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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.26954 /2024 GL avente ad OGGETTO: Opposizione a d.i.,vertente
TRA
in persona de legale rap.nte p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1
D'Ettore OPPONENTE
E
e difeso dall'avv. Mariaelena Pasquarella Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'opponente: Revoca del decreto ingiuntivo. Vittoria di spese con attribuzione Per l'opposto: rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2024 la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 397/2024 (R.G. 22356/2024), con cui veniva ingiunto a la somma CP_1 di € 5.578,52, a titolo di TFR , oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo. A fondamento dell'opposizione deduceva la nullità del ricorso introduttivo e l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto. Si costituiva la lavoratrice che contestava le deduzioni della parte concludendo: Voglia, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1419 del
29/10/2024 emesso nella procedura monitoria RG n. 22356/2024 secondo le considerazioni innanzi esposte da aversi qui per integralmente riportate e trascritte, in ogni caso dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ovvero rigettare nel merito l'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1419 del 29/10/2024 emesso nella procedura monitoria RG n.
22356/2024 con ogni altro provvedimento consequenziale di legge, anche in ordine alle spese del giudizio”. All'udienza fissata la causa veniva decisa. L'opposto ha chiesto mediante il ricorso alla procedura di cui all'art 633 c.p.c. il pagamento del TFR. Ha prodotto quale prova documentale il CUD 2023 emesso dallo stesso datore di lavoro. Come affermato dalla suprema Corte “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass n,21432/2011). Il modello CUD, avente efficacia confessoria, essendo rilasciato e sottoscritto dal datore di lavoro, è stato contestato dal debitore in via del tutto generica, mentre, parte opponente, quale datrice di lavoro, avrebbe avuto l'onere di specificare quale fosse il diverso importo eventualmente dovuto e ciò perché sicuramente in possesso dei dati retributivi a tal fine necessari.
In definitiva, il modello CUD, quindi, stante la sua efficacia ben può essere posto a base della decisione. In tal senso, deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso per mancata allegazione dei conteggi atteso che l'importo richiesto deriva da un documento redatto dalla stessa società e non già da un calcolo effettuato dal lavoratore.
Né appare necessaria l'allegazione del CCNL applicato derivando il credito da documentazione di provenienza datoriale rilevante, peraltro, ai fini fiscali. Quanto alla contestazione della società in relazione alla richiesta di pagamento al lordo non al netto delle imposte, questo Giudice intende uniformarsi all'orientamento espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (Sez.Un. n. 3105 del 1985, Cass. n. 6806 del 1987, Cass. n. 816 del 1988, Cass. n. 1486 del 1989, Cass. n. 13735 del 1992), mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (Cass. n.
13735 del 1992 ).
Gli ulteriori rilievi afferiscono a diritti non oggetto della presente controversia e sono, pertanto, ininfluenti ai fini della presente decisione. Per quanto innanzi, la opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta così provvede:
a) Rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto di cui dichiara l'esecutorietà b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1314,00 oltre
IVA, CPA e spese forfettarie.
Napoli il 17.04.2025
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.26954 /2024 GL avente ad OGGETTO: Opposizione a d.i.,vertente
TRA
in persona de legale rap.nte p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1
D'Ettore OPPONENTE
E
e difeso dall'avv. Mariaelena Pasquarella Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'opponente: Revoca del decreto ingiuntivo. Vittoria di spese con attribuzione Per l'opposto: rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2024 la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 397/2024 (R.G. 22356/2024), con cui veniva ingiunto a la somma CP_1 di € 5.578,52, a titolo di TFR , oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo. A fondamento dell'opposizione deduceva la nullità del ricorso introduttivo e l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto. Si costituiva la lavoratrice che contestava le deduzioni della parte concludendo: Voglia, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1419 del
29/10/2024 emesso nella procedura monitoria RG n. 22356/2024 secondo le considerazioni innanzi esposte da aversi qui per integralmente riportate e trascritte, in ogni caso dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ovvero rigettare nel merito l'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1419 del 29/10/2024 emesso nella procedura monitoria RG n.
22356/2024 con ogni altro provvedimento consequenziale di legge, anche in ordine alle spese del giudizio”. All'udienza fissata la causa veniva decisa. L'opposto ha chiesto mediante il ricorso alla procedura di cui all'art 633 c.p.c. il pagamento del TFR. Ha prodotto quale prova documentale il CUD 2023 emesso dallo stesso datore di lavoro. Come affermato dalla suprema Corte “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass n,21432/2011). Il modello CUD, avente efficacia confessoria, essendo rilasciato e sottoscritto dal datore di lavoro, è stato contestato dal debitore in via del tutto generica, mentre, parte opponente, quale datrice di lavoro, avrebbe avuto l'onere di specificare quale fosse il diverso importo eventualmente dovuto e ciò perché sicuramente in possesso dei dati retributivi a tal fine necessari.
In definitiva, il modello CUD, quindi, stante la sua efficacia ben può essere posto a base della decisione. In tal senso, deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso per mancata allegazione dei conteggi atteso che l'importo richiesto deriva da un documento redatto dalla stessa società e non già da un calcolo effettuato dal lavoratore.
Né appare necessaria l'allegazione del CCNL applicato derivando il credito da documentazione di provenienza datoriale rilevante, peraltro, ai fini fiscali. Quanto alla contestazione della società in relazione alla richiesta di pagamento al lordo non al netto delle imposte, questo Giudice intende uniformarsi all'orientamento espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (Sez.Un. n. 3105 del 1985, Cass. n. 6806 del 1987, Cass. n. 816 del 1988, Cass. n. 1486 del 1989, Cass. n. 13735 del 1992), mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (Cass. n.
13735 del 1992 ).
Gli ulteriori rilievi afferiscono a diritti non oggetto della presente controversia e sono, pertanto, ininfluenti ai fini della presente decisione. Per quanto innanzi, la opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta così provvede:
a) Rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto di cui dichiara l'esecutorietà b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1314,00 oltre
IVA, CPA e spese forfettarie.
Napoli il 17.04.2025
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi