cose in custodia.
In primo luogo, la presenza nel corridoio dei due carrelli porta vivande nella zona di passaggio all'uscita del bagno – la cui esatta posizione e dimensione è rimasta oltretutto non provata - di per sé non implica alcuna obiettiva situazione di pericolosità trattandosi di un ostacolo facilmente evitabile e certamente ben visibile.
D'altra parte, nella fattispecie deve ritenersi integrato il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
pagina 4 di 6 Ed invero l'unico teste che ha assistito alla caduta, ovvero il marito dell'odierna attrice che si trovava con lei, avendola accompagnata alla visita presso il presidio ospedaliero convenuto, ha testualmente affermato: “giunto nel corridoio, vedevo la porta antipanico del bagno aprirsi, e mia moglie per evitare la porta in faccia, si spostava di fianco indietreggiando, e sbatteva con il piede al carrello che si trovava nello stesso corridoio. Per l'esattezza i carrelli erano due. Perdeva l'equilibrio, cadeva a terra, sbattendo sulla base di metallo del carrello con la schiena e la regione lombare.”
In buona sostanza parte attrice non sarebbe inciampata se non per evitare l'improvvisa apertura della porta antipanico, circostanza eccezionale, di per sé idonea ad interrompere il nesso causale tra la caduta occorsa e la presenza dei carrelli nel corridoio. Orbene nel caso di specie l'istruttoria espletata ha consentito di provare la sussistenza del c.d. fortuito incidentale, da individuarsi nella repentina apertura della porta del bagno, ovvero una circostanza eccezionale ed imprevedibile, che ha di fatto alterato lo stato dei luoghi, costringendo l'odierna attrice ad indietreggiare.
Tanto premesso, ritiene questo giudice che, nella fattispecie concreta, non sia stata fornita la prova dell'asserito nesso eziologico tra la presenza dei carrelli porta vivande e la caduta occorsa all'odierna attrice.
Sul punto priva di pregio è la richiesta di ammissione della CTU medico-legale, reiterata fino in comparsa conclusionale da parte attorea, poiché del tutto esplorativa, considerato che l'escussione testimoniale non ha consentito di raggiungere la prova della configurabilità della responsabilità ex art 2051 c.c. in capo all'odierna convenuta.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 e € 26,000 nei valori minimi considerata la limitata attività difensiva svolta e la non complessità dell'oggetto di controversia.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) rigetta la domanda attorea per le ragioni chiarite in parte motiva;
pagina 5 di 6 2) condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che vengono liquidate in € CP_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6