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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 3260/2021 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Ticali ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bagheria (PA), via Matteotti n.43.
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1
sede in Bagheria (PA), c.da Sant'Isidoro Monte snc, rappresentato e difeso dall' avv.to
Massimo Lombardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bagheria, via
Costanza d'Altavilla n. 8.
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.12.2021, il ricorrente in epigrafe indicato convenne in
1 giudizio la “ , e, avendo premesso di avere lavorato alle sue Controparte_1
dipendenze dal 29.07.2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la mansione di conducente di autocarro e inquadrato al livello 3S del CCNL Autotrasporti-Merci, sino al
15.07.2021, allorquando era stato licenziato per giusta causa, lamentò di non aver percepito, per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'intera retribuzione dovuta nonché le somme spettanti a titolo di 13^ e 14^ mensilità, indennità sostituiva delle ferie non godute, assegni familiari, cd. bonus Renzi e TFR, per un totale complessivo di € 69.542,56, oltre accessori.
Concluse, pertanto, chiedendo di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 29 luglio
2015 al 15 luglio 2021; accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1
diritto a percepire, in ragione del lavoro subordinato svolto alle dipendenze della resistente differenze retributive nella misura calcolata dal consulente del Lavoro
Incaricato; accertare e dichiarare dovute al sig. le indennità di Parte_1
fine rapporto a titolo di TFR, differenze retributive comprensive di ferie non godute tredicesima e quattordicesima mensilità, assegni familiari, permessi e ferie non godute, c.d.
Bonus Renzi per un totale di €69.542,56, e per l'effetto; condannare la Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Bagheria (PA) c.da Sant'Isidoro
[...]
Monte snc P.Iva anche ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del P.IVA_1
Codice civile, ed in generali per tutte le causali indicate nel corpo del presente atto, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €69.542,56 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa anche
a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
condannare La in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore con sede in Bagheria (PA) c.da Sant'Isidoro Monte snc P.Iva
al pagamento di tutte le spese, competenze, diritti ed onorari del presente P.IVA_1
giudizio, comprese IVA e CPA”.
La parte resistente si costituì in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiese, pertanto, il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 26.03.2025 per il deposito di note.
2 Il ricorso è fondato.
La prova dei fatti posti alla base del ricorso può senz'altro dirsi acquisita alla luce della documentazione versata agli atti.
Ed invero, come si evince dal confronto tra le buste paga emesse e i bonifici effettuati dall'
“ in favore del ricorrente, la società resistente ha Controparte_1
correttamente ottemperato alla corresponsione della retribuzione solo a partire dall'01/07/2018.
Per quanto concerne i periodi antecedenti, invece, a fronte della contestazione della mancata corrispondenza tra le spettanze risultanti dalle buste paga e la retribuzione effettivamente erogata, la società datrice non ha dimostrato – come era suo onere – di aver effettivamente corrisposto le somme in questione (pari a € 25.830,00 per il periodo 2015-
2016 e a € 24.363,00 per il periodo 2017-2018).
Si evince, parimenti, sulla base delle ferie usufruite secondo quanto indicato nelle buste paga e quelle maturate da contratto, che l'azienda ha correttamente liquidato le ferie residue;
anche per quanto concerne gli importi relativi al pagamento del cd. bonus Renzi, questi sono stati inseriti in busta paga e risultano regolarmente pagati dalla parte resistente.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di 13^ e 14^ mensilità, atteso che delle causali dei bonifici emessi dall'azienda a partire dall'01/07/2018 non è ricavabile alcun elemento che richiami la corresponsione di tali spettanze, e che – anche in ordine al periodo antecedente a tale data – il pagamento delle somme non è stato diversamente provato dalla società resistente, la deve essere Controparte_1
condannata, per i suddetti titoli, alla corresponsione in favore del dell'importo Parte_1
di € 15.727,39.
E', invece, infondata la domanda di condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di assegni familiari, posto che, ad avviso della prevalente giurisprudenza di legittimità
“Unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l'INPS, mentre il datore di lavoro quando corrisponde i relativi importi assume la posizione di semplice “adiectus solutionis causa” e pertanto solo l'istituto predetto - e non il datore di lavoro – è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale”
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 1 febbraio 1988 n. 862; ed ancora Cass. civ. sez. lav., 5 maggio
1998, n. 4533), sicché il datore di lavoro assume la figura di delegato "ex lege" dell' CP_2
3 per quanto riguarda l'anticipazione degli importi facenti carico all' stesso, svolgendo CP_2
la necessaria attività per mettere in moto il meccanismo di attuazione del diritto del lavoratore.
Quanto al TFR, il cui ammontare consta, complessivamente, in € 10.589,00, va osservato che il ricorrente, in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale d'udienza del 22.01.2024), ha dichiarato di aver ricevuto parte della somma spettante, pari a € 2.987,25, in qualità di acconto;
egli risulta, dunque, creditore della restante somma di € 7.601,75.
Né, a tal proposito, può essere presa in esame la documentazione versata in atti dalla parte resistente, unitamente alle note conclusive del 03.03.2025, che attesterebbe il versamento ad opera della società datrice di un'ulteriore somma di € 6.059,00, in conseguenza di procedure esecutive presso terzi subite, per obbligazioni pecuniarie non adempiute dal lavoratore, perché tardiva.
Pertanto, ritenuta la sostanziale correttezza dei conteggi effettuati dal CTU ai quali si rinvia, la deve essere condannata al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, per il periodo di lavoro dal 29/07/2015 al 15/07/2021, della Parte_1
somma pari a € 50.193,00 a titolo di differenze retributive, a € 15.727,39 a titolo di 13^ e
14^ mensilità nonché a € 7.601,75 a titolo di TFR, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, unitamente alle spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
-condanna la parte resistente a pagare a , per i titoli di Parte_1
cui in motivazione, la somma di € 73.522,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 9.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Antonino Ticali, quale procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, 27.03.2025
4 IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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